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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. SA La LL, all'esito dell'udienza del 12 settembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1322/2024 R.G. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Email_1 CodiceFiscale_1
Caulonia Marina alla via San Giuseppe Moscati, n°1, presso lo studio dell'avv. Antonio
RUVA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti - pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato elettivamente domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale
Distrettuale dell' viale Calabria n. 82, con l'avv. Patrizia SANGUINETI che lo CP_1
rappresenta e difende in forza di procura generale per atti del notaio in Fiumicino, Per_1 rep.37875, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 7 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato in data 10.05.2024 ha chiesto il riconoscimento del proprio stato di invalidità ai fini del Parte_1
riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l.
n. 222/1984 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.
[...]
in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , che ha CP_1 contestato gli assunti di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Quanto al merito della domanda, il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che il ricorrente non è affetto da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, macellaio.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU nel proprio elaborato, in particolare la parte ricorrente eccepisce la valutazione eccessivamente restrittiva delle patologie riscontrate, il mancato, o comunque errato, riconoscimento della patologia di natura psichiatrica nonché l'ingravescenza delle altre malattie, nella specie dell'obesità e dello stato osteoarticolare.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio
Pag. 2 a 7 deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dal dott. si evince Persona_2
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che il ricorrente è affetto da: “Cardiopatia ipertensiva e lieve insufficienza mitralica in sogg. obeso (I° grado) con ipercolesterolemia Ernie discali cervicali e lombari con moderata limitazione funzionale della colonna.” ed ha concluso pertanto che “la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON è ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3";
4. La decorrenza di tale status è a partire dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa (07.12.22)”.
Va inoltre dato conto che all'udienza del 11.06.2025 il CTU convocato ha reso esaustivi chiarimenti, ed in particolare: per quanto riguarda la patologia psichiatrica ha precisato che essa incide poco sul complesso invalidante dell'attività motoria e manuale praticata dall'odierno attore;
ha rappresentato che il certificato psichiatrico allegato riporta una diagnosi comunque priva di adeguati supporti diagnostici-strumentali; ed ha infine specificato, per quanto riguarda l'obesità, di aver effettuato il calcolo secondo la tabella di legge.
Ebbene, i chiarimenti resi dal CTU mostrano che la documentazione sanitaria formatasi successivamente alla perizia resa nella precedente fase di ATP non è idonea a provare il generico aggravamento delle condizioni mediche, per come allegato nel ricorso introduttivo e nelle successive note, ove mai si specifica in cosa si sostanzi tale dedotto peggioramento di salute.
Pag. 3 a 7 Il Tribunale prende dunque atto del deposito di documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale e antecedente all'instaurazione del presente procedimento, ma, per come accennato, se è vero che in ricorso è stato invocato un peggioramento delle condizioni di salute, è certo allo stesso tempo che tale declamazione, per quanto allegato e prodotto, è generica ed insufficiente, anche in ragione di quanto chiarito dal CTU.
In tale sede non appare dunque inutile ricordare la distinzione tra documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art.149 disp. att. c.p.c.
Del resto, tale ultima e rilevante condizione non è stata neppure allegata dalla parte, che si è limitata unicamente a richiamare per l'intero la documentazione sanitaria sopravvenuta, senza formulare alcuna connessa deduzione in ordine al mutamento in pejus delle condizioni mediche.
Dunque, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nuova documentazione sanitaria idonea a mutare il quadro esaminato dal Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni.
Ne consegue che la parte ricorrente non ha dato prova delle proprie condizioni sanitarie, ed è pertanto venuta meno al generale obbligo di cui all'art. 2697 c.c., la cui applicazione trova luogo anche nella materia previdenziale in esame.
Né a ciò può sopperire l'espletamento della invocata CTU, la quale ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, e non può dunque farvisi ricorso per supplire all'inosservanza dell'onere probatorio gravante sulla parte (cfr. ex multis: Cass. Civ., Sez. II,
Ord. 17/04/2019, n. 10747; Cass. Civ., Sez. VI, 07/06/2019, n. 15521).
Va infatti escluso che le carenze probatorie possano essere sanate con una consulenza medico-legale.
La perizia, infatti, ha la funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta
Pag. 4 a 7 sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova che le è proprio in ragione della tipologia di domanda azionata, né essere richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati: “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”
(Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza, 8 febbraio 2011, n. 3130; cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 5 luglio
2007, n. 15219; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio
2006, n. 212; Cass. Civ., Sez. Lav., Sez. III, 6 aprile 2005; Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2003,
n. 9060).
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'elaborato peritale si mostra, dunque, motivato ed esaustivo, preciso nelle osservazioni formulate e dettagliatamente descrittivo delle condizioni del ricorrente riscontrata sulla documentazione in atti. Né emergono aspetti suscettibili di censure.
Pertanto, anche la richiesta di rinnovazione della CTU deve essere respinta.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale
Pag. 5 a 7 difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n. 2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pag. 6 a 7 In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1 decreto.
Locri, 12.10.2025
Il Giudice
SA La LL
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