TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 434
TAR
Decreto cautelare 1 marzo 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
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TAR
Sentenza 31 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, omessa insufficiente motivazione

    Il Tribunale ritiene che non sia stata fornita una plausibile ragione per cui i soci amministratori non abbiano stabilito la propria residenza a -OMISSIS- o nelle vicinanze, dato il notevole sviluppo economico dell'impresa. Inoltre, le maestranze sono state impiegate anche in altri cantieri fuori regione. Il trasferimento della sede formale è ritenuto finalizzato ad evitare l'iscrizione presso la Prefettura di -OMISSIS-. Viene altresì evidenziato che la società ha chiesto di non dare corso all'istanza di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori dopo aver trasferito la sede, per poi richiederla nuovamente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e travisamento dei fatti

    Il Tribunale rileva che la famiglia -OMISSIS- e gli amministratori della ricorrente risiedono nello stesso indirizzo dove ha studio un altro familiare. Inoltre, diverse società collegate hanno avuto o hanno tuttora sedi o luoghi di esercizio nello stesso civico o nelle vicinanze. Viene confermato il legame tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- (zio materno degli amministratori) tramite dichiarazioni che attestano un accordo per una società occulta, con il -OMISSIS- come garante. Tale zio materno risulta amministratore di una società con sede legale nello stesso civico dove risiedono gli amministratori della ricorrente e i loro genitori.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà

    Il Tribunale ritiene che la valutazione discrezionale dell'Amministrazione prefettizia non sia censurabile, basandosi sul contesto territoriale, sulle attività economiche delle società riconducibili ai membri della famiglia e sui legami familiari degli amministratori con soggetti coinvolti in procedimenti penali per reati di mafia e attivi nel settore edilizio. Il legame, secondo il criterio del 'più probabile che non', è considerato causa efficiente dell'immediato successo imprenditoriale della società. Non è rilevante il trasferimento in altre città dei familiari, poiché non implica necessariamente l'interruzione dei legami o degli interessi economici. La giurisprudenza ammette che il provvedimento interdittivo possa basarsi su fatti risalenti nel tempo, purché emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il pericolo di infiltrazione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Il Tribunale disattende questo motivo poiché il provvedimento prefettizio è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Il Tribunale disattende questo motivo poiché il provvedimento prefettizio è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa

    Il Tribunale disattende questo motivo poiché non si configura un danno ingiusto dato che non è stata accertata alcuna illegittimità provvedimentale. Inoltre, l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato ha consentito il prosieguo dell'attività d'impresa e dei contratti già in essere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 434
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 434
    Data del deposito : 31 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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