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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5921/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5921/2025 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. NN Vassallo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (20.12.2016) nata durante la convivenza Persona_1
1 Proc. R.G. n. 5921/2025
di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe. In particolare, la ricorrente, chiedeva l'affido esclusivo rafforzato della minore con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del resistente (in modalità protetta), nonché la previsione a carico del padre di un assegno mensile di mantenimento di euro
400,00 per la figlia alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
restava contumace nonostante la notifica a mani proprie del CP_1 ricorso.
Alla udienza del 13.11.2025 il G.D. sentiva la ricorrente.
Alla udienza del 18.11.2025, preso atto della mancata comparizione del resistente, il Giudice invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22
c.p.c. e riservava la decisione al Collegio.
A) Va osservato che nel corso del presente procedimento sono emerse significative carenze genitoriali a carico del padre.
Il sig. risulta attualmente destinatario della misura cautelare del divieto CP_1 di avvicinamento alla sig.ra e del divieto di dimora in Eboli emesse Parte_1 dal GIP presso il Tribunale di Salerno in data 27.9.2024.
Il resistente è invero imputato (procedimento penale n. 6953/2024 RGNR,
1977/2024 RG Dib.) del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché durante la convivenza ha minacciava abitualmente di morte la anche in Parte_1 presenza della figlia minore NN, “riferendole che le avrebbe squartato le gomme dell'autovettura di sua proprietà e che l'avrebbe bruciata viva”... “in data
29 agosto 2024 minacciava la persona offesa, riferendole che era la solita zoccola e che se non si fosse allontanata dalla pescheria ove entrambi svolgono attività lavorativa, le avrebbe messo le mani addosso e l'avrebbe picchiata;
in data 3 settembre 2024, dopo aver sottratto un coltello da cucina dall'abitazione di convivenza, minacciava la p.o., inviandole il seguente messaggio Whatsapp: “U coltello lo devi provare tu x questo me lo so preso ..”; in data 4 settembre 2024 inviava sull'utenza cellulare in uso alla figlia minore numerosi Persona_1 messaggi vocali indirizzati alla EL IO “zucculoooò, vatt accuvà dint' a nun
2 Proc. R.G. n. 5921/2025
beb 'ngopp' a na muntagn'…. cà mò ca te piglio t'aggià staccà a cap a copp o cuoll' zucculò…”.
Alla luce della misura cautelare emessa in sede penale e dalla documentazione acquisita dalla Procura in Sede ex art. 473-bis.42 c.p.c., il Tribunale ritiene necessario disporre l'affido esclusivo rafforzato della piccola NN alla madre con collocamento presso la stessa essendo emersi gravi indici in ordine al compimento da parte del padre di condotte violente nei confronti della madre anche alla presenza della minore.
All'uopo deve ricordarsi che risulta costante nella giurisprudenza l'orientamento che ritiene che la violenza assistita costituisca di per sé elemento idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo all'altro genitore, in quanto l'aver agito con violenza nei confronti del partner alla presenza del minore costituisce prova della manifesta inidoneità genitoriale del soggetto violento (cfr. Trib. Teramo, sez. I, 15 aprile 2021, n. 393, in DeJure;
Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821, in
DeJure; Trib. Torre Annunziata, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 175, in DeJure;
Trib.
Ancona, 13 febbraio 2013, n. 185, in Guida dir., 2013, 23, 61). EL resto, non può ignorarsi che la condotta aggressiva di un genitore può rendere difficile e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potendo questi sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte dell'altro genitore vittima delle pregresse violenze.
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando
3 Proc. R.G. n. 5921/2025
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla frequentazione padre-figlia, attese le gravi condotte tenute dal alla presenza della minore e coinvolgendo la stessa (come l'invio di CP_1 messaggi di offese e minacce alla madre sulla utenza cellulare della bambina), impongono di prevedere che il padre possa vedere la figlia solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e di un percorso “time out” di fuoriuscita dalla violenza domestica presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza della minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlia in modalità protetta una volta a settimana. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso dei percorsi indicati.
Inoltre, tenuto conto della collocazione della minore presso la madre (che in virtù del regime di affidamento continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per la minore pari a 235,00 euro) e della situazione patrimoniale del padre
(titolare di una attività di pescheria) e della attuale assenza di forme di mantenimento diretto, deve prevedersi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento indiretto di 350,00 euro mensili per la minore, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Il padre dovrà altresì provvedere al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia nella misura del 50%.
B) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
4 Proc. R.G. n. 5921/2025
- affida in via esclusiva alla madre (CF. Parte_1
) e colloca presso la stessa la figlia minore C.F._1 Persona_1
(20.12.2016); le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- il padre potrà vedere la figlia minore NN solo dopo positiva CP_1 attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e di un percorso “time out” di fuoriuscita dalla violenza domestica presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza della minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlia in modalità protetta una volta a settimana. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso dei percorsi indicati.;
- determina in euro 350,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà versare per il CP_1 mantenimento della figlia minore NN alla sig.ra entro il Parte_1
5 di ogni mese;
. dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese CP_1 straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore NN nella misura del
50%;
- condanna il sig. al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'Erario, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5921/2025 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. NN Vassallo, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(CF. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (20.12.2016) nata durante la convivenza Persona_1
1 Proc. R.G. n. 5921/2025
di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe. In particolare, la ricorrente, chiedeva l'affido esclusivo rafforzato della minore con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del resistente (in modalità protetta), nonché la previsione a carico del padre di un assegno mensile di mantenimento di euro
400,00 per la figlia alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
restava contumace nonostante la notifica a mani proprie del CP_1 ricorso.
Alla udienza del 13.11.2025 il G.D. sentiva la ricorrente.
Alla udienza del 18.11.2025, preso atto della mancata comparizione del resistente, il Giudice invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22
c.p.c. e riservava la decisione al Collegio.
A) Va osservato che nel corso del presente procedimento sono emerse significative carenze genitoriali a carico del padre.
Il sig. risulta attualmente destinatario della misura cautelare del divieto CP_1 di avvicinamento alla sig.ra e del divieto di dimora in Eboli emesse Parte_1 dal GIP presso il Tribunale di Salerno in data 27.9.2024.
Il resistente è invero imputato (procedimento penale n. 6953/2024 RGNR,
1977/2024 RG Dib.) del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché durante la convivenza ha minacciava abitualmente di morte la anche in Parte_1 presenza della figlia minore NN, “riferendole che le avrebbe squartato le gomme dell'autovettura di sua proprietà e che l'avrebbe bruciata viva”... “in data
29 agosto 2024 minacciava la persona offesa, riferendole che era la solita zoccola e che se non si fosse allontanata dalla pescheria ove entrambi svolgono attività lavorativa, le avrebbe messo le mani addosso e l'avrebbe picchiata;
in data 3 settembre 2024, dopo aver sottratto un coltello da cucina dall'abitazione di convivenza, minacciava la p.o., inviandole il seguente messaggio Whatsapp: “U coltello lo devi provare tu x questo me lo so preso ..”; in data 4 settembre 2024 inviava sull'utenza cellulare in uso alla figlia minore numerosi Persona_1 messaggi vocali indirizzati alla EL IO “zucculoooò, vatt accuvà dint' a nun
2 Proc. R.G. n. 5921/2025
beb 'ngopp' a na muntagn'…. cà mò ca te piglio t'aggià staccà a cap a copp o cuoll' zucculò…”.
Alla luce della misura cautelare emessa in sede penale e dalla documentazione acquisita dalla Procura in Sede ex art. 473-bis.42 c.p.c., il Tribunale ritiene necessario disporre l'affido esclusivo rafforzato della piccola NN alla madre con collocamento presso la stessa essendo emersi gravi indici in ordine al compimento da parte del padre di condotte violente nei confronti della madre anche alla presenza della minore.
All'uopo deve ricordarsi che risulta costante nella giurisprudenza l'orientamento che ritiene che la violenza assistita costituisca di per sé elemento idoneo a giustificare l'affidamento esclusivo all'altro genitore, in quanto l'aver agito con violenza nei confronti del partner alla presenza del minore costituisce prova della manifesta inidoneità genitoriale del soggetto violento (cfr. Trib. Teramo, sez. I, 15 aprile 2021, n. 393, in DeJure;
Trib. Roma, sez. I, 27 gennaio 2015, n. 1821, in
DeJure; Trib. Torre Annunziata, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 175, in DeJure;
Trib.
Ancona, 13 febbraio 2013, n. 185, in Guida dir., 2013, 23, 61). EL resto, non può ignorarsi che la condotta aggressiva di un genitore può rendere difficile e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, potendo questi sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggior rilevanza per il minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte dell'altro genitore vittima delle pregresse violenze.
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando
3 Proc. R.G. n. 5921/2025
ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla frequentazione padre-figlia, attese le gravi condotte tenute dal alla presenza della minore e coinvolgendo la stessa (come l'invio di CP_1 messaggi di offese e minacce alla madre sulla utenza cellulare della bambina), impongono di prevedere che il padre possa vedere la figlia solo dopo positiva attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e di un percorso “time out” di fuoriuscita dalla violenza domestica presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza della minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlia in modalità protetta una volta a settimana. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso dei percorsi indicati.
Inoltre, tenuto conto della collocazione della minore presso la madre (che in virtù del regime di affidamento continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per la minore pari a 235,00 euro) e della situazione patrimoniale del padre
(titolare di una attività di pescheria) e della attuale assenza di forme di mantenimento diretto, deve prevedersi a carico del resistente il versamento di un assegno di mantenimento indiretto di 350,00 euro mensili per la minore, oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT, che il resistente dovrà versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Il padre dovrà altresì provvedere al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia nella misura del 50%.
B) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
4 Proc. R.G. n. 5921/2025
- affida in via esclusiva alla madre (CF. Parte_1
) e colloca presso la stessa la figlia minore C.F._1 Persona_1
(20.12.2016); le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- il padre potrà vedere la figlia minore NN solo dopo positiva CP_1 attivazione di idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e di un percorso “time out” di fuoriuscita dalla violenza domestica presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza della minore, demandando al responsabile del Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni tra padre e figlia in modalità protetta una volta a settimana. Tali incontri dovranno essere attivati solo previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso dei percorsi indicati.;
- determina in euro 350,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà versare per il CP_1 mantenimento della figlia minore NN alla sig.ra entro il Parte_1
5 di ogni mese;
. dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese CP_1 straordinarie contratte nell'interesse della figlia minore NN nella misura del
50%;
- condanna il sig. al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 dell'Erario, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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