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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 13/02/2026, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2232/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444096 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444096 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1670/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Pag. 1 di 2 Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401444096, datato 28 ottobre
2024 e riferito come notificato in data 7 novembre 2024, con il quale Roma Capitale le ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.239,00 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di Ta.Ri. per gli anni 2018-19 contestandole omessa dichiarazione e omesso versamento in relazione all'immobile ubicato in Indirizzo_1.
Deduce dunque la ricorrente di avere preso in locazione il bene in questione per soli sette mesi nell'anno 2018, come emergeva anche dal verbale di riconsegna dell'immobile datato 8 agosto 2018 e dalla quietanza di versamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione.
La ricorrente ha quindi depositato una memoria illustrativa nella quale ha sollecitato declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che nelle more del giudizio Roma Capitale aveva accolto le proprie doglianze annullando parzialmente l'atto impugnato.
Roma Capitale è restata contumace.
Motivi della decisione Dalla lettura degli atti effettivamente emerge come Roma Capitale abbia provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto gravato senza che parte ricorrente abbia obiettato alcunché su tale aspetto, anzi richiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere, con il che la pretesa azionata in ricorso ha avuto completa soddisfazione.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 546/1992.
Le spese processuali possono essere compensate alla luce della tempestività dell'esercizio del potere di autotutela e in considerazione del rilievo che nulla ha obiettato la parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico Enrico Sigfrido Dedola
Pag. 2 di 2
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3423/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444096 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401444096 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1670/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti
Pag. 1 di 2 Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401444096, datato 28 ottobre
2024 e riferito come notificato in data 7 novembre 2024, con il quale Roma Capitale le ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 1.239,00 comprensiva di interessi e sanzioni a titolo di Ta.Ri. per gli anni 2018-19 contestandole omessa dichiarazione e omesso versamento in relazione all'immobile ubicato in Indirizzo_1.
Deduce dunque la ricorrente di avere preso in locazione il bene in questione per soli sette mesi nell'anno 2018, come emergeva anche dal verbale di riconsegna dell'immobile datato 8 agosto 2018 e dalla quietanza di versamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione.
La ricorrente ha quindi depositato una memoria illustrativa nella quale ha sollecitato declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che nelle more del giudizio Roma Capitale aveva accolto le proprie doglianze annullando parzialmente l'atto impugnato.
Roma Capitale è restata contumace.
Motivi della decisione Dalla lettura degli atti effettivamente emerge come Roma Capitale abbia provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto gravato senza che parte ricorrente abbia obiettato alcunché su tale aspetto, anzi richiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere, con il che la pretesa azionata in ricorso ha avuto completa soddisfazione.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs n. 546/1992.
Le spese processuali possono essere compensate alla luce della tempestività dell'esercizio del potere di autotutela e in considerazione del rilievo che nulla ha obiettato la parte ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa le spese.
Roma, 10 febbraio 2026
Il giudice monocratico Enrico Sigfrido Dedola
Pag. 2 di 2