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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2025, n. 17897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17897 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AL UI, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza emessa in data 14/11/2024 dal Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/11/2024, il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da AL UI (in qualità di terzo interessato nel procedimento a carico di AN LI ed altri per asssociazione per delinquere e reati tributari) avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un assegno circolare, tratto sul conto del AL ed intestato alla LIQUORS&DINRKS s.r.l. unipersonale. Dal provvedimento impugnato, emerge che l'assegno era stato rinvenuto all'interno di un immobile nella disponibilità dell'AN, ed era Penale Sent. Sez. 3 Num. 17897 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 21/03/2025 I stato sequestrato - in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo a fini di n confisca diretta e per equivalente - unitamente a documenti, danaro e titoli appartenenti a quest'ultimo e alla coindagata LA MI, segretaria e collaboratrice dell'AN (la quale, al momento del sequestro, risultava avere ancora la disponibilità esclusiva dell'immobile). 2. Ricorre per cassazione il AL, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizino di motivazione. Si censura la motivazione del Tribunale, nella quale non si era considerato che nell'immobile in questione vi era anche la sede della LIQUORS&DRINKS, e che il ricorrente era titolare di un contratto di locazione dell'immobile stesso, registrato anteriormente all'esecuzione del sequestro. Sotto altro profilo, si lamenta la mancata considerazione, da parte del Collegio catckrese, del fatto che l'assegno circolare sequestrato era stato tratto utilizzando la disponibilità di conto del AL, del tutto estraneo alle vicende interessate dal procedimento penale (del resto, i prestanome emersi dalle indagini erano soggetti del tutto privi di disponibilità). Si censura quindi la conferma del sequestro imperniata sul solo fatto che la società del ricorrente aveva sede all'interno del capannone in cui avevano sede anche le società riconducibili all'AN. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo trattarsi di censure non consentite in materia cautelare reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un insegnamento da tempo ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. ad es. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità. 2 24 marzo 2025 estensore Il Preídente È invero evidente che il AL, nel rivendicare sia la titolarità delle a somme utilizzate per l'emissione dell'assegno circolare sequestraro, sia la propria l'estraneità al procedimento a carico dell'AN e della coindagata LA MI (segretaria e collaboratrice di quest'ultimo), evita qualsiasi confronto con l'affermazione del Tribunale, basata sul verbale di perquisizione e sequestro in atti, secondo cui la LA aveva ancora l'esclusiva disponibilità del capannone;
dallo stesso ricorso emerge anzi la circostanza - evidentemente incompatibile con la tesi di una esclusiva detenzione quale conduttore del capannone - per cui, all'interno dell'immobile, avevano sede sia la società del AL, sia le società riconducibili all'AN (cfr. la penultima pagina del ricorso, privo di numerazione). In buona sostanza, l'odierno ricorrente sollecita una diversa lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella esposta nell'ordinanza. È superfluo evidenziare, peraltro, che la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo considerarsi apparente, nel senso precedentemente indicato. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il Il Consigl
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/11/2024, il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da AL UI (in qualità di terzo interessato nel procedimento a carico di AN LI ed altri per asssociazione per delinquere e reati tributari) avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Catania aveva rigettato l'istanza di dissequestro di un assegno circolare, tratto sul conto del AL ed intestato alla LIQUORS&DINRKS s.r.l. unipersonale. Dal provvedimento impugnato, emerge che l'assegno era stato rinvenuto all'interno di un immobile nella disponibilità dell'AN, ed era Penale Sent. Sez. 3 Num. 17897 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 21/03/2025 I stato sequestrato - in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo a fini di n confisca diretta e per equivalente - unitamente a documenti, danaro e titoli appartenenti a quest'ultimo e alla coindagata LA MI, segretaria e collaboratrice dell'AN (la quale, al momento del sequestro, risultava avere ancora la disponibilità esclusiva dell'immobile). 2. Ricorre per cassazione il AL, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizino di motivazione. Si censura la motivazione del Tribunale, nella quale non si era considerato che nell'immobile in questione vi era anche la sede della LIQUORS&DRINKS, e che il ricorrente era titolare di un contratto di locazione dell'immobile stesso, registrato anteriormente all'esecuzione del sequestro. Sotto altro profilo, si lamenta la mancata considerazione, da parte del Collegio catckrese, del fatto che l'assegno circolare sequestrato era stato tratto utilizzando la disponibilità di conto del AL, del tutto estraneo alle vicende interessate dal procedimento penale (del resto, i prestanome emersi dalle indagini erano soggetti del tutto privi di disponibilità). Si censura quindi la conferma del sequestro imperniata sul solo fatto che la società del ricorrente aveva sede all'interno del capannone in cui avevano sede anche le società riconducibili all'AN. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo trattarsi di censure non consentite in materia cautelare reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo un insegnamento da tempo ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. ad es. Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, il ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità. 2 24 marzo 2025 estensore Il Preídente È invero evidente che il AL, nel rivendicare sia la titolarità delle a somme utilizzate per l'emissione dell'assegno circolare sequestraro, sia la propria l'estraneità al procedimento a carico dell'AN e della coindagata LA MI (segretaria e collaboratrice di quest'ultimo), evita qualsiasi confronto con l'affermazione del Tribunale, basata sul verbale di perquisizione e sequestro in atti, secondo cui la LA aveva ancora l'esclusiva disponibilità del capannone;
dallo stesso ricorso emerge anzi la circostanza - evidentemente incompatibile con la tesi di una esclusiva detenzione quale conduttore del capannone - per cui, all'interno dell'immobile, avevano sede sia la società del AL, sia le società riconducibili all'AN (cfr. la penultima pagina del ricorso, privo di numerazione). In buona sostanza, l'odierno ricorrente sollecita una diversa lettura delle risultanze acquisite, rispetto a quella esposta nell'ordinanza. È superfluo evidenziare, peraltro, che la motivazione del provvedimento impugnato non può in alcun modo considerarsi apparente, nel senso precedentemente indicato. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il Il Consigl