Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento cat -OMISSIS- del 13.08.21 nonché di ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso, con il quale il Questore della Provincia di Catanzaro ha emanato avviso orale di p.s. nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. EL Di TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nell’ambito del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n° -OMISSIS- del 13.08.21, notificato in data 1.10.2021, nonché di ogni atto prodromico, conseguenziale e connesso, con il quale il Questore della Provincia di Catanzaro, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-del 10.8.2021, ha emanato avviso orale di p.s..
2. Ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità del gravato provvedimento in quanto: 1) non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 2) privo di adeguata motivazione, avendo fatto riferimento, in modo del tutto generico, indeterminato e lapidario, a dei precedenti di polizia; 3) non sorretto da adeguata istruttoria.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata.
5. Con ordinanza del 19/01/2022 n. -OMISSIS-, è stata respinta la domanda di sospensione preliminarmente formulata per carenza del requisito del fumus bonis iuris .
6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 20 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato.
8. Com’è noto, ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, le misure di prevenzione si applicano a coloro che « debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi »; che « per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose » ovvero che « per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ».
In particolare, il successivo art. 3 sancisce che il « questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarie che « ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'Autorità di P.S. ravvisi elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della Autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159/2011. In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o, ancora, si associ con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del prevenuto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 marzo 2025, n. 1863).
È stato, inoltre, precisato che l'avviso orale « determina un minimo impatto sui diritti di libertà del cittadino e consiste nell'avvertimento della sussistenza a carico di una persona di elementi di fatto che ne facciano ritenere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del medesimo decreto, alle quali sono applicabili le misure di prevenzione, al fine di prevenire la commissione di reati da parte del destinatario, mediante l'invito a tenere una condotta conforme alla legge. Trattandosi di provvedimenti che non puniscono comportamenti pregressi ma prevengono condotte future, potenzialmente lesive della sicurezza e della incolumità pubblica, la valutazione di proporzionalità della misura deve essere formulata in chiave preventiva ossia con una valutazione prognostica che l'autorità amministrativa è tenuta a compiere circa la probabilità della futura condotta dell'avvisato e della sua pericolosità sociale. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede, pertanto, la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l'autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. Ne consegue che è legittimo adottare l'avviso orale, anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 » ( ex multis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 luglio 2025, n. 1180).
Poiché, quindi, il provvedimento de quo mira a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, esso « non si basa su elementi di sicura colpevolezza o su azioni delittuose in corso di esecuzione, bensì sulla possibilità, suffragata da elementi di fatto, che il sottoposto possa costituire un pericolo per la sicurezza pubblica. Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non necessita della sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche mere supposizioni sulla base di circostanze fattuali tali da indurre l'Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo all'applicazione giudiziale delle misure di prevenzione, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il legislatore, con la locuzione ("può") usata nella disposizione normativa, ha voluto concedere all'autorità amministrativa un ampio potere discrezionale circa la valutazione della pericolosità del soggetto, attraverso una tipica valutazione di merito, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non sotto i profili di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione » ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 febbraio 2025, n. 1156).
9. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’amministrazione procedente abbia correttamene esercitato i propri poteri.
10. Con riferimento alla dedotta violazione della mancata comunicazione di avvio del procedimento, rileva la giurisprudenza che: “ Ai sensi dell' art. 8, comma 2, d.l. n. 11 del 2009 il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se procedere senza indugio, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall' art. 7, l. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato , sez. III , 24/04/2020 , n. 2620).
Ciò premesso, le condotte dedotte a carico dell’odierno ricorrente nel provvedimento impugnato e le circostanze riportate nel provvedimento, rendono non irragionevoli le conclusioni rassegnate dal Questore circa l’opportunità di omettere tale atto per ragioni di tutela dell’incolumità personale.
11. Né si può dubitare che l’Amministrazione abbia correttamente applicato la misura dell’avviso orale, considerato che il ricorrente, come evidenziato nella relazione e come emerge dalla documentazione già depositate, risulta essere gravato da pregiudizi di natura penale in materia di maltrattamenti in famiglia, evasione, atti persecutori nonché da frequentazione di soggetti controindicati.
Peraltro, contrariamente a quanto lamentato ed eccepito, l’avviso orale può essere comminato anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del d.lgs n. 159 del 2011 (v. per tutte, Consiglio di Stato, sez. III, 09/05/2016, n. 1859) tra cui si annoverano “ coloro i quali sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica ”.
12. Non solo.
Invero, dalla piana lettura del provvedimento impugnato, si desume chiaramente che il provvedimento gravato è stato reso anche in ragione delle frequentazioni controindicate che annovera.
In argomento, è appena il caso di rilevare che, come statuito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, i controlli con i soggetti menzionati pregiudicati o con precedenti di polizia, in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale, costituisce circostanza di per sé sola atta a escludere la piena affidabilità del soggetto (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 aprile 2015 n. 1031; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 novembre 2010 n. 1323; T.A.R. Calabria - Catanzaro Sez. I, Sent. 22 agosto 2017, n. 1347).
13. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto, siccome integralmente infondato.
14. In ragione della manifesta infondatezza del ricorso, non può essere confermata l’ammissione al gratuito patrocinio, deliberata in data 10 gennaio 2022, che va, pertanto, revocata.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, a favore del Ministero resistente, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge.
Revoca il gratuito patrocinio concesso a parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LU, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
EL Di TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di TI | RI LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.