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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/12/2025, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa SC IC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5342 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
- ATTORE- contro
sito in Ardea (RM), (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Ferrari;
-CONVENUTO- CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il condomino ha convenuto in Parte_1 giudizio il , impugnando la del adottata in data Controparte_1
11 aprile 2021. L'attore ha eccepito, in sintesi: - l'illegittimità della costituzione e deliberazione del " per asserita mancanza dell'unanimità e indeterminatezza CP_2 dell'oggetto; l'illeg ferma dell'Amministratore per carenza del Parte_2 quorum deliberativo (500 millesimi), sostenendo che al momento del voto numerosi condomini si fossero allontanati;
l'illegittimità della ratifica delle delibere del 13/12/2020, ivi compresa la nomina del revisore contabile e la regolamentazione delle modalità di convocazione, per violazione di norme imperative (art. 66 disp. att. c.c.) e carenza di quorum; - la falsità del verbale assembleare, il quale non avrebbe dato atto dei reali allontanamenti e delle deleghe irregolari. Ha pertanto concluso chiedendo che: ”Voglia il Tribunale adito, per i motivi esposti – previo accertamento della irregolarità e falsità del verbale dell'assemblea -, accertare e dichiarare la illegittimità – e per l'effetto annullarle o dichiararle prive di effetti giuridici – delle delibere assembleari del 11/04/2021 con le quali veniva decisa la costituzione di un fondo straordinario (punto 1 odg); confermata e ratificata la nomina dell'amministratore (punto 2 odg); veniva autorizzata la convocazione delle Parte_2 assemblee condominiali anche a mezzo mail, telefonicamente e con affissione in bacheca (punto 3 odg ratifica delibera del 13/12/2020); veniva conferito l'incarico di revisione contabile condominiale al sig. (punto 3 odg ratifica delibera del Persona_1
13/12/2020). Con vittoria di spese di lite, anche per la fase della mediazione obbligatoria”. Si è costituito il , contestando in fatto e in diritto le pretese attoree, evidenziando CP_1 la regolarità delle operazioni di voto, la sussistenza dei quorum al momento delle deliberazioni e la natura d'urgenza del fondo costituito. Ha eccepito altresì la cessazione della materia del contendere su alcuni punti a seguito di eventi sopravvenuti. Ha pertanto concluso chiedendo di:” In via preliminare: notiziare il presidente del tribunale della connessione e del potenziale rapporto di continenza ut supra tra la presente causa civile quella R.G.2495/2021 per disporsi la riunione della presente causa, ex artt.40 e 274 C.P.C., con la causa pagina1 di 4 R.G.2495/2021 nonché con la R.G.3020/2020 in trattazione al medesimo stadio (memorie ex art.183 C.P.C. comma 6 n°1) e senza che siano ancora stati ammessi i mezzi di prova o trattate prove e di cui è titolare il giudice dr. Angelo Baffa del tribunale civile di Velletri, In via principale: contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate sotto il profilo sostanziale, oltre che formale, con vittoria di spese, onorari, competenze, accessori di legge,C.N.A.P.,ecc., ed anche con responsabilità aggravata ex art.96 C.P.C. per l'infondatezza evidente anche a parte attrice, delle eccezioni sul quorum, ecc., dichiarando in subordine la cessata materia del contendere e l'assenza dell'oggetto di causa a seguito della delibera assembleare del 11/04/2021, in subordine spese compensate”. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 14 maggio 2025, la causa - istruita documentalmente - è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, occorre disattendere la generica contestazione di "falsità" del verbale assembleare sollevata da parte attrice. Il verbale dell'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del Presidente e del Segretario, ha natura di scrittura privata. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 28509/2020; Cass. n. 11375/2017), esso riveste valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dei sottoscrittori. Sebbene la giurisprudenza non sia pacifica sulla necessità della querela di falso per contestare la veridicità del contenuto sostanziale, resta fermo il principio cardine per cui incombe sul condomino che impugna la delibera l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal verbale (Cass. Civ., n. 11375/2017: “incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale”). Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto. L'attore si è limitato ad asserire che, al momento delle votazioni, il numero legale fosse venuto meno a causa dell'allontanamento di "oltre 40 condomini", ma non ha fornito prova idonea a smentire la cronologia degli eventi riportata nel verbale. Le istanze istruttorie per prova testimoniale, formulate da parte attrice, sono da ribadirsi inammissibili in quanto irrilevanti e generiche. La prova orale così come formulata non avrebbe potuto, a distanza di tempo, ricostruire con la necessaria certezza matematica l'esatta consistenza millesimale presente
“minuto per minuto”, in contrasto con un documento scritto che attesta fasi e orari precisi delle verifiche (come la verifica delle 17:11). Peraltro, le contestazioni attoree in merito alla validità di singole deleghe (es. condomini
, ecc.), rispetto al quale l'attore difetta peraltro di legittimazione, appaiono CP_3 CP_4
i invalidante in virtù della c.d. prova di resistenza. L'attore non ha assolto all'onere di dimostrare che, sottraendo i millesimi relativi alle deleghe specificamente contestate dal totale dei voti favorevoli (572,80 m/m), il quorum sarebbe sceso al di sotto della soglia richiesta. In assenza di tale calcolo e prova, l'eventuale irregolarità formale di singole deleghe, quand'anche provata, non condurrebbe ex se all'annullamento della delibera. Ne consegue che il verbale dell'11/04/2021 deve ritenersi veritiero e fa piena prova dello svolgimento dei fatti ivi descritti. In primo luogo, l'attore ha impugnato la delibera di conferma dell'Amministratore Parte_2
lamentando il difetto del quorum di 500 millesimi.
[...]
Tuttavia, risulta dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. Decreto del Tribunale di Velletri del 07/07/2023) che l'assemblea condominiale ha successivamente provveduto, in data 21 agosto 2022, alla revoca del suddetto amministratore. Trova qui applicazione il principio di diritto secondo cui: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per pagina2 di 4 identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere" (Cass. n. 20071/2017). La sopravvenuta cessazione del rapporto di mandato con il , nonché le successive delibere di ratifica e nuova nomina, hanno fatto venire meno Parte_2
l'interesse attuale e concreto dell'attore all'annullamento di una nomina ormai priva di effetti giuridici. Pertanto, in relazione al Punto 2 dell'O.d.G., va dichiarata la cessata materia del contendere. In secondo luogo, l'attore contesta la validità della delibera nella parte in cui autorizza l'uso di mezzi quali posta elettronica ordinaria o telefono per le convocazioni, deducendo la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. La domanda va rigettata per carenza di interesse ad agire. Dalla documentazione in atti emerge, ed è pacifico, che il condomino è stato Parte_1 regolarmente convocato all'assemblea dell'11/04/2021 a mezzo P mente previsto dalla legge e idoneo a garantire la certezza della ricezione. L'interesse ad impugnare una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. deve essere concreto e attuale, non meramente strumentale alla tutela dell'astratta legalità. Il condomino regolarmente convocato non ha legittimazione a far valere vizi relativi alla convocazione altrui (res inter alios acta), né a impugnare modalità organizzative "pro-futuro" che non abbiano leso in concreto il suo diritto di partecipazione. Non avendo l'attore subito alcun pregiudizio diretto (essendo stato convocato validamente), la censura è inammissibile. In terzo luogo, l'attore deduce l'invalidità della ratifica della nomina del revisore
[...]
per carenza del quorum deliberativo (art. 1136 co. 2 e 4 c.c.). La c Per_1 infondata. Il verbale dell'assemblea dell'11/04/2021 attesta che la votazione sul Punto 3 (contenente la nomina del revisore) è avvenuta con il voto favorevole di 139 condomini su 140 presenti, rappresentanti 572,80 millesimi. Tale maggioranza è superiore al quorum legale di 500 millesimi richiesto dall'art. 1136 c.c. La tesi attorea secondo cui il numero legale sarebbe venuto meno è smentita dalla cronologia del verbale stesso: la verifica delle presenze richiesta dai condomini dissenzienti, che ha registrato il calo a 97 presenti per 389,70 millesimi, è avvenuta solo alle ore 17:11, ovvero in una fase successiva all'approvazione del Punto 3. In virtù della presunzione di veridicità del verbale non vinta da prova contraria, la delibera risulta validamente assunta con i quorum di legge. Da ultimo, l'attore lamenta l'illegittimità della costituzione del " per mancanza CP_2 dell'unanimità, qualificandolo come un fondo per coprire la morosità altrui senza vincolo di destinazione. La domanda è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene in linea di principio non sia consentito ripartire i debiti dei morosi tra i virtuosi a maggioranza, fa eccezione l'ipotesi di urgenza: "Nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in executivis da parte di creditore del condominio [...] - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare [...] tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva" (Cass. Civ., Sez. II, n. 13631/2001; in argomento anche Cass. n. 17035/2016). Dagli atti di causa emerge lo stato di effettiva urgenza in cui versava il , esposto ad CP_1 azioni esecutive da parte di creditori muniti di titolo e di fornitori di servizi essenziali, privo di copertura assicurativa nonché la necessità di un acconto al professionista incaricato della revisione (vedasi anche la convocazione dell'assemblea in atti). La costituzione del fondo era funzionale a garantire la continuità dei servizi essenziali e comunque a prevenire danni patrimoniali maggiori.
pagina3 di 4 La censura di indeterminatezza del fondo è altresì smentita per tabulas dal verbale assembleare, il quale individua con precisione i crediti da soddisfare (es. residuo CP_5
competenze Avv. Chiarantano, premio polizza , rendendo l'oggetto della
[...] CP_6 delibera determinato ai sensi dell'art. 1346 c.c. e giustificando il requisito dell'urgenza richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la deroga al principio dell'unanimità. A ciò si aggiunga che il fondo è stato nuovamente oggetto di ratifica nella successiva assemblea del 12/09/2021. Quanto al quorum, si osserva che l'assemblea si è svolta in seconda convocazione. Pertanto, anche a fronte del calo dei presenti registrato alle ore 17:11 (97 presenti per 389,70 millesimi), la delibera è stata validamente assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 3 c.c. (un terzo del valore dell'edificio, pari a 333,33 millesimi), essendo la soglia di 389,70 millesimi sufficiente per deliberare su fondi di gestione conservativa e urgente. Merita, infine, aggiungersi che l'invalidità delle delibere del 2020 accertata in altra sede non si estende alla presente delibera dell'11/04/2021. Trattandosi di una nuova determinazione assunta nel pieno rispetto dei quorum e delle formalità di legge, essa costituisce un atto autonomamente valido, non affetto da invalidità derivata. Parte convenuta ha formulato istanza di condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., assumendo la natura pretestuosa e strumentale dell'iniziativa giudiziaria. La domanda deve essere rigettata. Per giurisprudenza consolidata, la condanna per lite temeraria richiede l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave, intesa come la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o la mancata adozione della normale diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. Nel caso di specie, pur essendo risultate infondate le domande attoree nel merito, non si ravvisano gli estremi dell'abuso del processo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo il DM 55/2014, valori minimi dello scaglione indeterminale complessità bassa, stante l'assenza di particolari questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera di cui al Punto 2 dell'O.d.G. (conferma amministratore);
- rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 convenuto, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Velletri, 19 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa SC IC
pagina4 di 4
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
- ATTORE- contro
sito in Ardea (RM), (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Ferrari;
-CONVENUTO- CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, il condomino ha convenuto in Parte_1 giudizio il , impugnando la del adottata in data Controparte_1
11 aprile 2021. L'attore ha eccepito, in sintesi: - l'illegittimità della costituzione e deliberazione del " per asserita mancanza dell'unanimità e indeterminatezza CP_2 dell'oggetto; l'illeg ferma dell'Amministratore per carenza del Parte_2 quorum deliberativo (500 millesimi), sostenendo che al momento del voto numerosi condomini si fossero allontanati;
l'illegittimità della ratifica delle delibere del 13/12/2020, ivi compresa la nomina del revisore contabile e la regolamentazione delle modalità di convocazione, per violazione di norme imperative (art. 66 disp. att. c.c.) e carenza di quorum; - la falsità del verbale assembleare, il quale non avrebbe dato atto dei reali allontanamenti e delle deleghe irregolari. Ha pertanto concluso chiedendo che: ”Voglia il Tribunale adito, per i motivi esposti – previo accertamento della irregolarità e falsità del verbale dell'assemblea -, accertare e dichiarare la illegittimità – e per l'effetto annullarle o dichiararle prive di effetti giuridici – delle delibere assembleari del 11/04/2021 con le quali veniva decisa la costituzione di un fondo straordinario (punto 1 odg); confermata e ratificata la nomina dell'amministratore (punto 2 odg); veniva autorizzata la convocazione delle Parte_2 assemblee condominiali anche a mezzo mail, telefonicamente e con affissione in bacheca (punto 3 odg ratifica delibera del 13/12/2020); veniva conferito l'incarico di revisione contabile condominiale al sig. (punto 3 odg ratifica delibera del Persona_1
13/12/2020). Con vittoria di spese di lite, anche per la fase della mediazione obbligatoria”. Si è costituito il , contestando in fatto e in diritto le pretese attoree, evidenziando CP_1 la regolarità delle operazioni di voto, la sussistenza dei quorum al momento delle deliberazioni e la natura d'urgenza del fondo costituito. Ha eccepito altresì la cessazione della materia del contendere su alcuni punti a seguito di eventi sopravvenuti. Ha pertanto concluso chiedendo di:” In via preliminare: notiziare il presidente del tribunale della connessione e del potenziale rapporto di continenza ut supra tra la presente causa civile quella R.G.2495/2021 per disporsi la riunione della presente causa, ex artt.40 e 274 C.P.C., con la causa pagina1 di 4 R.G.2495/2021 nonché con la R.G.3020/2020 in trattazione al medesimo stadio (memorie ex art.183 C.P.C. comma 6 n°1) e senza che siano ancora stati ammessi i mezzi di prova o trattate prove e di cui è titolare il giudice dr. Angelo Baffa del tribunale civile di Velletri, In via principale: contrariis reiectis, rigettare le domande avversarie in quanto infondate sotto il profilo sostanziale, oltre che formale, con vittoria di spese, onorari, competenze, accessori di legge,C.N.A.P.,ecc., ed anche con responsabilità aggravata ex art.96 C.P.C. per l'infondatezza evidente anche a parte attrice, delle eccezioni sul quorum, ecc., dichiarando in subordine la cessata materia del contendere e l'assenza dell'oggetto di causa a seguito della delibera assembleare del 11/04/2021, in subordine spese compensate”. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 14 maggio 2025, la causa - istruita documentalmente - è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, occorre disattendere la generica contestazione di "falsità" del verbale assembleare sollevata da parte attrice. Il verbale dell'assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del Presidente e del Segretario, ha natura di scrittura privata. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 28509/2020; Cass. n. 11375/2017), esso riveste valore di prova legale quanto alla provenienza delle dichiarazioni dei sottoscrittori. Sebbene la giurisprudenza non sia pacifica sulla necessità della querela di falso per contestare la veridicità del contenuto sostanziale, resta fermo il principio cardine per cui incombe sul condomino che impugna la delibera l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal verbale (Cass. Civ., n. 11375/2017: “incombe, tuttavia, sul condomino che impugni la delibera assembleare l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale”). Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto. L'attore si è limitato ad asserire che, al momento delle votazioni, il numero legale fosse venuto meno a causa dell'allontanamento di "oltre 40 condomini", ma non ha fornito prova idonea a smentire la cronologia degli eventi riportata nel verbale. Le istanze istruttorie per prova testimoniale, formulate da parte attrice, sono da ribadirsi inammissibili in quanto irrilevanti e generiche. La prova orale così come formulata non avrebbe potuto, a distanza di tempo, ricostruire con la necessaria certezza matematica l'esatta consistenza millesimale presente
“minuto per minuto”, in contrasto con un documento scritto che attesta fasi e orari precisi delle verifiche (come la verifica delle 17:11). Peraltro, le contestazioni attoree in merito alla validità di singole deleghe (es. condomini
, ecc.), rispetto al quale l'attore difetta peraltro di legittimazione, appaiono CP_3 CP_4
i invalidante in virtù della c.d. prova di resistenza. L'attore non ha assolto all'onere di dimostrare che, sottraendo i millesimi relativi alle deleghe specificamente contestate dal totale dei voti favorevoli (572,80 m/m), il quorum sarebbe sceso al di sotto della soglia richiesta. In assenza di tale calcolo e prova, l'eventuale irregolarità formale di singole deleghe, quand'anche provata, non condurrebbe ex se all'annullamento della delibera. Ne consegue che il verbale dell'11/04/2021 deve ritenersi veritiero e fa piena prova dello svolgimento dei fatti ivi descritti. In primo luogo, l'attore ha impugnato la delibera di conferma dell'Amministratore Parte_2
lamentando il difetto del quorum di 500 millesimi.
[...]
Tuttavia, risulta dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta da parte attrice (cfr. Decreto del Tribunale di Velletri del 07/07/2023) che l'assemblea condominiale ha successivamente provveduto, in data 21 agosto 2022, alla revoca del suddetto amministratore. Trova qui applicazione il principio di diritto secondo cui: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per pagina2 di 4 identità di "ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere" (Cass. n. 20071/2017). La sopravvenuta cessazione del rapporto di mandato con il , nonché le successive delibere di ratifica e nuova nomina, hanno fatto venire meno Parte_2
l'interesse attuale e concreto dell'attore all'annullamento di una nomina ormai priva di effetti giuridici. Pertanto, in relazione al Punto 2 dell'O.d.G., va dichiarata la cessata materia del contendere. In secondo luogo, l'attore contesta la validità della delibera nella parte in cui autorizza l'uso di mezzi quali posta elettronica ordinaria o telefono per le convocazioni, deducendo la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. La domanda va rigettata per carenza di interesse ad agire. Dalla documentazione in atti emerge, ed è pacifico, che il condomino è stato Parte_1 regolarmente convocato all'assemblea dell'11/04/2021 a mezzo P mente previsto dalla legge e idoneo a garantire la certezza della ricezione. L'interesse ad impugnare una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. deve essere concreto e attuale, non meramente strumentale alla tutela dell'astratta legalità. Il condomino regolarmente convocato non ha legittimazione a far valere vizi relativi alla convocazione altrui (res inter alios acta), né a impugnare modalità organizzative "pro-futuro" che non abbiano leso in concreto il suo diritto di partecipazione. Non avendo l'attore subito alcun pregiudizio diretto (essendo stato convocato validamente), la censura è inammissibile. In terzo luogo, l'attore deduce l'invalidità della ratifica della nomina del revisore
[...]
per carenza del quorum deliberativo (art. 1136 co. 2 e 4 c.c.). La c Per_1 infondata. Il verbale dell'assemblea dell'11/04/2021 attesta che la votazione sul Punto 3 (contenente la nomina del revisore) è avvenuta con il voto favorevole di 139 condomini su 140 presenti, rappresentanti 572,80 millesimi. Tale maggioranza è superiore al quorum legale di 500 millesimi richiesto dall'art. 1136 c.c. La tesi attorea secondo cui il numero legale sarebbe venuto meno è smentita dalla cronologia del verbale stesso: la verifica delle presenze richiesta dai condomini dissenzienti, che ha registrato il calo a 97 presenti per 389,70 millesimi, è avvenuta solo alle ore 17:11, ovvero in una fase successiva all'approvazione del Punto 3. In virtù della presunzione di veridicità del verbale non vinta da prova contraria, la delibera risulta validamente assunta con i quorum di legge. Da ultimo, l'attore lamenta l'illegittimità della costituzione del " per mancanza CP_2 dell'unanimità, qualificandolo come un fondo per coprire la morosità altrui senza vincolo di destinazione. La domanda è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sebbene in linea di principio non sia consentito ripartire i debiti dei morosi tra i virtuosi a maggioranza, fa eccezione l'ipotesi di urgenza: "Nell'ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme - come nel caso di aggressione in executivis da parte di creditore del condominio [...] - può ritenersi consentita una deliberazione assembleare [...] tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva" (Cass. Civ., Sez. II, n. 13631/2001; in argomento anche Cass. n. 17035/2016). Dagli atti di causa emerge lo stato di effettiva urgenza in cui versava il , esposto ad CP_1 azioni esecutive da parte di creditori muniti di titolo e di fornitori di servizi essenziali, privo di copertura assicurativa nonché la necessità di un acconto al professionista incaricato della revisione (vedasi anche la convocazione dell'assemblea in atti). La costituzione del fondo era funzionale a garantire la continuità dei servizi essenziali e comunque a prevenire danni patrimoniali maggiori.
pagina3 di 4 La censura di indeterminatezza del fondo è altresì smentita per tabulas dal verbale assembleare, il quale individua con precisione i crediti da soddisfare (es. residuo CP_5
competenze Avv. Chiarantano, premio polizza , rendendo l'oggetto della
[...] CP_6 delibera determinato ai sensi dell'art. 1346 c.c. e giustificando il requisito dell'urgenza richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la deroga al principio dell'unanimità. A ciò si aggiunga che il fondo è stato nuovamente oggetto di ratifica nella successiva assemblea del 12/09/2021. Quanto al quorum, si osserva che l'assemblea si è svolta in seconda convocazione. Pertanto, anche a fronte del calo dei presenti registrato alle ore 17:11 (97 presenti per 389,70 millesimi), la delibera è stata validamente assunta con la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 3 c.c. (un terzo del valore dell'edificio, pari a 333,33 millesimi), essendo la soglia di 389,70 millesimi sufficiente per deliberare su fondi di gestione conservativa e urgente. Merita, infine, aggiungersi che l'invalidità delle delibere del 2020 accertata in altra sede non si estende alla presente delibera dell'11/04/2021. Trattandosi di una nuova determinazione assunta nel pieno rispetto dei quorum e delle formalità di legge, essa costituisce un atto autonomamente valido, non affetto da invalidità derivata. Parte convenuta ha formulato istanza di condanna dell'attore al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., assumendo la natura pretestuosa e strumentale dell'iniziativa giudiziaria. La domanda deve essere rigettata. Per giurisprudenza consolidata, la condanna per lite temeraria richiede l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede o della colpa grave, intesa come la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o la mancata adozione della normale diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. Nel caso di specie, pur essendo risultate infondate le domande attoree nel merito, non si ravvisano gli estremi dell'abuso del processo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo il DM 55/2014, valori minimi dello scaglione indeterminale complessità bassa, stante l'assenza di particolari questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione della delibera di cui al Punto 2 dell'O.d.G. (conferma amministratore);
- rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1 convenuto, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Velletri, 19 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa SC IC
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