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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 6244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6244 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 528/2020
TRA
(C.F. ), quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 [...]
- in forma abbreviata ” - (C.F. e Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo n. 345283 R.E.A.), quale incorporante di società incorporata, in forza di fusione Controparte_2 per incorporazione con atto in data 2.02.2017, n. 103242/35833 di rep., a rogito del notaio dr.
in persona del procuratore speciale Dr. rappresentata Persona_1 CP_3
e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall' avv. Antonella Cangiano
(C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t. (C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ) CP_5 CodiceFiscale_2
1 APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_7 P.IVA_4 Controparte_8
), in virtù di procura rilasciata da nella sua qualità di P.IVA_5 Controparte_9 amministratore unico, ed autenticata dal notaio , rep. 56183, racc.28336 del Persona_2
01.03.2018, in persona dell'Avv. Simone Amoruso in forza di procura speciale del 2.07.2019, asseritamente rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Lanzara;
TERZA INTERVENUTA, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile,
n.1355/2019, depositata in data 09.07.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 21.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2014 la Parte_3 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il notaio e deduceva CP_5 che:
-aveva promosso una procedura esecutiva immobiliare, dinanzi al Tribunale di Avellino, recante il n. 153/2000 RGEI, successivamente riunita alla procedura n. 66/2000 RGEI, in danno di , e per la quale era stato Parte_4 Controparte_10 Controparte_11 nominato, quale professionista delegato alle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., il notaio CP_5
- nel corso della suddetta procedura era stato venduto il solo lotto n. 1 al prezzo di €
66.700,00, regolarmente versato dall'aggiudicatario, in favore del quale il bene era stato trasferito con decreto del 9.10.2007;
- in data 20.9.2014 il notaio professionista delegato alle operazioni di vendita, Per_3 nominato in sostituzione del notaio depositava il progetto di distribuzione del ricavato CP_5 della vendita del lotto n. 1, nel quale era assegnata ad essa banca creditrice procedente, in prededuzione, la somma di € 2.709,23 per spese vive sostenute, nonchè la somma di €
48.112,84, in parziale soddisfacimento del proprio credito;
nel progetto, tuttavia, si dava atto
2 che non vi sarebbe stata la materiale assegnazione delle somme, perché l'importo di €
67.700,00, ricavato dalla vendita del lotto n. 1, era stata oggetto di sottrazione, come risultava dalla relazione del 18.6.2010 del notaio che aveva, poi, rinunciato all'incarico; CP_5
- il notaio nella relazione del 18.6.2010 presentata al GE, riferiva che aveva presentato CP_5 denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nei confronti dell'avv. , suo collaboratore, per l'avvenuta sottrazione delle somme Controparte_6 relative alla procedura esecutiva de qua, versate su un libretto presso la Controparte_2
filiale di Avellino;
[...]
- che era evidente, pertanto, la responsabilità del notaio per aver affidato in custodia i CP_5 libretti di deposito al , per non aver controllato gli stessi e per non aver vigilato CP_6 sull'operato del suo collaboratore.
Tanto dedotto, la così concludeva: “accertato e dichiarato il Parte_3 mancato pagamento da parte del notaio nella qualità di delegato dal giudice CP_5 dell'esecuzione, ex art. 591 bis c.p.c., della somma di € 50.882,00, condannare il notaio al pagamento della somma di € 50.822,07, oltre interessi”; con vittoria delle CP_5 spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il notaio che contestava CP_5 ogni sua responsabilità, in quanto egli stesso era stato vittima di raggiri posti in essere dal suo collaboratore, avv. , il quale, falsificando la sua firma su documenti Controparte_6 bancari, ed in particolare, su distinte di prelevamento, disposizioni di bonifico e richieste di assegni circolari, nonché falsificando le registrazioni contabili dei movimenti bancari sui libretti di deposito, aveva illecitamente prelevato ed utilizzato, per fini propri, tutte le somme di danaro depositate sui libretti di deposito nominativi accesi da esso convenuto, quale professionista delegato alle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., nelle procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi al Tribunale di Avellino, e si era impossessato per fini propri anche degli importi reclamati dall'attrice; lo stesso , contro cui il CP_6 convenuto aveva sporto denuncia in data 14.9.2009 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, con autodenuncia del 18.9.2009 aveva confessato l'attività criminosa posta in essere, dichiarando, con successiva memoria del 23.10.2009, di essersi appropriato della somma di circa quattro milioni di euro.
Il notaio deduceva che era evidente anche la responsabilità concorrente della CP_5 [...]
filiale di Avellino, per aver consentito al di Controparte_12 CP_6
3 operare su posizioni bancarie facenti capo a lui senza alcuna nomina o investitura e senza essere altrimenti delegato, trascurando, peraltro, di verificare la rispondenza delle firme apparentemente a lui riconducibili con lo “specimen” depositato in banca, che avrebbe consentito di rilevare la falsità delle firme.
Tanto dedotto, il convenuto notaio chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa CP_5
l'avv. e la in qualità di responsabili Controparte_6 Controparte_2 esclusivi dei danni lamentati dall'attrice, e concludeva, previa richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale nei confronti del , per CP_6 il rigetto della domanda della banca attrice;
in subordine, nell'ipotesi di fondatezza della domanda dell'attrice, chiedeva di condannare direttamente l'avv. e la CP_6 [...]
anche in solido tra loro, al pagamento delle somme richieste dalla Controparte_2 [...]
ovvero a rivalerlo da ogni conseguenza risarcitoria e/o Parte_3 indennitaria nei confronti della . Parte_3
Autorizzata ed effettuata la chiamata dei terzi, non si costituiva in Controparte_6 giudizio, ma rimaneva contumace.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva, preliminarmente, Controparte_2 la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale che vedeva il imputato, il notaio responsabile civile ed essa banca come persona offesa CP_6 CP_5 dal reato, costituitasi parte civile;
nel merito, contestava ogni sua responsabilità e chiedeva il rigetto della domanda proposta dal convenuto notaio spiegando difese, la maggior CP_5 parte delle quale riproposte come motivi di appello nel presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa era decisa con sentenza n. 1355/2019 del
9.07.2019, che così statuiva:
1. Condanna e la , in CP_5 Controparte_6 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 50.882,00, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. Condanna il convenuto ed i terzi chiamati alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi €10.000,00, di cui €500,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Il giudice di primo grado, premesso che la vicenda oggetto di causa si inseriva in un contenzioso seriale proposto da svariati soggetti lesi in sede di distribuzione delle somme in numerose procedure esecutive immobiliari tutte delegate, ex art. 591 bis c.p.c., al notaio
4 per le quali era stata accertata, sia in sede civile che in sede penale, la sottrazione di CP_5 rilevanti importi dai libretti di deposito accesi presso la terza Controparte_2 chiamata in causa, ad opera di , collaboratore del notaio Controparte_6 CP_5
- evidenziava che il notaio professionista delegato, ex art. 591 bis c.p.c., alle operazioni CP_5 di vendita nelle diverse procedure esecutive immobiliari pendenti innanzi al Tribunale di
Avellino, aveva stipulato con la filiale di Avellino, dei contratti di Controparte_2 deposito a risparmio libero con emissione di libretti nominativi, a lui intestati e da lui sottoscritti, precisando che il libretto utilizzato nella procedura esecutiva dedotta in giudizio era il libretto n. 151;
- qualificava la domanda della banca attrice di pagamento delle somme ad essa spettanti, giusta progetto di distribuzione approvato dal giudice dell'esecuzione, come domanda di restituzione con valenza risarcitoria, in quanto risultava evidente, alla luce delle difese espletate, che la banca attrice addebitava al notaio un negligente svolgimento delle CP_5 operazioni di vendita a lui delegate dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare in cui la banca attrice era creditrice procedente;
nessuna condanna diretta di pagamento di somme nei confronti del notaio era possibile perché il notaio aveva agito nella qualità di delegato del giudice e quindi non aveva una legittimazione diretta a restituire somme della procedura, operazioni che avvengono con i mandati di pagamento sottoscritti dal giudice;
- riteneva che non sussistessero i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale per i medesimi fatti a carico del , CP_6 tenuto coto del principio della separazione ed autonomia dei processi;
- dava atto che l'attrice nelle conclusioni aveva chiesto la condanna solidale di tutti i convenuti alla restituzione della somma dovuta, ma riteneva che la domanda dell'attrice si estendeva automaticamente ai terzi chiamati ( e Controparte_6 Controparte_2
, in quanto il convenuto notaio aveva chiamato i causa i suindicati terzi
[...] CP_5 indicandoli come i responsabili esclusivi dei danni lamentati dall'attrice e, quindi, soggetti tenuti a rispondere alle pretese dell'attrice (cass. civ., 5400/2013);
- riteneva sussistente una concorrente e solidale responsabilità del notaio della CP_5 [...]
presso cui erano stati accesi i libretti di deposito nominativi intestati al Controparte_2
e del ai fini della verificazione dei danni dedotti dalla CP_5 CP_6 Parte_3
;
[...]
5 - individuava un primo profilo di responsabilità del notaio nella violazione dell'obbligo CP_5 di custodia del libretto di deposito, obbligo che incombe sul notaio, il quale non può delegare a terzi la funzione pubblica a lui delegata e la custodia del libretto in sé, ma, al più, può delegare solo l'esecuzione di determinate e specifiche operazioni su un determinato libretto;
era, invece, emerso che il era stato l'unico, per ben quattro anni, ad operare su CP_6 tutti i libretti delle procedure esecutive delegate al notaio e, pertanto, aveva avuto CP_5 modo, con facilità, di utilizzare i predetti libretti e falsificare ripetutamente la firma del notaio nelle distinte di delega;
inoltre, era emerso che il notaio aveva aperto presso la filiale avellinese della libretti nominativi nei quali aveva fatto confluire, Controparte_2 in maniera assolutamente promiscua, importi riferibili a diverse procedure esecutive, in luogo dell'apertura di singoli libretti nominativi specificamente dedicati a ciascuna procedura esecutiva, generando, così, confusione e rendendo meno trasparente la gestione delle procedure delegate;
- individuava un secondo profilo di responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 1228 c.c., CP_5 dovendo egli rispondere della condotta dei suoi dipendenti per il solo fatto di essersi avvalso della loro opera;
- riteneva la sussistenza della concorrente responsabilità della per Controparte_2 non aver essa controllato l'esistenza in capo al di un apposito mandato ad CP_6 operare sui libretti di deposito nominativi intestati al notaio e, quindi, nell'aver CP_5 consentito al di operare in maniera illegittima su detti libretti, peraltro in un arco CP_6 temporale molto lungo (oltre quattro anni), sebbene non fosse munito di nessuna delega, rilasciatagli dal notaio né in via generale, né riferita alle specifiche operazioni di volta CP_5 in volta compiute;
- riteneva di sicuro sussistente la responsabilità del , che si era assunto la piena CP_6 responsabilità degli ammanchi, confessando sia di aver falsificato la firma del notaio sulle distinte di prelevamento, sia di essersi impossessato di tutte le somme depositate sui libretti riferibili alle procedure esecutive, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro nel periodo dal 2005 al 2009;
- riteneva, quindi, che le condotte del notaio del e della CP_5 CP_6 Controparte_2 avevano concorso tutte a causare i danni lamentati dall'attrice
[...] Parte_3
ed, erano, quindi, obbligate in solido a risarcirli;
[...]
- solo in vista di un futuro possibile eventuale regresso, procedeva alla graduazione della
6 rispettiva partecipazione all'evento dannoso, determinando la misura della partecipazione del all'evento dannoso in ragione del 50%, e la misura della partecipazione del CP_6 notaio e della in ragione del 25% ciascuno. CP_5 Controparte_2
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 1355/2019, pubblicata in data 9.7.2019, l' Controparte_1
(in forma abbreviata, , quale incorporante la
[...] Parte_2 Controparte_2
ha proposto appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data
[...]
7.2.2020, alla al notaio e a Parte_3 CP_5 [...]
, al fine di chiedere, previa riunione del presente giudizio al giudizio N. CP_6
1468/2016 RG, pendente dinanzi alla medesima Corte di Appello, Sezione III bis, avente ad oggetto una vicenda analoga, tra parti parzialmente identiche, e sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, di:
1) Annullare la sentenza di condanna nei confronti della banca appellante per vizio di extra petizione della sentenza stessa, pronunciata in violazione degli articoli 99 c.p.c e 112
c.p.c.;
2) Dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa per carenza di legittimazione attiva del e passiva della banca;
CP_5
3) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della banca chiamata in causa;
4) Con vittoria di spese e compenso del giudizio di primo e secondo grado.
Instaurato il contraddittorio, tutti gli appellati, ossia la Parte_3 il notaio e non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, CP_5 Controparte_6 devono essere dichiarati contumaci.
In data 24.2.2020 risulta depositato atto di intervento di rappresentata Controparte_7 dalla sua procuratrice nella dedotta qualità di cessionaria del credito Controparte_8 originariamente vantato dalla in forza di contratto di Parte_3 cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 130 e dell'art. 58 T.U., che contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Non più reiterata l'istanza di riunione del presente giudizio al giudizio N. 1468/2016 RG;
accolta, con ordinanza del 14.5.2020, l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 e 351, comma 3, c.p.c.; la causa, transitata
7 dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della
Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, è stata assunta in decisione all'udienza del 21.5.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Preliminarmente, il Collegio rileva che non risulta allegata alla comparsa di intervento di rappresentata dalla sua procuratrice la procura alle Controparte_7 Controparte_8 liti conferita da quest'ultima, nella qualità indicata, all'avv. Lanzara, sebbene detta procura sia richiamata nel corpo della comparsa di intervento.
In mancanza in atti della procura alle liti, non potendo trovare applicazione, ratione temporis
(essendo stato introdotto il giudizio di appello nell'anno 2020), l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotto dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia (cfr., cass. civ., sez. un., 21.12.2022, n. 37434, secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite;
conforme, cass. civ., 9.10.2023, n. 28251), l'intervento di - rappresentata dalla sua procuratrice – nella Controparte_7 Controparte_8 qualità di procuratrice della deve essere dichiarato CP_2 Parte_3 inammissibile.
C.2. Con il primo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado per vizio di extrapetizione, nella parte in cui aveva fondato la pronuncia di condanna nei suoi confronti su di una inammissibile estensione automatica della domanda dell'attrice.
La banca appellante ha dedotto che il giudice di primo grado: a) aveva errato nel qualificare la sua chiamata in causa, da parte del convenuto notaio come chiamata del terzo CP_5 responsabile, perché, al di là della formulazione letterale, si trattava di una chiamata in garanzia impropria, fondata sul rapporto contrattuale di deposito bancario intercorrente tra essa ed il notaio convenuto, e che, quindi, non comportava nessuna estensione automatica della domanda attorea;
b) aveva errato in punto di fatto nel ritenere che l'attrice avesse proposto domanda di condanna nei confronti della banca terza chiamata in sede di conclusioni;
in ogni caso, anche se detta domanda fosse stata proposta, si sarebbe trattato di una domanda tardiva e la tardività è pacificamente rilevabile d'ufficio, derivando dal sistema delle preclusioni processuali;
c) aveva comunque errato nel non rilevare la carenza di azione dell'attrice nei suoi confronti, terza chiamata in causa in primo grado.
8 L'appellante ha argomentato che, perché la domanda attorea possa estendersi automaticamente al terzo chiamato dal convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di far valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia, propria o impropria, avente una casa petendi diversa da quella dedotta dall'attore, ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico diretto responsabile (cass. civ., 1231/2011).
Calando i principi delineati dalla Corte di Cassazione nel caso di specie, si poteva affermare – al di là delle formule letterali usate dal chiamate – che si era in presenza di una chiamata in garanzia impropria e, quindi, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del solo convenuto non si estendeva automaticamente alla banca terza chiamata in causa. CP_5
D'altro canto, nessun collegamento sussisteva tra il rapporto che legava l'attrice, creditrice procedente della procedura esecutiva, al notaio delegato (di responsabilità ex art. 2932 c.c.), ed il rapporto contrattuale (di deposito bancario) che legava il notaio alla banca terza chiamata;
nessun rapporto intercorreva tra l'attrice e la banca terza chiamata, quindi, nessuna azione spettava all'attrice nei confronti della banca terza chiamata;
pertanto, la chiamata in causa non assolveva il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attrice.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di distinguere – in caso di chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto – l'ipotesi di chiamata in garanzia, propria o impropria, dall'ipotesi di chiamata in causa del terzo responsabile, occorre indagare e privilegiare l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, dell'evocazione in giudizio del terzo: nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, al fine di ottenere la sua liberazione dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va intesa come chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda, e non già come chiamata in garanzia impropria (cass. civ., 28.11.2019, n. 31066, in motivazione;
cass. civ,
9.5.2024, n. 12756, in motivazione;
cass. civ., 7.10.2011, n. 20610, in motivazione).
E anche nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, chiedendo, in caso di affermazione della
9 propria responsabilità, la condanna a garantirla e a manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula letterale adottata, va intesa come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, e tanto perché l'effettiva finalità perseguita dal chiamante è quella di attribuire al terzo la responsabilità esclusiva dei danni lamentati dall'attore. Ed invero, la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è incompatibile logicamente e giuridicamente con la qualificazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, non può non presupporre la non contestazione della suddetta legittimazione passiva
(cass. civ., 9.5.2024, n. 12756, in motivazione;
cass. civ., 7.10.2011, n. 20610, in motivazione).
La Corte di Cassazione ha anche precisato che il principio di estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trova applicazione anche quando il terzo chiamato sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata non determina il mutamento dell'oggetto della domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità (cass. civ., 28.11.2019, n. 31066).
Orbene, nel caso di specie il convenuto notaio nella parte assertiva della sua comparsa CP_5 di risposta, deduceva: “Da quanto precede, il convenuto dott. ha diritto e CP_5 interesse a chiamare in causa l'avv. e la , Controparte_6 Controparte_2 in qualità di responsabili esclusivi e diretti del danno lamentato dall'attrice”; nelle conclusioni, chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice e, “in subordine, nell'ipotesi di fondatezza delle domande attrici, di condannare direttamente l'avv. e la CP_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., anche in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento richiesto dalla banca ovvero condannarli a Parte_3 rivalere il convenuto dott. da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria CP_5 nei confronti della CP_13
Pertanto, è evidente che la finalità della chiamata in causa dei terzi (avv. e CP_6 [...]
, da parte del convenuto notaio sia quella di attribuire loro la Controparte_2 CP_5 responsabilità esclusiva dei danni lamentati dall'attrice, sul presupposto che ne fossero gli unici responsabili, in via esclusiva: il , per avere illecitamente falsificato la firma CP_6 del notaio, impossessandosi di tutte le somme versate sui libretti di deposito che il notaio
10 aveva accesso presso la e la per CP_5 Controparte_2 Controparte_2 avere consentito ad un soggetto non autorizzato, il , di eseguire operazioni in CP_6 relazione a rapporti ai quali lo stesso era estraneo. Non è rilevante la circostanza che il convenuto, in subordine, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, abbia chiesto, in alternativa alla condanna dei terzi chiamati direttamente in favore dell'attrice, la condanna dei medesimi terzi a rivalerlo da ogni conseguenza risarcitoria nei confronti dell'attrice.
Ne deriva che la chiamata nel giudizio di primo grado, da parte del convenuto notaio CP_5 della è una chiamata del terzo, e non una chiamata in garanzia (né Controparte_2 propria, né impropria), con conseguente estensione automatica della domanda dell'attrice al terzo chiamato.
Pertanto, non ha alcuna rilevanza che l'attrice in primo grado abbia esteso la sua domanda nei confronti della terza chiamata in causa ed odierna appellante, Controparte_2 solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la domanda dell'attrice si estende alla banca terza chiamata automaticamente, a prescindere da ogni impulso di parte.
L'appellante, al fine di escludere l'estensione automatica della domanda dell'attrice nei suoi confronti, terza chiamata in causa, ha dedotto, ancora, che l'attrice in primo grado non avrebbe potuto proporre nessuna azione nei suoi confronti, anche perché non intercorreva tra loro nessun rapporto contrattuale, ma la difesa non coglie nel segno, perché l'appellante ha concorso a causare il danno alla banca attrice in primo grado, danno consistente nella mancata percezione delle somme ricavate dalla vendita del primo lotto dei beni pignorati a parziale soddisfacimento del proprio credito, e, pertanto, la banca attrice ben avrebbe potuto proporre azione di risarcimento danni per il mancato soddisfacimento coattivo del proprio credito, ex art. 2043 c.c., nei confronti della odierna appellante, sebbene non Controparte_2 vi fosse tra le due parti un rapporto di deposito, dolendosi del fatto che la Controparte_2 aveva consentito prelevamenti dal libretto nominato intestato al notaio
[...] CP_5 delegato alle operazioni vendita, a terzi non muniti di valida delega (vedi per analoga responsabilità della banca, nei confronti del , per aver consentito indebiti prelievi Parte_5 da un libretto di deposito bancario fallimentare, cass. civ., 13.7.2007, n. 15668; cass. civ.,
4.4.2013, n. 8233).
D'altro canto, in tema di responsabilità civile aquiliana, l'accertamento del nesso causale è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., alla cui stregua, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale
11 concorrente, salvo che la condotta sopravvenuta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto
(cass. civ., 4.4.2013, n. 8233, citata, in motivazione;
cass. civ., 4.1.2017, n. 92).
C.3. Con il secondo motivo di appello la ha impugnato la sentenza Controparte_2 di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti per carenza della sua legittimazione passiva e della legittimazione attiva del
CP_5
Il motivo di appello è articolato in una duplice argomentazione.
Con una prima argomentazione, l'appellante ha dedotto che il progetto di riparto riguardava il solo il lotto n. 1 (i lotti nn. 2 e 3 non erano oggetto di causa) e l'attrice aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 50.822,07, quale ricavato della vendita del predetto lotto;
tuttavia, nella sua relazione al GE il notaio affermava che gli assegni depositati CP_5 dall'offerente per il lotto n. 1 all'asta del 25.1.2007 non risultavano versati su nessuno dei due libretti a lui intestati.
Con una seconda argomentazione, la banca appellante affermava che il nel giudizio di CP_5 primo grado, aveva dedotto, invece, che gli acconti, le cauzioni e i saldi erano stati versati sul libretto n. 151, ma di tanto non vi era nessuna prova: ed invero, il Controparte_2 non aveva prodotto in giudizio i verbali di aggiudicazione, né la copia degli assegni che CP_5 si assumevano versati, sicché non era provato che l'importo degli assegni corrispondesse all'importo della cauzione e saldo prezzo del lotto n. 1, e tale prova era necessaria ove si fosse considerato che nel processo penale ed in altro giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Avellino, definito con la condanna del era emerso che molti assegni circolari all'ordine CP_5 del consegnati dagli aggiudicatari per acconto e saldo prezzo, non erano stati mai CP_5 versati sui libretti della;
inoltre, non vi era nessun collegamento tra Controparte_2 le procedure esecutive ed i libretti, che erano privi di qualsiasi indicazione della procedura di riferimento e che venivano usati promiscuamente per versamenti e prelevamenti relativi a procedure diverse.
In definitiva, l'appellante ha dedotto che mancava la prova del versamento su un suo libretto di deposito della somma richiesta dall'attrice, per cui mancava ogni collegamento tra essa appellante e la domanda attorea.
Il secondo motivo di appello è infondato in relazione ad entrambe le argomentazioni.
In primo luogo, va rilevato che la banca odierna appellante ha prodotto in primo grado una
12 relazione del notaio del 28.6.2010 al GE del Tribunale di Avellino (all. 27 del fascicolo CP_5 di parte depositata in primo grado), da cui non può trarsi nessun elemento conoscitivo utile ai fini del presente giudizio, perché la predetta relazione riguarda una procedura esecutiva (la n.
150/1991 RGEI) diversa da quella oggetto del presente giudizio (procedura N. 66/2000 RGEI,
a cui era stata riunita la procedura N. 153/2000 RGEI).
In ogni caso, il notaio nella comparsa di risposta depositata in primo grado, riportava CP_5 uno stralcio della sua relazione al GE sulla procedura N. 66/2000 RGEI, nel quale, se è vero che nella prima parte, è scritto che “gli assegni depositati dall'offerente per i lotti 1 e 2 all'asta del 25.1.2007 non risultano versati su nessuno dei libretti intestato al sottoscritto”, con l'ulteriore precisazione che dal libretto n. 156 risultavano prelievi pari agli importi della cauzione del lotto n. 2 e del lotto n. 3, che venivano restituiti alla offerente, è, altresì, vero che nella seconda parte è scritto che gli assegni depositati dall'aggiudicatario provvisorio del lotto
1, invece, erano stati versati sul libretto n. 151. In particolare, si Controparte_2 legge nello stralcio della relazione al GE riportato nella comparsa di risposta del convenuto notaio che: - le relative somme (€ 6.770,00 per cauzione e € 13.540,00 per acconto CP_5 spese) erano comprese nel versamento di € 161.740,12 dell'8.2.2007, come risultava dalla relativa distinta che si allegava sotto la lettera C;
- dalla relativa “posizione libretto di risparmio”, fornita dalla risultava che l'intera somma era stata Controparte_2 sottratta con prelievi successivi al versamento e che il libretto era stato estinto in data
12.5.2009; - in data 14.5.2007 era stato effettuato il saldo del prezzo del lotto n. 1, come risultava dal relativo verbale di aggiudicazione definitiva;
- il relativo importo di € 60.993,00 risultava pagato a mezzo di sette assegni circolati non trasferibili emessi dalla ICCREA
Banca, filiale di Atripaldi, a favore del notaio delegato, e, segnatamente, n. 4 assegni di €
5.000,00 ciascuno, n. 2 dell'importo di € 20.000,00 ciascuno ed uno dell'importo di 993,00; -
i predetti assegni relativi al saldo del prezzo del lotto n. 1 erano stati versati sul libretto
[...]
n. 151 ed, in particolare, erano ricompresi nel versamento di € 370.427,00 Controparte_2 effettuato su detto libretto il 21.5.2007, come risulta dalla relativa distinta che si allega “E”; - dalla relativa “posizione libretto di risparmio”, fornita dalla Controparte_2 risultava che l'intera somma di € 370.427,00 era stata sottratta con prelievi successivi al versamento e che il libretto era stato estinto in data 12.5.2009.
Era, altresì, precisato, sempre nello stralcio di relazione contenuto nella comparsa di risposta depositata dal che il verbale di aggiudicazione del lotto n. 1 non era stato depositato in CP_5
13 originale presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari e che il relativo numero di repertorio corrispondeva a quello della vendita di un'autovettura effettuata dal medesimo notaio in data 15.5.2007; come accaduto in altri casi che sarebbero stati segnalati di volta in volta alla competente Procura, l'originale del verbale era stato consegnato all'aggiudicatario fuori dallo studio del notaio, falsificandone la firma ed apponendo un numero di repertorio casuale.
Il notaio nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., riportando un ulteriore CP_5 stralcio della sua relazione al GE sulla procedura n. 66/2000 RGEI, precisava che era evidente che il mancato versamento degli assegni era riferito ai lotti nn. 2 e 3, ma non anche alla vendita del lotto n. 1, ribadendo ancora una volta che le somme incassate a titolo di acconto e cauzione del lotto n. 1 (pari rispettivamente a € 6.700,00 e € 13.510,00) erano state versate sul libretto nominativo n. 151 in data 8.2.2007, così come le somme incassate a titolo di saldo del prezzo, versate in data 21.5.2007.
Le allegazioni del notaio in ordine al versamento del prezzo ricavato dalla vendita del CP_5 lotto n. 1 sul libretto 151, sono confermate dalla documentazione allegata alla sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: in particolare, la distinta di versamento sul libretto 151 dell'8.2.2007 documenta il versamento sul libretto suddetto della somma di € 6.770,00 per cauzione e € 13.540,00 per acconto spese;
la distinta di versamento del 21.5.2007 documenta il versamento sul libretto n. 151 di n. 2 assegni da € 20.000, n. 4 assegni da € 5.000,00 ed uno da € 993,00, per il saldo del prezzo.
Non va poi trascurato che non è contestato, e, in ogni caso risulta per tabulas, quanto allegato dall'attrice in primo grado, ossia che il GE disponeva procedersi al progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto n. 1, nella procedura esecutiva N. 66/2000 RGEI;
che il nuovo notaio delegato alle operazioni di vendita, dr. nominato in Persona_4 sostituzione del notaio depositava la bozza del progetto di distribuzione, in cui si dava CP_5 atto che dalla vendita del lotto n. 1 era stata ricavata la somma complessiva di € 67.700,00 e che la stessa era stata oggetto di sottrazione, giusta relazione del 18.6.2010, depositata in cancelleria dal notaio professionista già delegato, ex art. 591 bis c.p.c., alle operazioni CP_5
d vendita;
che detto progetto di distribuzione, che prevedeva l'assegnazione al creditore procedente della somma di € 2.709,23, in prededuzione per Parte_3 le spese vive sostenute, nonché della somma di € 48.112,84, a parziale soddisfacimento del proprio credito, era approvato e dichiarato esecutivo all'udienza dal GE del Tribunale di
14 Avellino in data 29.9.2014, che ne disponeva la trasmissione in copia alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Avellino (cfr., progetto di distribuzione e ordinanza di approvazione del GE in fascicolo di parte dell'appellata . Controparte_7
E la somma di € 67.000,00, indicata nel progetto di distribuzione come ricavato dalla vendita del lotto n. 1, coincide sostanzialmente proprio con la sommatoria degli importi degli assegni indicati dal notaio come corrisposti a titolo di cauzione e saldo del prezzo del lotto n. 1 CP_5
e di cui vi è prova del versamento sul libretto 151.
C.4. Il paragrafo dedicato al terzo motivo di appello, rubricato “Sull'infondatezza della chiamata in causa”, è strutturato in tre gruppi di censure, di cui i primi due gruppi, rubricati rispettivamente “Sulla responsabilità diretta del notaio per violazione dell'obbligo di custodia dei libretti” e “Sulla responsabilità esclusiva del notaio per fatto dei suoi dipendenti”, sono volti ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la responsabilità della appellante come concorrente con quella del notaio, CP_2 piuttosto che dichiarare come esclusiva la responsabilità del notaio nella causazione del CP_5 danno lamentato dall'attrice in primo grado;
il terzo gruppo, rubricato “Sull'asserita responsabilità concorrente della banca”, è volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente, sia pure in via concorrente, la responsabilità della banca appellante.
C.4.1. Con il primo gruppo di censure l'appellante ha dedotto che la responsabilità esclusiva del notaio sussisteva per la violazione dell'obbligo di custodia dei libretti e rilevava la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva esaminato la responsabilità diretta del notaio per la violazione del predetto obbligo di custodia dei libretti e nella parte in cui aveva esaminato, invece, il profilo della responsabilità concorrente della banca: da una parte, il giudice, ritenuto accertato l'affidamento dei libretti da parte del notaio al , affermava di non CP_5 CP_6 condividere l'orientamento espresso da cass. civ. 9026/2005 circa l'ammessa possibilità di affidare in custodia un libretto di deposito a terzi, da parte dell'intestatario, e richiamava, a fondamento della responsabilità del notaio, cass. civ., 710/2011, che affermava la responsabilità del curatore fallimentare per violazione dell'obbligo di custodia di un libretto fallimentare;
dall'altra, più avanti (pag. 14 della sentenza), in maniera contraddittoria, nella parte dedicata alla responsabilità concorrente della banca, richiamava proprio cass. civ.
9026/2005 (di cui non aveva condiviso l'orientamento poco prima) a fondamento della
15 pretesa responsabilità della banca.
C.4.2. Con il secondo gruppo di censure l'appellante ha denunziato una ulteriore contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, laddove, da una parte, aveva inquadrato la responsabilità del come responsabilità per fatto degli ausiliari, ex art. CP_5
1228 c.c., cioè come responsabilità personale ed esclusiva, e dall'altra aveva condannato il in solido con essa appellante ed il , ed anche in tal caso l'appellante si è CP_5 CP_6 lamentata dell'inconferenza dei richiami giurisprudenziali del primo giudice a cass. civ.,
286/2015 e cass. civ. 11284/1998.
Entrambi i gruppi di censura sono infondati, perché, al di là dei richiami giurisprudenziali operati dal primo giudice, non si registra nessuna contraddizione nell'impianto della motivazione della sentenza impugnata.
Ed invero, il primo giudice affermava sia la responsabilità diretta del notaio, che la responsabilità del medesimo notaio per fatto dei suoi dipendenti, ex art. 1228 c.c.: la prima sussisteva perché il notaio aveva violato l'obbligo di custodia del libretto di deposito, obbligo che incombeva esclusivamente in capo al notaio, che non poteva delegare a terzi la funzione pubblica di cui era stato investito e la custodia del libretto in sé, ed in proposito affermava di non condividere l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza in ordine alla possibilità di affidare in custodia un libretto di deposito a terzi nell'ambito di rapporti che non fossero tra privati (non vi è alcun espresso richiamo a cass. civ., 9026/2005), e richiamava, sul punto, cass. civ. 710/2011 per evidenziare che si era espressa in termini di violazione dell'obbligo di custodia con riferimento al curatore fallimentare custode dei libretti intestati alla curatela;
la seconda sussisteva perché, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (e dell'art. 2049 c.c., per il caso di responsabilità extracontrattuale), salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro e, nel caso di specie, il notaio era responsabile, ex art. 1228 c.c., per la mancata sorveglianza dell'operato del dipendente . CP_6
Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità concorrente della banca per non aver verificato l'esistenza in capo al di un apposito mandato ad operare sui libretti CP_6 nominativi intestati al notaio e richiamava, in proposito, cass. civ., 2005, n. 9026: “la CP_5 natura nominativa del libretto in questione comporta il preciso obbligo per la banca di accertare la legittimazione del soggetto che si presenta per compiere le operazioni sul medesimo: il che costituisce una garanzia per il titolare del libretto perché, anche se
16 quest'ultimo venisse a trovarsi in mani altrui, non per questo sarebbe possibile l'effettuazione di prelievi indebiti. Ciò conferma, per altro verso, l'esclusione del fatto che l'affidamento abbia potuto costituire un comportamento negligente od imprudente idoneo a produrre la responsabilità a titolo colposo nel successivo evento illecito costituito dall'uso abusivo del libretto stesso” (oltre che cass. civ., 2011, n. 14856).
Il primo giudice riteneva la responsabilità del notaio concorrente con quella della
[...] sulla base del principio per cui, quando l'evento è riferibile a più azioni o Controparte_2 omissioni e plurimi sono gli illeciti imputabili a soggetti diversi, a tutti deve riconoscersi l'efficacia causale dell'evento dannoso, essendo sufficiente che la condotta illecita di uno costituisca condizione necessaria per la verificazione dell'evento, a meno che la sua rilevanza sia esclusa da una causa sopravvenuta, eccezionale o atipica (vedi sentenza impugnata, pagg.
19, 20).
La condotta del notaio – affermava il primo giudice - aveva costituito un antecedente necessario del danno, poiché se il libretto fosse stato adeguatamente custodito ed il dipendente fosse stato adeguatamente controllato dal notaio, come era suo dovere fare, e se si fosse avuto cura di provvedere diligentemente di persona alle singole operazioni di deposito – o attraverso una delega rispettosa di tutte le formalità necessarie- gli indebiti prelievi di denaro della procedura non sarebbero stati possibili.
Ma anche la condotta della banca – evidenziava il primo giudice - era sicura concausa e non causa da sola sufficiente ad interrompere il nesso di causalità, perché, in caso di deposito di una somma di denaro presso una banca con emissione di libretto nominativo, la banca depositaria ha l'obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo, con la conseguenza che anche l'affidamento della custodia del libretto ad un terzo non esclude la responsabilità della banca per i prelievi illegittimi effettuati dal terzo.
Orbene, a prescindere dai richiami giurisprudenziali operati dal primo giudice, è chiaro che il primo giudice abbia affermato la responsabilità del notaio per aver violato l'obbligo di CP_5 custodia dei libretti di deposito a lui intestati, consentendo al di operare sugli CP_6 stessi, e la responsabilità della odierna appellante, per aver Controparte_2 consentito al di operare sui libretti nominativi intestati al notaio senza CP_6 CP_5 verificare l'esistenza in capo al primo di un valido mandato ad operare da parte del secondo.
Ed è altrettanto condivisibile che la responsabilità del notaio non esclude, ma concorre CP_5 con la responsabilità della ai fini della produzione del danno Controparte_2
17 lamentato dalla attrice in primo grado (danno consistente Parte_3 nella mancata percezione delle somme ricavate dalla vendita del lotto n. 1, benché assegnate nel progetto di ripartizione dichiarato esecutivo dal GE), e tanto perché è principio consolidato, a cui il primo giudice si è correttamente uniformato (pagg. 19, 20 della sentenza impugnata), quello per cui, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succeditisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cass. civ.,
4.1.2017, n. 92, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto egualmente responsabili del danno subito dai creditori di un fallimento sia il curatore, per non avere compilato il modulo di autorizzazione al prelievo anche con le generalità dell'effettivo beneficiario del pagamento, sia la banca presso la quale era depositato l'attivo realizzato dalla procedura, per avere indebitamente consegnato ad un collaboratore del curatore un assegno poi pagato a soggetto non creditore;
cass. civ, 4.4.2013, n. 8233).
E nel caso di specie, la condotta del notaio non vale ad interrompere il nesso di CP_5 causalità tra i danni dell'attrice e la condotta della appellante, per non aver essa CP_2 controllato la carenza di un mandato in capo al , ma entrambe le condotte CP_6 concorrono a causare il danno lamentato dalla . Parte_3
C.4.3. Con il terzo gruppo di censure, la banca appellante, al fine di escludere ogni sua responsabilità, ha dedotto che:
- il giudice di primo grado aveva fondato l'accertamento della responsabilità nei suoi confronti su una CTU, espletata in un similare giudizio e depositata dal convenuto di CP_5 cui essa appellante aveva eccepito la nullità e l'inammissibilità, perché si trattava di un mezzo istruttorio non producibile in un diverso giudizio da quello in cui era stata espletata, con parti parzialmente diverse, e perché aveva ad oggetto questioni giuridiche non demandabili ad un
CTU;
- che erano fondate le osservazioni formulate avverso la CTU dal suo CTP: i moduli bancari utilizzati, recanti la spunta sul tipo di operazione di volta in volta compiuta (versamenti,
18 prelevamenti, ecc…) e nei quali era precisato a destra in basso “Per operazioni eseguite da persona diversa dall'intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto”, integravano delle procure speciali, con cui il notaio autorizzava il alle singole CP_5 CP_6 operazioni compiute;
che si trattasse di procura era chiaro perché non esisteva nessuna norma che prescriveva che la procura dovesse contenere la data di nascita ed il codice fiscale delle parti, anche tenuto conto che, come prevedeva la nota in calce al modulo, non occorreva ripetere questi dati, perché già in possesso della banca, trattandosi di soggetti censiti, rispettivamente come cliente e presentatore (il era stato censito il 5.4.1995 con il CP_6 numero 30257009); inoltre, non erano state effettuate operazioni in contanti, perché ad ogni operazione di prelevamento corrispondeva una emissione di bonifici o di assegni circolari a favore dei vari beneficiari;
- il primo giudice, sebbene avesse dichiarato di attribuire rilevanza alla prassi bancaria nella valutazione della legittimità dell'operato della banca, di fatto, non aveva compiuto nessuna indagine in tal senso, mentre l'appellante aveva dimostrato che la Controparte_2 aveva adottato le forme previste ed utilizzate da tutti gli istituti di credito nei rapporti con i propri clienti;
- il notaio aveva disconosciuto tardivamente e genericamente le sottoscrizioni apposte CP_5 sulle distinte di prelevamento, sulle richieste di emissione di assegni circolari e sull'ordine di estinzione dei libretti per cui è causa, per cui dette firme dovevano ritenersi per riconosciute, con conseguente esclusione di ogni responsabilità della banca appellante;
- l'acquisizione degli atti del processo penale non era mai avvenuta, nonostante fosse stata chiesta e nonostante la rilevanza delle circostanze emerse in quella sede.
Il terzo gruppo di censure sopra indicate è infondato.
Premesso che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti e, quindi, può avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cass. civ., 19.9.2000, n. 12422), va rilevato che, nel caso di specie, il primo giudice, al di là dei richiami alle considerazioni del CTU, ha compiuto una autonoma ed attenta disamina della modulistica impiegata per il compimento delle operazioni sui libretti intestati al per giungere alla conclusione, pienamente CP_5 condivisa dal Collegio, che essa non contenga una delega di volta in volta rilasciata dal notaio
19 al per il compimento delle singole operazioni (pagg. 17 e 18 della sentenza CP_5 CP_6 impugnata).
In particolare, il primo giudice ha preso le mosse dall'art. 5 del contratto di deposito a risparmio con emissione del libretto nominativo n. 151, emesso dalla sede CP_12
Avellino e sottoscritto dal notaio che dispone: “Se il libretto è nominativo i rimborsi CP_5 vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato”, al fine di verificare se il fosse “debitamente legittimato” ad operare sul libretto CP_6 nominativo intestato al notaio ha escluso la sussistenza di una delega formale generale CP_5 concessa dal notaio al (la circostanza non è contestata dall'appellante); è CP_5 CP_6 passato ad esaminare le singole distinte di prelevamento, al fine di verificare se esse contenessero una delega conferita dal notaio al per ogni singola specifica CP_6 operazione.
Il giudice di primo grado ha accertato che le distinte di prelevamento, utilizzate dal
, si compongono di tre parti fondamentali: quella superiore, in cui è possibile, CP_6 attraverso una spunta, indicare il tipo di operazione che si intende eseguire (versamento, prelevamento da deposito a risparmio, cambio assegni, versamento per disposizione di bonifico); la parte inferiore sinistra, destinata a riportare le generalità del versante/richiedente, con campi lasciati in bianco, reca in calce la sottoscrizione apparentemente riconducibile al notaio la parte inferiore destra, recante la dicitura “Per operazioni eseguite da persone CP_5 diverse dall'intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto”, e contente una serie di campi – non compilati - relativi alle generalità della persona, diversa dall'intestatario, che compiva l'operazione, reca la firma del sotto l'indicazione finale: “dichiaro che CP_6 la presente operazione viene da me eseguita per conto di”, con campi anch'essi lasciati in bianco.
Il primo giudice ha osservato che la parte della distinta a destra, in basso, del modulo non può integrare valido modello di delega perché contiene una dichiarazione proveniente dallo stesso
(presunto delegato) di agire per conto di …., senza che siano neanche indicate le CP_6 generalità del delegante e, soprattutto, senza che vi sia una manifestazione di volontà (a delegare) del presunto delegante.
Del pari, la firma apparentemente riconducibile al notaio apposta in calce alla parte a CP_5 sinistra, in basso, del modulo, non può vale come delega al , perché è stata CP_6 apposta dal solo in qualità di intestatario e, in ogni caso, non esprime nessuna CP_5
20 manifestazione di volontà del di delegare il per quella specifica CP_5 CP_6 operazione.
Pertanto, il primo giudice ha concluso che le distinte di prelevamento in atti non contengono affatto una delega specifica dal notaio al per le operazioni di volta in volta CP_5 CP_6 poste in essere, ma presuppongono esse stesse una delega specifica per quelle operazioni, delega che, però, non esiste.
A ben guardare, il ragionamento espresso dal primo giudice per escludere che le distinte di prelevamento in atti contengano una delega, da parte del notaio al , per il CP_5 CP_6 compimento di quelle specifiche operazioni, fondato sull'esame attento dei moduli delle distinte di prelevamento, non è stato neanche specificamente contestato dall'appellante, che si
è preoccupata, soprattutto, di sostenere che non era necessario riempire i campi presenti nei riquadri a destra e a sinistra, in basso, dei moduli delle distinte di prelevamento, con le generalità, rispettivamente, del e del , perché si trattava di soggetti già CP_5 CP_6 censiti dalla banca, ma tale argomentazione presuppone che il primo giudice abbia ritenuto che le distinte di prelevamento fossero idonee a contenere delle deleghe, da parte del notaio al , ad operare, deleghe che, però, non erano regolari in quanto mancanti CP_5 CP_6 dei dati relativi al delegante ed al delegato, ma non vale a contestare la motivazione del primo giudice secondo cui i moduli, per come erano strutturati, non potevano contenere, di per sé, nessuna manifestazione di volontà del a delegare il , ma presupponevano CP_5 CP_6 essi stessi una delega, che non esisteva.
In effetti, il primo giudice, dopo aver affermato in maniera chiara che le distinte di versamento in atti non contenevano, di per sé, alcuna delega specifica per ogni singola operazione – e tale argomentazione resta insuperata dai motivi di appello - aggiungeva, ad abundantiam, che, anche ove i moduli delle distinte di prelevamento, che vedevano apposta la firma del alla dicitura “Firma del versante/richiedente” e la firma del alla CP_5 CP_6 dicitura “Per operazioni eseguite da persone diverse dall'intestatario e non facoltizzare ad operare sul rapporto”, avessero contenuto una delega ad operare, tale delega non sarebbe stata regolare perché mancava dei dati relativi al delegante e al delegato, e solo tale ulteriore argomentazione risulta essere stata specificamente contestata dall'appellante.
Alla luce dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata è del tutto irrilevante l'eventuale esistenza di una prassi bancaria che preveda l'utilizzo di una modulistica simile a quella in atti e ritenga che detta modulistica contenga una delega ad operare per il
21 compimento di singole operazioni, conferita dall'intestatario del libretto al “presentatore” della distinta.
Ancora, le censure dell'appellante volte ad evidenziare la tardività del disconoscimento, da parte del notaio delle sottoscrizioni apparentemente a lui riconducibili sulle distinte di CP_5 prelevamento, sono inammissibili, perché non colgono che il primo giudice riteneva superata la questione della falsificazione della firma del notaio da parte del ed CP_5 CP_6 affermava che, quindi, era superflua l'indagine sulla autenticità della firma del notaio e la riconoscibilità della sua falsificazione da parte del dipendente della banca addetto allo sportello, in quanto, sia che la firma del notaio sulle distinte di prelevamento fosse stata CP_5 vera, sia che fosse stata falsa, dette distinte, di per sé, non potevano valere come delega, da parte del notaio, al di compiere quella determinata operazione sul libretto di CP_6 deposito.
Da ultimo, l'appellante si è lamentata della mancata acquisizione degli atti del processo penale, nonostante ne fosse stata fatta richiesta e nonostante la rilevanza delle circostanze emerse in quella sede: dagli atti del processo penale, ormai depositati e accessibili alla
[...]
quale parte lesa, era emerso che, sin dal mese di aprile 2008, il notaio Controparte_2 era stato informato dalla Associazione notarile, di cui faceva parte, della mancata CP_5 presentazione dei progetti di distribuzione relativi a ben n. 16 procedure esecutive per le quali era stato delegato, per un totale di € 4.000.000,00, ed era stato invitato a presentarli;
poiché il notaio non aveva provveduto a tanto nel termine concesso dall' , questa ne CP_5 Parte_6 aveva deliberato l'espulsione, comunicata al quest'ultimo, nonostante avesse ricevuto CP_5 la relativa comunicazione, non avvertiva prontamente la banca appellante e non adottava alcun provvedimento in tal senso, lasciando, invece, che il proprio collaboratore, avv.
, continuasse ad operare sui libretti. CP_6
Alla luce di siffatte considerazioni, l'appellante ha ribadito che non era ipotizzabile nessun concorso di colpa nei suoi confronti, perché, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Anche tali ultime argomentazioni non colgono nel segno al fine di escludere la responsabilità concorrente della appellante, per la dirimente ragione che, nel caso di specie, il CP_2 creditore danneggiato non è il notaio ma la attrice in CP_5 Controparte_4 primo grado, che non ha potuto percepire in concreto la somma assegnatale nel progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto n. 1 nell'ambito della procedura
22 esecutiva da essa Banca MPS promossa, ed è evidente come nei confronti della
[...]
non possa trovare applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c., perché non vi è Parte_3 nessuna condotta, che essa ha tenuto o non ha tenuto, e che avrebbe potuto escludere i danni richiesti.
In ogni caso, deve ribadirsi che la concorrente responsabilità del Notaio non esclude la CP_5 rilevanza e l'efficienza causale della negligente condotta della banca, odierna appellante, che ha concorso alla produzione del danno subito dalla , perché, Parte_3 non avendo controllato e verificato che il non disponeva di alcuna valida CP_6 autorizzazione ad operare sui rapporti intrattenuti dal aveva consentito le illecite CP_5 operazioni di prelievo dei fondi da parte del . CP_6
D. Le spese del giudizio di appello
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata Banca MPS, perché quest'ultima, pur risultando vittoriosa, è rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese processuali di cui essere rimborsata.
Del pari, non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato notaio che ha visto confermare il carattere concorrente della CP_5 sua responsabilità con quella della appellante (che, invece, ha chiesto la dichiarazione CP_2 della responsabilità esclusiva del notaio), ma è rimasto contumace e, quindi, non ha sostenuto spese processuali di cui essere rimborsato;
nonché tra l'appellante e l'appellato , CP_6 rimasto contumace, perché nessun motivo di appello è stato proposto nei suoi confronti ed è stato citato in giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Infine, nulla deve essere previsto per le spese del presente grado di giudizio in relazione all'intervento – dichiarato inammissibile - di quale cessionaria della Controparte_7
a mezzo della sua procuratrice non Parte_3 Controparte_8 risultando in atti la procura alle liti asseritamente conferita al difensore, avv. Lanzara.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
23 La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da - in Controparte_1 forma abbreviata ” (poi incorporata per fusione in , Parte_2 Controparte_14 quale incorporante la nei confronti della Controparte_2 [...]
di e di , avverso la sentenza del Parte_3 CP_5 Controparte_6
Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 1355/2019, depositata in data 9.7.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli appellati Parte_3 CP_5
e ;
[...] Controparte_6
2) Dichiara l'inammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., di Controparte_7 rappresentata dalla sua procuratrice Controparte_8
3) Rigetta l'appello;
4) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e tutte le altre parti;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 12.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
24
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 528/2020
TRA
(C.F. ), quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 [...]
- in forma abbreviata ” - (C.F. e Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo n. 345283 R.E.A.), quale incorporante di società incorporata, in forza di fusione Controparte_2 per incorporazione con atto in data 2.02.2017, n. 103242/35833 di rep., a rogito del notaio dr.
in persona del procuratore speciale Dr. rappresentata Persona_1 CP_3
e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall' avv. Antonella Cangiano
(C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t. (C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ) CP_5 CodiceFiscale_2
1 APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_7 P.IVA_4 Controparte_8
), in virtù di procura rilasciata da nella sua qualità di P.IVA_5 Controparte_9 amministratore unico, ed autenticata dal notaio , rep. 56183, racc.28336 del Persona_2
01.03.2018, in persona dell'Avv. Simone Amoruso in forza di procura speciale del 2.07.2019, asseritamente rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Lanzara;
TERZA INTERVENUTA, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile,
n.1355/2019, depositata in data 09.07.2019, non notificata
Conclusioni: come da verbale del 21.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2014 la Parte_3 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, il notaio e deduceva CP_5 che:
-aveva promosso una procedura esecutiva immobiliare, dinanzi al Tribunale di Avellino, recante il n. 153/2000 RGEI, successivamente riunita alla procedura n. 66/2000 RGEI, in danno di , e per la quale era stato Parte_4 Controparte_10 Controparte_11 nominato, quale professionista delegato alle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., il notaio CP_5
- nel corso della suddetta procedura era stato venduto il solo lotto n. 1 al prezzo di €
66.700,00, regolarmente versato dall'aggiudicatario, in favore del quale il bene era stato trasferito con decreto del 9.10.2007;
- in data 20.9.2014 il notaio professionista delegato alle operazioni di vendita, Per_3 nominato in sostituzione del notaio depositava il progetto di distribuzione del ricavato CP_5 della vendita del lotto n. 1, nel quale era assegnata ad essa banca creditrice procedente, in prededuzione, la somma di € 2.709,23 per spese vive sostenute, nonchè la somma di €
48.112,84, in parziale soddisfacimento del proprio credito;
nel progetto, tuttavia, si dava atto
2 che non vi sarebbe stata la materiale assegnazione delle somme, perché l'importo di €
67.700,00, ricavato dalla vendita del lotto n. 1, era stata oggetto di sottrazione, come risultava dalla relazione del 18.6.2010 del notaio che aveva, poi, rinunciato all'incarico; CP_5
- il notaio nella relazione del 18.6.2010 presentata al GE, riferiva che aveva presentato CP_5 denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino nei confronti dell'avv. , suo collaboratore, per l'avvenuta sottrazione delle somme Controparte_6 relative alla procedura esecutiva de qua, versate su un libretto presso la Controparte_2
filiale di Avellino;
[...]
- che era evidente, pertanto, la responsabilità del notaio per aver affidato in custodia i CP_5 libretti di deposito al , per non aver controllato gli stessi e per non aver vigilato CP_6 sull'operato del suo collaboratore.
Tanto dedotto, la così concludeva: “accertato e dichiarato il Parte_3 mancato pagamento da parte del notaio nella qualità di delegato dal giudice CP_5 dell'esecuzione, ex art. 591 bis c.p.c., della somma di € 50.882,00, condannare il notaio al pagamento della somma di € 50.822,07, oltre interessi”; con vittoria delle CP_5 spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il notaio che contestava CP_5 ogni sua responsabilità, in quanto egli stesso era stato vittima di raggiri posti in essere dal suo collaboratore, avv. , il quale, falsificando la sua firma su documenti Controparte_6 bancari, ed in particolare, su distinte di prelevamento, disposizioni di bonifico e richieste di assegni circolari, nonché falsificando le registrazioni contabili dei movimenti bancari sui libretti di deposito, aveva illecitamente prelevato ed utilizzato, per fini propri, tutte le somme di danaro depositate sui libretti di deposito nominativi accesi da esso convenuto, quale professionista delegato alle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., nelle procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi al Tribunale di Avellino, e si era impossessato per fini propri anche degli importi reclamati dall'attrice; lo stesso , contro cui il CP_6 convenuto aveva sporto denuncia in data 14.9.2009 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, con autodenuncia del 18.9.2009 aveva confessato l'attività criminosa posta in essere, dichiarando, con successiva memoria del 23.10.2009, di essersi appropriato della somma di circa quattro milioni di euro.
Il notaio deduceva che era evidente anche la responsabilità concorrente della CP_5 [...]
filiale di Avellino, per aver consentito al di Controparte_12 CP_6
3 operare su posizioni bancarie facenti capo a lui senza alcuna nomina o investitura e senza essere altrimenti delegato, trascurando, peraltro, di verificare la rispondenza delle firme apparentemente a lui riconducibili con lo “specimen” depositato in banca, che avrebbe consentito di rilevare la falsità delle firme.
Tanto dedotto, il convenuto notaio chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa CP_5
l'avv. e la in qualità di responsabili Controparte_6 Controparte_2 esclusivi dei danni lamentati dall'attrice, e concludeva, previa richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale nei confronti del , per CP_6 il rigetto della domanda della banca attrice;
in subordine, nell'ipotesi di fondatezza della domanda dell'attrice, chiedeva di condannare direttamente l'avv. e la CP_6 [...]
anche in solido tra loro, al pagamento delle somme richieste dalla Controparte_2 [...]
ovvero a rivalerlo da ogni conseguenza risarcitoria e/o Parte_3 indennitaria nei confronti della . Parte_3
Autorizzata ed effettuata la chiamata dei terzi, non si costituiva in Controparte_6 giudizio, ma rimaneva contumace.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva, preliminarmente, Controparte_2 la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale che vedeva il imputato, il notaio responsabile civile ed essa banca come persona offesa CP_6 CP_5 dal reato, costituitasi parte civile;
nel merito, contestava ogni sua responsabilità e chiedeva il rigetto della domanda proposta dal convenuto notaio spiegando difese, la maggior CP_5 parte delle quale riproposte come motivi di appello nel presente giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa era decisa con sentenza n. 1355/2019 del
9.07.2019, che così statuiva:
1. Condanna e la , in CP_5 Controparte_6 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 50.882,00, oltre interessi come indicato in parte motiva;
2. Condanna il convenuto ed i terzi chiamati alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi €10.000,00, di cui €500,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Il giudice di primo grado, premesso che la vicenda oggetto di causa si inseriva in un contenzioso seriale proposto da svariati soggetti lesi in sede di distribuzione delle somme in numerose procedure esecutive immobiliari tutte delegate, ex art. 591 bis c.p.c., al notaio
4 per le quali era stata accertata, sia in sede civile che in sede penale, la sottrazione di CP_5 rilevanti importi dai libretti di deposito accesi presso la terza Controparte_2 chiamata in causa, ad opera di , collaboratore del notaio Controparte_6 CP_5
- evidenziava che il notaio professionista delegato, ex art. 591 bis c.p.c., alle operazioni CP_5 di vendita nelle diverse procedure esecutive immobiliari pendenti innanzi al Tribunale di
Avellino, aveva stipulato con la filiale di Avellino, dei contratti di Controparte_2 deposito a risparmio libero con emissione di libretti nominativi, a lui intestati e da lui sottoscritti, precisando che il libretto utilizzato nella procedura esecutiva dedotta in giudizio era il libretto n. 151;
- qualificava la domanda della banca attrice di pagamento delle somme ad essa spettanti, giusta progetto di distribuzione approvato dal giudice dell'esecuzione, come domanda di restituzione con valenza risarcitoria, in quanto risultava evidente, alla luce delle difese espletate, che la banca attrice addebitava al notaio un negligente svolgimento delle CP_5 operazioni di vendita a lui delegate dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare in cui la banca attrice era creditrice procedente;
nessuna condanna diretta di pagamento di somme nei confronti del notaio era possibile perché il notaio aveva agito nella qualità di delegato del giudice e quindi non aveva una legittimazione diretta a restituire somme della procedura, operazioni che avvengono con i mandati di pagamento sottoscritti dal giudice;
- riteneva che non sussistessero i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione del giudizio penale per i medesimi fatti a carico del , CP_6 tenuto coto del principio della separazione ed autonomia dei processi;
- dava atto che l'attrice nelle conclusioni aveva chiesto la condanna solidale di tutti i convenuti alla restituzione della somma dovuta, ma riteneva che la domanda dell'attrice si estendeva automaticamente ai terzi chiamati ( e Controparte_6 Controparte_2
, in quanto il convenuto notaio aveva chiamato i causa i suindicati terzi
[...] CP_5 indicandoli come i responsabili esclusivi dei danni lamentati dall'attrice e, quindi, soggetti tenuti a rispondere alle pretese dell'attrice (cass. civ., 5400/2013);
- riteneva sussistente una concorrente e solidale responsabilità del notaio della CP_5 [...]
presso cui erano stati accesi i libretti di deposito nominativi intestati al Controparte_2
e del ai fini della verificazione dei danni dedotti dalla CP_5 CP_6 Parte_3
;
[...]
5 - individuava un primo profilo di responsabilità del notaio nella violazione dell'obbligo CP_5 di custodia del libretto di deposito, obbligo che incombe sul notaio, il quale non può delegare a terzi la funzione pubblica a lui delegata e la custodia del libretto in sé, ma, al più, può delegare solo l'esecuzione di determinate e specifiche operazioni su un determinato libretto;
era, invece, emerso che il era stato l'unico, per ben quattro anni, ad operare su CP_6 tutti i libretti delle procedure esecutive delegate al notaio e, pertanto, aveva avuto CP_5 modo, con facilità, di utilizzare i predetti libretti e falsificare ripetutamente la firma del notaio nelle distinte di delega;
inoltre, era emerso che il notaio aveva aperto presso la filiale avellinese della libretti nominativi nei quali aveva fatto confluire, Controparte_2 in maniera assolutamente promiscua, importi riferibili a diverse procedure esecutive, in luogo dell'apertura di singoli libretti nominativi specificamente dedicati a ciascuna procedura esecutiva, generando, così, confusione e rendendo meno trasparente la gestione delle procedure delegate;
- individuava un secondo profilo di responsabilità del notaio ai sensi dell'art. 1228 c.c., CP_5 dovendo egli rispondere della condotta dei suoi dipendenti per il solo fatto di essersi avvalso della loro opera;
- riteneva la sussistenza della concorrente responsabilità della per Controparte_2 non aver essa controllato l'esistenza in capo al di un apposito mandato ad CP_6 operare sui libretti di deposito nominativi intestati al notaio e, quindi, nell'aver CP_5 consentito al di operare in maniera illegittima su detti libretti, peraltro in un arco CP_6 temporale molto lungo (oltre quattro anni), sebbene non fosse munito di nessuna delega, rilasciatagli dal notaio né in via generale, né riferita alle specifiche operazioni di volta CP_5 in volta compiute;
- riteneva di sicuro sussistente la responsabilità del , che si era assunto la piena CP_6 responsabilità degli ammanchi, confessando sia di aver falsificato la firma del notaio sulle distinte di prelevamento, sia di essersi impossessato di tutte le somme depositate sui libretti riferibili alle procedure esecutive, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro nel periodo dal 2005 al 2009;
- riteneva, quindi, che le condotte del notaio del e della CP_5 CP_6 Controparte_2 avevano concorso tutte a causare i danni lamentati dall'attrice
[...] Parte_3
ed, erano, quindi, obbligate in solido a risarcirli;
[...]
- solo in vista di un futuro possibile eventuale regresso, procedeva alla graduazione della
6 rispettiva partecipazione all'evento dannoso, determinando la misura della partecipazione del all'evento dannoso in ragione del 50%, e la misura della partecipazione del CP_6 notaio e della in ragione del 25% ciascuno. CP_5 Controparte_2
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 1355/2019, pubblicata in data 9.7.2019, l' Controparte_1
(in forma abbreviata, , quale incorporante la
[...] Parte_2 Controparte_2
ha proposto appello, con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data
[...]
7.2.2020, alla al notaio e a Parte_3 CP_5 [...]
, al fine di chiedere, previa riunione del presente giudizio al giudizio N. CP_6
1468/2016 RG, pendente dinanzi alla medesima Corte di Appello, Sezione III bis, avente ad oggetto una vicenda analoga, tra parti parzialmente identiche, e sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, di:
1) Annullare la sentenza di condanna nei confronti della banca appellante per vizio di extra petizione della sentenza stessa, pronunciata in violazione degli articoli 99 c.p.c e 112
c.p.c.;
2) Dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa per carenza di legittimazione attiva del e passiva della banca;
CP_5
3) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della banca chiamata in causa;
4) Con vittoria di spese e compenso del giudizio di primo e secondo grado.
Instaurato il contraddittorio, tutti gli appellati, ossia la Parte_3 il notaio e non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, CP_5 Controparte_6 devono essere dichiarati contumaci.
In data 24.2.2020 risulta depositato atto di intervento di rappresentata Controparte_7 dalla sua procuratrice nella dedotta qualità di cessionaria del credito Controparte_8 originariamente vantato dalla in forza di contratto di Parte_3 cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, stipulato in data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt. 1 e 4 legge 130 e dell'art. 58 T.U., che contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Non più reiterata l'istanza di riunione del presente giudizio al giudizio N. 1468/2016 RG;
accolta, con ordinanza del 14.5.2020, l'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 e 351, comma 3, c.p.c.; la causa, transitata
7 dalla Settima Sezione Civile alla Terza Sezione Civile, a seguito di un provvedimento della
Presidente della Corte di Appello di riequilibrio dei ruoli delle sezioni civili, è stata assunta in decisione all'udienza del 21.5.2025, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190
c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Preliminarmente, il Collegio rileva che non risulta allegata alla comparsa di intervento di rappresentata dalla sua procuratrice la procura alle Controparte_7 Controparte_8 liti conferita da quest'ultima, nella qualità indicata, all'avv. Lanzara, sebbene detta procura sia richiamata nel corpo della comparsa di intervento.
In mancanza in atti della procura alle liti, non potendo trovare applicazione, ratione temporis
(essendo stato introdotto il giudizio di appello nell'anno 2020), l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotto dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia (cfr., cass. civ., sez. un., 21.12.2022, n. 37434, secondo cui l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite;
conforme, cass. civ., 9.10.2023, n. 28251), l'intervento di - rappresentata dalla sua procuratrice – nella Controparte_7 Controparte_8 qualità di procuratrice della deve essere dichiarato CP_2 Parte_3 inammissibile.
C.2. Con il primo motivo di appello, la banca appellante ha censurato la sentenza di primo grado per vizio di extrapetizione, nella parte in cui aveva fondato la pronuncia di condanna nei suoi confronti su di una inammissibile estensione automatica della domanda dell'attrice.
La banca appellante ha dedotto che il giudice di primo grado: a) aveva errato nel qualificare la sua chiamata in causa, da parte del convenuto notaio come chiamata del terzo CP_5 responsabile, perché, al di là della formulazione letterale, si trattava di una chiamata in garanzia impropria, fondata sul rapporto contrattuale di deposito bancario intercorrente tra essa ed il notaio convenuto, e che, quindi, non comportava nessuna estensione automatica della domanda attorea;
b) aveva errato in punto di fatto nel ritenere che l'attrice avesse proposto domanda di condanna nei confronti della banca terza chiamata in sede di conclusioni;
in ogni caso, anche se detta domanda fosse stata proposta, si sarebbe trattato di una domanda tardiva e la tardività è pacificamente rilevabile d'ufficio, derivando dal sistema delle preclusioni processuali;
c) aveva comunque errato nel non rilevare la carenza di azione dell'attrice nei suoi confronti, terza chiamata in causa in primo grado.
8 L'appellante ha argomentato che, perché la domanda attorea possa estendersi automaticamente al terzo chiamato dal convenuto, senza bisogno di istanza espressa dell'attore, occorre che il convenuto chiami in causa il terzo non al fine di far valere nei suoi confronti un rapporto di garanzia, propria o impropria, avente una casa petendi diversa da quella dedotta dall'attore, ma al fine di ottenere la propria liberazione e l'individuazione del chiamato quale unico diretto responsabile (cass. civ., 1231/2011).
Calando i principi delineati dalla Corte di Cassazione nel caso di specie, si poteva affermare – al di là delle formule letterali usate dal chiamate – che si era in presenza di una chiamata in garanzia impropria e, quindi, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti del solo convenuto non si estendeva automaticamente alla banca terza chiamata in causa. CP_5
D'altro canto, nessun collegamento sussisteva tra il rapporto che legava l'attrice, creditrice procedente della procedura esecutiva, al notaio delegato (di responsabilità ex art. 2932 c.c.), ed il rapporto contrattuale (di deposito bancario) che legava il notaio alla banca terza chiamata;
nessun rapporto intercorreva tra l'attrice e la banca terza chiamata, quindi, nessuna azione spettava all'attrice nei confronti della banca terza chiamata;
pertanto, la chiamata in causa non assolveva il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio da parte dell'attrice.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, al fine di distinguere – in caso di chiamata in causa del terzo ad opera del convenuto – l'ipotesi di chiamata in garanzia, propria o impropria, dall'ipotesi di chiamata in causa del terzo responsabile, occorre indagare e privilegiare l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, dell'evocazione in giudizio del terzo: nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, al fine di ottenere la sua liberazione dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo venga individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va intesa come chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda, e non già come chiamata in garanzia impropria (cass. civ., 28.11.2019, n. 31066, in motivazione;
cass. civ,
9.5.2024, n. 12756, in motivazione;
cass. civ., 7.10.2011, n. 20610, in motivazione).
E anche nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, chiedendo, in caso di affermazione della
9 propria responsabilità, la condanna a garantirla e a manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula letterale adottata, va intesa come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, e tanto perché l'effettiva finalità perseguita dal chiamante è quella di attribuire al terzo la responsabilità esclusiva dei danni lamentati dall'attore. Ed invero, la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è incompatibile logicamente e giuridicamente con la qualificazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, non può non presupporre la non contestazione della suddetta legittimazione passiva
(cass. civ., 9.5.2024, n. 12756, in motivazione;
cass. civ., 7.10.2011, n. 20610, in motivazione).
La Corte di Cassazione ha anche precisato che il principio di estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto trova applicazione anche quando il terzo chiamato sia ritenuto non responsabile esclusivo, ma corresponsabile del danno, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non danno luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata non determina il mutamento dell'oggetto della domanda, ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità (cass. civ., 28.11.2019, n. 31066).
Orbene, nel caso di specie il convenuto notaio nella parte assertiva della sua comparsa CP_5 di risposta, deduceva: “Da quanto precede, il convenuto dott. ha diritto e CP_5 interesse a chiamare in causa l'avv. e la , Controparte_6 Controparte_2 in qualità di responsabili esclusivi e diretti del danno lamentato dall'attrice”; nelle conclusioni, chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice e, “in subordine, nell'ipotesi di fondatezza delle domande attrici, di condannare direttamente l'avv. e la CP_6 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., anche in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento richiesto dalla banca ovvero condannarli a Parte_3 rivalere il convenuto dott. da ogni conseguenza risarcitoria e/o indennitaria CP_5 nei confronti della CP_13
Pertanto, è evidente che la finalità della chiamata in causa dei terzi (avv. e CP_6 [...]
, da parte del convenuto notaio sia quella di attribuire loro la Controparte_2 CP_5 responsabilità esclusiva dei danni lamentati dall'attrice, sul presupposto che ne fossero gli unici responsabili, in via esclusiva: il , per avere illecitamente falsificato la firma CP_6 del notaio, impossessandosi di tutte le somme versate sui libretti di deposito che il notaio
10 aveva accesso presso la e la per CP_5 Controparte_2 Controparte_2 avere consentito ad un soggetto non autorizzato, il , di eseguire operazioni in CP_6 relazione a rapporti ai quali lo stesso era estraneo. Non è rilevante la circostanza che il convenuto, in subordine, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice, abbia chiesto, in alternativa alla condanna dei terzi chiamati direttamente in favore dell'attrice, la condanna dei medesimi terzi a rivalerlo da ogni conseguenza risarcitoria nei confronti dell'attrice.
Ne deriva che la chiamata nel giudizio di primo grado, da parte del convenuto notaio CP_5 della è una chiamata del terzo, e non una chiamata in garanzia (né Controparte_2 propria, né impropria), con conseguente estensione automatica della domanda dell'attrice al terzo chiamato.
Pertanto, non ha alcuna rilevanza che l'attrice in primo grado abbia esteso la sua domanda nei confronti della terza chiamata in causa ed odierna appellante, Controparte_2 solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto la domanda dell'attrice si estende alla banca terza chiamata automaticamente, a prescindere da ogni impulso di parte.
L'appellante, al fine di escludere l'estensione automatica della domanda dell'attrice nei suoi confronti, terza chiamata in causa, ha dedotto, ancora, che l'attrice in primo grado non avrebbe potuto proporre nessuna azione nei suoi confronti, anche perché non intercorreva tra loro nessun rapporto contrattuale, ma la difesa non coglie nel segno, perché l'appellante ha concorso a causare il danno alla banca attrice in primo grado, danno consistente nella mancata percezione delle somme ricavate dalla vendita del primo lotto dei beni pignorati a parziale soddisfacimento del proprio credito, e, pertanto, la banca attrice ben avrebbe potuto proporre azione di risarcimento danni per il mancato soddisfacimento coattivo del proprio credito, ex art. 2043 c.c., nei confronti della odierna appellante, sebbene non Controparte_2 vi fosse tra le due parti un rapporto di deposito, dolendosi del fatto che la Controparte_2 aveva consentito prelevamenti dal libretto nominato intestato al notaio
[...] CP_5 delegato alle operazioni vendita, a terzi non muniti di valida delega (vedi per analoga responsabilità della banca, nei confronti del , per aver consentito indebiti prelievi Parte_5 da un libretto di deposito bancario fallimentare, cass. civ., 13.7.2007, n. 15668; cass. civ.,
4.4.2013, n. 8233).
D'altro canto, in tema di responsabilità civile aquiliana, l'accertamento del nesso causale è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., alla cui stregua, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale
11 concorrente, salvo che la condotta sopravvenuta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto
(cass. civ., 4.4.2013, n. 8233, citata, in motivazione;
cass. civ., 4.1.2017, n. 92).
C.3. Con il secondo motivo di appello la ha impugnato la sentenza Controparte_2 di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti per carenza della sua legittimazione passiva e della legittimazione attiva del
CP_5
Il motivo di appello è articolato in una duplice argomentazione.
Con una prima argomentazione, l'appellante ha dedotto che il progetto di riparto riguardava il solo il lotto n. 1 (i lotti nn. 2 e 3 non erano oggetto di causa) e l'attrice aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 50.822,07, quale ricavato della vendita del predetto lotto;
tuttavia, nella sua relazione al GE il notaio affermava che gli assegni depositati CP_5 dall'offerente per il lotto n. 1 all'asta del 25.1.2007 non risultavano versati su nessuno dei due libretti a lui intestati.
Con una seconda argomentazione, la banca appellante affermava che il nel giudizio di CP_5 primo grado, aveva dedotto, invece, che gli acconti, le cauzioni e i saldi erano stati versati sul libretto n. 151, ma di tanto non vi era nessuna prova: ed invero, il Controparte_2 non aveva prodotto in giudizio i verbali di aggiudicazione, né la copia degli assegni che CP_5 si assumevano versati, sicché non era provato che l'importo degli assegni corrispondesse all'importo della cauzione e saldo prezzo del lotto n. 1, e tale prova era necessaria ove si fosse considerato che nel processo penale ed in altro giudizio civile dinanzi al Tribunale di
Avellino, definito con la condanna del era emerso che molti assegni circolari all'ordine CP_5 del consegnati dagli aggiudicatari per acconto e saldo prezzo, non erano stati mai CP_5 versati sui libretti della;
inoltre, non vi era nessun collegamento tra Controparte_2 le procedure esecutive ed i libretti, che erano privi di qualsiasi indicazione della procedura di riferimento e che venivano usati promiscuamente per versamenti e prelevamenti relativi a procedure diverse.
In definitiva, l'appellante ha dedotto che mancava la prova del versamento su un suo libretto di deposito della somma richiesta dall'attrice, per cui mancava ogni collegamento tra essa appellante e la domanda attorea.
Il secondo motivo di appello è infondato in relazione ad entrambe le argomentazioni.
In primo luogo, va rilevato che la banca odierna appellante ha prodotto in primo grado una
12 relazione del notaio del 28.6.2010 al GE del Tribunale di Avellino (all. 27 del fascicolo CP_5 di parte depositata in primo grado), da cui non può trarsi nessun elemento conoscitivo utile ai fini del presente giudizio, perché la predetta relazione riguarda una procedura esecutiva (la n.
150/1991 RGEI) diversa da quella oggetto del presente giudizio (procedura N. 66/2000 RGEI,
a cui era stata riunita la procedura N. 153/2000 RGEI).
In ogni caso, il notaio nella comparsa di risposta depositata in primo grado, riportava CP_5 uno stralcio della sua relazione al GE sulla procedura N. 66/2000 RGEI, nel quale, se è vero che nella prima parte, è scritto che “gli assegni depositati dall'offerente per i lotti 1 e 2 all'asta del 25.1.2007 non risultano versati su nessuno dei libretti intestato al sottoscritto”, con l'ulteriore precisazione che dal libretto n. 156 risultavano prelievi pari agli importi della cauzione del lotto n. 2 e del lotto n. 3, che venivano restituiti alla offerente, è, altresì, vero che nella seconda parte è scritto che gli assegni depositati dall'aggiudicatario provvisorio del lotto
1, invece, erano stati versati sul libretto n. 151. In particolare, si Controparte_2 legge nello stralcio della relazione al GE riportato nella comparsa di risposta del convenuto notaio che: - le relative somme (€ 6.770,00 per cauzione e € 13.540,00 per acconto CP_5 spese) erano comprese nel versamento di € 161.740,12 dell'8.2.2007, come risultava dalla relativa distinta che si allegava sotto la lettera C;
- dalla relativa “posizione libretto di risparmio”, fornita dalla risultava che l'intera somma era stata Controparte_2 sottratta con prelievi successivi al versamento e che il libretto era stato estinto in data
12.5.2009; - in data 14.5.2007 era stato effettuato il saldo del prezzo del lotto n. 1, come risultava dal relativo verbale di aggiudicazione definitiva;
- il relativo importo di € 60.993,00 risultava pagato a mezzo di sette assegni circolati non trasferibili emessi dalla ICCREA
Banca, filiale di Atripaldi, a favore del notaio delegato, e, segnatamente, n. 4 assegni di €
5.000,00 ciascuno, n. 2 dell'importo di € 20.000,00 ciascuno ed uno dell'importo di 993,00; -
i predetti assegni relativi al saldo del prezzo del lotto n. 1 erano stati versati sul libretto
[...]
n. 151 ed, in particolare, erano ricompresi nel versamento di € 370.427,00 Controparte_2 effettuato su detto libretto il 21.5.2007, come risulta dalla relativa distinta che si allega “E”; - dalla relativa “posizione libretto di risparmio”, fornita dalla Controparte_2 risultava che l'intera somma di € 370.427,00 era stata sottratta con prelievi successivi al versamento e che il libretto era stato estinto in data 12.5.2009.
Era, altresì, precisato, sempre nello stralcio di relazione contenuto nella comparsa di risposta depositata dal che il verbale di aggiudicazione del lotto n. 1 non era stato depositato in CP_5
13 originale presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari e che il relativo numero di repertorio corrispondeva a quello della vendita di un'autovettura effettuata dal medesimo notaio in data 15.5.2007; come accaduto in altri casi che sarebbero stati segnalati di volta in volta alla competente Procura, l'originale del verbale era stato consegnato all'aggiudicatario fuori dallo studio del notaio, falsificandone la firma ed apponendo un numero di repertorio casuale.
Il notaio nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., riportando un ulteriore CP_5 stralcio della sua relazione al GE sulla procedura n. 66/2000 RGEI, precisava che era evidente che il mancato versamento degli assegni era riferito ai lotti nn. 2 e 3, ma non anche alla vendita del lotto n. 1, ribadendo ancora una volta che le somme incassate a titolo di acconto e cauzione del lotto n. 1 (pari rispettivamente a € 6.700,00 e € 13.510,00) erano state versate sul libretto nominativo n. 151 in data 8.2.2007, così come le somme incassate a titolo di saldo del prezzo, versate in data 21.5.2007.
Le allegazioni del notaio in ordine al versamento del prezzo ricavato dalla vendita del CP_5 lotto n. 1 sul libretto 151, sono confermate dalla documentazione allegata alla sua memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: in particolare, la distinta di versamento sul libretto 151 dell'8.2.2007 documenta il versamento sul libretto suddetto della somma di € 6.770,00 per cauzione e € 13.540,00 per acconto spese;
la distinta di versamento del 21.5.2007 documenta il versamento sul libretto n. 151 di n. 2 assegni da € 20.000, n. 4 assegni da € 5.000,00 ed uno da € 993,00, per il saldo del prezzo.
Non va poi trascurato che non è contestato, e, in ogni caso risulta per tabulas, quanto allegato dall'attrice in primo grado, ossia che il GE disponeva procedersi al progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto n. 1, nella procedura esecutiva N. 66/2000 RGEI;
che il nuovo notaio delegato alle operazioni di vendita, dr. nominato in Persona_4 sostituzione del notaio depositava la bozza del progetto di distribuzione, in cui si dava CP_5 atto che dalla vendita del lotto n. 1 era stata ricavata la somma complessiva di € 67.700,00 e che la stessa era stata oggetto di sottrazione, giusta relazione del 18.6.2010, depositata in cancelleria dal notaio professionista già delegato, ex art. 591 bis c.p.c., alle operazioni CP_5
d vendita;
che detto progetto di distribuzione, che prevedeva l'assegnazione al creditore procedente della somma di € 2.709,23, in prededuzione per Parte_3 le spese vive sostenute, nonché della somma di € 48.112,84, a parziale soddisfacimento del proprio credito, era approvato e dichiarato esecutivo all'udienza dal GE del Tribunale di
14 Avellino in data 29.9.2014, che ne disponeva la trasmissione in copia alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Avellino (cfr., progetto di distribuzione e ordinanza di approvazione del GE in fascicolo di parte dell'appellata . Controparte_7
E la somma di € 67.000,00, indicata nel progetto di distribuzione come ricavato dalla vendita del lotto n. 1, coincide sostanzialmente proprio con la sommatoria degli importi degli assegni indicati dal notaio come corrisposti a titolo di cauzione e saldo del prezzo del lotto n. 1 CP_5
e di cui vi è prova del versamento sul libretto 151.
C.4. Il paragrafo dedicato al terzo motivo di appello, rubricato “Sull'infondatezza della chiamata in causa”, è strutturato in tre gruppi di censure, di cui i primi due gruppi, rubricati rispettivamente “Sulla responsabilità diretta del notaio per violazione dell'obbligo di custodia dei libretti” e “Sulla responsabilità esclusiva del notaio per fatto dei suoi dipendenti”, sono volti ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la responsabilità della appellante come concorrente con quella del notaio, CP_2 piuttosto che dichiarare come esclusiva la responsabilità del notaio nella causazione del CP_5 danno lamentato dall'attrice in primo grado;
il terzo gruppo, rubricato “Sull'asserita responsabilità concorrente della banca”, è volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistente, sia pure in via concorrente, la responsabilità della banca appellante.
C.4.1. Con il primo gruppo di censure l'appellante ha dedotto che la responsabilità esclusiva del notaio sussisteva per la violazione dell'obbligo di custodia dei libretti e rilevava la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva esaminato la responsabilità diretta del notaio per la violazione del predetto obbligo di custodia dei libretti e nella parte in cui aveva esaminato, invece, il profilo della responsabilità concorrente della banca: da una parte, il giudice, ritenuto accertato l'affidamento dei libretti da parte del notaio al , affermava di non CP_5 CP_6 condividere l'orientamento espresso da cass. civ. 9026/2005 circa l'ammessa possibilità di affidare in custodia un libretto di deposito a terzi, da parte dell'intestatario, e richiamava, a fondamento della responsabilità del notaio, cass. civ., 710/2011, che affermava la responsabilità del curatore fallimentare per violazione dell'obbligo di custodia di un libretto fallimentare;
dall'altra, più avanti (pag. 14 della sentenza), in maniera contraddittoria, nella parte dedicata alla responsabilità concorrente della banca, richiamava proprio cass. civ.
9026/2005 (di cui non aveva condiviso l'orientamento poco prima) a fondamento della
15 pretesa responsabilità della banca.
C.4.2. Con il secondo gruppo di censure l'appellante ha denunziato una ulteriore contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, laddove, da una parte, aveva inquadrato la responsabilità del come responsabilità per fatto degli ausiliari, ex art. CP_5
1228 c.c., cioè come responsabilità personale ed esclusiva, e dall'altra aveva condannato il in solido con essa appellante ed il , ed anche in tal caso l'appellante si è CP_5 CP_6 lamentata dell'inconferenza dei richiami giurisprudenziali del primo giudice a cass. civ.,
286/2015 e cass. civ. 11284/1998.
Entrambi i gruppi di censura sono infondati, perché, al di là dei richiami giurisprudenziali operati dal primo giudice, non si registra nessuna contraddizione nell'impianto della motivazione della sentenza impugnata.
Ed invero, il primo giudice affermava sia la responsabilità diretta del notaio, che la responsabilità del medesimo notaio per fatto dei suoi dipendenti, ex art. 1228 c.c.: la prima sussisteva perché il notaio aveva violato l'obbligo di custodia del libretto di deposito, obbligo che incombeva esclusivamente in capo al notaio, che non poteva delegare a terzi la funzione pubblica di cui era stato investito e la custodia del libretto in sé, ed in proposito affermava di non condividere l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza in ordine alla possibilità di affidare in custodia un libretto di deposito a terzi nell'ambito di rapporti che non fossero tra privati (non vi è alcun espresso richiamo a cass. civ., 9026/2005), e richiamava, sul punto, cass. civ. 710/2011 per evidenziare che si era espressa in termini di violazione dell'obbligo di custodia con riferimento al curatore fallimentare custode dei libretti intestati alla curatela;
la seconda sussisteva perché, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (e dell'art. 2049 c.c., per il caso di responsabilità extracontrattuale), salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro e, nel caso di specie, il notaio era responsabile, ex art. 1228 c.c., per la mancata sorveglianza dell'operato del dipendente . CP_6
Il primo giudice affermava, altresì, la responsabilità concorrente della banca per non aver verificato l'esistenza in capo al di un apposito mandato ad operare sui libretti CP_6 nominativi intestati al notaio e richiamava, in proposito, cass. civ., 2005, n. 9026: “la CP_5 natura nominativa del libretto in questione comporta il preciso obbligo per la banca di accertare la legittimazione del soggetto che si presenta per compiere le operazioni sul medesimo: il che costituisce una garanzia per il titolare del libretto perché, anche se
16 quest'ultimo venisse a trovarsi in mani altrui, non per questo sarebbe possibile l'effettuazione di prelievi indebiti. Ciò conferma, per altro verso, l'esclusione del fatto che l'affidamento abbia potuto costituire un comportamento negligente od imprudente idoneo a produrre la responsabilità a titolo colposo nel successivo evento illecito costituito dall'uso abusivo del libretto stesso” (oltre che cass. civ., 2011, n. 14856).
Il primo giudice riteneva la responsabilità del notaio concorrente con quella della
[...] sulla base del principio per cui, quando l'evento è riferibile a più azioni o Controparte_2 omissioni e plurimi sono gli illeciti imputabili a soggetti diversi, a tutti deve riconoscersi l'efficacia causale dell'evento dannoso, essendo sufficiente che la condotta illecita di uno costituisca condizione necessaria per la verificazione dell'evento, a meno che la sua rilevanza sia esclusa da una causa sopravvenuta, eccezionale o atipica (vedi sentenza impugnata, pagg.
19, 20).
La condotta del notaio – affermava il primo giudice - aveva costituito un antecedente necessario del danno, poiché se il libretto fosse stato adeguatamente custodito ed il dipendente fosse stato adeguatamente controllato dal notaio, come era suo dovere fare, e se si fosse avuto cura di provvedere diligentemente di persona alle singole operazioni di deposito – o attraverso una delega rispettosa di tutte le formalità necessarie- gli indebiti prelievi di denaro della procedura non sarebbero stati possibili.
Ma anche la condotta della banca – evidenziava il primo giudice - era sicura concausa e non causa da sola sufficiente ad interrompere il nesso di causalità, perché, in caso di deposito di una somma di denaro presso una banca con emissione di libretto nominativo, la banca depositaria ha l'obbligo di accertare la legittimazione del soggetto che effettua le operazioni di prelievo, con la conseguenza che anche l'affidamento della custodia del libretto ad un terzo non esclude la responsabilità della banca per i prelievi illegittimi effettuati dal terzo.
Orbene, a prescindere dai richiami giurisprudenziali operati dal primo giudice, è chiaro che il primo giudice abbia affermato la responsabilità del notaio per aver violato l'obbligo di CP_5 custodia dei libretti di deposito a lui intestati, consentendo al di operare sugli CP_6 stessi, e la responsabilità della odierna appellante, per aver Controparte_2 consentito al di operare sui libretti nominativi intestati al notaio senza CP_6 CP_5 verificare l'esistenza in capo al primo di un valido mandato ad operare da parte del secondo.
Ed è altrettanto condivisibile che la responsabilità del notaio non esclude, ma concorre CP_5 con la responsabilità della ai fini della produzione del danno Controparte_2
17 lamentato dalla attrice in primo grado (danno consistente Parte_3 nella mancata percezione delle somme ricavate dalla vendita del lotto n. 1, benché assegnate nel progetto di ripartizione dichiarato esecutivo dal GE), e tanto perché è principio consolidato, a cui il primo giudice si è correttamente uniformato (pagg. 19, 20 della sentenza impugnata), quello per cui, in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succeditisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cass. civ.,
4.1.2017, n. 92, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto egualmente responsabili del danno subito dai creditori di un fallimento sia il curatore, per non avere compilato il modulo di autorizzazione al prelievo anche con le generalità dell'effettivo beneficiario del pagamento, sia la banca presso la quale era depositato l'attivo realizzato dalla procedura, per avere indebitamente consegnato ad un collaboratore del curatore un assegno poi pagato a soggetto non creditore;
cass. civ, 4.4.2013, n. 8233).
E nel caso di specie, la condotta del notaio non vale ad interrompere il nesso di CP_5 causalità tra i danni dell'attrice e la condotta della appellante, per non aver essa CP_2 controllato la carenza di un mandato in capo al , ma entrambe le condotte CP_6 concorrono a causare il danno lamentato dalla . Parte_3
C.4.3. Con il terzo gruppo di censure, la banca appellante, al fine di escludere ogni sua responsabilità, ha dedotto che:
- il giudice di primo grado aveva fondato l'accertamento della responsabilità nei suoi confronti su una CTU, espletata in un similare giudizio e depositata dal convenuto di CP_5 cui essa appellante aveva eccepito la nullità e l'inammissibilità, perché si trattava di un mezzo istruttorio non producibile in un diverso giudizio da quello in cui era stata espletata, con parti parzialmente diverse, e perché aveva ad oggetto questioni giuridiche non demandabili ad un
CTU;
- che erano fondate le osservazioni formulate avverso la CTU dal suo CTP: i moduli bancari utilizzati, recanti la spunta sul tipo di operazione di volta in volta compiuta (versamenti,
18 prelevamenti, ecc…) e nei quali era precisato a destra in basso “Per operazioni eseguite da persona diversa dall'intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto”, integravano delle procure speciali, con cui il notaio autorizzava il alle singole CP_5 CP_6 operazioni compiute;
che si trattasse di procura era chiaro perché non esisteva nessuna norma che prescriveva che la procura dovesse contenere la data di nascita ed il codice fiscale delle parti, anche tenuto conto che, come prevedeva la nota in calce al modulo, non occorreva ripetere questi dati, perché già in possesso della banca, trattandosi di soggetti censiti, rispettivamente come cliente e presentatore (il era stato censito il 5.4.1995 con il CP_6 numero 30257009); inoltre, non erano state effettuate operazioni in contanti, perché ad ogni operazione di prelevamento corrispondeva una emissione di bonifici o di assegni circolari a favore dei vari beneficiari;
- il primo giudice, sebbene avesse dichiarato di attribuire rilevanza alla prassi bancaria nella valutazione della legittimità dell'operato della banca, di fatto, non aveva compiuto nessuna indagine in tal senso, mentre l'appellante aveva dimostrato che la Controparte_2 aveva adottato le forme previste ed utilizzate da tutti gli istituti di credito nei rapporti con i propri clienti;
- il notaio aveva disconosciuto tardivamente e genericamente le sottoscrizioni apposte CP_5 sulle distinte di prelevamento, sulle richieste di emissione di assegni circolari e sull'ordine di estinzione dei libretti per cui è causa, per cui dette firme dovevano ritenersi per riconosciute, con conseguente esclusione di ogni responsabilità della banca appellante;
- l'acquisizione degli atti del processo penale non era mai avvenuta, nonostante fosse stata chiesta e nonostante la rilevanza delle circostanze emerse in quella sede.
Il terzo gruppo di censure sopra indicate è infondato.
Premesso che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti e, quindi, può avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (cass. civ., 19.9.2000, n. 12422), va rilevato che, nel caso di specie, il primo giudice, al di là dei richiami alle considerazioni del CTU, ha compiuto una autonoma ed attenta disamina della modulistica impiegata per il compimento delle operazioni sui libretti intestati al per giungere alla conclusione, pienamente CP_5 condivisa dal Collegio, che essa non contenga una delega di volta in volta rilasciata dal notaio
19 al per il compimento delle singole operazioni (pagg. 17 e 18 della sentenza CP_5 CP_6 impugnata).
In particolare, il primo giudice ha preso le mosse dall'art. 5 del contratto di deposito a risparmio con emissione del libretto nominativo n. 151, emesso dalla sede CP_12
Avellino e sottoscritto dal notaio che dispone: “Se il libretto è nominativo i rimborsi CP_5 vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato”, al fine di verificare se il fosse “debitamente legittimato” ad operare sul libretto CP_6 nominativo intestato al notaio ha escluso la sussistenza di una delega formale generale CP_5 concessa dal notaio al (la circostanza non è contestata dall'appellante); è CP_5 CP_6 passato ad esaminare le singole distinte di prelevamento, al fine di verificare se esse contenessero una delega conferita dal notaio al per ogni singola specifica CP_6 operazione.
Il giudice di primo grado ha accertato che le distinte di prelevamento, utilizzate dal
, si compongono di tre parti fondamentali: quella superiore, in cui è possibile, CP_6 attraverso una spunta, indicare il tipo di operazione che si intende eseguire (versamento, prelevamento da deposito a risparmio, cambio assegni, versamento per disposizione di bonifico); la parte inferiore sinistra, destinata a riportare le generalità del versante/richiedente, con campi lasciati in bianco, reca in calce la sottoscrizione apparentemente riconducibile al notaio la parte inferiore destra, recante la dicitura “Per operazioni eseguite da persone CP_5 diverse dall'intestatario e non facoltizzate ad operare sul rapporto”, e contente una serie di campi – non compilati - relativi alle generalità della persona, diversa dall'intestatario, che compiva l'operazione, reca la firma del sotto l'indicazione finale: “dichiaro che CP_6 la presente operazione viene da me eseguita per conto di”, con campi anch'essi lasciati in bianco.
Il primo giudice ha osservato che la parte della distinta a destra, in basso, del modulo non può integrare valido modello di delega perché contiene una dichiarazione proveniente dallo stesso
(presunto delegato) di agire per conto di …., senza che siano neanche indicate le CP_6 generalità del delegante e, soprattutto, senza che vi sia una manifestazione di volontà (a delegare) del presunto delegante.
Del pari, la firma apparentemente riconducibile al notaio apposta in calce alla parte a CP_5 sinistra, in basso, del modulo, non può vale come delega al , perché è stata CP_6 apposta dal solo in qualità di intestatario e, in ogni caso, non esprime nessuna CP_5
20 manifestazione di volontà del di delegare il per quella specifica CP_5 CP_6 operazione.
Pertanto, il primo giudice ha concluso che le distinte di prelevamento in atti non contengono affatto una delega specifica dal notaio al per le operazioni di volta in volta CP_5 CP_6 poste in essere, ma presuppongono esse stesse una delega specifica per quelle operazioni, delega che, però, non esiste.
A ben guardare, il ragionamento espresso dal primo giudice per escludere che le distinte di prelevamento in atti contengano una delega, da parte del notaio al , per il CP_5 CP_6 compimento di quelle specifiche operazioni, fondato sull'esame attento dei moduli delle distinte di prelevamento, non è stato neanche specificamente contestato dall'appellante, che si
è preoccupata, soprattutto, di sostenere che non era necessario riempire i campi presenti nei riquadri a destra e a sinistra, in basso, dei moduli delle distinte di prelevamento, con le generalità, rispettivamente, del e del , perché si trattava di soggetti già CP_5 CP_6 censiti dalla banca, ma tale argomentazione presuppone che il primo giudice abbia ritenuto che le distinte di prelevamento fossero idonee a contenere delle deleghe, da parte del notaio al , ad operare, deleghe che, però, non erano regolari in quanto mancanti CP_5 CP_6 dei dati relativi al delegante ed al delegato, ma non vale a contestare la motivazione del primo giudice secondo cui i moduli, per come erano strutturati, non potevano contenere, di per sé, nessuna manifestazione di volontà del a delegare il , ma presupponevano CP_5 CP_6 essi stessi una delega, che non esisteva.
In effetti, il primo giudice, dopo aver affermato in maniera chiara che le distinte di versamento in atti non contenevano, di per sé, alcuna delega specifica per ogni singola operazione – e tale argomentazione resta insuperata dai motivi di appello - aggiungeva, ad abundantiam, che, anche ove i moduli delle distinte di prelevamento, che vedevano apposta la firma del alla dicitura “Firma del versante/richiedente” e la firma del alla CP_5 CP_6 dicitura “Per operazioni eseguite da persone diverse dall'intestatario e non facoltizzare ad operare sul rapporto”, avessero contenuto una delega ad operare, tale delega non sarebbe stata regolare perché mancava dei dati relativi al delegante e al delegato, e solo tale ulteriore argomentazione risulta essere stata specificamente contestata dall'appellante.
Alla luce dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata è del tutto irrilevante l'eventuale esistenza di una prassi bancaria che preveda l'utilizzo di una modulistica simile a quella in atti e ritenga che detta modulistica contenga una delega ad operare per il
21 compimento di singole operazioni, conferita dall'intestatario del libretto al “presentatore” della distinta.
Ancora, le censure dell'appellante volte ad evidenziare la tardività del disconoscimento, da parte del notaio delle sottoscrizioni apparentemente a lui riconducibili sulle distinte di CP_5 prelevamento, sono inammissibili, perché non colgono che il primo giudice riteneva superata la questione della falsificazione della firma del notaio da parte del ed CP_5 CP_6 affermava che, quindi, era superflua l'indagine sulla autenticità della firma del notaio e la riconoscibilità della sua falsificazione da parte del dipendente della banca addetto allo sportello, in quanto, sia che la firma del notaio sulle distinte di prelevamento fosse stata CP_5 vera, sia che fosse stata falsa, dette distinte, di per sé, non potevano valere come delega, da parte del notaio, al di compiere quella determinata operazione sul libretto di CP_6 deposito.
Da ultimo, l'appellante si è lamentata della mancata acquisizione degli atti del processo penale, nonostante ne fosse stata fatta richiesta e nonostante la rilevanza delle circostanze emerse in quella sede: dagli atti del processo penale, ormai depositati e accessibili alla
[...]
quale parte lesa, era emerso che, sin dal mese di aprile 2008, il notaio Controparte_2 era stato informato dalla Associazione notarile, di cui faceva parte, della mancata CP_5 presentazione dei progetti di distribuzione relativi a ben n. 16 procedure esecutive per le quali era stato delegato, per un totale di € 4.000.000,00, ed era stato invitato a presentarli;
poiché il notaio non aveva provveduto a tanto nel termine concesso dall' , questa ne CP_5 Parte_6 aveva deliberato l'espulsione, comunicata al quest'ultimo, nonostante avesse ricevuto CP_5 la relativa comunicazione, non avvertiva prontamente la banca appellante e non adottava alcun provvedimento in tal senso, lasciando, invece, che il proprio collaboratore, avv.
, continuasse ad operare sui libretti. CP_6
Alla luce di siffatte considerazioni, l'appellante ha ribadito che non era ipotizzabile nessun concorso di colpa nei suoi confronti, perché, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Anche tali ultime argomentazioni non colgono nel segno al fine di escludere la responsabilità concorrente della appellante, per la dirimente ragione che, nel caso di specie, il CP_2 creditore danneggiato non è il notaio ma la attrice in CP_5 Controparte_4 primo grado, che non ha potuto percepire in concreto la somma assegnatale nel progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita del lotto n. 1 nell'ambito della procedura
22 esecutiva da essa Banca MPS promossa, ed è evidente come nei confronti della
[...]
non possa trovare applicazione l'art. 1227, comma 2, c.c., perché non vi è Parte_3 nessuna condotta, che essa ha tenuto o non ha tenuto, e che avrebbe potuto escludere i danni richiesti.
In ogni caso, deve ribadirsi che la concorrente responsabilità del Notaio non esclude la CP_5 rilevanza e l'efficienza causale della negligente condotta della banca, odierna appellante, che ha concorso alla produzione del danno subito dalla , perché, Parte_3 non avendo controllato e verificato che il non disponeva di alcuna valida CP_6 autorizzazione ad operare sui rapporti intrattenuti dal aveva consentito le illecite CP_5 operazioni di prelievo dei fondi da parte del . CP_6
D. Le spese del giudizio di appello
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata Banca MPS, perché quest'ultima, pur risultando vittoriosa, è rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese processuali di cui essere rimborsata.
Del pari, non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellato notaio che ha visto confermare il carattere concorrente della CP_5 sua responsabilità con quella della appellante (che, invece, ha chiesto la dichiarazione CP_2 della responsabilità esclusiva del notaio), ma è rimasto contumace e, quindi, non ha sostenuto spese processuali di cui essere rimborsato;
nonché tra l'appellante e l'appellato , CP_6 rimasto contumace, perché nessun motivo di appello è stato proposto nei suoi confronti ed è stato citato in giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Infine, nulla deve essere previsto per le spese del presente grado di giudizio in relazione all'intervento – dichiarato inammissibile - di quale cessionaria della Controparte_7
a mezzo della sua procuratrice non Parte_3 Controparte_8 risultando in atti la procura alle liti asseritamente conferita al difensore, avv. Lanzara.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1
- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n.
228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
23 La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da - in Controparte_1 forma abbreviata ” (poi incorporata per fusione in , Parte_2 Controparte_14 quale incorporante la nei confronti della Controparte_2 [...]
di e di , avverso la sentenza del Parte_3 CP_5 Controparte_6
Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n. 1355/2019, depositata in data 9.7.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli appellati Parte_3 CP_5
e ;
[...] Controparte_6
2) Dichiara l'inammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., di Controparte_7 rappresentata dalla sua procuratrice Controparte_8
3) Rigetta l'appello;
4) Nulla per le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e tutte le altre parti;
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 12.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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