Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 26/03/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavia Sandoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione emesso dalla Questura di Modena, in data 14 gennaio 2026 e notificato al ricorrente in pari data;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi pareri, proposte e atti di controllo che possano avere portato al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. OL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 4 settembre 2024, il ricorrente -OMISSIS- ha presentato a mezzo Kit postale -OMISSIS- la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Questura di Modena ha respinto la richiesta del ricorrente, con il provvedimento indicato in epigrafe, valorizzando quanto segue:
- in data 11 marzo 2025, in occasione del deposito dei dati biometrici, gli operatori dell’ufficio immigrazione hanno notificato allo straniero una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art 10 bis, l. n. 241 del 1990 redatta su di un modello multilingue, con la quale s’informava lo stesso che la mancata integrazione documentale (e cioè la mancata produzione di una dichiarazione di ospitalità, del parere del Comitato dei Minori e dell’Iscrizione al Centro per l’Impiego) avrebbe determinato il prodursi di una condizione ostativa al rilascio del permesso richiesto;
- il ricorrente non si è presentato agli uffici dello Sportello per fornire la richiesta documentazione, né ha prodotto giustificazione per l’assenza e/o elementi utili a colmare la lacuna documentale che costituisce elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno di cui trattasi;
- lo straniero non ha legami familiari stabili sul territorio nazionale, non svolge attività lavorativa e non risulta percepire redditi da fonte lecita;
- lo straniero « risulta gravato da numerosi precedenti di polizia, relativi a fatti, taluni di estrema gravità, commessi sia da minore che dopo il compimento degli anni 18»;
- è emerso dalle banche dati che in data 1 gennaio 2025 i carabinieri hanno notificato al ricorrente un ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 9, d.l. n. 14 del 2017, per aver posto in essere condotte moleste che impedivano l’accessibilità e la fruizione della stazione centrale di Milano.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 9 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi: 1. Lo straniero si sarebbe presentato personalmente allo Sportello dell’ufficio immigrazione della Questura di Modena per consegnare il domicilio in -OMISSIS-, -OMISSIS- e il contratto di assunzione, ma non avendo ancora ottenuto il parere del Ministero del Lavoro, gli sarebbe stato riferito di ritornare quando la documentazione mancante era completa; al parere della Direzione Generale del Ministero del Lavoro, atto endoprocedimentale obbligatorio, ancorchè non vincolante, è demandata la valutazione sulla fattiva integrazione nel contesto sociale del MNSA, rispetto alla quale la Questura conserva un margine di discrezionalità con una motivazione congrua, sicché la Questura, prima di negare la conversione di un permesso di un MSNA avrebbe dovuto ricevere il parere della Direzione Generale del Ministero del Lavoro alla quale è stata inviata la relazione dei servizi sociali con allegata la documentazione circa il percorso di alfabetizzazione, scolastico e d’inserimento sociale del minore, valutarne le motivazioni e decidere se adeguarsi o meno allo stesso sulla base di una precisa motivazione; sotto altro profilo, l’affermazione secondo la quale il ricorrente è gravato da “numerosi precedenti di polizia sia da minore che da maggiore”, sarebbe circostanza generica e priva di reale consistenza l’unico procedimento penale di cui il ricorrente avrebbe notizia sarebbe quello n. -OMISSIS- archiviato in data 28 luglio 2025; con riguardo all’ordine di allontanamento ex art. 9, d.l. n. 14 del 2017 che sarebbe stato notificato dai CC di Milano Sempione al ricorrente in data 1 gennaio 2025, si tratterebbe di atto mai ricevuto dallo straniero.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno – Questura di Modena, per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
Anzitutto, occorre rilevare come il provvedimento impugnato sia un atto plurimotivato.
Ciò comporta che « per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437"; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190)" » (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668).
A tal proposito, senza entrare nel merito delle questioni relative ai precedenti penali dello straniero, rileva il problema della sussistenza dei requisiti dell’art. 32 TUI.
Ai sensi della predetta disposizione (recante “Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore”), « al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente. 1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. 1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 ».
Nel caso di specie, l’amministrazione ha dato conto di aver comunicato allo straniero i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, con riguardo, in particolare, alla “mancata integrazione documentale”, relativamente alla dichiarazione di ospitalità, al parere emesso dal Comitato dei Minori, all’iscrizione al centro per l’impiego, e che, il ricorrente « non si è presentato agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione, alla data convenuta per l’integrazione della documentazione richiesta, né tantomeno ha prodotto giustificazione per l’assenza e/o ulteriori elementi utili a colmare la lacuna documentale che costituisce elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno di cui trattasi ».
Il ricorrente, nell’atto introduttivo, ha dato conto, come detto, che lo straniero si sarebbe presentato personalmente allo sportello dell’ufficio immigrazione della Questura di Modena per consegnare il domicilio in -OMISSIS-, -OMISSIS- e il contratto di assunzione, ma non avendo ancora ottenuto il parere del Ministero del Lavoro, gli sarebbe stato riferito di ritornare quando la documentazione mancante fosse stata completa.
Quest’ultima, d’altronde, è circostanza del tutto priva di riscontro probatorio, sì che, l’unico dato che non pare essere controverso, è che, in concreto, la documentazione valorizzata dal ricorrente in atti non è stata inserita all’interno dell’istruttoria procedimentale.
Era onere del ricorrente fornire elementi atti a dimostrare l’impossibilità o la non imputabilità nella presentazione della predetta documentazione in sede procedimentale: l’onere non è stato assolto.
Quanto precede impedisce di poter valorizzare ex post e solo in sede processuale, di elementi che avrebbe dovuto essere cura e onere del ricorrente di fornire in sede procedimentale.
Non vengono in considerazione, peraltro, delle sopravvenienze fattuali che giustificano un’integrazione in sede processuale, gli elementi e i documenti indicati da parte ricorrente afferendo a circostanze preesistenti all’adozione del provvedimento impugnato.
Pertanto, il diniego opposto dall’Amministrazione, nel caso di specie, non appare superabile, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SI | OL PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.