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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1086/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. PIEGGI Parte_1 C.F._1
RC
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MODESTI Controparte_1 C.F._2
SILVIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) il 29/04/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 21, parte
II, serie A, anno 1978, dalla cui unione nasceva la figlia Silvia, in data 21/09/1984, da tempo economicamente indipendente. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o
1 all'ordine. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., confermavano la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. , che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) il 29/04/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 21, parte II, serie A, anno 1978;
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00), entro il giorno 5 del mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- l'abitazione coniugale posta in Pisa, Via Vincenzo Gioberti, 33, di proprietà esclusiva del Sig.
, rimane nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo, il quale si è impegnato ed Controparte_1 obbligato a richiedere -entro e non oltre la fine di maggio 2025 - la voltura dell'utenza domestica del gas servente l'abitazione, attualmente intestata alla sig.ra la stessa ha prestato il suo Parte_1 consenso a sottoscrivere la disdetta con Hera Comm S.p.a., in modo che il dott. possa affidarsi CP_1 ad un altro gestore di suo gradimento;
il dott. si è impegna altresì a sostenere tutte le tasse CP_1 inerenti all'abitazione, rilevando indenne per eventuali pendenze la sig.ra Parte_1
- il sig. si è impegnato ed obbligato altresì a volturare a proprio nome l'intestazione del CP_1 numero di telefonia mobile in uso al predetto, ma intestato alla sig.ra (cell: 329.8139152); Parte_1
- i coniugi sono titolari ciascuno di un proprio personale conto corrente, che rimane di rispettiva proprietà esclusiva;
2 - circa i beni mobili registrati: l'autovettura Lancia Y targata GV133FW, intestata alla sig.ra resta nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, mentre l'autovettura Jeep targata Parte_1
GH209RX, anch'essa attualmente intestata alla sig.ra ma da sempre in uso esclusivo al Parte_1 sig. , rimane nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, il quale si è impegnato ed obbligato CP_1
a rilevarne la piena proprietà -a propria esclusiva cura e spese- entro e non il 31 maggio 2025 , nonché ad intestarsi il relativo contratto di assicurazione entro il predetto termine. Il sig. si è CP_1 impegnato ed obbligato a regolarizzare ogni altra formalità inerente, come il bollo, e quant'altro, ed a manlevare la predetta da ogni eventuale, tassa ed onere inerente, avendo sempre utilizzato in via esclusiva il mezzo, e la sig.ra ha prestato il proprio consenso e relativa fattiva Parte_1 collaborazione;
- il sig. ha riconosciuto altresì alla sig.ra -quale contributo per le spese tutte a carico CP_1 Parte_1 di quest'ultima in dipendenza della separazione, anche in considerazione dei costi per il trasferimento in altra abitazione da condurre in locazione (- e diversa da quella in Maranello di proprietà della figlia la somma di €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00), corrisposta dal sig. alla Persona_1 CP_1 sig.ra mediante bonifico prima dell'udienza di comparizione e comunque entro il 31 Parte_1 maggio 2025;
- i coniugi hanno convenuto altresì espressamente che, ai fini del ritiro degli effetti personali della sig.ra ancora presenti presso l'abitazione coniugale di via Gioberti -meglio descritti Parte_1 nell'elenco allegato sottoscritto da entrambe le parti in segno di approvazione- è necessario previamente concordare tra le parti modo e tempo di accesso della sig.ra all'abitazione, Parte_1 con un preavviso di almeno tre giorni;
il sig. si è impegnato ed obbligato a consentire all'uopo CP_1
l'accesso alla stessa, alla data concordata;
- la sig.ra ha dichiarato che, a decorrere dal prossimo mese di aprile 2025, ella trasferisce Parte_1 la propria residenza in Pisa, via San Biagio, 29/b, in un appartamento dalla medesima condotto in locazione;
- le parti si sono obbligate a comunicarsi reciprocamente le loro rispettive residenze, anche in caso di ultroneo trasferimento, in un termine massimo di trenta giorni;
- i suindicati patti economici hanno avuto efficacia, sul presupposto che a partire dal mese di aprile
2025 la sig.ra abbia trasferite, come dichiarato, il proprio domicilio al di fuori della casa Parte_1 di proprietà della figlia , in un appartamento dalla medesima condotto in locazione;
Persona_1 intendendosi il relativo suo mancato adempimento come condizione risolutiva di tutti gli accordi di natura economica con efficacia ex nunc;
la circostanza afferente alla locazione viene intesa come
3 condizione determinativa del consenso del dott. al pagamento dell'importo per il CP_1 mantenimento per la somma a stralcio;
- le parti, con la sottoscrizione dell'accordo, e una volta completati tutti gli adempimenti di cui sopra, hanno dichiarato reciprocamente di non avere niente altro da pretendere e/o recriminare, impegnandosi al mantenimento di rapporti di civiltà;
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giuliano Terme
(PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1086/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. PIEGGI Parte_1 C.F._1
RC
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MODESTI Controparte_1 C.F._2
SILVIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) il 29/04/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 21, parte
II, serie A, anno 1978, dalla cui unione nasceva la figlia Silvia, in data 21/09/1984, da tempo economicamente indipendente. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o
1 all'ordine. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c., confermavano la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
e (C.F. , che C.F._1 Controparte_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio nel Comune di San Giuliano Terme (PI) il 29/04/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giuliano Terme (PI) al n. 21, parte II, serie A, anno 1978;
2) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di €. 600,00 (seicento/00), entro il giorno 5 del mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
- l'abitazione coniugale posta in Pisa, Via Vincenzo Gioberti, 33, di proprietà esclusiva del Sig.
, rimane nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo, il quale si è impegnato ed Controparte_1 obbligato a richiedere -entro e non oltre la fine di maggio 2025 - la voltura dell'utenza domestica del gas servente l'abitazione, attualmente intestata alla sig.ra la stessa ha prestato il suo Parte_1 consenso a sottoscrivere la disdetta con Hera Comm S.p.a., in modo che il dott. possa affidarsi CP_1 ad un altro gestore di suo gradimento;
il dott. si è impegna altresì a sostenere tutte le tasse CP_1 inerenti all'abitazione, rilevando indenne per eventuali pendenze la sig.ra Parte_1
- il sig. si è impegnato ed obbligato altresì a volturare a proprio nome l'intestazione del CP_1 numero di telefonia mobile in uso al predetto, ma intestato alla sig.ra (cell: 329.8139152); Parte_1
- i coniugi sono titolari ciascuno di un proprio personale conto corrente, che rimane di rispettiva proprietà esclusiva;
2 - circa i beni mobili registrati: l'autovettura Lancia Y targata GV133FW, intestata alla sig.ra resta nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima, mentre l'autovettura Jeep targata Parte_1
GH209RX, anch'essa attualmente intestata alla sig.ra ma da sempre in uso esclusivo al Parte_1 sig. , rimane nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, il quale si è impegnato ed obbligato CP_1
a rilevarne la piena proprietà -a propria esclusiva cura e spese- entro e non il 31 maggio 2025 , nonché ad intestarsi il relativo contratto di assicurazione entro il predetto termine. Il sig. si è CP_1 impegnato ed obbligato a regolarizzare ogni altra formalità inerente, come il bollo, e quant'altro, ed a manlevare la predetta da ogni eventuale, tassa ed onere inerente, avendo sempre utilizzato in via esclusiva il mezzo, e la sig.ra ha prestato il proprio consenso e relativa fattiva Parte_1 collaborazione;
- il sig. ha riconosciuto altresì alla sig.ra -quale contributo per le spese tutte a carico CP_1 Parte_1 di quest'ultima in dipendenza della separazione, anche in considerazione dei costi per il trasferimento in altra abitazione da condurre in locazione (- e diversa da quella in Maranello di proprietà della figlia la somma di €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00), corrisposta dal sig. alla Persona_1 CP_1 sig.ra mediante bonifico prima dell'udienza di comparizione e comunque entro il 31 Parte_1 maggio 2025;
- i coniugi hanno convenuto altresì espressamente che, ai fini del ritiro degli effetti personali della sig.ra ancora presenti presso l'abitazione coniugale di via Gioberti -meglio descritti Parte_1 nell'elenco allegato sottoscritto da entrambe le parti in segno di approvazione- è necessario previamente concordare tra le parti modo e tempo di accesso della sig.ra all'abitazione, Parte_1 con un preavviso di almeno tre giorni;
il sig. si è impegnato ed obbligato a consentire all'uopo CP_1
l'accesso alla stessa, alla data concordata;
- la sig.ra ha dichiarato che, a decorrere dal prossimo mese di aprile 2025, ella trasferisce Parte_1 la propria residenza in Pisa, via San Biagio, 29/b, in un appartamento dalla medesima condotto in locazione;
- le parti si sono obbligate a comunicarsi reciprocamente le loro rispettive residenze, anche in caso di ultroneo trasferimento, in un termine massimo di trenta giorni;
- i suindicati patti economici hanno avuto efficacia, sul presupposto che a partire dal mese di aprile
2025 la sig.ra abbia trasferite, come dichiarato, il proprio domicilio al di fuori della casa Parte_1 di proprietà della figlia , in un appartamento dalla medesima condotto in locazione;
Persona_1 intendendosi il relativo suo mancato adempimento come condizione risolutiva di tutti gli accordi di natura economica con efficacia ex nunc;
la circostanza afferente alla locazione viene intesa come
3 condizione determinativa del consenso del dott. al pagamento dell'importo per il CP_1 mantenimento per la somma a stralcio;
- le parti, con la sottoscrizione dell'accordo, e una volta completati tutti gli adempimenti di cui sopra, hanno dichiarato reciprocamente di non avere niente altro da pretendere e/o recriminare, impegnandosi al mantenimento di rapporti di civiltà;
3) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
4) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di stato civile del Comune di San Giuliano Terme
(PI) per le annotazioni e incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 08/10/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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