Decreto cautelare 1 marzo 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2025, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Camera di Commercio delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Graziella Spadaccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 23.12.2024, prot. n.-OMISSIS-, notificato in pari data, di rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 52, L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18.04.2013, c.d. ‘White List’, presentata dalla -OMISSIS- SRL e contestuale decreto avente valore di informativa antimafia interdittiva;
- del connesso e conseguente provvedimento del Ministero dell’Interno – Struttura per la prevenzione antimafia del 10.01.2025, prot. n.-OMISSIS-, di cancellazione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall’art. 30, co. 6, D.L. n.189/2016 della -OMISSIS- SRL;
- del connesso e conseguente provvedimento della Camera di Commercio delle Marche del 24.01.2025, prot. n. -OMISSIS-, di ritiro alla -OMISSIS- SRL delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di installazione impianti e conseguente iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art.9 DPR n.581/95 nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative della cessazione;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;
nonché per la condanna
ai sensi dell’art.30 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto derivante dai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e di Camera di Commercio delle -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AB BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all'esame parte ricorrente impugna gli atti dettagliati in epigrafe.
Centrale, nell’economia del ricorso, è il gravato provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 23 dicembre 2024, di rigetto della domanda di iscrizione nella c.d. white list. Di seguito i tratti salienti della sua parte motiva:
“ la -OMISSIS- s.r.l., p.i. -OMISSIS-, con sede legale a -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha chiesto a questa Prefettura in data 12.4.2024, di esser iscritta nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (White List) previsto dalla legge 6.12.2012, n.190 e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013; - l’azienda opera nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, ha un capitale sociale di euro 10.000 ed è amministrata giusto atto di nomina dell’11.3.2024 dai Sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS- , germani, che detengono quote parimenti ripartite della stessa (50% cadauno); - la società, secondo quanto ricostruito nel corso dell’istruttoria, ha presentato istanza di iscrizione nella White List presso la Prefettura UTG di -OMISSIS- che, con nota n.0057819 dell’8.08.2024 inviata a questa Prefettura, ha comunicato di aver provveduto alla sua cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. White List) avendo la stessa, senza fornire alcuna comunicazione, mutato l’assetto organizzativo e gestionale, nonché trasferito la propria sede legale a -OMISSIS-, in -OMISSIS-; - ha ottenuto la provvisoria iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori presso la Struttura per la prevenzione antimafia. Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i seguenti atti: - Nota informativa trasmessa dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 8.8.2024, unitamente alla relazione del Gruppo Interforze Centrale presso il Dipartimento di pubblica sicurezza-Direzione centrale della Polizia Criminale del 28.6.2023 e relativi allegati tra cui nota del Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- n.0190899/1-4 dell’11.4.2023, nota della DIA sezione operativa di -OMISSIS- n. 2173 del 2.3.23; - Informativa n. prot. 19324 del 23.9.2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza –Direzione Investigativa Antimafia- acquisita al protocollo della Prefettura al n. 0058830/2024; - Nota MI-123U-C-GIC -2-1-2024-361 del 23.9.2024 della Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza acquisita al protocollo della Prefettura al n. 58885 del 24.9.24; - Provvedimento interdittivo n. 088443 del 20.12.2022 emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti dell’impresa -OMISSIS- s.r.l. Unipersonale; - Note informative del Comando Provinciale Carabinieri n. 0068089 del 7.11.2024, della Guardia di Finanza di -OMISSIS- n. 0067354 del 4.11.2024, 0070982 del 19.11.2024, dell’ITL di -OMISSIS- n. 0069639 del 13.11.2024; - Verbali del Gruppo interforze Antimafia dell’11 e del 25 settembre 2024, del 29 Ottobre 2024
RILEVATO che : - La Società è stata costituita in data 21.06.2022 e iscritta alla CCIIA di -OMISSIS- in data 30.06.2022. Rappresentante legale della stessa era il sig. -OMISSIS-, padre di -OMISSIS- e -OMISSIS- (attuali amministratori), ora fuoriuscito dalla compagine societaria (fonte punto fisco e infocamere);
L’11.3.2024, medesima data dell’atto di nomina degli attuali Amministratori, -OMISSIS- e -OMISSIS-, la società ha trasferito la sede legale da -OMISSIS- a -OMISSIS-; - in data 1.4.2024 la -OMISSIS- s.r.l. ha stipulato, in qualità di conduttore, un contratto di locazione per un immobile ad uso diverso dall’abitativo in -OMISSIS- c/d a -OMISSIS-, regolarmente registrato stabilendone la sede come risulta dalla visura della locale C.C.I.I.A. in data 29.10.2024 e dalle risultanze del Gruppo interforze centrale (GIC); - L’impresa risulta titolare anche di due ulteriori unità locali definite “deposito”: una sita a -OMISSIS-, alla -OMISSIS- (rif. nota della Guardia di Finanza di -OMISSIS- n. 0067358 del 4.11.2024), e l’altra sita a -OMISSIS- alla -OMISSIS-, indirizzo peraltro coincidente con la precedente sede legale della società; - Gli amministratori della società hanno stipulato l’8.2.24 un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, sito a -OMISSIS-, -OMISSIS- regolarmente registrato. RILEVATO che dall’istruttoria esperita i titolari dell’Azienda, i fratelli -OMISSIS-, risultano strettamente collegati con soggetti e imprese significativamente vicini alla criminalità organizzata -OMISSIS- denominata “ Società -OMISSIS-” in quanto: sotto il profilo familiare sono: a) figli di -OMISSIS- (già amministratore unico della -OMISSIS- s.r.l.) e -OMISSIS- ; b) nipoti di -OMISSIS- , sorella del di loro padre e moglie di -OMISSIS- che in ragione del rapporto di coniugio è a sua volta cognato di -OMISSIS- e -OMISSIS- genitori dei due amministratori; c) -OMISSIS- è sorella di -OMISSIS- e -OMISSIS- , questi ultimi zii materni degli Amministratori. sotto il profilo imprenditoriale e delle cointeressenze esistenti con i membri della famiglia (art. 91 co. 5 del Dlgs. 159/2011): il sig. -OMISSIS-: a) risulta dipendente della -OMISSIS- s.r.l., società che svolge attività di formazione e corsi di aggiornamento professionale, attualmente amministrata dal figlio -OMISSIS- e di proprietà di sua moglie, -OMISSIS-, cui nel 2017 aveva ceduto le quote societarie; b) E’ titolare dell’omonima impresa individuale STUDIO -OMISSIS-, p.i. -OMISSIS-, avente sede a -OMISSIS- in via -OMISSIS- sc. B che svolge attività a servizio delle imprese; c) ha, tra l’altro, percepito redditi fino al 2012 dalla -OMISSIS- s.r.l., c.f. -OMISSIS- (società che sino al 2021 aveva sede in via -OMISSIS-, luogo ove ha sede la citata -OMISSIS- e dove attualmente risiedono gli Amministratori della -OMISSIS- s.r.l.). La sig.ra -OMISSIS-: a) risulta esser stata proprietaria di quote societarie dalla “-OMISSIS-” s.r.l. che aveva come soci i suoi fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-. Successivamente alla costituzione di detta società, questi ultimi cedevano le proprie quote al -OMISSIS- il quale, il 23.1.2015, cedeva parte
della propria quota alla cognata -OMISSIS- che, in data 4.4.2019, cedeva nuovamente al -OMISSIS- la sua quota; a riprova degli stretti rapporti familiari e di affari intercorrenti con il -OMISSIS- si precisa che la stessa -OMISSIS- risulta esser stata proprietaria dal 19.12.2013 al 16.4.2019 di quote societarie della “-OMISSIS-” s.r.l. 9 (già -OMISSIS- s.r.l.) , società che sin dall’inizio risulta esser stata ad appannaggio di -OMISSIS- e dei germani di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- che risultano aver ricoperto rispettivamente le cariche di vice presidente del CDA e di Consigliere sino al 16.5.2014. Per entrambe le società la -OMISSIS- risulta aver percepito redditi in qualità di lavoratore dipendente (dal 1999 al 2014 per la -OMISSIS- e nel 2016 dalla -OMISSIS-). Il sig -OMISSIS-: a) è socio della già citata -OMISSIS- s.r.l., avente sede anch’essa a -OMISSIS- in -OMISSIS- (luogo di residenza di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché domicilio fiscale e residenza dei figli, -OMISSIS- e -OMISSIS-, attuali amministratori della -OMISSIS- s.r.l.) b) è socio unico della “-OMISSIS- -OMISSIS-”, società attualmente amministrata dalla moglie -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS-, ed oggetto di provvedimento interdittivo n.088443 emesso dal Prefetto di -OMISSIS-, in data 20.12.2022, in quanto “il contesto criminale in cui è proiettata l’attività dell’impresa (del -OMISSIS-) sottoposta a verifica antimafia … segnato dal pactum sceleris che unisce -OMISSIS- ed -OMISSIS-, rende più probabile che non -se non sicura- in quanto accertata dall’autorità giudiziaria, una direzione dell’attività imprenditoriale orientata ad alimentare gli interessi economici del gruppo criminale di riferimento e una agevolazione sistematica all’affermazione del potere del gruppo mafioso stesso”. c) È soggetto gravato da precedenti e pregiudizi di polizia ed orbitante all’interno del sodalizio criminale di stampo mafioso denominato clan “-OMISSIS-” nel cui ambito, per dissidi non rilevanti ai fini del presente provvedimento, è maturato il tentativo di omicidio nei confronti del citato -OMISSIS- e del figlio minore. La circostanza è giudiziariamente acclarata nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma -DDA- che vede il -OMISSIS- destinatario di un provvedimento di fermo per i reati di cui agli artt. 416 bis, comma 1, c.p., 575 c.p. e 577 c.p., in quanto ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato in danno di -OMISSIS- e del figlio. Il provvedimento di fermo veniva successivamente convalidato dopo il suo arresto con provvedimento del GIP di Roma n. -OMISSIS-. -OMISSIS- risulta esser esponente di spicco dell’associazione di tipo mafioso denominata società -OMISSIS- ed è ritenuto a capo della batteria “-OMISSIS--OMISSIS-” unitamente al fratello -OMISSIS- ed al suocero -OMISSIS-, detenuto presso il carcere di Rebibbia. Il profilo criminale del -OMISSIS- è meglio evidenziato nel corpo dell’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Roma n. -OMISSIS- in cui si precisa che egli deve ritenersi orbitante all’interno del sodalizio di stampo mafioso (clan -OMISSIS-) transitando dall’essere <<imprenditore mera testa di legno asservita agli interessi del clan> sino a divenire <collettore di somme di provenienza illecita del sodalizio criminoso>; d) il legame tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, come si evince dal provvedimento di fermo n. -OMISSIS- della DDA di Roma, viene confermato dallo stesso -OMISSIS- il quale nelle dichiarazioni rese in data 6.4.22 dinnanzi alla A.G., riferiva di aver partecipato ad un incontro in un ristorante di -OMISSIS- nel corso del quale sarebbe stato siglato un accordo con il quale il -OMISSIS- diveniva socio occulto di -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-, zio materno degli Amministratori della -OMISSIS- s.r.l., nonchè socio fondatore della -OMISSIS- s.r.l., società di cui si è fatto cenno in relazione alla posizione della madre dei fratelli -OMISSIS-). Garante di tale accordo sarebbe stato proprio il -OMISSIS-. Il SIG. -OMISSIS-: a) pur esente da precedenti di polizia, in data 5.5.2023, 26.6.2023 e 29.3.2024, è stato controllato più volte unitamente a -OMISSIS-11 , e a -OMISSIS- -OMISSIS-. Quest’ultimo risulta essere il figlio di -OMISSIS- -OMISSIS- che annovera numerosi pregiudizi penali e di polizia: è stato difatti condannato nel 2002 dalla Corte di Appello di Bari per i reati di cui agli artt. 73 del DPR n. 309/1990, 648 c.p. e 482 c.p.; deferito nel 2011 all’ Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR n. 309/1990 e artt. 2 e 4 L. 895/1967; tratto in arresto nel 2012 in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere n. -OMISSIS- GIP del Tribunale di Bari per i reati di cui agli art. 73 e 74 del DPR n.309/1990; b) è stato controllato il 25.1.2019 in compagnia di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-. Anche quest’ultimo vanta pregiudizi penali e di polizia, è stato deferito per i reati di cui agli artt. 635 c.p. (danneggiamento), 703 (accensioni ed esplosioni pericolose) e art. 2 L. 895 del 1967 essendo stato ritenuto responsabile del reato di detenzione illegale di un’arma da fuoco con la quale esplodeva n. 5 cartucce contro un'autovettura. Risulta altresì esser stato più volte tratto in arresto (nel 2013 e nel 2021). ESAMINATE le ulteriori risultanze istruttorie acquisite da cui risulta che: a) Il locale Comando Provinciale dei Carabinieri (nota 34/59-2024 del 5.11.24) rilevava che “presso la sede legale (della -OMISSIS- s.r.l.) di via -OMISSIS- è presente l’insegna ma la società non sembra operante, di fatto, nei reiterati passaggi effettuati in giorni ed orari diversi, la serranda è apparsa sempre chiusa. La ditta ha una sede secondaria, unità locale FG/1, sita a -OMISSIS- in via -OMISSIS-. A seguito di ciò si è constatato che -OMISSIS-, già residente a [...]10/2024 è emigrato nuovamente in -OMISSIS- lasciando l’appartamento in precedenza utilizzato dagli operai dell’azienda come base alloggiativa ed ora occupato da altra famiglia. La società, attiva, risulta avere solo due dipendenti, -OMISSIS- (amministratore) e -OMISSIS- (Impiegato amministrativo) e nessuna maestranza assunta” ; b) Il locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza riferiva che la società in questione ha intrattenuto rapporti economici con soggetti radicati nel territorio di competenza di questa Prefettura, aventi un volume di affari significativo e operanti nel settore della costruzione degli edifici. Sono state emesse fatture per operazioni commerciali per importi complessivi pari ad euro 480.383,06 per l’anno 2023 ed euro 553.980,20 per l’anno 2024 (fino al 28/9/2024); c) Come riferito dal Gruppo interforze centrale, il 31.7.2024 “militari del NORM C.C. di -OMISSIS- eseguivano un intervento presso il domicilio fiscale di -OMISSIS-, a seguito di una lite tra datori di lavoro e dipendenti, ivi identificando, oltre a quest’ultimo anche il padre, -OMISSIS- e un dipendente, -OMISSIS-”, successivamente licenziato; d) alla data del 29.10.2024 (visura della Camera di Commercio -OMISSIS-) entrambi i soci della -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- e -OMISSIS-, risultano avere domicilio fiscale a -OMISSIS- in viale -OMISSIS-, ovvero presso lo stesso indirizzo del padre, -OMISSIS-. I medesimi, secondo quanto riferito dai Carabinieri di -OMISSIS- (nota 34/59-2024 del 5.11.24), risultano aver anche la residenza in detto indirizzo (-OMISSIS-, già residente a [...].10.2024 è emigrato nuovamente per -OMISSIS- - anche lui in viale -OMISSIS- - lasciando l’appartamento in precedenza utilizzato dagli operai dell’azienda; f) Gli accertamenti svolti hanno permesso di verificare che nel mese di luglio l’impresa aveva un solo dipendente, successivamente licenziato, e che nel mese di novembre (come riferito dall’Ispettorato del lavoro) risultano, oltre agli amministratori, n. 5 dipendenti, prevalentemente provenienti dal -OMISSIS-. RILEVATO CHE: - Le risultanze acquisite a seguito dell’analisi di contesto operata in sede di gruppo interforze con l’ausilio delle Forze dell’ordine, unitamente alla documentazione pervenuta, delineano una fitta rete familiare e imprenditoriale, entro la quale la società opera, particolarmente significativa sotto il profilo antimafia; - La Società, costituita il 21.06.2022 a -OMISSIS- ove risulta esser stata iscritta alla locale CCIAA il 30.06.2022, viene trasferita a -OMISSIS- l’11.3.2024 proprio in occasione della nomina dei due nuovi Amministratori, -OMISSIS- e -OMISSIS- che succedono al padre -OMISSIS-; - la Prefettura di -OMISSIS-, nell’inviare copiosa documentazione sulla società, ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. White List) della società in questione avendo la stessa -senza fornire alcuna comunicazione- mutato l’assetto organizzativo e gestionale, nonché trasferito la propria sede legale a -OMISSIS-; - sebbene la stessa abbia emesso fatture per operazioni commerciali per importi complessivi pari ad euro 480,383,06 per l’anno 2023 e euro 553.980,20 per l’anno 2024 fino al 28/10/2024 (rif. Nota del 4.11.2024 prot. 0207848/2024), l’operatività dell’impresa presso la sede di -OMISSIS- appare contenuta: l’impresa non sembra avere sufficienti maestranze (vedasi punto f precedente), e, nel corso dei sopralluoghi effettuati dal Comando Provinciale Carabinieri, non sono state rinvenute persone e mezzi nei pressi della sede legale. Il trasferimento della sede della società a -OMISSIS-, contestuale al mutato assetto gestionale ed accompagnato dall’acquisizione della residenza a -OMISSIS-di uno dei due soci, in base al criterio del “più probabile che non”, appare finalizzato soltanto ad ottenere l’iscrizione della società nelle White List di questa provincia. - A conferma di quanto sopra risulta che gli Amministratori si sono trasferiti nuovamente a-OMISSIS- ove attualmente risiedono in via -OMISSIS-, unitamente ai genitori -OMISSIS- e -OMISSIS-; - Sempre in via -OMISSIS- risultano aver sede alcune società di cui si è fatto cenno in precedenza, la STUDIO -OMISSIS-, la -OMISSIS- s.r.l (questa fino al 2021), e la “-OMISSIS-” s.r.l. che (pur avendo sede in viale -OMISSIS-) ha come “luogo di esercizio” sempre viale -OMISSIS-; - la coincidenza di sede di dette Aziende, per di più operanti nel medesimo settore dell’edilizia (e quindi la condivisione degli spazi e delle spese) nonché le strette parentele tra Amministratori e soci, delineano un quadro familiare-imprenditoriale coeso che, in ragione della particolare vicinanza ad ambienti criminali, è indice sintomatico del pericolo del formarsi e rafforzarsi di una consorteria mafiosa (Cfr. Tar Milano, sez. I, 16.9.2024, n. 02418); - I rapporti e le cointeressenze tra gli Amministratori della -OMISSIS- s.r.l. e il -OMISSIS- (e le sue attività imprenditoriali, a loro volta irrimediabilmente esposte alla consorteria mafiosa del
clan -OMISSIS- -OMISSIS-) sono evidenti in quanto i primi sono nipoti di -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- e zia diretta dei fratelli -OMISSIS-. Il -OMISSIS-, oltre ad esser socio della -OMISSIS- s.r.l, avente sede a -OMISSIS- in viale -OMISSIS- (ma con luogo di esercizio in -OMISSIS-, residenza, come più volte riferito, di -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché residenza e domicilio fiscale dei figli, -OMISSIS- e -OMISSIS-) è socio unico della “-OMISSIS- s.r.l UNIPERSONALE”, società attualmente amministrata dalla moglie -OMISSIS- ed attinta da provvedimento interdittivo n.088443 emesso dal Prefetto di -OMISSIS-, in data 20.12.2022; - -OMISSIS-, risulta esser intraneo cd. “società -OMISSIS-” ed è figura di collegamento tra le famiglie -OMISSIS-/-OMISSIS- e -OMISSIS- come evidenziano le plurime e gravi risultanze giudiziarie nei suoi confronti di cui sopra;
(….)
tra le famiglie -OMISSIS-/-OMISSIS- (quest’ultima profondamente avvinta da vincolo mafioso con la Famiglia -OMISSIS-) appare sussistere una contiguità parentale ed anche economica tale da indurre a ritenere che molto probabilmente “l'impresa abbia una conduzione collettiva o una regìa familiare (di fatto o di diritto….), ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto” (Cons. Stato, sez. III, n. 1846 del 9.5.2016); - in ogni caso i rapporti di parentela sono rilevanti quando, per numero e qualità , risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata, soprattutto, come detto, in contesti territoriali ed economici notoriamente esposti al pericolo di inquinamento mafioso
(….)
alla luce di quanto sopra e in riferimento all’eventuale applicazione della misura di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del Codice Antimafia, non si ravvisano i presupposti per l’applicazione della stessa in quanto gli elementi emersi depongono per una immedesimazione dell’impresa -OMISSIS- s.r.l. in contesti mafiosi. Le cointeressenze della società con esponenti legati alle consorterie mafiose foggiane, il contesto familiare in cui i soci della -OMISSIS- s.r.l. risultano calati, le loro relazioni con soggetti pluripregiudicati, i precedenti giudiziari che interessano e hanno interessato il -OMISSIS-, strettamente connessi alla criminalità di tipo mafioso, sono elementi che depongono per la sussistenza di una agevolazione non occasionale al gruppo mafioso di riferimento da parte dell’impresa sottoposta a scrutinio ed escludono una prognosi di bonificabilità dell’impresa. Il pericolo che la società possa insinuarsi nel settore degli appalti locali condizionando scelte ed equilibri degli altri operatori economici ed inquinando la cd. libera concorrenza, appare concreto e ampiamente dimostrato dalla ricostruzione di fatti e circostanze sopra riportate. - gli elementi indiziari indicati nel provvedimento interdittivo devono costituire oggetto di una valutazione necessariamente unitaria e coordinata, per cui anche quelli che, isolatamente considerati, non sarebbero apprezzabili ai fini interdittivi possono, complessivamente considerati, lasciar emergere il pericolo di condizionamento che il relativo potere prefettizio è finalizzato a prevenire ”.
2. Parte ricorrente riferisce nel mezzo di gravame che la società (che si occupa prevalentemente della realizzazione e manutenzione di impianti tecnici a servizio di fabbricati e singole unità immobiliari ad uso civile) è stata costituita nel giugno 2022 e che nel settembre 2023 ha avanzato istanza di iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (all'articolo 1, comma 52, legge 190/2012 e DPCM 18 Aprile 2013), cosiddetta white list , alla Prefettura di -OMISSIS-, avendo all'epoca la propria sede legale in tale città. Riferisce che la medesima Prefettura ha, poi, comunicato la cancellazione dalla white list, avendo rilevato che la società aveva variato il proprio assetto organizzativo e trasferito la sede legale a -OMISSIS-, senza previa comunicazione.
Si dice, inoltre, che nell'aprile 2024 la società avendo trasferito la sede a -OMISSIS-, ha inoltrato una nuova domanda alla competente Prefettura di -OMISSIS-. Nel ricorso si afferma che il 16 maggio 2024 la ricorrente ha ottenuto, da parte della Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno, l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori.
La Prefettura di -OMISSIS- ha, invece, comunicato il diniego dell'istanza di iscrizione nella white list con l'impugnato provvedimento del 23 dicembre 2024, con cui ha rigettato l'istanza e decretato l'interdizione, ai sensi degli articoli 84, quarto comma, 89 bis, 91, decreto legislativo 159/2011. La Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno, quindi, con provvedimento del 10 gennaio 2025 ha, poi, disposto la cancellazione della ricorrente dall'anagrafe antimafia (articolo 30, comma sei, decreto legge 189/2016). La Camera di Commercio delle Marche con provvedimento del 24 gennaio 2025 ha, altresì, disposto il diniego dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di installazione impianti di cui al DM n. 37/2008 e ha disposto la cancellazione dell'attività dal repertorio delle notizie economiche.
2.1 Si evidenzia nel mezzo di gravame che i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- detengono il 50% a testa delle quote sociali della società ricorrente. Dal marzo 2024 ricoprono la carica di amministratori della società, essendo subentrati al loro padre, -OMISSIS-. Si pone in evidenza che i ridetti soci amministratori sono figli dei coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- con cui convivono presso l'abitazione familiare di residenza sita in -OMISSIS-. Sono nipoti diretti di -OMISSIS- e -OMISSIS-, fratelli di -OMISSIS-. Sono altresì nipoti acquisiti di -OMISSIS-, in quanto quest'ultimo è il marito di -OMISSIS-, loro zia e sorella di loro padre, -OMISSIS-.
Quanto ai rapporti familiari, tra i suddetti soggetti richiamati nel provvedimento interdittivo, si evidenzia che i rapporti tra la famiglia -OMISSIS- e la famiglia -OMISSIS- si sono deteriorati sin dall’inizio del 2016, in concomitanza con il deteriorarsi dei loro rapporti di affari. Da allora, si sottolinea, non vi è alcuna evidenza di ulteriori contatti.
Quanto ai coniugi -OMISSIS-, il -OMISSIS-, si dice, è detenuto in carcere sin dall'agosto 2022 e -OMISSIS-, a seguito dell'arresto del marito, si è trasferita di fatto in un'altra città, interrompendo i rapporti con tutti i familiari e conoscenti, fatta eccezione per la madre. A questo proposito si avanza richiesta di prova testimoniale.
Con riguardo a -OMISSIS-, zio dei soci amministratori della società ricorrente, si informa, questi è deceduto nel marzo 2018. Infine, quanto a -OMISSIS-, altro zio dei soci amministratori della società ricorrente, si afferma che a seguito del fallimento della “-OMISSIS- SAS” e della conseguente perdita delle quote tramite questa detenute della “-OMISSIS- SR” e della “-OMISSIS- SR”, si è trasferito in altra città sin dall'anno 2016 dove, in virtù della pregressa esperienza di imprenditore nel settore edile, oggi esercita l'attività di geometra di cantiere alle dipendenze di altra impresa.
Si dice che i due soci amministratori della ricorrente non hanno mai avuto alcun rapporto d'affari con il -OMISSIS- e che neanche -OMISSIS- ha intrecciato alcun rapporto di affari con il cognato, salvo, in passato, alcune consulenze.
Per quanto riguarda i rapporti di affari con -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ben prima che emergesse il profilo criminale del -OMISSIS-, -OMISSIS- e i suoi due fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, nell'anno 2013, hanno intrecciato un rapporto d'affari con -OMISSIS-. Tale rapporto, però, si dice, si è irrimediabilmente incrinato già all’inizio del 2016 ed è terminato definitivamente nel 2019, con grave nocumento per la famiglia -OMISSIS-. Sotto questo profilo si richiama la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- del 30 aprile 2014 che ha dichiarato il fallimento della storica holding della famiglia -OMISSIS-, nonché dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Si richiamano anche le varie vicende che hanno caratterizzato i rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, successivamente all’acquisto da parte del primo, dalla curatela fallimentare, delle quote societarie della società fallita. Rapporti incrinatisi nel tempo, fino alla completa interruzione avvenuta il 4 aprile 2019, con la cessione al -OMISSIS- di tutte le quote societarie detenute dalla -OMISSIS-.
2.2 Quanto alla sede legale della società ricorrente si dice che la maggior parte dei cantieri avviati e da avviarsi erano sul territorio della regione -OMISSIS- e che pertanto il centro di interesse economico della società si era spostato da -OMISSIS- a -OMISSIS-.
In questa città, si osserva, la sede di -OMISSIS- e 19/d a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, è sempre stata pienamente operativa e utilizzata per il ricovero di attrezzature e materiali. Si chiede a tal fine prova testimoniale di un dipendente e del locatore.
Si riferisce che la locazione di altra sede, sempre a -OMISSIS- (-OMISSIS-) è stata risolta consensualmente il 29 febbraio 2024.
Si dice che la ricorrente ha, inoltre, la disponibilità di un appartamento a -OMISSIS-, -OMISSIS-, condotto in locazione in base a un contratto debitamente registrato, utilizzato come alloggio dei dipendenti.
Si dice, inoltre, che i due soci amministratori nel 2024 hanno preso a locazione un appartamento a -OMISSIS-, in -OMISSIS-, dove all'occorrenza ospitano anche alcuni dipendenti. Quest'ultimo appartamento, per un breve periodo, si afferma, è stato anche la residenza dei due soci amministratori. Ma per ragioni di economicità questo contratto è stato risolto nell'ottobre del 2024 e i due soci amministratori hanno ristabilito la propria residenza in -OMISSIS- presso l'abitazione familiare.
2.3 Si sottolinea, poi, che a seguito dell'acquisto da parte del -OMISSIS- di tutte le quote societarie delle società della famiglia -OMISSIS-, le sedi di queste sono state tutte trasferite altrove, rispetto alla originaria sede di -OMISSIS-, -OMISSIS-, (ove risiedono i soci amministratori della ricorrente con i loro genitori), per cui non vi è alcuna contiguità tra l'abitazione della famiglia -OMISSIS- e le sedi delle società facenti campo al -OMISSIS-.
In particolare, si afferma che contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato nella visura camerale, la -OMISSIS- SR non ha alcuna sede operativa in -OMISSIS-, né in altro indirizzo.
2.4 Si riferisce, poi, che nel recente passato la principale fonte dei proventi della famiglia -OMISSIS- - -OMISSIS- era costituita dalla -OMISSIS- SR, società operante nel settore della formazione professionale avviata nel 2007 dal -OMISSIS-, padre dei due soci amministratori della società ricorrente. Nel 2017, per dare un'occasione di lavoro ai propri figli, questi ha loro ceduto le quote di tale società, mentre, nel giugno 2022, è stata costituita la -OMISSIS- SR, società qui ricorrente, il cui capitale operativo iniziale è stato ricavato dalla vendita di un appartamento di proprietà della famiglia -OMISSIS- nell'anno 2023 al prezzo di euro 235.000.
3. Tutto ciò premesso, contro gli atti impugnati, sono proposti i seguenti motivi di diritto.
3.1 Primo motivo. Si deduce, eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, omessa insufficiente motivazione del provvedimento, che ha erroneamente ritenuto che la società non operasse realmente nel territorio marchigiano.
Si contesta l'affermazione riportata nel provvedimento interdittivo secondo cui dagli accertamenti svolti è emerso che nel mese di luglio 2024 l'impresa aveva un solo dipendente, successivamente licenziato e che nel mese di novembre dello stesso anno, come riferito dall'Ispettorato del lavoro, risultano, oltre agli amministratori, 5 dipendenti prevalentemente provenienti dal -OMISSIS-.
Si contesta, nel complesso, la deduzione circa l'operatività dell'impresa presso la sede di -OMISSIS- e si afferma che il numero medio dei dipendenti nel biennio 2023 – 2024 era di 10 unità. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Prefettura, l'impresa aveva sufficienti maestranze rispetto ai cantieri di volta in volta in lavorazione.
In secondo luogo si critica il fatto che non sono state indicate nell’atto le date e le ore dei sopralluoghi effettuati dal comando provinciale Carabinieri presso la sede legale della società.
Le affermazioni contenute nel provvedimento sono ritenute contraddittorie anche perché si afferma da un lato che l'attività della società era contenuta, per poi, invece, rilevare che ha avuto rapporti economici con soggetti aventi un volume di affari significativo e operanti nel settore della costruzione degli edifici (con fatture per operazioni commerciali per importi complessivi pari a euro 480.383,06 per il 2023 ed euro 553.980,2 per l'anno 2024).
Mancano, dunque, secondo parte ricorrente, indizi gravi, precisi e concordanti circa la fittizietà dell'operatività della società nelle Marche.
Alla luce dei fatti riportati, si dice che le ragioni che hanno spinto la ricorrente a spostare da -OMISSIS- a -OMISSIS- la propria sede legale, vanno ricercate esclusivamente nell'opportunità commerciale, in considerazione dei numerosi cantieri aperti nel territorio delle -OMISSIS- e del conseguente obiettivo spostamento del proprio centro di interesse economico.
Dopo aver portato la residenza nelle Marche, si dice, il rientro a -OMISSIS- dei soci amministratori è stato dovuto esclusivamente a ragioni di economicità, avendo dopo qualche mese valutato l'eccessiva incidenza del costo necessario per poter disporre in modo permanente di un'abitazione da adibire a propria dimora abituale.
Laddove gli amministratori fossero stati animati dal fraudolento intento di ingannare la Prefettura di -OMISSIS-, si afferma, avrebbero atteso l'esito del procedimento amministrativo avviato, prima di ristabilire la propria residenza nella città di provenienza.
3.2 Secondo motivo. Si deduce eccesso di potere e travisamento dei fatti. Si afferma che è stato erroneamente ritenuto che la società ricorrente avesse la propria sede sociale nel medesimo stabile della -OMISSIS- costruzioni SR e della -OMISSIS- SR (-OMISSIS-). In particolare, tale indicazione, contenuta a pagina 5 del provvedimento impugnato, si dice, risulta smentita dalla visura camerale delle due società. Si dice che risulta documentalmente provato che a tale indirizzo vi è soltanto la residenza comune dei membri della famiglia -OMISSIS- e l'annesso studio professionale di -OMISSIS- al piano quinto e che da tempo non vi è alcuna sede legale operativa di nessuna delle società collegate al -OMISSIS-.
Le affermazioni di cui al provvedimento interdittivo impugnato, che alludono a condivisioni di sedi e spazi tra amministratori, soci della società e altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, riconducibili a consorterie criminali, risulterebbero perciò del tutto infondate.
3.3 Terzo, motivo di diritto. Si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Si afferma che non si può desumere un pericolo di infiltrazione dalla semplice sussistenza di un singolo legame familiare indiretto e non assistito da ulteriori elementi indiziari. Tale semplice legame familiare con un soggetto attinto da misura interdittiva antimafia, si dice è remoto, indiretto e in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, non idoneo a supportare un giudizio probabilistico di rischio di infiltrazioni mafiose.
Il giudizio dovrebbe fondarsi su una pluralità di elementi, tutti presenti, tra cui un legame familiare, la qualità di tale legame familiare, ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere probabile, concreto e attuale il rischio di infiltrazioni mafiose.
Nel caso di specie, si dice, a parte il primo elemento, cioè il legame familiare, comunque remoto, indiretto, di fatto scioltosi, difettano gli ulteriori due presupposti.
Non provata, quindi, risulta l'affermazione con la quale il Prefetto, senza alcuna evidenzia, rileva la sussistenza di una agevolazione non occasionale al gruppo mafioso di riferimento da parte dell'impresa sottoposta a scrutinio. All'interno del provvedimento non traspare né direttamente né indirettamente alcun atto o comportamento idoneo a giustificare tale conclusione.
3.3.1 Vengono contestati anche i passaggi dell’atto interdittivo riguardanti le frequentazioni dei soci amministratori. In particolare, con specifico riferimento alla frequentazione con tal -OMISSIS-, si dice che egli è soggetto incensurato e con mero cognome omonimo rispetto alla nota consorteria criminale operante nel territorio -OMISSIS-. Quanto al -OMISSIS-, che è l'unico soggetto con precedenti penali ad essere stato controllato insieme a -OMISSIS-, si dice che si tratta di un incontro isolato, risalente nel tempo. Anche tali elementi non sono ritenuti idonei a dimostrare alcuna assidua frequentazione con soggetti pregiudicati.
3.4 Quarto motivo di diritto. Si deduce illegittimità derivata dei provvedimenti consequenziali (adottati rispettivamente dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno e dalla CCIAA delle Marche) rispetto a quello prefettizio.
3.5 Quinto motivo di diritto. Viene chiesto il risarcimento del danno ingiusto derivante dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa. Si dice che l'immediata conseguenza pregiudizievole degli atti impugnati è la risoluzione di un contratto di subappalto relativo a un cantiere edile a -OMISSIS-, per una perdita economica netta di 39.000 euro.
4. Si sono costituiti per resistere il Ministero dell'Interno, l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di -OMISSIS- e la Camera di Commercio delle Marche.
4.1 Il Ministero dell’Interno, nella relazione depositata il 19 marzo 2025, ha evidenziato che a seguito dell'istanza di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori proposta in data 17 aprile 2024 della società ricorrente, la competente Struttura ha avviato l'istruttoria antimafia, richiedendo le informazioni alla Direzione Investigativa Antimafia e alla Prefettura di -OMISSIS-, territorialmente competente per le verifiche di rito. Atteso che dagli accertamenti disposti secondo le modalità indicate nelle Seconde Linee-guida, approvate con Delibera C.I.P.E. n. 26 nella seduta del 3/3/2017, non sono stati riscontrati - nella prima fase "speditiva" di controllo - elementi immediatamente ostativi ai sensi della normativa antimafia, la Struttura ha iscritto, in modalità provvisoria, in Anagrafe, la società in questione, nelle more dell'attività di approfondimento info-investigativo. Nel corso dell'articolata istruttoria svolta dalla Prefettura di -OMISSIS-, sono tuttavia, emersi concreti elementi attestanti la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società.
Alla luce delle informazioni complessivamente acquisite, la Prefettura di -OMISSIS- ha adottato, pertanto, l'informazione antimafia interdittiva prot. 0078367 del 23.12.2024, con contestuale rigetto dell'istanza di iscrizione nella locale white list, oggetto principale dell'odierno ricorso.
Preso atto delle determinazioni assunte dalla Prefettura di -OMISSIS-, la Struttura ministeriale ha conseguentemente disposto, in data 10.1.2025, la cancellazione dell'iscrizione provvisoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, emettendo un provvedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990.
4.2 La Camera di Commercio delle Marche nella propria memoria depositata il 27 marzo 2025 ha evidenziato che la stessa non avrebbe potuto operare diversamente da quanto ha fatto, essendo il proprio un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi.
5. Il ricorso era assistito da istanza cautelare, rigettata con la seguente motivazione:
“Considerato che
Al sommario esame ex art. 55 c. 9 c.p.a. il ricorso non introduce critiche idonee ad evidenziare profili di illogicità o travisamento nei fatti addotti a base del provvedimento impugnato emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 23.12.2024, a cui hanno fatto seguito gli ulteriori atti gravati ministeriale e camerale;
L’atto impugnato e la documentazione versata in atti evidenziano, infatti, tra l’altro:
- più episodi (uno nel 2019, due nel 2023, uno nel 2024) di accertata frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi penali e di polizia da parte di rappresentante dell’impresa, socio e amministratore della società;
- la residenza di tale soggetto, unitamente al fratello, anch’egli rappresentante e socio amministratore della società, in civico del Comune di -OMISSIS- ove fino al 16 marzo 2016 (cfr. pag. doc. 30 all.to al ricorso) aveva sede società riconducibile a soggetto detenuto in carcere (procedimento penale n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- –DDA), ritenuto orbitante all’interno di sodalizio criminale di stampo mafioso in -OMISSIS-, titolare di altra società oggetto di provvedimento interdittivo emesso dal Prefetto di -OMISSIS-, in data 20.12.2022, attualmente amministrata dalla moglie, sorella del padre dei soci amministratori della società ricorrente ed ex socio unico della stessa sino all’11 marzo 2024;
- il provvedimento di fermo della DDA di -OMISSIS- emesso nel citato procedimento penale, da cui si evince società occulta tra soggetto ritenuto appartenente a sodalizio mafioso e lo zio materno degli amministratori della società ricorrente nonché socio fondatore di società di cui sino al 2019 era socia la madre dei ridetti soci amministratori della società ricorrente;
- tale zio materno risulta essere amministratore di società con sede legale nel medesimo Civico in -OMISSIS-, ove hanno residenza gli amministratori della ricorrente e i loro genitori;
- uno dei soci della ricorrente è stato sino al 2023 amministratore della -OMISSIS- s.r.l. (società che contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non risulta liquidata), di cui è attualmente titolare la madre, residente al medesimo Civico in -OMISSIS-;
- incongruenze nella ricostruzione in fatto delle attività di famiglia dei soci della ricorrente, ossia:
i) affermazione di prevalente attività in materia di formazione professionale e contestuale affermazione di trentennale esperienza quale causa di acquisizione di commesse nel settore edile marchigiano a favore della società ricorrente;
ii) disomogeneità tra oggetto sociale della SR semplificata (“noli a freddo di macchinari”) originariamente iscritta nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 52, L. n.190/2012 – Prefettura di -OMISSIS- e oggetto sociale (“costruzioni edili”) della SR ordinaria istante per la medesima iscrizione alla Prefettura di -OMISSIS-;
iii) affermazione di percezione di trattamenti di disoccupazione da parte dei genitori dei soci della ricorrente e contestuale affermazione di vendita di immobile di famiglia effettuata nell’anno 2023 al prezzo di euro 235.000 destinati all’avvio dell’attività della società ricorrente, in realtà già avviata nel 2022 dal padre dei soci e amministratori, con capitale sociale di euro mille;
iv) oltre un milione di euro di fatturato in un anno e dieci mesi da parte della ricorrente per la posa di impianti tecnologici (oggetto sociale difforme dagli altri ridetti), da parte di società con 10mila euro di capitale sociale che dichiaratamente ha sostenuto costi per circa 700mila euro per noleggio e acquisto macchinari, nello stesso periodo;
v) sede di -OMISSIS- della società ricorrente riscontrata inattiva da controlli delle Forze dell’ordine;
vi) contraddizioni sul numero dei dipendenti, a mero esempio:
- nel mese di novembre 2024 l’atto gravato basato su nota dell’Ispettorato del lavoro attesta n. 7 addetti, come nel ricorso, ma dalla denuncia Inps, (doc. 43) figurano n. 3 addetti (compresi i due amministratori che sono soci lavoratori);
- nel mese di ottobre 2024, sono in atti due dichiarazione Inps, una attesta n. 4 addetti, un’altra n. 6 addetti, mentre nel ricorso se ne affermano n. 7;
- il competente Ispettorato del lavoro attesta che dipendenti sono impiegati “anche” in sedi site in territorio di competenza, da cui consegue che gli addetti sono impiegati anche altrove.
Tenuto conto che
La motivazione del provvedimento prefettizio ha valorizzato legami affettivi e parentali intercorrenti tra esponenti della compagine sociale e soggetti affiliati o vicini a consorterie criminali e che sono stati evidenziati con chiarezza elementi concreti che hanno indotto l'Autorità a ritenere il predetto legame affettivo o parentale una via d'accesso agevolata alla gestione dell'impresa;
La motivazione del provvedimento ha evidenziato, in uno con i ridetti elementi, ulteriori circostanze proprie delle caratteristiche tecnico logistiche ed economico finanziarie della società ricorrente che, in base al criterio del “più probabile che non”, hanno condotto alla non illogica conclusione che il trasferimento a -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS- della sede legale della società ricorrente appare finalizzato all’esclusivo scopo di ottenere l’iscrizione della società nelle white list di questa provincia ”.
5.1 Tale ordinanza è stata appellata, l’appello è stato accolto con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1959/2025 “ limitatamente al profilo del periculum in mora, sospendendo l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati al solo fine di consentire il prosieguo dell’attività d’impresa ed i contratti già in essere con soggetti privati ”.
6. Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
6.1 Il primo motivo di diritto non persuade. In esso si afferma che le ragioni che hanno spinto la ricorrente a spostare da -OMISSIS- a -OMISSIS- la propria sede legale, vanno ricercate esclusivamente nell'opportunità commerciale, in considerazione dei numerosi cantieri aperti nel territorio delle Marche. Non viene, tuttavia, fornita una plausibile ragione in base alla quale i soci, nonché amministratori della società, non abbiano (tranne uno e per un breve periodo) stabilito la propria residenza a -OMISSIS- (o in prossimità della città). Se il fulcro dell’attività di impresa era in provincia di -OMISSIS-, non si comprende per quale ragione la residenza, ossia la dimora abituale degli amministratori, dovesse essere fissata a centinaia di chilometri di distanza, ossia a -OMISSIS-, presso la casa familiare, con i genitori (uno dei quali, fondatore ed ex amministratore della società, quando aveva sede a -OMISSIS-).
Tanto più che trattandosi di nuova impresa in attività edile, ad alta intensità di lavoro, per lo più operante in sub appalto e in un mercato (geograficamente e imprenditorialmente) dichiaratamente completamente nuovo per gli amministratori, in assenza di un institore in loco (mai dedotto né in ricorso, né nelle memorie), le relative lavorazioni, secondo un dato di esperienza comune, necessitano di una supervisione costante e ravvicinata delle maestranze e della produzione.
Non è, quindi, ragionevolmente spiegabile come possa l’esordio di un’attività imprenditoriale, caratterizzata da un notevole e immediato sviluppo economico, essere gestito da oltre 250 chilometri di distanza.
Né è persuasiva la tesi secondo cui l’appartamento in origine locato a -OMISSIS-, quale dimora per gli amministratori, sia stato abbandonato per i costi eccessivi, quando in meno di due anni l’impresa ha fatturato quasi un milione di euro e sostenuto costi per noleggio di attrezzature per 700mila euro circa.
Quanto, poi, alla ritenuta sufficienza delle maestranze, in disparte quanto già evidenziato nell’ordinanza cautelare di primo grado circa le incongruenze tra affermazioni riportate in ricorso e documentazione allegata (e oggetto di dettagliate memorie, a contrasto, di parte ricorrente), emerge comunque confermato, sia dalle deduzioni di parte che dai documenti in atti, che tali maestranze sono state impiegate anche in altri cantieri, non, quindi, esclusivamente nelle Marche.
È pacifico, infatti, che l’attività della società, qui ricorrente, ha interessato non solo il territorio marchigiano, bensì anche la provincia di -OMISSIS-, quella di -OMISSIS-, oltre alle città di -OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. domanda di danno contenuta nel quinto motivo e pagg. 9 e ss. del ricorso). È altrettanto pacifico che la società continui ad avere una unità locale a -OMISSIS- (cfr. doc. 17 allegato al ricorso, pag. 10).
Sotto questo profilo, in disparte la contestata operatività della sede a -OMISSIS-, emerge dagli atti di causa che l’attività imprenditoriale non è esclusivamente incentrata nelle Marche.
Dunque, tenuto conto di ciò e della residenza dei soci amministratori, non è irragionevole la valutazione discrezionalmente effettuata dall’Amministrazione, secondo cui lo spostamento della sede formale della società sia stata in realtà effettuata per evitare l’iscrizione presso la Prefettura di -OMISSIS-.
Inoltre, secondo l ’id quod plerumque accidit , il fatto di avere un determinato mercato geografico di riferimento, non comporta necessariamente l’opportunità di trasferirvi la sede legale della società proprietaria dell’azienda operante.
Come messo in evidenza dalla difesa erariale (memoria dep. 21 ottobre 2025) la società ricorrente, dopo aver trasferito la sede legale da -OMISSIS- a -OMISSIS- in data 11 marzo 2024, il giorno dopo chiedeva all’anagrafe antimafia degli esecutori di non dar corso all’istanza di iscrizione presentata quando aveva ancora sede a -OMISSIS-, essendo “ decaduto il loro interesse all’iscrizione in anagrafe ” (cfr. doc. 6 dep. 19 marzo 2025). In maniera del tutto singolare, appena un mese dopo il trasferimento della sede in provincia di -OMISSIS- (il 12 marzo 2024), la società chiedeva di essere iscritta nella white list della Prefettura di -OMISSIS- e, illogicamente (ri)proponeva una nuova istanza di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori per la quale soltanto qualche settimana prima aveva dichiarato di non aver più interesse.
Inoltre, nel ricorso, la ricorrente sostiene di esser stata iscritta nella white list della Prefettura di -OMISSIS-, ma se ciò fosse stato vero, la ricorrente non avrebbe avuto bisogno di chiedere l’iscrizione nelle white list della Prefettura di -OMISSIS-, poiché ai sensi dell’art. 52 co 2-bis della legge 190/2012, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 “ tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria ”. L’iscrizione nella white list sostituisce la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Risulta, invece, che l’impresa ha soltanto presentato istanza di iscrizione a -OMISSIS- e il relativo iter non è stato concluso dalla Prefettura locale che, con nota n. 0057819 dell’8 agosto 2024, informava la Prefettura di -OMISSIS- di aver provveduto alla cancellazione della stessa dall’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (white list) avendo, senza fornire alcuna comunicazione, mutato l’assetto organizzativo e gestionale, nonché trasferito la propria sede legale a -OMISSIS-, in -OMISSIS-.
6.2 Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non riescono a mettere efficacemente in dubbio le conclusioni a cui è pervenuta l’Amministrazione.
Come messo in evidenza dalla difesa erariale, la Famiglia -OMISSIS- e gli amministratori della ricorrente risiedono a -OMISSIS- in -OMISSIS-. Allo stesso indirizzo risulta avere studio -OMISSIS- (padre dei fratelli che ha intrattenuto rapporti lavorativi con le società della moglie). Parimenti la -OMISSIS- s.r.l. fino al 2019 ha avuto sede legale in -OMISSIS- (cfr. doc. 15 dep. 19 marzo 2025). Anche la -OMISSIS- ha avuto fino al 2016 la sede in -OMISSIS- (cfr. visura camerale, doc. 18 dep. 19 marzo 2025) e successivamente, anche dopo le modifiche societarie, ha continuato ad avere, con decorrenza 9 gennaio 2017, come “ luogo di esercizio ” a fini fiscali -OMISSIS- (cfr. doc. n. 21, dep. 19 marzo 2025). Tale civico risulta essere altresì la sede legale di società riconducibili a -OMISSIS- e -OMISSIS-. Con riguardo a tale zio (fratello della madre dei soci amministratori) al punto d) dell’atto prefettizio gravato (pag. 3) si dice “ il legame tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, come si evince dal provvedimento di fermo n. 15563/2022 della DDA di -OMISSIS-, viene confermato dallo stesso -OMISSIS- il quale nelle dichiarazioni rese in data 6.4.22 dinnanzi alla A.G., riferiva di aver partecipato ad un incontro in un ristorante di -OMISSIS- nel corso del quale sarebbe stato siglato un accordo con il quale il -OMISSIS- diveniva socio occulto di -OMISSIS- (fratello di -OMISSIS-, zio materno degli Amministratori della -OMISSIS- s.r.l., nonchè socio fondatore della -OMISSIS- s.r.l., società di cui si è fatto cenno in relazione alla posizione della madre dei fratelli -OMISSIS-). Garante di tale accordo sarebbe stato proprio il -OMISSIS-”.
A fronte di tali considerazioni la valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione prefettizia, non è censurabile, essendosi basata anche sul contesto territoriale, sulle caratteristiche delle attività economiche delle società riconducibili ai membri della famiglia (-OMISSIS-) e sul legame familiare dei soci amministratori sia relativamente a uno zio da parte di madre, sia relativamente a uno zio acquisito (marito della sorella del padre), entrambi a vario titolo coinvolti o citati in procedimenti penali per reati di mafia e attivi nel settore edilizio con svariate società, anche colpite da interdittiva (il riferimento è alla “-OMISSIS- s.r.l. unipersonale”, società amministrata dalla moglie -OMISSIS-, sorella di -OMISSIS- e zia dei soci amministratori della società ricorrente ed oggetto di provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto di -OMISSIS-, in data 20.12.2022, cfr. pag. 3 del provvedimento gravato).
Un legame che, secondo il canone del più probabile che non, si pone come causa efficiente dell’immediato inserimento (e successo) nel mercato edile da parte della neo costituita società e che spiega, mediante il suo molto probabile inserimento nel gruppo familiare, il notevole giro di affari (con contratti in tutta Italia, come visto) che ha immediatamente interessato la stessa e i suoi due soci amministratori, di fatto, alle prime esperienze lavorative.
Non è rilevante il trasferimento in altre città (diverse da -OMISSIS-) della zia paterna e dello zio materno dei soci amministratori della società ricorrente, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, perché tale trasferimento non implica necessariamente l’interruzione dei legami o degli interessi economici legati al territorio di origine. Come non implica necessariamente tale interruzione il carattere risalente dei fatti a base dell’interdittiva. Va, sotto questo profilo, ribadito che “ per quanto riguarda poi la considerazione dell'attualità degli elementi posti a base dell'interdittiva, profilo contestato dalla ricorrente, la giurisprudenza non ha escluso in linea di principio che il provvedimento amministrativo possa legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5784/2018; n. 2327/2017; n. 2085/2017); la situazione di rischio di infiltrazioni non si può considerare automaticamente fugata per il mero trascorrere del tempo, ma in via esclusiva dalla sopravvenienza e dall'accertamento di nuovi fatti, idonei a dimostrare il reale superamento della situazione precedentemente emersa (cfr. Tar Catania, sez. I, n. 1758/2024 e giurisprudenza ivi richiamata) , (T.A.R. per il Lazio, Roma, sez. I ter, 15 aprile 2025, n. 7412; nello stesso senso T.A.R. per il Lazio, Roma, sez. I, 12 marzo 2025, n. 5201; Consiglio di Stato sez. III, 29 novembre 2023, n. 10308; Consiglio di Stato sez. III, 10 maggio 2023, n. 4733; T.A.R. per la Campania Napoli, sez. I, 2 marzo 2021, n. 1355).
Nel caso di specie l’inesperienza dei soci amministratori e il recente avvio dell’attività di impresa con immediata impennata del fatturato realizzato in tutta Italia e non solo nelle Marche, rende altamente probabile che l’iniziativa imprenditoriale sia inserita e trovi agevolazione nell’ambito del gruppo familiare interessato dalle recenti indagini penali sopra richiamate. Tale alta probabilità fornisce adeguato supporto alla ragionevolezza del provvedimento cautelare gravato.
Va ribadito che il provvedimento prefettizio implica “ nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (Cons. Stato, Sez. III, Sent. 7/07/2025, n. 5836; id. 31/10/2024, n. 8675; id. 10/06/2024, n. 5180) ” e che “ il sindacato giurisdizionale esercitabile sull’ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto nell’adozione dell'interdittiva antimafia, pur pieno e profondo, non può spingersi fino a sostituire alle non illogiche deduzioni e valutazioni della competente Autorità amministrativa quelle dell’organo giudicante. Il giudice amministrativo è chiamato a valutare l’ampiezza e la rilevanza del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da tale quadro indiziario, secondo un criterio che è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame; ma nell’esercizio di tale sindacato il giudice non può e non deve sostituirsi alla competente Autorità di pubblica sicurezza nel giudizio discrezionale sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’adozione dell’informativa sfavorevole (Cons. Stato, Sez. III, 27/06/2024, n. 5686) , (Consiglio di Stato, Sez. III, 30 dicembre 2025 n. 5836).
6.3 Anche il quarto motivo di ricorso, volto a dedurre illegittimità derivata dei provvedimenti, ministeriale e camerale, conseguenti a quello prefettizio, va disatteso, in quanto quest’ultimo supera esente da critiche il vaglio di legittimità.
6.5 Il quinto motivo di ricorso va parimenti disatteso, non potendosi configurare un danno ingiusto, dato che alcuna illegittimità provvedimentale è stata accertata. Peraltro avendo consentito l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1959/2025 “ il prosieguo dell’attività d’impresa ed i contratti già in essere con soggetti privati ” e non avendo parte ricorrente nelle proprie memorie conclusionali insistito sul punto, deve dedursi che il contratto per il cantiere nella città di -OMISSIS- di cui si lamentava l’impossibilità di ultimazione in questo motivo di diritto, sia stato portato a termine.
7. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all’esame, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c. Le istanze istruttorie (testimoniali) e gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati, sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso (ciò vale, in particolar modo per le critiche di cui al punto 3.3.1, essendo la parte della motivazione dell’atto ivi considerata, ad abundantiam rispetto alla giustificazione del provvedimento).
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori a favore del Ministero dell’Interno ed euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, a favore della Camera di Commercio delle -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
AB BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB BE | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.