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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 292597 2025 TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 evidenzia che manca il contratto di concessione tra il Comune di Benevento e la So.g.e.t. e la delibera relativa all'anno 2010.
Resistente/Appellato:
L'avv. Difensore_2 replica, tra l'altro evidenziando l'assenza di prova dei requisiti legali di esenzione da fermo e che manca finanche documentazione che comprovi trattarsi dell'unico veicolo e di automezzo collegato alla condizione di disabilità;
osserva altresì che i parziali pagamenti già eseguiti dimostrano la piena conoscenza della pretesa nonché il riconoscimento della legittimazione della concessionaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SO.G.E.T. S.P.A., per conto del Comune di Benevento, emetteva, nei confronti di Ricorrente_1
l'avviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 292597/2025, notificato in data 16.5.2025, avente ad oggetto le ingiunzioni di pagamento rispettivamente n. 448347 e n. 273338, per TARES non corrisposte negli anni 2006 e 2010, per una complessiva pretesa pari ad euro 537,08 (imposta euro 338,48), comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, con gli argomenti che si trascrivono.
L'opposizione viene proposta anche avverso le ingiunzioni di pagamento richiamate, riferite alla TARSU, per la quale la giurisdizione appartiene al giudice tributario e avverso ogni altro atto sotteso e conseguenziale e non conosciuto.
L'odierno ricorrente precisa, sin d'ora, che prima degli atti oggi impugnati, non è stata notificata alcuna ingiunzione e/o preavviso di fermo amministrativo (atti prodromici al fermo amministrativo) e/o alcun altro atto conseguenziale e/o connesso.
Inoltre, sempre in via preliminare ed assorbente agli altri motivi che si illustreranno in punto di diritto, l'odierno ricorrente precisa di essere invalido civile al 100%, nonché usufruitore della c.d. legge 104 e le vetture oggetto del fermo amministrativo sono strumentali al raggiungimento dei luoghi di cura (effettuazione di radioterapie).
Inoltre, si precisa che nell'atto oggi opposto, la Concessionaria ha applicato il fermo amministrativo sulla vettura tg. Targa_1
OMESSA NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO AMM.VO E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
SOTTESE AL FERMO AMM.VO e di ogni altro atto connesso e conseguenziale.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 86 D.P.R. 602/73 PER MANCATA EMANAZIONE
DEL DECRETO ATTUATIVO.
Illegittimità del fermo amministrativo per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risulta allegata la determina dirigenziale con cui il Comune di Benevento delega il Concessionario all'emanazione dello stesso –
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995 – Difetto di legittimazione attiva in capo alla SO.G.E.T. S.p.A. Si evidenzia che, nel caso di specie, risulta, altresì, violato l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, nonché si eccepisce il difetto di legittimazione attiva.
Ed infatti, va rilevato che il fermo amministrativo è un atto amministrativo – tra l'altro restrittivo della sfera giuridicopatrimoniale del destinatario – ed in quanto tale deve essere sottoscritto dal funzionario e/o responsabile del procedimento.
Nel caso di specie manca la sottoscrizione del funzionario competente con livello dirigenziale dell'Ente impositore.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. n°602 del 1973, in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
Con il presente motivo si eccepisce la omessa sottoscrizione del ruolo emesso da parte dell'Ente impositore.
ECCEZIONE DI NULLITA' del fermo amministrativo per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi, quale conseguenza della violazione degli art. 7, 16 e 17 legge 212/2000, nonché dell'art.8 D.lgs. n. 32/2001 ed art. 12 co. D.P.R. 602/73, nonché del preventivo contraddittorio.
OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI NONCHE' PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA
PRETESA ERARIALE, DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI.
SUL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12
DELLA LEGGE 212/2000 – 21-septies L. n. 241/90 - NONCHE' DELL' ART. 111 della COSTITUZIONE E DELL'ART. 6 CEDU.
3. Resisteva la sola SO.G.E.T. S.P.A.
L'opponente contesta il diritto di credito azionato e quindi la sua natura ed origine, per la parte relativa ai tributi richiesti con due ingiunzioni, quali atti sottesi al Fermo Amministrativo impugnato, ovvero le seguenti:
a) 448347 del 2015 PER TARSU 2006 richiesta nei 5 anni con avviso di accertamento 177562011 detta ingiunzione si dichiara che è stata discaricata come da estratto allegato, ed era stata regolarmente notificata e non impugnata. b) La ing. 27338 del 2016 per tarsu 2010, richiesta con avviso di accertamento 17756-2015, quindi richiesta nei 5 anni Ingiunzione notificata il 28-8-2016 e non opposta con irretrattabilità del credito.
Gli avvisi di accertamento sono richiamati e richiamabili per relationem non vi è violazione dell'art.7
L.212-2000.
c) Ing. 76683-2016 notificata il 29-3-2016 e non opposta con irretrattabilità del credito.
Atti interruttivi della prescrizione:
4) INTIMAZIONE 425163-2017 notificata il 27-10-17 e NON opposta;
5) Preavviso di fermo 345780-2017 notificato il 24-10-2017 e non opposto;
6) PEGNO 133593-2018 notificato il 15-5-2018; 7) Intimazione
422532-2024 notificata il 3-8-2024; 8) Agli stessi va aggiunto il preavviso di fermo amministrativo, n.
2024-696740 del 20-11-2024, notificato e non opposto il 30-11-2024 a mezzo pec.
VI è INAMMISSIBILITA' ULTERIORE PER OMESSA IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI IMMEDIATAMENTE
PRECEDENTI A QUESTO OPPOSTO: IL PREAVVISO 696740 del 2024.
Non rileva la terza ingiunzione per materia ma la ingiunzione n. 76683-2016 è corretta con un debito di euro
77,00 senza maggiorazioni a cui sono state aggiunte solo spese di notifica L'opposizione agli atti ed alla natura del creduto andava proposta al preavviso di fermo predetto, quale atto opponibile, e non al fermo amministrativo che non è un atto ma un'azione esecutiva, pari all'esecuzione forzata, la cui competenza è del G.E. del Tribunale.
Si aggiunga che dal 20-3-2020 al 31-8-2021 gli atti esattoriali sono stati sospesi per la normativa derivante dalla pandemia da Covid 19.
È stato altresì previsto, infine, con l'art. 4 D.L. 41 del 2021 uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Anche specificamente l'art 68 del Decreto Cura Italia prevede che le quote affidate agli agenti di riscossione hanno comportato uno spostamento in avanti dal 2020.
L'atto notificato è stato redatto dal dipendente ai sensi del R.D. 639/ 1910; in merito alla omessa sottoscrizione,
l'atto è sottoscritto alla prima pagina e d in ogni caso, detto responsabile può sostituire la stampa del nominativo alla sottoscrizione vera e propria, in virtù dell'art. 15 D D.L. 78/2009 convertito in L. 102-2009.
L'atto è stato emesso dal responsabile del procedimento, la cui firma è omessa ai sensi dell'art.1 comma
87 L. 549-95 e dell'art.3 del D.Lgs. 39/93.
Ogni dipendente dell'agente della riscossione, ai sensi degli artt. 72 bis e 73, D.P.R. 602/1973, anche se non abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione ha poteri concessi dalla norma ai fini della formazione e stesura degli atti ed attestazioni.
Gli atti sono stati emessi nel rispetto della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) perché tutti richiamano elementi utili per il Contribuente per dare conoscenza delle somme richieste e dei rimedi avverso l'atto.
In merito alle sottoscrizioni degli atti, si applica la normativa speciale applicata agli atti di natura informatica, che prevedono la semplice indicazione del firmatario, nella specie la dott.ssa Nominativo_2, intesa come firma digitale elettronica, a tutti gli effetti valida come quella manuale. viene curato da un funzionario con sua firma digitale, e tanto è consentito dall'art. 41, d. lgs. 112/1999, commi 1 e 2, lettera c).
La SO.G.E.T. spa ha operato, in ossequio allo stesso articolo, compatibilmente con la normativa applicabile alla tipologia di atto emesso: la ingiunzione fiscale regolata dal R.D. 639/1910, nel rispetto dei requisiti previsti per l'atto e per l'attività espletata, avendo la Società tutti i requisiti societari e di iscrizione all' Albo preposto.
Detta tipologia di atto non prevede la formazione del ruolo, il visto di esecutività è dato dal fatto che gli atti amministrativi sono esecutivi di diritto, a seguito della abrogazione della vecchia norma con l'art 229 D.Lgs
51/1998.
La ingiunzione fiscale è alternativa al ruolo, concentra titolo esecutivo e precetto;
il visto di esecutività è solo una valenza pratico–operativa, per la elaborazione del Concessionario.
La SO.G.E.T. ha agito si conferma del recupero dei ruoli anche con le n.3 delibere OSL che si depositano.
La lista di debito attuale che tiene conto del discarico parziale eseguito è di euro 587,26, come leggasi da estratto 292597-2025 che si produce.
4. La resistente presentava una memoria illustrativa, ribadendo le proprie ragioni.
Aggiungeva che la SO.G.E.T. spa ha avuto la conferma della Concessione del Contratto del Maggio 2016, con ulteriore intesa mediante accordi di cui al documento prot. del 21-9-18 e del 3-10-18 ove è prevista la tipologia di recupero e di liste affidate sino alla inesigibilità o alla riscossione ed il versamento sul conto dedicato indicato, anche con l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione a cui deve solo rendicontare, e versare quello che riscuote.
5. In udienza, il ricorrente eccepiva l'assenza del contratto tra la SO.G.E.T. S.P.A. ed il Comune di
Benevento, e l'assenza di delibera della OSL riferita all'anno 2010.
6. La SO.G.E.T. S.P.A. contestava quanto affermato dalla controparte, evidenziando, tra l'altro, che gli avvenuti parziali pagamenti comprovano la conoscenza della pretesa ed il riconoscimento della legittimazione della concessionaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 2 Dicembre 2024, come documenta la SO.G.E.T. S.P.A., veniva consegnato, mediante la posta elettronica certificata, al Ricorrente_1 il preavviso di fermo amministrativo n. 2024-696740, riferito alle medesime ingiunzioni, di cui all'atto oggi impugnato, ed alla stessa autovettura.
Ogni questione, sollevata dal ricorrente, avrebbe dovuto essere proposta impugnando quell'atto, giacché non vengono evidenziati vizi autonomi del successivo atto di iscrizione del fermo, o cause di estinzione del diritto di credito posteriori a quella notificazione: eccetto che il difetto di contraddittorio preventivo, nella specie assente, trattandosi di atto espressamente escluso perché automatizzato o sostanzialmente automatizzato (art. 2, lett. 'a', D. MEF 24.4.2024); il difetto di motivazione: insussistente, giacché è presente l'espresso richiamo al preavviso, già noto al contribuente;
la prescrizione, che non è certo maturata tra la data di notificazione del preavviso e quella del successivo fermo.
La domanda, in conclusione, non può essere accolta.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
1. rigetta la domanda;
2. condanna Ricorrente_1 a rifondere alla SO.G.E.T. S.P.A. le spese di lite, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Benevento, così deciso in data 28 Gennaio 2026
Il Giudice Dott. Luigi GALASSO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GALASSO LUIGI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 690/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 292597 2025 TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Nominativo_1 evidenzia che manca il contratto di concessione tra il Comune di Benevento e la So.g.e.t. e la delibera relativa all'anno 2010.
Resistente/Appellato:
L'avv. Difensore_2 replica, tra l'altro evidenziando l'assenza di prova dei requisiti legali di esenzione da fermo e che manca finanche documentazione che comprovi trattarsi dell'unico veicolo e di automezzo collegato alla condizione di disabilità;
osserva altresì che i parziali pagamenti già eseguiti dimostrano la piena conoscenza della pretesa nonché il riconoscimento della legittimazione della concessionaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La SO.G.E.T. S.P.A., per conto del Comune di Benevento, emetteva, nei confronti di Ricorrente_1
l'avviso di iscrizione di fermo amministrativo n. 292597/2025, notificato in data 16.5.2025, avente ad oggetto le ingiunzioni di pagamento rispettivamente n. 448347 e n. 273338, per TARES non corrisposte negli anni 2006 e 2010, per una complessiva pretesa pari ad euro 537,08 (imposta euro 338,48), comprensiva di sanzioni ed interessi.
2. Ricorrente_1 impugnava l'atto, con gli argomenti che si trascrivono.
L'opposizione viene proposta anche avverso le ingiunzioni di pagamento richiamate, riferite alla TARSU, per la quale la giurisdizione appartiene al giudice tributario e avverso ogni altro atto sotteso e conseguenziale e non conosciuto.
L'odierno ricorrente precisa, sin d'ora, che prima degli atti oggi impugnati, non è stata notificata alcuna ingiunzione e/o preavviso di fermo amministrativo (atti prodromici al fermo amministrativo) e/o alcun altro atto conseguenziale e/o connesso.
Inoltre, sempre in via preliminare ed assorbente agli altri motivi che si illustreranno in punto di diritto, l'odierno ricorrente precisa di essere invalido civile al 100%, nonché usufruitore della c.d. legge 104 e le vetture oggetto del fermo amministrativo sono strumentali al raggiungimento dei luoghi di cura (effettuazione di radioterapie).
Inoltre, si precisa che nell'atto oggi opposto, la Concessionaria ha applicato il fermo amministrativo sulla vettura tg. Targa_1
OMESSA NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO AMM.VO E DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
SOTTESE AL FERMO AMM.VO e di ogni altro atto connesso e conseguenziale.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 86 D.P.R. 602/73 PER MANCATA EMANAZIONE
DEL DECRETO ATTUATIVO.
Illegittimità del fermo amministrativo per difetto assoluto di sottoscrizione in quanto non risulta allegata la determina dirigenziale con cui il Comune di Benevento delega il Concessionario all'emanazione dello stesso –
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995 – Difetto di legittimazione attiva in capo alla SO.G.E.T. S.p.A. Si evidenzia che, nel caso di specie, risulta, altresì, violato l'art. 1, comma 87, della L. n. 549 del 1995, nonché si eccepisce il difetto di legittimazione attiva.
Ed infatti, va rilevato che il fermo amministrativo è un atto amministrativo – tra l'altro restrittivo della sfera giuridicopatrimoniale del destinatario – ed in quanto tale deve essere sottoscritto dal funzionario e/o responsabile del procedimento.
Nel caso di specie manca la sottoscrizione del funzionario competente con livello dirigenziale dell'Ente impositore.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 4 e 49, comma 1 del D.P.R. n°602 del 1973, in combinato disposto con l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
Con il presente motivo si eccepisce la omessa sottoscrizione del ruolo emesso da parte dell'Ente impositore.
ECCEZIONE DI NULLITA' del fermo amministrativo per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione ed omessa indicazione degli elementi identificativi, quale conseguenza della violazione degli art. 7, 16 e 17 legge 212/2000, nonché dell'art.8 D.lgs. n. 32/2001 ed art. 12 co. D.P.R. 602/73, nonché del preventivo contraddittorio.
OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI NONCHE' PRESCRIZIONE E DECADENZA DELLA
PRETESA ERARIALE, DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI.
SUL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12
DELLA LEGGE 212/2000 – 21-septies L. n. 241/90 - NONCHE' DELL' ART. 111 della COSTITUZIONE E DELL'ART. 6 CEDU.
3. Resisteva la sola SO.G.E.T. S.P.A.
L'opponente contesta il diritto di credito azionato e quindi la sua natura ed origine, per la parte relativa ai tributi richiesti con due ingiunzioni, quali atti sottesi al Fermo Amministrativo impugnato, ovvero le seguenti:
a) 448347 del 2015 PER TARSU 2006 richiesta nei 5 anni con avviso di accertamento 177562011 detta ingiunzione si dichiara che è stata discaricata come da estratto allegato, ed era stata regolarmente notificata e non impugnata. b) La ing. 27338 del 2016 per tarsu 2010, richiesta con avviso di accertamento 17756-2015, quindi richiesta nei 5 anni Ingiunzione notificata il 28-8-2016 e non opposta con irretrattabilità del credito.
Gli avvisi di accertamento sono richiamati e richiamabili per relationem non vi è violazione dell'art.7
L.212-2000.
c) Ing. 76683-2016 notificata il 29-3-2016 e non opposta con irretrattabilità del credito.
Atti interruttivi della prescrizione:
4) INTIMAZIONE 425163-2017 notificata il 27-10-17 e NON opposta;
5) Preavviso di fermo 345780-2017 notificato il 24-10-2017 e non opposto;
6) PEGNO 133593-2018 notificato il 15-5-2018; 7) Intimazione
422532-2024 notificata il 3-8-2024; 8) Agli stessi va aggiunto il preavviso di fermo amministrativo, n.
2024-696740 del 20-11-2024, notificato e non opposto il 30-11-2024 a mezzo pec.
VI è INAMMISSIBILITA' ULTERIORE PER OMESSA IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI IMMEDIATAMENTE
PRECEDENTI A QUESTO OPPOSTO: IL PREAVVISO 696740 del 2024.
Non rileva la terza ingiunzione per materia ma la ingiunzione n. 76683-2016 è corretta con un debito di euro
77,00 senza maggiorazioni a cui sono state aggiunte solo spese di notifica L'opposizione agli atti ed alla natura del creduto andava proposta al preavviso di fermo predetto, quale atto opponibile, e non al fermo amministrativo che non è un atto ma un'azione esecutiva, pari all'esecuzione forzata, la cui competenza è del G.E. del Tribunale.
Si aggiunga che dal 20-3-2020 al 31-8-2021 gli atti esattoriali sono stati sospesi per la normativa derivante dalla pandemia da Covid 19.
È stato altresì previsto, infine, con l'art. 4 D.L. 41 del 2021 uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Anche specificamente l'art 68 del Decreto Cura Italia prevede che le quote affidate agli agenti di riscossione hanno comportato uno spostamento in avanti dal 2020.
L'atto notificato è stato redatto dal dipendente ai sensi del R.D. 639/ 1910; in merito alla omessa sottoscrizione,
l'atto è sottoscritto alla prima pagina e d in ogni caso, detto responsabile può sostituire la stampa del nominativo alla sottoscrizione vera e propria, in virtù dell'art. 15 D D.L. 78/2009 convertito in L. 102-2009.
L'atto è stato emesso dal responsabile del procedimento, la cui firma è omessa ai sensi dell'art.1 comma
87 L. 549-95 e dell'art.3 del D.Lgs. 39/93.
Ogni dipendente dell'agente della riscossione, ai sensi degli artt. 72 bis e 73, D.P.R. 602/1973, anche se non abilitato all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione ha poteri concessi dalla norma ai fini della formazione e stesura degli atti ed attestazioni.
Gli atti sono stati emessi nel rispetto della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) perché tutti richiamano elementi utili per il Contribuente per dare conoscenza delle somme richieste e dei rimedi avverso l'atto.
In merito alle sottoscrizioni degli atti, si applica la normativa speciale applicata agli atti di natura informatica, che prevedono la semplice indicazione del firmatario, nella specie la dott.ssa Nominativo_2, intesa come firma digitale elettronica, a tutti gli effetti valida come quella manuale. viene curato da un funzionario con sua firma digitale, e tanto è consentito dall'art. 41, d. lgs. 112/1999, commi 1 e 2, lettera c).
La SO.G.E.T. spa ha operato, in ossequio allo stesso articolo, compatibilmente con la normativa applicabile alla tipologia di atto emesso: la ingiunzione fiscale regolata dal R.D. 639/1910, nel rispetto dei requisiti previsti per l'atto e per l'attività espletata, avendo la Società tutti i requisiti societari e di iscrizione all' Albo preposto.
Detta tipologia di atto non prevede la formazione del ruolo, il visto di esecutività è dato dal fatto che gli atti amministrativi sono esecutivi di diritto, a seguito della abrogazione della vecchia norma con l'art 229 D.Lgs
51/1998.
La ingiunzione fiscale è alternativa al ruolo, concentra titolo esecutivo e precetto;
il visto di esecutività è solo una valenza pratico–operativa, per la elaborazione del Concessionario.
La SO.G.E.T. ha agito si conferma del recupero dei ruoli anche con le n.3 delibere OSL che si depositano.
La lista di debito attuale che tiene conto del discarico parziale eseguito è di euro 587,26, come leggasi da estratto 292597-2025 che si produce.
4. La resistente presentava una memoria illustrativa, ribadendo le proprie ragioni.
Aggiungeva che la SO.G.E.T. spa ha avuto la conferma della Concessione del Contratto del Maggio 2016, con ulteriore intesa mediante accordi di cui al documento prot. del 21-9-18 e del 3-10-18 ove è prevista la tipologia di recupero e di liste affidate sino alla inesigibilità o alla riscossione ed il versamento sul conto dedicato indicato, anche con l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione a cui deve solo rendicontare, e versare quello che riscuote.
5. In udienza, il ricorrente eccepiva l'assenza del contratto tra la SO.G.E.T. S.P.A. ed il Comune di
Benevento, e l'assenza di delibera della OSL riferita all'anno 2010.
6. La SO.G.E.T. S.P.A. contestava quanto affermato dalla controparte, evidenziando, tra l'altro, che gli avvenuti parziali pagamenti comprovano la conoscenza della pretesa ed il riconoscimento della legittimazione della concessionaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 2 Dicembre 2024, come documenta la SO.G.E.T. S.P.A., veniva consegnato, mediante la posta elettronica certificata, al Ricorrente_1 il preavviso di fermo amministrativo n. 2024-696740, riferito alle medesime ingiunzioni, di cui all'atto oggi impugnato, ed alla stessa autovettura.
Ogni questione, sollevata dal ricorrente, avrebbe dovuto essere proposta impugnando quell'atto, giacché non vengono evidenziati vizi autonomi del successivo atto di iscrizione del fermo, o cause di estinzione del diritto di credito posteriori a quella notificazione: eccetto che il difetto di contraddittorio preventivo, nella specie assente, trattandosi di atto espressamente escluso perché automatizzato o sostanzialmente automatizzato (art. 2, lett. 'a', D. MEF 24.4.2024); il difetto di motivazione: insussistente, giacché è presente l'espresso richiamo al preavviso, già noto al contribuente;
la prescrizione, che non è certo maturata tra la data di notificazione del preavviso e quella del successivo fermo.
La domanda, in conclusione, non può essere accolta.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
1. rigetta la domanda;
2. condanna Ricorrente_1 a rifondere alla SO.G.E.T. S.P.A. le spese di lite, liquidate in euro 300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Benevento, così deciso in data 28 Gennaio 2026
Il Giudice Dott. Luigi GALASSO