TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ANNUNZIATINA MILANESI e ANNA PEDONE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sansepolcro (AR), Viale Diaz, n. 2/A PARTE RICORRENTE CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti INGRID CP_1 C.F._2 BONAVIRI e BARBARA BIGOZZI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 07.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 08.01.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto n. 779/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 1012/2019, nei confronti della resistente nonché figlia nata ad [...] il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e CP_1 [...]
CP_2 Nello specifico, il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse revocato e/o escluso il contributo al mantenimento posto a favore di e, in via subordinata, che venisse CP_1 disposta la riduzione di tale contributo da euro 575,00 mensili ad euro 250,00 mensili, o alla diversa somma ritenuta di giustizia. A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la figlia prossima al CP_1 raggiungimento dei 30 anni di età, non si sarebbe prodigata nell'effettiva ricerca di un lavoro autonomo che le permettesse di raggiungere un'indipendenza economica. Dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza nell'ottobre del 2020, non avrebbe CP_1 dimostrato coerenza nelle scelte effettuate, rifiutandosi di iscriversi all'albo dei praticanti avvocati e sostenendo di non voler percorrere la via della professione forense in quanto non corrispondente ai suoi desideri. Al riguardo, ha aggiunto che nonostante l'iscrizione ad un master in criminologia e lo CP_1 svolgimento del relativo stage presso uno studio legale ad Arezzo, non avrebbe considerato la possibilità di espletare nel contempo il praticantato finalizzato alla professione di avvocato, né tantomeno avrebbe avanzato richiesta di iscrizione all'albo dei criminologi. Il ricorrente ha altresì dedotto che la figlia avrebbe dimostrato di voler affrontare unicamente concorsi pubblici di accesso alla Polizia di Stato. Sempre al riguardo, ha asserito che si sarebbe impegnato ad aiutare la figlia e a sollecitarla nella ricerca di un lavoro, inviandole numerosi avvisi di indizione di concorsi pubblici e, dopo il mancato superamento di due concorsi di accesso alla Polizia di Stato, inviandole anche bandi relativi ad altri concorsi pubblici in linea con il percorso di studi dalla stessa effettuato, che avrebbe rifiutato CP_1 di prendere in considerazione. Nel mese di luglio 2023 avrebbe comunicato al padre l'inizio della pratica forense presso lo CP_1 studio legale in cui aveva svolto lo stage relativo al master in criminologia. Nel frattempo, la situazione economica del ricorrente sarebbe peggiorata ed attualmente percepirebbe unicamente la pensione da congedo anticipato a causa del sorgere di una grave patologia, per la quale affronterebbe spese mediche annue anche consistenti. Sul punto, ha specificato che la figlia si sarebbe disinteressata completamente della situazione CP_1 economica e di salute del padre ed avrebbe intrattenuto con il ricorrente solo rapporti volti alle richieste di natura economica. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.03.2025, la resistente CP_1 contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso e in via subordinata ha chiesto che venisse confermato, sino al mese di marzo del 2026, il contributo al mantenimento a carico del ricorrente pari ad euro 575,00 mensili. A supporto delle proprie istanze, ha rappresentato che il ricorrente, dalla separazione con la ex moglie, si sarebbe disinteressato di lei sia dal punto di vista materiale che morale e che, nonostante la totale assenza del padre dalla propria vita, si sarebbe laureata in Giurisprudenza, avrebbe svolto un master in criminologia e avrebbe completato la pratica forense, lavorando nei fine settimana come commessa e partecipando a due concorsi pubblici per entrare nelle Forze dell'Ordine. In ordine all'iscrizione all'albo dei criminologi, suggerita dal padre, ha asserito che tale iscrizione, oltre ad essere a pagamento, sarebbe del tutto inutile ai fini lavorativi. Ha altresì evidenziato di aver inviato numerosi curricula e di aver effettuato colloqui di lavoro, per i quali sarebbe in attesa di riscontro. Ha aggiunto che per anni avrebbe seguito un percorso psicologico di supporto, teso a superare l'abbandono e l'assenza del padre. Infine, ha specificato che recentemente sarebbe stata scelta per un progetto formativo di tirocinio presso l'Associazione degli Industriali di Arezzo, Grosseto e Siena della durata di sei mesi e con previsione del rimborso spese forfettario mensile. All'udienza del 15.04.2025, è stato disposta in via provvisoria la riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre e a favore di ad euro 500,00 mensili a partire da maggio CP_1 2025. All'udienza del 07.10.2025, preso atto dell'allegazione di parte resistente circa la proposta di assunzione a tempo indeterminato di le parti hanno chiesto congiuntamente la revoca CP_1 del contributo al mantenimento per ed hanno chiesto il Tribunale disponesse in conformità CP_1 alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ritenuto che
non vi siano motivi ostativi all'accoglimento di quanto concordemente richiesto dalle parti, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente all'udienza del 07.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti ANNUNZIATINA MILANESI e ANNA PEDONE ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Sansepolcro (AR), Viale Diaz, n. 2/A PARTE RICORRENTE CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti INGRID CP_1 C.F._2 BONAVIRI e BARBARA BIGOZZI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Corso Italia, n. 275
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo INTERVENUTO OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 07.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 08.01.2025, il ricorrente ha Parte_1 chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui al decreto n. 779/2020 emesso dal Tribunale di Arezzo all'esito del procedimento r.g. n. 1012/2019, nei confronti della resistente nonché figlia nata ad [...] il [...], dal matrimonio tra il ricorrente e CP_1 [...]
CP_2 Nello specifico, il ricorrente ha chiesto, in via principale, che venisse revocato e/o escluso il contributo al mantenimento posto a favore di e, in via subordinata, che venisse CP_1 disposta la riduzione di tale contributo da euro 575,00 mensili ad euro 250,00 mensili, o alla diversa somma ritenuta di giustizia. A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che la figlia prossima al CP_1 raggiungimento dei 30 anni di età, non si sarebbe prodigata nell'effettiva ricerca di un lavoro autonomo che le permettesse di raggiungere un'indipendenza economica. Dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza nell'ottobre del 2020, non avrebbe CP_1 dimostrato coerenza nelle scelte effettuate, rifiutandosi di iscriversi all'albo dei praticanti avvocati e sostenendo di non voler percorrere la via della professione forense in quanto non corrispondente ai suoi desideri. Al riguardo, ha aggiunto che nonostante l'iscrizione ad un master in criminologia e lo CP_1 svolgimento del relativo stage presso uno studio legale ad Arezzo, non avrebbe considerato la possibilità di espletare nel contempo il praticantato finalizzato alla professione di avvocato, né tantomeno avrebbe avanzato richiesta di iscrizione all'albo dei criminologi. Il ricorrente ha altresì dedotto che la figlia avrebbe dimostrato di voler affrontare unicamente concorsi pubblici di accesso alla Polizia di Stato. Sempre al riguardo, ha asserito che si sarebbe impegnato ad aiutare la figlia e a sollecitarla nella ricerca di un lavoro, inviandole numerosi avvisi di indizione di concorsi pubblici e, dopo il mancato superamento di due concorsi di accesso alla Polizia di Stato, inviandole anche bandi relativi ad altri concorsi pubblici in linea con il percorso di studi dalla stessa effettuato, che avrebbe rifiutato CP_1 di prendere in considerazione. Nel mese di luglio 2023 avrebbe comunicato al padre l'inizio della pratica forense presso lo CP_1 studio legale in cui aveva svolto lo stage relativo al master in criminologia. Nel frattempo, la situazione economica del ricorrente sarebbe peggiorata ed attualmente percepirebbe unicamente la pensione da congedo anticipato a causa del sorgere di una grave patologia, per la quale affronterebbe spese mediche annue anche consistenti. Sul punto, ha specificato che la figlia si sarebbe disinteressata completamente della situazione CP_1 economica e di salute del padre ed avrebbe intrattenuto con il ricorrente solo rapporti volti alle richieste di natura economica. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.03.2025, la resistente CP_1 contestando quanto dedotto da controparte, ha chiesto in via principale il rigetto del ricorso e in via subordinata ha chiesto che venisse confermato, sino al mese di marzo del 2026, il contributo al mantenimento a carico del ricorrente pari ad euro 575,00 mensili. A supporto delle proprie istanze, ha rappresentato che il ricorrente, dalla separazione con la ex moglie, si sarebbe disinteressato di lei sia dal punto di vista materiale che morale e che, nonostante la totale assenza del padre dalla propria vita, si sarebbe laureata in Giurisprudenza, avrebbe svolto un master in criminologia e avrebbe completato la pratica forense, lavorando nei fine settimana come commessa e partecipando a due concorsi pubblici per entrare nelle Forze dell'Ordine. In ordine all'iscrizione all'albo dei criminologi, suggerita dal padre, ha asserito che tale iscrizione, oltre ad essere a pagamento, sarebbe del tutto inutile ai fini lavorativi. Ha altresì evidenziato di aver inviato numerosi curricula e di aver effettuato colloqui di lavoro, per i quali sarebbe in attesa di riscontro. Ha aggiunto che per anni avrebbe seguito un percorso psicologico di supporto, teso a superare l'abbandono e l'assenza del padre. Infine, ha specificato che recentemente sarebbe stata scelta per un progetto formativo di tirocinio presso l'Associazione degli Industriali di Arezzo, Grosseto e Siena della durata di sei mesi e con previsione del rimborso spese forfettario mensile. All'udienza del 15.04.2025, è stato disposta in via provvisoria la riduzione del contributo al mantenimento a carico del padre e a favore di ad euro 500,00 mensili a partire da maggio CP_1 2025. All'udienza del 07.10.2025, preso atto dell'allegazione di parte resistente circa la proposta di assunzione a tempo indeterminato di le parti hanno chiesto congiuntamente la revoca CP_1 del contributo al mantenimento per ed hanno chiesto il Tribunale disponesse in conformità CP_1 alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti. Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ritenuto che
non vi siano motivi ostativi all'accoglimento di quanto concordemente richiesto dalle parti, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente all'udienza del 07.10.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni