TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/04/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8731 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, Parte_1
con il proc. dom. avv. Andrea Viani
- appellante -
e
avv. Massimiliano, in proprio CP_1
- appellato -
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia il Tribunale Ill.mo:
A) accogliere l'appello proposto dalla Sig.ra e per l'effetto Parte_1
riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Genova n.904/2024
emessa in data 3 giugno 2024 e pubblicata in data 4 giugno 2024 nella causa R.g.
5939/2022, notificata in data 18 luglio 2024, per i concorrenti motivi esposti nell'atto di appello dell'1 agosto 2024;
1 B) in ogni caso, previe le necessarie e richieste declaratorie, anche incidenter tantum, in riforma della predetta sentenza accogliere le conclusioni di seguito rassegnate:
Voglia Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione
1) In via preliminare
- dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.926/2022 emesso dal Giudice di Pace di Genova in data 23-24 marzo 2022 in assenza dei presupposti di legge;
- dichiarare comunque la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 926/2022 stante l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione e/o della domanda proposta da parte ricorrente;
- revocare conseguentemente e/o in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare conseguentemente il diritto della Sig.ra a ripetere quanto pagato Pt_1
pari ad Euro 1.981,60 oltre interessi, come da contabile sub doc. 5 del fascicolo di
I grado, e per l'effetto condannare l'Avv Massimiliano Cattapani al pagamento della suindicata somma oltre interessi.
2) Nel merito
- respingere comunque nel merito ogni pretesa dell'Avv. Prof. Massimiliano
Cattapani in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
- mandare conseguentemente assolta la Sig.ra da ogni domanda di Parte_1
controparte, dichiarando che nulla è dovuto all'Avv. CP_1
3) In via subordinata.
Per la denegata ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande che precedono
- dato atto dell'avvenuto pagamento della parcella di parte ricorrente, mandare assolta l'esponente da ogni domanda avversaria e segnatamente da ogni domanda in punto spese.
2 - Accertare in ogni caso il minor credito spettante all'Avv. in relazione CP_1
all'attività professionale svolta;
- Condannare lo stesso alla restituzione del maggiore importo già corrisposto dall'attrice, come da contabile sub doc. 5 del primo grado, pari ad Euro 1.981,60.
Con vittoria in ogni caso delle spese di lite di primo e di secondo grado”.
Per parte appellata
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
- respingere integralmente tutte le domande ex adverso spiegate poiché infondate in fatto ed in diritto;
- confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 904/2024
del 04 giugno 2024 (R.G. n. 5939/2022) e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n.
926/2022 del 23 marzo 2022 (R.G. n. 1869/2022) del Giudice di Pace di Genova.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n.904/2024 Parte_1
(emessa il 3.6.2024 e pubblicata il 4.6.2024) del Giudice di Pace di Genova con la quale si definiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla a contestazione del decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Massimiliano Pt_1
Cattapani per il pagamento di prestazioni professionali stragiudiziali in tesi rese in favore della Pt_1
Evidenziava la in particolare, che l'avv. - con il quale aveva Pt_1 CP_1
instaurato “un rapporto professionale continuativo per ricevere assistenza in una
serie di vertenze” - si era occupato di interfacciarsi con l'amministratore del condominio ove la donna viveva con la richiesta di intervenire per la presenza di
3 sversamenti d'acqua provenienti da un muraglione condominiale prospiciente il giardino di proprietà per detta attività, e in difetto di preventivo, dopo la Pt_1
taratura di notula ottenuta dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace il decreto ingiuntivo CP_1
n.926/2022 che ordinava il pagamento dell'importo di euro 1.981,60 oltre interessi, accessori di legge e spese legali.
Come detto, il menzionato decreto ingiuntivo veniva fatto oggetto di opposizione evidenziandosi
- che l'avv. non aveva sottoposto alla cliente un preventivo scritto per CP_1
la propria attività professionale;
- che il difensore avrebbe dovuto rendere noto alla cliente, prima di procedere in via monitoria, l'esito del procedimento di taratura condotto dal C.O.A.;
- che l'avv. aveva inoltre proceduto in modo scorretto, svolgendo per CP_1
le proprie pretese quattro distinti ricorsi monitori, e così parcellizzando indebitamente il credito, con aggravio di spese a carico della cliente;
condotta da sanzionarsi con l'improcedibilità della domanda.
Concludeva pertanto l'attrice opponente domandando dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo, con la condanna di controparte alla restituzione del relativo importo, pagato con riserva di opposizione.
L'avv. si costituiva nel giudizio di opposizione contestando in fatto e in CP_1
diritto la pretesa di controparte.
Con la decisione oggi impugnata, il Giudice di Pace, pur argomentando in ordine alla infondatezza dei motivi di opposizione, evidenziava che l'opponente aveva in corso di causa pagato l'importo capitale di cui al decreto ingiuntivo (rimanendo debitrice degli interessi, accessori e spese indicate nel decreto) e così revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la al pagamento dei Parte_1
4 sopra menzionati interessi, accessori e spese legali di fase monitoria, oltre che al pagamento delle spese legali del giudizio di opposizione.
Con il proprio appello la sig.ra impugnava la decisione del giudice Parte_1
di pace affermando
- che la sentenza impugnata era affetta da vizio di omessa pronuncia in ordine alla affermata inammissibilità del decreto ingiuntivo per inesigibilità e illiquidità del credito al momento della proposizione della domanda monitoria;
- che la decisione impugnata non aveva tenuto conto del fatto che il professionista non aveva messo in mora la cliente comunicandole il provvedimento di taratura della parcella adottato dal C.O.A., con conseguente insussistenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo e necessità di revoca dello stesso;
- che il giudice aveva errato nel non riconoscere che il difetto di preventivo scritto aveva impedito il sorgere del diritto del professionista al compenso;
- che il giudice aveva errato nel non ritenere il ricorrere del vizio di parcellizzazione del credito azionato;
- che il giudice avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione dell'eventuale credito del professionista, attività invece omessa;
- che il giudice aveva comunque errato nel provvedimento di governo delle spese di lite, non avendo considerato la strumentalità dell'azione avversaria e la condotta inappropriata del CP_1
Su detti presupposti, parte appellante concludeva domandando di riformare integralmente la sentenza impugnata, accertando la nullità del decreto ingiuntivo e il proprio diritto alla ripetizione di quanto pagato.
5 L'avv. Massimiliano Cattapani si costituiva in proprio nel giudizio di appello reiterando le proprie contestazioni ed evidenziando l'infondatezza dei motivi di appello.
* * * * *
Considerato che
- la decisione impugnata risulta opinabile nella parte in cui ha operato la revoca del decreto ingiuntivo in presenza di un pagamento effettuato dall'opponente successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e “con riserva di ripetizione” all'esito del giudizio di opposizione;
ad avviso dello scrivente sarebbe stato corretto - alla luce del completo rigetto dei motivi di opposizione
- statuire la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
ad ogni modo, avendo concluso l'odierno appellato domandando la conferma della decisione impugnata - e non riverberando la questione in esiti concretamente difformi nel governo dei diritti delle parti e nel loro accertamento - lo scrivente nulla può statuire al riguardo;
- sono tutti infondati i motivi di appello, atteso che
▪ non ricorre alcun vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice di primo grado ampiamente argomentato, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non solo sulla sussistenza del diritto di credito azionato ma anche sul ricorrere dei presupposti di adozione del decreto ingiuntivo al momento dell'instaurazione della procedura monitoria;
▪ certamente il difetto di preventivo scritto da parte del difensore - salvi gli eventuali profili deontologici connessi, irrilevanti nella presente sede - non determina la caducazione del diritto del predetto al corrispettivo per l'attività
professionale svolta, ricordandosi che il diritto al compenso dell'avvocato
“deriva” dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli
6 di forma (cfr. Cass. n.8863/21) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, così che per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso;
nel caso in esame risulta assolutamente non contestato né il conferimento dell'incarico né
il correlato adempimento;
▪ non ricorrono vizi procedurali o lesioni del diritto al contraddittorio nel procedimento che ha condotto alla taratura della parcella da parte del C.O.A.
(e si veda al riguardo quanto statuito da SS.UU.n.19427/21);
▪ va escluso che il difensore abbia determinato una parcellizzazione del proprio credito sviluppando separati procedimenti monitori, dovendosi per un verso escludere che la comune natura stragiudiziale dell'attività prestata in favore della abbia per ciò solo determinato l'unicità del rapporto tra le parti;
Pt_1
per altro verso risultando ampiamente documentato dal l'assoluta CP_1
diversità e divergenza (anche soggettiva) delle questioni trattate per la cliente1
e, pure, il consistente iato temporale tra le varie attività rese in adempimento di, deve assumersi, distinti mandati professionali;
▪ non ricorreva un obbligo del giudice di primo grado di rideterminazione del credito del professionista, avendo il giudice di pace implicitamente - ed esplicitamente lo scrivente - ritenuto ampiamente corretto e rientrante nei parametri di legge l'importo oggetto di ingiunzione;
▪ infine, l'esito processuale di completa soccombenza di parte opponente ha correttamente indotto il giudice di primo grado ad adottare provvedimento di condanna alla rifusione delle spese di lite;
- l'esito processuale evidenzia la soccombenza di parte appellante - sia con riferimento al giudizio di primo grado, sia con riferimento al presente grado -
con conseguente statuizione di governo delle spese di lite, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello confermando la sentenza n.904/2024 (emessa il 3.6.2024 e pubblicata il 4.6.2024) del Giudice di Pace di Genova;
- condanna a rifondere in favore di Massimiliano Parte_1
Cattapani le spese di lite del grado di appello;
- spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 1.101,00 a €
5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22)
- si liquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al
15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 24.4.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La prestazione relativa al decreto ingiuntivo per cui è causa era relativa a questione condominiale;
gli ulteriori decreti ingiuntivi riguardano 1) attività prestata per la soluzione di problemi sentimentali e di convivenza della figlia della
2) questioni relative alla copertura di una intercapedine;
3) questione relativa ad abusi edilizi e rapporti Parte_1 con il Comune.
7