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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1666/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6510/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65616 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 si opponeva all'accertamento esecutivo n .65616 del 17/03/2022, relativo ad Imu, annualità 2016, notificato in data 23/03/2022, eccependo la spettanza dell'esenzione per c.d. prima casa.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso .
Rispetto alla decisione proponeva appello MT non si costituiva il contribuente.
L'appello è fondato in quanto il contribuente, diversamente da quanto asserito dai Giudici di prime cure, non dimostra la sussistenza del diritto all'esenzione.
Com'è noto l'esenzione abbisogna della residenza anagrafica nel comune dove è sito l'immobile e che lo stesso immobile sia adibito a dimora abituale. Il contribuente non prova di avere adibito l'immobile a dimora abituale . In questo senso sono neutre le foto raffiguranti la cassetta postale e il citofono condominiale cosi' come le dichiarazioni di tale
Nominativo_1.
Sono invece dirimenti i contratti di locazione stipulati dal contribuente che dimostrano che lo stesso non abitava nell'immobile oggetto di accertamento nell'anno 2016. L''appellante dimostra che il contribuente è proprietario di ulteriori immobili in territorio nazionale
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la legittimità degli atti opposti con il ricorso introduttivo, Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 470 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1666/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Mt Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6510/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65616 IMU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 si opponeva all'accertamento esecutivo n .65616 del 17/03/2022, relativo ad Imu, annualità 2016, notificato in data 23/03/2022, eccependo la spettanza dell'esenzione per c.d. prima casa.
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A CURA DEL RELATORE)
I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso .
Rispetto alla decisione proponeva appello MT non si costituiva il contribuente.
L'appello è fondato in quanto il contribuente, diversamente da quanto asserito dai Giudici di prime cure, non dimostra la sussistenza del diritto all'esenzione.
Com'è noto l'esenzione abbisogna della residenza anagrafica nel comune dove è sito l'immobile e che lo stesso immobile sia adibito a dimora abituale. Il contribuente non prova di avere adibito l'immobile a dimora abituale . In questo senso sono neutre le foto raffiguranti la cassetta postale e il citofono condominiale cosi' come le dichiarazioni di tale
Nominativo_1.
Sono invece dirimenti i contratti di locazione stipulati dal contribuente che dimostrano che lo stesso non abitava nell'immobile oggetto di accertamento nell'anno 2016. L''appellante dimostra che il contribuente è proprietario di ulteriori immobili in territorio nazionale
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la legittimità degli atti opposti con il ricorso introduttivo, Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 470 per ambedue i gradi di giudizio oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta