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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3670/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 ra alle all'avv. Luigi Ezra Di Nardo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Popilia, n. 67; E (c.f.: ), nata il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
a SP EL LA (CS) e residente in [...]; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore EL Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale. Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 26/11/2025
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 6/10/2022, ha premesso Parte_1 che in data 27/12/1980 ha contratto matri , Controparte_1 dalla cui unione è nato il figlio , in data 31/10/1983, ormai Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il ricorrente ha riferito che le incomprensioni e le incompatibilità di carattere hanno gradualmente condotto alla disgregazione del consorzio familiare, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione EL convivenza, tanto da vivere separati sin dal 1983 a seguito del trasferimento EL moglie in Francia. Si è, pertanto, rivolto al tribunale al fine di ottenere la separazione personale dalla propria moglie. 2
Alla prima udienza del 26/1/2023, il presidente del tribunale autorizzava il ricorrente alla notifica del ricorso e del verbale d'udienza ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Alla successiva udienza del 10/10/2023, il giudice istruttore, precedentemente individuato nella persona del dott. Antonio Sammarro, ordinava la rinnovazione EL notifica, dal momento che non risultava rispettato il termine minimo a comparire ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, conseguentemente, quello a difesa di ulteriori 45 giorni. Successivamente al trasferimento su domanda ad altro tribunale del giudice istruttore inizialmente designato, la causa è stata assegnata alla scrivente quale nuovo giudice titolare, la quale con ordinanza del 20/3/2024, resa a seguito dell'udienza del 18/3/2024, dichiarava la nullità EL notifica dell'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023 alla parte convenuta, fissando termine perentorio per la sua rinnovazione, per avere il ricorrente eseguito la notifica in Francia ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sulla base dell'ultima certificazione anagrafica risultante dal certificato AIRE risalente, tra l'altro, al 2022, senza specificare, però, quali ulteriori necessarie indagini avesse esperito per giustificare la richiesta di notifica ex art. 143 c.p.c., in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del Reg. 1784/2020. All'udienza del 27/9/2024 la causa veniva mandata al collegio per la decisione. Tuttavia, con ordinanza del 22/10/2024, il collegio giudicante, ritenendo insufficiente, ai fini EL prova EL notifica, la copia dello stato EL raccomandata estratta dal sito internet di Poste Italiane s.p.a. prodotta dal ricorrente, lo onerava nuovamente alla rinnovazione EL notifica dell'ordinanza presidenziale dell'11/5/2023, dei verbali relativi alle successive udienze del 10/10/2023 e 18/3/2024, dell'ordinanza del 20/3/2024, del verbale del 27/9/2024 e del provvedimento del 27/9/2024, secondo le modalità indicate nel Regolamento UE n. 2020/1784. Con ordinanza del 27/3/2025, il giudice istruttore accoglieva l'istanza del ricorrente del 7/2/2025 di rimessione in termini per la rinnovazione EL notifica alla controparte degli atti indicati nell'ordinanza collegiale del 16/10/2024 per averne appreso il contenuto, a causa di un disguido EL cancelleria, solamente in data 5/2/2025, rinviando all'udienza al 26/11/2025. All'udienza del 26/11/2025, il difensore EL parte ricorrente ha depositato la prova EL notifica alla controparte, perfezionatasi in data 28/4/2025 e ha chiesto al tribunale di emettere sentenza di separazione dei coniugi.
non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità Controparte_1 dell'ultima notifica ritualmente eseguita dal ricorrente. All'esito dell'udienza, il giudice ha mandato la causa al Collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Risulta dagli atti che in data 27/12/1980 le parti hanno contratto matrimonio in Milano. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che 3
non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione EL convivenza, di fatto cessata da tempo. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Dichiara irripetibili le spese considerata la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione EL controparte.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Milano, il Controparte_1
27/12/1980;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma