Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA UZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Tomasello, Andrea Mozzati ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Suanno s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , CE SA e Condominio Via Canneto il Lungo 27, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati TO Marconi e Monica Busoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Chiesa e UC Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo sia per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia prot. n. 22163-P del 26.11.2024, recante l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione prot. n. 12819 del 4.4.2023, ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241/1990;
- di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi inclusa la nota prot. n. 13240-P del 10.7.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, di Suanno s.r.l. unitamente a CE SA ed al Condominio via Canneto il Lungo 27, nonché del Comune di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, la dott.ssa IA FE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 24 gennaio 2025 e depositato il 4 febbraio 2025 il signor PA UZ ha impugnato il provvedimento della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia prot. n. 22163-P del 26 novembre 2024, recante l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione prot. n. 12819 del 4 agosto 2023 per l’apertura di un nuovo varco nella muratura perimetrale del palazzo ubicato in vico Valoria n. 9.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere . Il termine massimo di dodici mesi, fissato dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela, risulterebbe già irrimediabilmente trascorso al momento dell’adozione del provvedimento avversato. Né la comunicazione di avvio del procedimento entro l’anno potrebbe valere ai fini del rispetto dello sbarramento temporale, il quale sarebbe legato all’emanazione effettiva dell’atto di autoannullamento.
II) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Difetto di proporzionalità. Sviamento di potere . La Soprintendenza si sarebbe discostata dal paradigma dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 sotto i seguenti plurimi profili.
II.1) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 21 del d.p.c.m. n. 57/2024. Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Difetto di proporzionalità. Sviamento di potere . Il vizio di legittimità indicato dall’Amministrazione non sussisterebbe, in quanto il parere della Commissione regionale per il patrimonio culturale, in tesi mancante, non riguarda il titolo del 2023, bensì la convenzione del 2019 tra i privati ed il Comune. In ogni caso, l’assenso dell’organo in questione sarebbe necessario soltanto nell’ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, mentre nella specie la modesta porzione di piazza Valoria risulterebbe concessa in uso per il mantenimento dell’impianto ascensore. Non troverebbe applicazione nemmeno l’art. 57- bis del d.lgs. n. 42/2004, perché l’occupazione del suolo demaniale non sarebbe finalizzata alla valorizzazione culturale del bene, né determinerebbe alcun pregiudizio per l’interesse pubblico.
II.2) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Difetto di proporzionalità. Sviamento di potere . L’Autorità tutoria non avrebbe enunciato l’interesse pubblico, specifico e concreto, all’annullamento in autotutela del titolo autorizzativo. Né tale interesse potrebbe risiedere nel fatto che il nuovo sbarco ha carattere permanente ed è a favore di un soggetto normodotato, sia perché l’autorizzazione caducata riguarda solo il varco murario e non l’elevatore esterno, sia in quanto la Soprintendenza avrebbe conosciuto e considerato tali circostanze nel corso dell’istruttoria.
II.3) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Difetto di proporzionalità. Sviamento di potere . Non sarebbe stata adeguatamente valutata la posizione del signor UZ, il quale, per realizzare l’opera assentita, ha effettuato investimenti pari all’incirca ad € 80.000,00. Il legittimo affidamento maturato dal deducente risulterebbe meritevole di tutela, poiché egli avrebbe chiaramente rappresentato all’Amministrazione la situazione di fatto; tanto più che la parete perimetrale oggetto dell’intervento sarebbe priva di decorazioni storiche ed il varco non sarebbe visibile dall’esterno.
III) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Eccesso di potere per carenza di istruttoria . La Soprintendenza avrebbe archiviato la richiesta di audizione formulata dall’interessato, violando il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE.
Il Ministero della Cultura si è costituito in resistenza, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Si sono costituiti in giudizio anche i vicini controinteressati Suanno s.r.l., dott. CE SA e Condominio Via Canneto il Lungo 27, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Infine, si è costituito il Comune di Genova, evocato ai soli fini di litis denuntiatio , instando per il rigetto della domanda, senza, però, motivare la propria posizione.
Con atto ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 27 giugno 2025 e depositato il 7 luglio 2025, il signor UZ ha dedotto i seguenti motivi aggiunti:
IV) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Difetto di proporzionalità. Sviamento di potere . Con la memoria depositata il 29 aprile 2025 nel giudizio R.G. n. 380/2024, promosso dai controinteressati avverso il silenzio del Comune e della Soprintendenza sulla loro istanza di riesame in autotutela di tutti i titoli abilitativi, l’Avvocatura dello Stato avrebbe inammissibilmente integrato la motivazione del provvedimento di annullamento d’ufficio, sostenendo che le originarie autorizzazioni soprintendentizie del 1998 e del 1999 sarebbero cessate con la morte del titolare arch. OL, in quanto rilasciate al solo ed esclusivo fine di consentire a quest’ultimo, soggetto disabile, il superamento delle barriere architettoniche.
V) Invalidità derivata. Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Difetto di proporzionalità. Sviamento di potere . L’introduzione ex post di un termine di durata e/o di una condizione di efficacia nelle autorizzazioni del 1998-1999, operata con la predetta memoria giudiziale, integrerebbe un’ipotesi di autotutela “mascherata”, la quale sarebbe illegittima sotto due profili: per derivazione dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo; in via propria, sia per contrasto con quanto indicato nei titoli, i quali prescindevano dal fatto che in quel momento l’ascensore fosse utilizzato da un soggetto portatore di handicap, sia per violazione dei principi della buona fede e dell’affidamento.
Successivamente le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. Il Ministero della Cultura ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso in aggiunzione.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorrente contesta il provvedimento in data 26 novembre 2024 con cui la Soprintendenza ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241/1990, l’autorizzazione con prescrizioni rilasciata il 4 agosto 2023 per l’apertura di un nuovo varco nella muratura perimetrale del palazzo sito in vico Valoria n. 9, sottoposto a vincolo monumentale (v. docc. 0 e 25 controinteressati), al fine di realizzare uno sbarco dell’ascensore esterno in corrispondenza del terzo piano, interno 6 (docc. 1 e 8 ricorrente).
I vizi di legittimità ravvisati dall’Amministrazione consistono, in primo luogo, nel carattere permanente del titolo, emesso in favore di un soggetto normodotato, mentre la precedente autorizzazione, assentita ad una persona affetta da invalidità motoria, sarebbe stata temporanea; in secondo luogo, nell’omessa acquisizione del parere, in tesi obbligatorio, della Commissione regionale per il patrimonio culturale prima della stipula della presupposta convenzione del 2019 con il Comune, concessiva del suolo pubblico sul quale è installato l’impianto di elevazione.
2. Può prescindersi dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso in aggiunzione, in quanto il primo mezzo del gravame introduttivo è fondato ed assorbente.
L’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241/1990, codificando il potere di annullamento d’ufficio dell’amministrazione, ha prescritto, tra i presupposti per il relativo esercizio, che l’atto di ritiro sia emanato entro un termine ragionevole, il quale, nel caso di provvedimenti autorizzatori, secondo il testo applicabile ratione temporis , non può essere superiore a dodici mesi (oggi ridotti a sei mesi per effetto della novella recata dall’art. 1 della legge n. 182/2025).
Come sancito dalla giurisprudenza, il prescritto limite temporale, che è perentorio, va riferito alla compiuta adozione dell’atto di autoannullamento, non essendo sufficiente il mero avvio del procedimento di autotutela (in tal senso cfr., ex plurimis , T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 9 gennaio 2023, n. 55, confermata da Cons. St., sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2728; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 giugno 2022, n. 1008; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 giugno 2022, n. 959; T.A.R. Basilicata, sez. I, 23 novembre 2021, n. 770; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 aprile 2019, n. 716).
Nel caso di specie è pacifico che l’autorizzazione del 4 agosto 2023 sia stata annullata in autotutela dalla Soprintendenza quando il termine annuale era ampiamente scaduto, con conseguente illegittimità dell’oppugnato provvedimento di ritiro.
Peraltro, i lavori sono terminati il 13 luglio 2024 e le prescrizioni impartite dall’Autorità tutoria sono state integralmente rispettate (v. docc. 10-11 ricorrente).
3. Non ricorrono i presupposti dell’art. 21- nonies , comma 2- bis , della legge n. 241/1990, che consente all’amministrazione di caducare in ogni tempo i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti. In particolare, contrariamente a quanto argomentato in giudizio dalla difesa erariale, il signor UZ non ha celato alla Soprintendenza che la prima concessione del sedime demaniale era venuta meno, né le ha mentito circa i titoli riguardanti l’ascensore.
Invero, l’istante non ha affatto nascosto l’intervenuta cessazione della convenzione gratuita del 4 novembre 1998 con cui il Comune aveva concesso all’arch. TO OL, soggetto non deambulante, l’uso di una porzione di suolo pubblico di circa m. 1,50 x 2,00 in piazza Valoria per l’installazione di un ascensore esterno, con carattere di provvisorietà e revocabile al momento del decesso del concessionario (v. doc. 6 ricorrente).
Ciò si evince anzitutto dal tenore letterale del provvedimento autorizzatorio del 2023, nel quale l’Amministrazione ha dato atto che la concessione del 1998 fra il Comune e l’originario beneficiario portatore di handicap era stata sostituita da una nuova convenzione con i proprietari delle unità immobiliari di cui agli interni 6 e 9 (“ considerato che esiste una convenzione tra il Comune di Genova e i proprietari degli interni 6 e 9 per la concessione d’uso della porzione di suolo pubblico di piazza Valoria per l’installazione di un ascensore esterno addossato al civico 9 di vico Valoria, in continuità con la precedente convenzione stipulata in data 04/11/1998 con l’allora proprietario dell’interno 9, all’epoca disabile grave ”). In effetti, il 7 novembre 2019 il signor PA UZ e la consorte, proprietari dell’appartamento ubicato al terzo piano, interno 6, nonché il signor UC Servato, proprietario dell’abitazione posta al quinto piano, interno 9 (avente causa dall’arch. OL), hanno stipulato con l’Amministrazione civica una convenzione per la concessione d’uso della superficie demaniale su cui insiste il basamento dell’impianto di elevazione (montato oltre vent’anni prima: v. D.I.A. del 7.4.1998, sub doc. 5 ricorrente), con carattere permanente e con pagamento del canone, essendo i nuovi concessionari soggetti normodotati (doc. 7 ricorrente).
In ogni caso, la Soprintendenza ha espressamente riconosciuto di avere avuto per tempo conoscenza della prefata convenzione tra il Comune ed i signori UZ / Servato, perché, nella comunicazione di avvio del procedimento di riesame (doc. 2 ricorrente), ha ammesso di averla ricevuta in data 29 novembre 2022, ossia in concomitanza con l’istanza autorizzatoria dell’interessato, tant’è che sia la domanda che la convenzione sono state assunte al protocollo col medesimo numero 19427.
Men che meno il deducente avrebbe potuto indurre in errore l’Autorità tutoria facendole intendere che le autorizzazioni culturali rilasciate il 13 marzo 1998 ed il 3 febbraio 1999 (docc. 3-4 ricorrente), aventi ad oggetto la primigenia realizzazione dell’ascensore esterno, siano tuttora vigenti, mentre, secondo la tesi soprintendentizia, le stesse sarebbero decadute con la morte dell’arch. OL.
In realtà, l’assunto della resistente appare in radice inaccoglibile, perché i suddetti titoli non contengono una clausola di temporaneità, che ne leghi l’efficacia alla permanenza in vita del soggetto disabile che ha costruito l’elevatore. Né l’asserita precarietà delle autorizzazioni culturali potrebbe ritenersi implicita in quanto accedenti alla convenzione comunale, che era (almeno sulla carta) caratterizzata dalla provvisorietà: infatti, nell’atto convenzionale era previsto che la concessione si rinnovasse tacitamente ogni sei mesi e che, al momento del decesso del richiedente, sarebbe stata “revocabile”, ma non che dovesse necessariamente cessare (v. doc. 6 ricorrente); tant’è vero che, come si è detto, nel 2019 l’Amministrazione municipale ha accordato la fruizione della superficie demaniale all’avente causa dell’arch. OL ed ai coniugi UZ per mantenere l’ascensore.
Peraltro, il fallo asseritamente commesso dall’Autorità tutoria (nel ritenere perduranti i titoli in tesi cessati) non discende certo da un’inveritiera esposizione della situazione da parte dell’interessato, posto che pacificamente l’Amministrazione, conoscendo il contenuto della nuova convenzione del 2019, era edotta del decesso dell’arch. OL, così come del fatto che il signor UZ non è affetto da disabilità per compromissione delle funzioni motorie: in effetti, l’errore di diritto sull’interpretazione delle autorizzazioni del 1998-1999, ove sussistente, sarebbe imputabile unicamente alla stessa Soprindentenza.
4. Da ultimo e per completezza, si esaminano le osservazioni della parte controinteressata secondo cui il ricorrente avrebbe dichiarato falsamente all’Autorità, da un lato, di avere limitate capacità di movimento e, dall’altro lato, che non sarebbe stato possibile posizionare un montascale all’interno dell’edificio.
A parte il fatto che i vicini non subiscono uno specifico pregiudizio dall’autorizzazione del 2023, riguardante opere meramente interne al vano ascensore e non percepibili da piazza Valoria (v. tavole progettuali allegate alla convenzione del 7.11.2019), l’Amministrazione non ha mai affermato, nemmeno in giudizio, di essere caduta in errore sulle circostanze indicate dai controinteressati.
Ad ogni buon conto, l’asserzione del tecnico del signor UZ, arch. Barbieri, per cui l’interessato fa fatica a salire le scale per raggiungere l’appartamento (docc. 18-19-20-21 controinteressati), risulta comprovata dalla documentazione medica versata in atti. Infatti, l’esponente è affetto da aneurisma dell’aorta toracica, insufficienza della valvola aortica, fibrillazione atriale ed enfisema polmonare (v. doc. 17 ricorrente): tali patologie rendono impossibile o, comunque, estremamente difficoltoso, oltre che pericoloso, qualunque sforzo anche moderato, come quello per la risalita delle scale a piedi per tre piani.
L’ulteriore affermazione dell’arch. Barbieri circa l’impossibilità di installare un montascale (doc. 19 controinteressati) costituisce, con tutta evidenza, una valutazione di fattibilità fondata sulle caratteristiche del vano condominiale, che presenta scale particolarmente irregolari sia per forma che per ampiezza. Ora, a prescindere dal fatto che, trattandosi di un giudizio tecnico, l’ipotesi della rappresentazione infedele non appare nemmeno astrattamente configurabile, in ogni caso l’autorizzazione soprintendentizia risulta completamente slegata dal suddetto apprezzamento, che è stato, quindi, irrilevante ai fini del rilascio del provvedimento ampliativo.
Peraltro, come evidenziato dal ricorrente, l’attuale servoscala è stato montato dopo la sua istanza, a cura e spese dei coniugi residenti all’ultimo piano dell’edificio (non raggiungibile dall’ascensore esterno): il suddetto dispositivo parte da un piano rialzato di dieci scalini rispetto all’ingresso del palazzo e si dirama senza fermate intermedie lungo la tromba delle scale, essendo finalizzato all’uso esclusivo dei suddetti condomini (cfr. doc. 8 controinteressati).
5. In relazione a quanto precede, l’impugnativa si appalesa fondata e va, quindi, accolta, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
6. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, fatta eccezione per l’importo versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà essergli rimborsato dal Ministero della Cultura soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie l’impugnativa e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC LL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IA FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA FE | UC LL |
IL SEGRETARIO