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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12065 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23117/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note prodotte;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Aulicino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23117/2023
r.g.a.c.
TRA
1
(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to alla via Raimon- P.IVA_1
do Annecchino n. 180, Pozzuoli (NA) presso lo studio dell'Avv. GAROFALO
NT (c.f.: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù C.F._1
di procura in calce dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f.: ) elett.te dom.to alla VIA A. D'ISERNIA 31
[...] C.F._3
NAPOLI presso lo studio dell'Avv. COPPOLA PAOLA (c.f.: CPP-
) dalla quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura allegata C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
OGGETTO: Rivendica.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 21.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro va- lutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbre- viata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co.
17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposi- zione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specifi- camente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi
2
limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011
e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben po- tendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logi- co giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., ha convenuto in giudizio i germani e CP_1 [...]
al fine di sentire dichiarare: “la nullità (e, comunque, l'assoluta inefficacia CP_2
nei confronti dell'attrice) dell'atto pubblico di donazione per Notar del 18 dicembre Persona_1
2013, con il quale i coniugi e hanno donato ai figli Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
e gli immobili per cui è causa;
accertare che i beni immobili in Monte di Proci-
[...] Controparte_5
da (NA) alla Via Pietro Colletta n. 39 - in catasto identificati con i seguenti estremi: “- Appartamento
posto piano terra di due vani catastali, in catasto fabbricati del detto Comune al fol. 6, p.lla 134, sub 1,
p.T, categ. A/3, cl. 2, vani 2,0, superficie catastale totale 38mq, totale escluse aree scoperte 38 mq, R.C.
euro 154,94; - Appezzamento di terreno della superficie catastale di a. 6 e ca. 39 (are sei e centiare tren-
tanove), riportato in catasto terreni del detto Comune, al fol. 6, p.lla 152 di a. 6 e ca. 39, vigneto di 2^ cl.,
R.D. euro 12,38; R.A. euro 6,11” – sono di proprietà dell'attrice, anche in accoglimento della dianzi
formulata domanda di rivendicazione;
per l'effetto, condannare i convenuti e Controparte_1 CP_5
alla restituzione dei predetti beni immobili e ordinarne l'immediato rilascio in favore
[...]
dell'attrice medesima”.
Si sono costituiti i convenuti e i quali CP_5 Controparte_1
hanno chiesto: “In via pregiudiziale, … dichiarare la carenza dell'interesse ad agire della
[...]
attrice che non ha la titolarità della posizione soggettiva attiva Controparte_6
vantata – la proprietà dei beni in Monte di Procida alla via Pietro Colletta 39 – con l'evidente carenza di
3
interesse ad agire.2) Sempre in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della domanda dell'attrice
di rivendicazione del bene oggetto del giudizio sulla base di un titolo, di cui è contestata la legittimità,
antecedente all'inizio dell'esercizio del possesso, senza il previo accertamento negativo della carenza dei
presupposti di cui all'articolo 1158 cc in capo ai danti causa dei convenuti. 3) Nel merito rigettare la
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.”
Il precedente Giudicante, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, non ammetteva i mezzi istruttori richiesti e rinviava per la deci-
sione all'udienza del 25.09.2025.
Con provvedimento del 28.09.2025 la causa veniva rinviata ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2025.
L'azione di rivendicazione promossa dall'attrice (c.d. rivindicatio) presup-
posto indefettibile della chiesta declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto pubbli-
co di donazione, è l'azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione ed è volta, da un lato, a far ac-
certare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene, dall'altro, a far condan-
nare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione (ex art. 948 cod. civ.).
Legittimato attivo è quindi colui che afferma di essere proprietario del be-
ne, pur non avendone il possesso.
Elemento costitutivo dell'azione di rivendicazione, è l'esistenza, la validità
e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, sicché la relativa prova deve essere fornita dall'attore (c.d. probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio.
L'attore ha l'onere ex art. 2697 c.c. dunque di provare il diritto di proprie-
tà sul bene rivendicato.
Trattandosi di acquisto a titolo derivativo (l'attrice assume di essere pro-
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prietaria del bene rivendicato in forza di un legato testamentario) l'attrice avrebbe dovuto dar prova anche del titolo di acquisto del proprio dante causa, fino ad ar-
rivare ad un acquisto a titolo originario (probatio diabolica). Premesso ciò, deve osservarsi come, nel caso in esame, l'attrice non ha fornito quella rigorosa prova richiesta quale presupposto indefettibile dell'azione spiegata essendosi limitata a depositare una certificazione notarile che attesta l'esistenza della trascrizione sui beni per cui è causa di un legato testamentario e la pubblicazione notarile del te-
stamento olografo contenente il legato.
Detta documentazione non può assolvere all'onere probatorio gravante sull'attrice che non ha fornito la prova di un valido titolo negoziale di acquisto della proprietà oggetto di legato del proprio dante causa.
La domanda pertanto deve essere rigettata perché non provata.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che si liquidano in dispositivo di uffi- cio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati alla luce dello scaglione di riferimento (giudizio di natura contenziosa, valore indeterminabile, complessi- tà bassa) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di li-
te che qui si liquidano in complessivi Euro 2.906,00, oltre rimborso spese genera-
li (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
5
- si comunichi.
Napoli, 19/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Aulicino)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note prodotte;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Aulicino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23117/2023
r.g.a.c.
TRA
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(c.f.: Parte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to alla via Raimon- P.IVA_1
do Annecchino n. 180, Pozzuoli (NA) presso lo studio dell'Avv. GAROFALO
NT (c.f.: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù C.F._1
di procura in calce dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(c.f.: ) elett.te dom.to alla VIA A. D'ISERNIA 31
[...] C.F._3
NAPOLI presso lo studio dell'Avv. COPPOLA PAOLA (c.f.: CPP-
) dalla quale sono rappr.ti e difesi in virtù di procura allegata C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
OGGETTO: Rivendica.
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 21.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro va- lutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbre- viata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co.
17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposi- zione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specifi- camente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi
2
limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011
e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben po- tendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logi- co giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., ha convenuto in giudizio i germani e CP_1 [...]
al fine di sentire dichiarare: “la nullità (e, comunque, l'assoluta inefficacia CP_2
nei confronti dell'attrice) dell'atto pubblico di donazione per Notar del 18 dicembre Persona_1
2013, con il quale i coniugi e hanno donato ai figli Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
e gli immobili per cui è causa;
accertare che i beni immobili in Monte di Proci-
[...] Controparte_5
da (NA) alla Via Pietro Colletta n. 39 - in catasto identificati con i seguenti estremi: “- Appartamento
posto piano terra di due vani catastali, in catasto fabbricati del detto Comune al fol. 6, p.lla 134, sub 1,
p.T, categ. A/3, cl. 2, vani 2,0, superficie catastale totale 38mq, totale escluse aree scoperte 38 mq, R.C.
euro 154,94; - Appezzamento di terreno della superficie catastale di a. 6 e ca. 39 (are sei e centiare tren-
tanove), riportato in catasto terreni del detto Comune, al fol. 6, p.lla 152 di a. 6 e ca. 39, vigneto di 2^ cl.,
R.D. euro 12,38; R.A. euro 6,11” – sono di proprietà dell'attrice, anche in accoglimento della dianzi
formulata domanda di rivendicazione;
per l'effetto, condannare i convenuti e Controparte_1 CP_5
alla restituzione dei predetti beni immobili e ordinarne l'immediato rilascio in favore
[...]
dell'attrice medesima”.
Si sono costituiti i convenuti e i quali CP_5 Controparte_1
hanno chiesto: “In via pregiudiziale, … dichiarare la carenza dell'interesse ad agire della
[...]
attrice che non ha la titolarità della posizione soggettiva attiva Controparte_6
vantata – la proprietà dei beni in Monte di Procida alla via Pietro Colletta 39 – con l'evidente carenza di
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interesse ad agire.2) Sempre in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della domanda dell'attrice
di rivendicazione del bene oggetto del giudizio sulla base di un titolo, di cui è contestata la legittimità,
antecedente all'inizio dell'esercizio del possesso, senza il previo accertamento negativo della carenza dei
presupposti di cui all'articolo 1158 cc in capo ai danti causa dei convenuti. 3) Nel merito rigettare la
domanda perché infondata in fatto ed in diritto.”
Il precedente Giudicante, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, non ammetteva i mezzi istruttori richiesti e rinviava per la deci-
sione all'udienza del 25.09.2025.
Con provvedimento del 28.09.2025 la causa veniva rinviata ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2025.
L'azione di rivendicazione promossa dall'attrice (c.d. rivindicatio) presup-
posto indefettibile della chiesta declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto pubbli-
co di donazione, è l'azione petitoria concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione ed è volta, da un lato, a far ac-
certare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene, dall'altro, a far condan-
nare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione (ex art. 948 cod. civ.).
Legittimato attivo è quindi colui che afferma di essere proprietario del be-
ne, pur non avendone il possesso.
Elemento costitutivo dell'azione di rivendicazione, è l'esistenza, la validità
e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, sicché la relativa prova deve essere fornita dall'attore (c.d. probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio.
L'attore ha l'onere ex art. 2697 c.c. dunque di provare il diritto di proprie-
tà sul bene rivendicato.
Trattandosi di acquisto a titolo derivativo (l'attrice assume di essere pro-
4
prietaria del bene rivendicato in forza di un legato testamentario) l'attrice avrebbe dovuto dar prova anche del titolo di acquisto del proprio dante causa, fino ad ar-
rivare ad un acquisto a titolo originario (probatio diabolica). Premesso ciò, deve osservarsi come, nel caso in esame, l'attrice non ha fornito quella rigorosa prova richiesta quale presupposto indefettibile dell'azione spiegata essendosi limitata a depositare una certificazione notarile che attesta l'esistenza della trascrizione sui beni per cui è causa di un legato testamentario e la pubblicazione notarile del te-
stamento olografo contenente il legato.
Detta documentazione non può assolvere all'onere probatorio gravante sull'attrice che non ha fornito la prova di un valido titolo negoziale di acquisto della proprietà oggetto di legato del proprio dante causa.
La domanda pertanto deve essere rigettata perché non provata.
Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, spese che si liquidano in dispositivo di uffi- cio, in mancanza del deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati alla luce dello scaglione di riferimento (giudizio di natura contenziosa, valore indeterminabile, complessi- tà bassa) tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di li-
te che qui si liquidano in complessivi Euro 2.906,00, oltre rimborso spese genera-
li (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
5
- si comunichi.
Napoli, 19/12/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Aulicino)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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