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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11597/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in v. Ugo Betti 61, Milano con l'Avv. Emanuele Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico. e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Martina Grassini e Federica Destefani presso le quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 30 settembre 2010 (atto n. 36, parte II, serie A, volume R101)
✓ separati con sentenza n. 8804/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]; cittadina italiano. Persona_1
nato a [...] il [...]; cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
- I figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Pt_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza. Le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo.
- I figli sono collocati in via prevalente presso la madre, , nella casa coniugale di Parte_2 proprietà del padre sita in Milano, Via Barnaba Oriani n. 55, assegnata alla madre unitamente a cantina e box annessi, con la precisazione che il solo box potrà essere utilizzato dal marito per stipare beni personali senza intralciare il parcheggio dell'auto della moglie. L'assegnataria sosterrà le spese di manutenzione ordinaria, ivi incluse quelle condominiali, quelle per le utenze e la Tari.
2. Frequentazione dei figli con il padre e regolamentazione delle vacanze I figli trascorreranno con il padre, salvo diverso accordo liberamente assunto dalle parti e in base alla serenità dei figli:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, nonché il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il w-e di spettanza materna e il lunedì nelle settimane che terminano con il w-e- di spettanza paterna, in entrambi i casi dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con accompagnamento a scuola;
- i genitori trascorreranno le vacanze estive con i figli alternandosi le prime due settimane di agosto (incluso il giorno di Ferragosto) e le ultime due l'anno successivo, individuando le date precise su accordo dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno, restando inteso che, per l'estate 2026, le prime due settimane di agosto (incluso il Ferragosto) verranno trascorse dai minori con la mamma;
- per il periodo intercorrente dalla fine della scuola al 31 luglio proseguirà il regime di frequentazione ordinario fatto salvo che i genitori concordino, nell'ipotesi che gli impegni lavorativi lo consentano, un ulteriore periodo di vacanza con i figli;
- per le vacanze natalizie, fatta salva la possibilità di trascorrere il giorno di Natale insieme su accordo dei genitori, questi ultimi si alterneranno per il periodo dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre e il periodo dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 6 gennaio;
quanto alla vigilia di Natale, anche la stessa seguirà il criterio dell'alternanza in modo che il genitore possa avere con sé i figli alla vigilia quando non li avrà con se il giorno di Natale;
- le vacanze scolastiche di carnevale, la Pasqua e le altre festività o ponti scolastici verranno suddivisi secondo il regime dell'alternanza e, se possibile, accorpati ai weekend di spettanza;
- i figli trascorreranno ogni anno la festa della mamma e del papà, nonché i compleanni dei genitori, con il genitore di riferimento, mentre entrambi i genitori trascorreranno insieme ai figli la Comunione e la Cresima di Mattia, nonché i compleanni dei minori.
- Entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti con l'altro genitore, anche telefonici/video, e ad agevolare la partecipazione dei figli ad attività, feste, uscite scolastiche, ecc.
3. Contributo al mantenimento dei figli
- Il sig. verserà a la somma di € 324,16 mensili per ciascun figlio (€ Parte_1 Parte_2
648,32 totali), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati a partire dal mese di dicembre 2026.
- Il padre contribuirà alle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano di seguito meglio specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. Ulteriori misure a favore dei figli e rapporti tra le parti
- Il sig. rinuncia alla propria metà dell'assegno unico INPS, che sarà interamente Parte_1 percepito dalla madre. Ogni altro beneficio economico sarà ripartito al 50%.
- La tessera sanitaria per la celiachia della figlia resterà in uso esclusivo alla madre. Per_1
- Le parti si danno assenso reciproco al rilascio/rinnovo di passaporto o altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
- Le parti si impegnano a non screditare l'altro genitore e a collaborare nell'interesse dei figli;
I su estesi accordi entrano in vigore al momento della sottoscrizione;
le parti dichiarano di non avere altre pendenze reciproche e di rinunciarvi.
- Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 30 settembre 2010 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.10.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in v. Ugo Betti 61, Milano con l'Avv. Emanuele Bianchi presso il quale ha eletto domicilio telematico. e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Martina Grassini e Federica Destefani presso le quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 30 settembre 2010 (atto n. 36, parte II, serie A, volume R101)
✓ separati con sentenza n. 8804/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli:
nata a [...] il [...]; cittadina italiano. Persona_1
nato a [...] il [...]; cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 ottobre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
- I figli minori e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Pt_3 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza. Le decisioni di maggiore interesse verranno assunte di comune accordo.
- I figli sono collocati in via prevalente presso la madre, , nella casa coniugale di Parte_2 proprietà del padre sita in Milano, Via Barnaba Oriani n. 55, assegnata alla madre unitamente a cantina e box annessi, con la precisazione che il solo box potrà essere utilizzato dal marito per stipare beni personali senza intralciare il parcheggio dell'auto della moglie. L'assegnataria sosterrà le spese di manutenzione ordinaria, ivi incluse quelle condominiali, quelle per le utenze e la Tari.
2. Frequentazione dei figli con il padre e regolamentazione delle vacanze I figli trascorreranno con il padre, salvo diverso accordo liberamente assunto dalle parti e in base alla serenità dei figli:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola, nonché il mercoledì e il giovedì nelle settimane che terminano con il w-e di spettanza materna e il lunedì nelle settimane che terminano con il w-e- di spettanza paterna, in entrambi i casi dall'uscita da scuola fino al giorno seguente con accompagnamento a scuola;
- i genitori trascorreranno le vacanze estive con i figli alternandosi le prime due settimane di agosto (incluso il giorno di Ferragosto) e le ultime due l'anno successivo, individuando le date precise su accordo dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno, restando inteso che, per l'estate 2026, le prime due settimane di agosto (incluso il Ferragosto) verranno trascorse dai minori con la mamma;
- per il periodo intercorrente dalla fine della scuola al 31 luglio proseguirà il regime di frequentazione ordinario fatto salvo che i genitori concordino, nell'ipotesi che gli impegni lavorativi lo consentano, un ulteriore periodo di vacanza con i figli;
- per le vacanze natalizie, fatta salva la possibilità di trascorrere il giorno di Natale insieme su accordo dei genitori, questi ultimi si alterneranno per il periodo dalla mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre e il periodo dalla mattina del 31 dicembre alla mattina del 6 gennaio;
quanto alla vigilia di Natale, anche la stessa seguirà il criterio dell'alternanza in modo che il genitore possa avere con sé i figli alla vigilia quando non li avrà con se il giorno di Natale;
- le vacanze scolastiche di carnevale, la Pasqua e le altre festività o ponti scolastici verranno suddivisi secondo il regime dell'alternanza e, se possibile, accorpati ai weekend di spettanza;
- i figli trascorreranno ogni anno la festa della mamma e del papà, nonché i compleanni dei genitori, con il genitore di riferimento, mentre entrambi i genitori trascorreranno insieme ai figli la Comunione e la Cresima di Mattia, nonché i compleanni dei minori.
- Entrambi i genitori si impegnano a favorire i rapporti con l'altro genitore, anche telefonici/video, e ad agevolare la partecipazione dei figli ad attività, feste, uscite scolastiche, ecc.
3. Contributo al mantenimento dei figli
- Il sig. verserà a la somma di € 324,16 mensili per ciascun figlio (€ Parte_1 Parte_2
648,32 totali), entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati a partire dal mese di dicembre 2026.
- Il padre contribuirà alle spese straordinarie dei minori nella misura del 50%, secondo il protocollo della Corte d'Appello di Milano di seguito meglio specificato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4. Ulteriori misure a favore dei figli e rapporti tra le parti
- Il sig. rinuncia alla propria metà dell'assegno unico INPS, che sarà interamente Parte_1 percepito dalla madre. Ogni altro beneficio economico sarà ripartito al 50%.
- La tessera sanitaria per la celiachia della figlia resterà in uso esclusivo alla madre. Per_1
- Le parti si danno assenso reciproco al rilascio/rinnovo di passaporto o altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
- Le parti si impegnano a non screditare l'altro genitore e a collaborare nell'interesse dei figli;
I su estesi accordi entrano in vigore al momento della sottoscrizione;
le parti dichiarano di non avere altre pendenze reciproche e di rinunciarvi.
- Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 30 settembre 2010 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG