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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 350 / 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 350 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Moio, con il quale è elettivamente domiciliata in
Brancaleone (RC), Via Corso Umberto I n. 92/c
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via del Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato servizio, in qualità di docente, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- che non ha mai ricevuto, per tali periodi, la retribuzione professionale docenti, introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, nella misura di € 174,50 lorde, per ogni mese di servizio prestato, da rimodularsi, nei casi di 3
supplenze inferiori al mese, in misura proporzionale per ciascun giorno di servizio;
- che l'attribuzione di tale emolumento al solo personale di ruolo o con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche costituisce una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti mediante contratti di lavoro infra - annuali;
- che ha svolto le medesime mansioni demandate ai colleghi di ruolo o assunti in virtù di contratti annuali;
- che l'art. 7 del CCNL 15/03/2001 ha istituito, per il personale del comparto della scuola, la “Retribuzione Professionale Docenti”, corrisposta per dodici mensilità, secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31/08/1999;
- che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva (tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti), hanno natura fissa, continuativa e non sono collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- che l'emolumento di cui al presente giudizio rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato;
- che la Clausola, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non giustificata e adottata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
- che tale impostazione ermeneutica è stata accolta anche dalla Suprema
Corte di Cassazione, che ha applicato il principio di non discriminazione e ha riconosciuto la retribuzione professionale docenti anche in favore dei docenti precari;
- che, pertanto, l'art. 7 del CCNL 15/03/2001 per il personale del comparto scuola attribuisce il diritto alla percezione della retribuzione 4
professionale docenti a tutto il personale docente e educativo, indipendentemente dalla natura e dalla durata del rapporto;
- che il servizio prestato dai docenti con contratti a termine è il medesimo rispetto a quello dei docenti immessi in ruolo;
- che non sussiste alcuna ragione oggettiva a sostegno del mancato riconoscimento, nei confronti dei docenti a tempo determinato, della
Retribuzione Professionale Docenti per il servizio effettivamente prestato.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto di condannare il al CP_1 CP_1
pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad €. 3.393,04
o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condannare, infine, il resistente CP_1
alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
10/11/2024, si è costituito il , eccependo: Controparte_1
- che i contratti di lavoro a tempo determinato elencati dalla ricorrente sono da inquadrare nelle cd. supplenze brevi e saltuarie, non riconducibili alle fattispecie previste per l'erogazione del beneficio richiesto;
- che, attribuendo indiscriminatamente tale emolumento a tutti i docenti temporanei, si attuerebbe una lesione del principio di non discriminazione, a danno delle altre categorie di docenti;
- che la vigente normativa prevede correttamente l'attribuzione della retribuzione professionale docenti tanto ai docenti titolari di un rapporto di 5
lavoro a tempo indeterminato, quanto ai docenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato, annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 26/02/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
La retribuzione professionale docente è disciplinata dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, che testualmente recita: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. 6
Orbene, con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della mancata corresponsione dell'emolumento in parola, per il solo fatto che la ricorrente abbia prestato servizio in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto, invocando una violazione CP_1
dell'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011, essendo stata perpetrata una lesione del principio di non discriminazione, rientrando l'emolumento tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro
(pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che
“non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale doglianza appare fondata.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, comma 1 ha istituito l'emolumento in parola prevedendo che sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico,
Inoltre, la retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Orbene, osserva il giudicante che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa, non essendo collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente.
Conseguentemente, non può dubitarsi che l'elemento retributivo rientri nelle condizioni di impego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4, allegato 7
alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in maniera meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La questione in esame è stata posta all'attenzione della Corte di
Cassazione che, con un condivisibile percorso argomentativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “ L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
I medesimi principi sono stati ripresi e fatti propri anche dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. L - , Ordinanza n.
6293/2020).
La Corte è partita proprio dall'assunto che l'emolumento in parola, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle "condizioni di impiego".
Ne discende la necessità che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale 8
prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano "essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Ed invero, secondo un costante e consolidato orientamento, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono annidarsi nella mera esistenza di una norma generale ed astratta, di legge o contrattuale, che preveda tale disparità, ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
Invece, la disparità di trattamento può essere giustificata soltanto da elementi precisi di differenziazione, che contraddistinguono le modalità di lavoro e che concernono la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte.
Pertanto, in assenza di "significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici", non può escludersi, nella specie, l'odierna ricorrente in maniera immotivata dal godimento del beneficio in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
Del resto il Giudice è chiamato preliminarmente a fornire interpretazioni alternative della norma che si pone in contrasto con il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, tra le diverse astrattamente possibili, al fine di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola conforme al principio di non discriminazione, tale da non escludere i precari titolari di supplenze brevi e saltuarie dal novero dei beneficiari della retribuzione 9
professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
È proprio tale ultimo inciso a fornire un argomento testuale in favore dell'interpretazione proposta, sull'assunto che, se il legislatore avesse voluto riservate la retribuzione professionale docente soltanto ai docenti di ruolo o ai titolari di supplenze annuali, non avrebbe avuto senso il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese.
Tale ragionamento, fatto proprio dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, è condiviso da questo giudicante.
Del resto, nel caso di specie, il convenuto non ha allegato alcun CP_1
elemento oggettivo, da cui si possa desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Nondimeno la ricorrente ha allegato di aver svolto, negli anni oggetto di giudizio, un elevato numero di giorni di insegnamento (per un totale di 584 giorni), che peraltro, puntualmente allegati, non sono stati contestati dal
: pertanto, non si ravvisa alcuna ragione per negare che l'attività CP_1
svolta dalla ricorrente sia equiparabile a quella propria di un docente di ruolo.
Osserva, infine, il giudicante che non potrebbe condurre ad una diversa conclusione quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
20/9/2018 (causa Motter), pronuncia che concerne la ben diversa questione della ricostruzione della carriera e che, comunque, evidenzia, in linea di principio, come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nel caso che ci occupa, non può dubitarsi che il servizio prestato dalla ricorrente, in virtù dei molteplici contratti a termine stipulati negli anni oggetto di domanda, sia comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo: pertanto, non si ravvisa una ragione oggettiva che 10
giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato, tra cui l'odierna ricorrente, dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna del CP_1
convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente della retribuzione professionale docente, non corrisposta negli anni oggetto di giudizi.
Quanto alla quantificazione, questo giudicante ritiene di fare proprio il conteggio operato da parte ricorrente (ricavato applicando i parametri contenuti nell'art 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione
e Ricerca Triennio 2016-2018 con le modalità stabilite dall'art 7 del CCNL del
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999), che non è stato oggetto di puntuale contestazione da parte del convenuto, con conseguente CP_1
condanna di quest'ultimo alla corresponsione della complessiva somma di €
3.393,04 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza, applicando, ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 (scaglione 1.100 -
5.200) i valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 350 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del ministro p.t. a corrispondere, in favore della
[...]
ricorrente, la somma di € 3393,04 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
ministro p.t. alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre 11
spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 23/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 350 / 2024
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 350 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Moio, con il quale è elettivamente domiciliata in
Brancaleone (RC), Via Corso Umberto I n. 92/c
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via del Plebiscito n. 15
Resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato servizio, in qualità di docente, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
- che non ha mai ricevuto, per tali periodi, la retribuzione professionale docenti, introdotta dal CCNL comparto Scuola del 15 Marzo 2001 con le modalità applicative previste all'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, nella misura di € 174,50 lorde, per ogni mese di servizio prestato, da rimodularsi, nei casi di 3
supplenze inferiori al mese, in misura proporzionale per ciascun giorno di servizio;
- che l'attribuzione di tale emolumento al solo personale di ruolo o con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche costituisce una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti mediante contratti di lavoro infra - annuali;
- che ha svolto le medesime mansioni demandate ai colleghi di ruolo o assunti in virtù di contratti annuali;
- che l'art. 7 del CCNL 15/03/2001 ha istituito, per il personale del comparto della scuola, la “Retribuzione Professionale Docenti”, corrisposta per dodici mensilità, secondo le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del
31/08/1999;
- che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva (tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti), hanno natura fissa, continuativa e non sono collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- che l'emolumento di cui al presente giudizio rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della Clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare anche agli assunti a tempo determinato;
- che la Clausola, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude qualsiasi disparità di trattamento non giustificata e adottata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
- che tale impostazione ermeneutica è stata accolta anche dalla Suprema
Corte di Cassazione, che ha applicato il principio di non discriminazione e ha riconosciuto la retribuzione professionale docenti anche in favore dei docenti precari;
- che, pertanto, l'art. 7 del CCNL 15/03/2001 per il personale del comparto scuola attribuisce il diritto alla percezione della retribuzione 4
professionale docenti a tutto il personale docente e educativo, indipendentemente dalla natura e dalla durata del rapporto;
- che il servizio prestato dai docenti con contratti a termine è il medesimo rispetto a quello dei docenti immessi in ruolo;
- che non sussiste alcuna ragione oggettiva a sostegno del mancato riconoscimento, nei confronti dei docenti a tempo determinato, della
Retribuzione Professionale Docenti per il servizio effettivamente prestato.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto;
per l'effetto di condannare il al CP_1 CP_1
pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad €. 3.393,04
o a quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condannare, infine, il resistente CP_1
alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
10/11/2024, si è costituito il , eccependo: Controparte_1
- che i contratti di lavoro a tempo determinato elencati dalla ricorrente sono da inquadrare nelle cd. supplenze brevi e saltuarie, non riconducibili alle fattispecie previste per l'erogazione del beneficio richiesto;
- che, attribuendo indiscriminatamente tale emolumento a tutti i docenti temporanei, si attuerebbe una lesione del principio di non discriminazione, a danno delle altre categorie di docenti;
- che la vigente normativa prevede correttamente l'attribuzione della retribuzione professionale docenti tanto ai docenti titolari di un rapporto di 5
lavoro a tempo indeterminato, quanto ai docenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato, annuale o sino al termine delle attività didattiche.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 26/02/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
La retribuzione professionale docente è disciplinata dall'art. 7 del CCNL del 31.08.1999, che testualmente recita: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. 6
Orbene, con un unico motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della mancata corresponsione dell'emolumento in parola, per il solo fatto che la ricorrente abbia prestato servizio in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto, invocando una violazione CP_1
dell'art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011, essendo stata perpetrata una lesione del principio di non discriminazione, rientrando l'emolumento tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro
(pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che
“non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale doglianza appare fondata.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, comma 1 ha istituito l'emolumento in parola prevedendo che sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive, con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico,
Inoltre, la retribuzione professionale docenti, come il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Orbene, osserva il giudicante che la retribuzione professionale docenti ha natura fissa e continuativa, non essendo collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione da parte del personale docente.
Conseguentemente, non può dubitarsi che l'elemento retributivo rientri nelle condizioni di impego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo 4, allegato 7
alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in maniera meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La questione in esame è stata posta all'attenzione della Corte di
Cassazione che, con un condivisibile percorso argomentativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “ L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018).
I medesimi principi sono stati ripresi e fatti propri anche dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. L - , Ordinanza n.
6293/2020).
La Corte è partita proprio dall'assunto che l'emolumento in parola, avendo natura fissa e continuativa e non essendo in alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle "condizioni di impiego".
Ne discende la necessità che il datore di lavoro garantisca la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto stabilito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale 8
prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano "essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Ed invero, secondo un costante e consolidato orientamento, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono annidarsi nella mera esistenza di una norma generale ed astratta, di legge o contrattuale, che preveda tale disparità, ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
Invece, la disparità di trattamento può essere giustificata soltanto da elementi precisi di differenziazione, che contraddistinguono le modalità di lavoro e che concernono la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte.
Pertanto, in assenza di "significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici", non può escludersi, nella specie, l'odierna ricorrente in maniera immotivata dal godimento del beneficio in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
Del resto il Giudice è chiamato preliminarmente a fornire interpretazioni alternative della norma che si pone in contrasto con il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria, tra le diverse astrattamente possibili, al fine di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione dell'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola conforme al principio di non discriminazione, tale da non escludere i precari titolari di supplenze brevi e saltuarie dal novero dei beneficiari della retribuzione 9
professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
È proprio tale ultimo inciso a fornire un argomento testuale in favore dell'interpretazione proposta, sull'assunto che, se il legislatore avesse voluto riservate la retribuzione professionale docente soltanto ai docenti di ruolo o ai titolari di supplenze annuali, non avrebbe avuto senso il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese.
Tale ragionamento, fatto proprio dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, è condiviso da questo giudicante.
Del resto, nel caso di specie, il convenuto non ha allegato alcun CP_1
elemento oggettivo, da cui si possa desumere una differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
Nondimeno la ricorrente ha allegato di aver svolto, negli anni oggetto di giudizio, un elevato numero di giorni di insegnamento (per un totale di 584 giorni), che peraltro, puntualmente allegati, non sono stati contestati dal
: pertanto, non si ravvisa alcuna ragione per negare che l'attività CP_1
svolta dalla ricorrente sia equiparabile a quella propria di un docente di ruolo.
Osserva, infine, il giudicante che non potrebbe condurre ad una diversa conclusione quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del
20/9/2018 (causa Motter), pronuncia che concerne la ben diversa questione della ricostruzione della carriera e che, comunque, evidenzia, in linea di principio, come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nel caso che ci occupa, non può dubitarsi che il servizio prestato dalla ricorrente, in virtù dei molteplici contratti a termine stipulati negli anni oggetto di domanda, sia comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo: pertanto, non si ravvisa una ragione oggettiva che 10
giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato, tra cui l'odierna ricorrente, dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con condanna del CP_1
convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente della retribuzione professionale docente, non corrisposta negli anni oggetto di giudizi.
Quanto alla quantificazione, questo giudicante ritiene di fare proprio il conteggio operato da parte ricorrente (ricavato applicando i parametri contenuti nell'art 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione
e Ricerca Triennio 2016-2018 con le modalità stabilite dall'art 7 del CCNL del
15/03/2001 e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999), che non è stato oggetto di puntuale contestazione da parte del convenuto, con conseguente CP_1
condanna di quest'ultimo alla corresponsione della complessiva somma di €
3.393,04 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza, applicando, ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 (scaglione 1.100 -
5.200) i valori minimi in ragione della natura seriale del contenzioso, tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 350 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del ministro p.t. a corrispondere, in favore della
[...]
ricorrente, la somma di € 3393,04 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
ministro p.t. alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre 11
spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Locri, 23/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci