Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. Edoardo Sirza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta il 8/10/2024 al n. 1207/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a l'avv. Giulio Sampietro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Bruno Garlatti, (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il CodiceFiscale_2
suo studio, sito a Gorizia, Via Mazzini n. 20, con fax n. 0481/531364 e pec
Email_1
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. e P.IVA. ) corrente in Trieste, via Valdirivo n. Controparte_1 P.IVA_1
11, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
1
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, per i titoli esposti in narrativa, condannare
[...]
in persona del suo Presidente geom. , a pagare al Controparte_1 CP_2
ricorrente l'importo pattuito contrattualmente, non ancora corrisposto all'avvocato
Sampietro ed ammontante ad Euro 18.141,73, comprensivo delle annualità 2024-
2025 e dell'ultime due mensilità del 2023, con gli interessi ex art. 1284, comma IV,
c.p.c. dalla domanda al saldo e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Giulio Sampietro ha domandato, nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c., la condanna di CP_1
al pagamento di compensi professionali, comprensivi di spese generali e c.p.a.,
[...]
per 18.141,73 euro.
Il ricorrente esponeva, infatti, di aver concluso con la convenuta un contratto di consulenza legale stragiudiziale, con termine fissato al 31/12/2025, e compenso, concordato a forfait, di 7.000 euro annui, oltre al 15% per spese generali e 4% per c.p.a.
L'avv. Sampietro, quindi, deduceva di aver prestato la propria attività professionale fornendo i richiesti pareri, domandando il pagamento del compenso ogni bimestre, emettendo la relativa fattura.
Tuttavia, , dopo aver pagato i compensi per l'attività prestata fino CP_1
a giugno 2023, rimaneva inadempiente ai pagamenti dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre dello stesso anno, per cui, previo sollecito, l'avv. Sampietro decideva di avviare il procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace, ottenendo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 880/23.
2 Notificato il decreto ingiuntivo il 24/11/2023, , con delibera del CP_1
consiglio di amministrazione di pari data, dava atto del venir meno del rapporto fiduciario con l'avv. Giulio Sampietro e recedeva dal contratto di consulenza legale ex art. 2237, primo comma, c.c.
In riscontro, il professionista comunicava alla cliente la non accettazione dell'invocato recesso dal contratto ex art. 2237 c.c. e, allo stesso tempo, si dichiarava disponibile ad offrire i propri servizi fino alla scadenza del 31/12/2025.
Non avendo ricevuto più alcun incarico dalla cliente, l'avv. Sampietro ha avviato la presente causa per il pagamento dell'intero compenso pattuito, dal mese di novembre 2023 fino alla scadenza del 31/12/2025.
Il procedimento si è svolto nella contumacia della resistente.
La domanda proposta dall'avv. Giulio Sampietro è, solo in minima parte, fondata.
Si deve premettere che, dalla documentazione prodotta in giudizio1, è emerso che le parti in causa, il 1/3/2023, hanno concluso un contratto d'opera professionale di consulenza legale stragiudiziale, con termine finale al 31/12/2025 e compenso forfettario fissato di 7.000,00 euro annui, oltre al 15% per spese generali e 4% per c.p.a.
Non vi sono dubbi sull'esistenza di tale accordo, sia alla luce della corrispondenza intercorsa tra il professionista e la convenuta, sia per comportamento concludente della cliente, che ha pagato la prima delle due fatture emesse dal ricorrente, con causale “prima tranche bimestrale di Euro 1.167,00 più oneri, come da intervenuto accordo di consulenza del 1.3.2023”2.
3 Inoltre, sino al 23/11/2023, vi è evidenza documentale che il professionista ha effettivamente prestato la propria opera intellettuale3.
La questione centrale per cui è causa, tuttavia, concerne la validità e gli effetti del recesso esercitato dalla convenuta, ai sensi dell'art. 2237, primo comma, c.c., il
24/11/2023, atteso che il ricorrente pretende il pagamento del compenso pattuito anche per tutto il periodo successivo, fino al termine della collaborazione, originariamente concordato dalle parti, del 31/12/2025.
A tal proposito, si deve rammentare che l'art. 2237, primo comma, c.c., autorizza il cliente a recedere dal contratto ad nutum, dunque unilateralmente e senza fornire un giustificato motivo, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta fino a quel momento.
La norma è certamente derogabile, per cui le parti possono, di comune accordo, escludere il diritto del cliente di recedere ad nutum dal contratto.
Ebbene, tale mutua volontà derogatrice, non deve necessariamente risultare da una dichiarazione espressa, ma deve emergere in maniera chiara e univoca dall'interpretazione del contratto.
A tal proposito, innanzitutto, va detto che la fissazione di un termine di durata del rapporto non entra in necessaria contraddizione, sul piano logico, con la volontà di mantenere, in capo al cliente, il potere di sciogliersi unilateralmente dal rapporto prima della scadenza del medesimo termine.
Allora, e a maggior ragione in tutti quei casi in cui la natura fiduciaria del rapporto è particolarmente accentuata, la sola previsione di un termine, in assenza di altri gravi e ben più significativi elementi presuntivi, non dimostra affatto l'esistenza di una concorde volontà delle parti contraenti di escludere il diritto del cliente di recedere ex art. 2237 c.c.
In giurisprudenza, sul punto, merita d'essere richiamata innanzitutto la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 469/2016, la quale ha chiarito che “in tema di
4 contratto di opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.”
Calzante rispetto al caso di specie, e perciò meritevole d'essere richiamata, è poi la sentenza del Tribunale di Milano, sez. V, dell'8/7/2021, giudice dott.ssa
Orietta Stefania Miccichè, che, proprio con riferimento ad una fattispecie avente ad oggetto il recesso ex art. 2237, primo comma, c.c. da un contratto di consulenza legale stragiudiziale, valorizzando la natura fiduciaria dell'incarico, ha ritenuto che dalla sola pattuizione di un termine di durata del contratto (con rinnovo automatico in mancanza di disdetta) non possa univocamente desumersi una rinuncia del cliente alla facoltà di recedere ad nutum.
Ancora, in senso conforme, va richiamata la recente sentenza del Tribunale di
Vicenza del 24/1/2024, giudice dott.ssa Biancamaria Biondo, in una fattispecie in cui era stato apposto un termine di durata ad un contratto di consulenza legale stragiudiziale.
Da ultimo (in termini temporali, ma la fattispecie è assolutamente calzante) merita d'essere richiamata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5744 del 4/3/2025, la quale, proprio con riferimento a una convenzione di assistenza legale stragiudiziale di durata biennale, rinnovabile, con compenso a forfait (come nel caso di specie), ha dato continuità al proprio prevalente orientamento fondato sulla citata sentenza n. 469/2016, ponendo però l'ulteriore accento sulla natura strettamente fiduciaria del contratto e chiarendo altresì che, nemmeno la determinazione convenzionale di un compenso forfettario correlato all'intera durata del contratto, è indice univoco della volontà delle parti di apportare una deroga convenzionale alla previsione di cui all'art. 2237 c.c.
5 Dunque, tornando alla fattispecie in esame, a parte il termine di durata del rapporto e la quantificazione forfettaria del compenso, non sono stati allegati, né provati, dall'avv. Sampietro ulteriori elementi significativi della inequivoca concorde volontà delle parti di escludere il potere di di recedere ad nutum dal CP_1
contratto ex art. 2237, primo comma, c.c.
In particolare, priva di rilevanza indiziaria della volontà della cliente di rinunciare al potere di recesso ad nutum è la circostanza per cui, nella trattativa4, la fissazione del termine al 31/12/2025 è stata giustificata dalla volontà dell'attuale consiglio di amministrazione dell'ente di non voler impegnare il futuro consiglio di amministrazione, che a quella data gli sarebbe succeduto. Anzi, la volontà di non prolungare il contratto oltre la durata in carica dell'attuale consiglio di amministrazione è ancor più significativa della natura fiduciaria del rapporto, su un piano personale, tra gli attuali componenti del consiglio di amministrazione e il professionista incaricato.
Al valido esercizio del recesso di del 24/11/2023 consegue che il CP_1
professionista non ha diritto ad alcun compenso per il periodo successivo al recesso, sicché la pretesa del ricorrente è fondata solo per i ventiquattro giorni del mese di novembre 2023.
In parziale accoglimento del ricorso, dunque, va condannata a CP_1
pagare all'avv. Giulio Sampietro 550,485 euro, oltre agli interessi moratori ex art. 1284, quarto comma, c.p.c., dalla domanda al saldo.
La contumacia della convenuta e il prevalente rigetto delle pretese di parte ricorrente giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda attorea, così provvede:
6 1) condanna a pagare all'avv. Giulio Sampietro complessivi Controparte_1
550,48 euro;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso a Trieste, 8/5/2025
Il Giudice
dott. Edoardo Sirza
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. doc. 1 2 cfr. docc. 4 e 5 3 cfr. docc. 8, 9, 10 e 11 4 cfr. email del 28/2/2023 sub doc. 1 5 i.e. ((7.000/365)*24 + 15%) + 4%