Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 27/03/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 39/2026
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco IE Presidente Luigi GILI Consigliere ES SS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24459 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
I.M., c.f. omissis, nata a omissis, il
omissis e residente a omissis, in omissis,
rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Gallenca e Davide Gallenca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Torino, Via XX Settembre n. 60, PEC: giuseppegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it ,
davidegallenca@pec.ordineavvocatitorino.it.
LETTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, il Magistrato relatore Cons. ES Olessina, la Procura contabile nelle persone del VPG Letizia Dainelli e del SPG Marco Mormando e la difesa di parte convenuta, come da verbale.
FATTO
1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio la convenuta in epigrafe indicata, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Ufficio dell’Anagrafe comunale di Torino della Circoscrizione 6, per sentirla condannare al pagamento, a favore della Città di Torino, della somma complessiva di euro 26.335,29, di cui euro 20.000,00 per il risarcimento del danno all’immagine, euro 5.000,00 per il risarcimento del danno da disservizio in relazione all’illecito esercizio di funzioni pubbliche, ed euro 1.335,29 per il risarcimento del danno da disservizio per le risorse impiegate dall’amministrazione danneggiata per accertare i fatti illeciti.
2. L’azione della Procura contabile ha preso l’avvio a seguito di articoli di stampa pubblicati nel mese di maggio del 2023, preceduti dalla notizia di reato trasmessa, con nota prot. 57171 del 5 giugno 2020, a seguito delle indagini effettuate dalla Questura di Torino-Squadra Mobile, delegata alle indagini nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 4736/2019, sfociato nei seguenti provvedimenti giurisdizionali penali:
-ordinanza del GIP del Tribunale di Torino del 29.11.2022, con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a I.M. per i reati di “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” ex art. 319 c.p. e di “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” ex art. 326, comma 2, c.p.;
-ordinanza ex art. 309 c.p.p. del Tribunale di Torino-Sezione del riesame in data 19.05.2023, che, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha sostituito, nei confronti di I.M., la misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di mesi otto;
-richiesta di rinvio a giudizio, in data 19.03.2024, della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino nei confronti di I.
imputata, in concorso con altri, del reato di “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” ex art. 319 c.p. per condotte poste in essere dal 21 dicembre 2018 al 1° ottobre 2019, e del reato di “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” ex art. 326, comma 2, c.p.;
-sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Torino-Sezione GIP ha definito il giudizio penale a carico della I., ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con sentenza n. 1279/2024 depositata in data 27.06.2024 e divenuta irrevocabile in data 28.07.2024.
Dagli atti versati in giudizio si desume che, in sede penale, a seguito di intercettazioni telefoniche, riprese video del sistema di sorveglianza ed accertamenti documentali, è stata riscontrata un’attività corruttiva presso gli Uffici dell’Anagrafe della Circoscrizione 6, e che, in particolare, l’impiegata I.M. - tramite due intermediarie - rilasciava carte di identità e svolgeva pratiche per la residenza a cittadini stranieri in cambio di denaro: la I., su richiesta delle due donne, di volta in volta fissava l’appuntamento presso gli sportelli della circoscrizione dei diversi richiedenti anche nel giro di poche ore (malgrado per i richiedenti ‘ordinari’ le prenotazioni per il rilascio delle carte di identità elettroniche venissero fissate dopo circa quattro mesi dal momento delle prenotazioni on line ovvero via telefono), e rilasciava le carte di identità nonostante la consapevolezza, riscontrata dalla captazione delle conversazioni tra presenti, che le residenze dei richiedenti fossero del tutto fittizie ovvero che i richiedenti non fossero in possesso della necessaria documentazione, in particolare del permesso di soggiorno.
Nella sentenza citata resa ex art. 444 c.p.p., in relazione alla posizione dell’imputata I., viene affermato che, dal contenuto degli atti processuali legittimamente acquisiti, non risultavano esistenti le condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., con riferimento al reato di corruzione ex art. 319 c.p. Pertanto, alla I. è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione, nonché la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di anni uno.
3. La Procura contabile contesta, pertanto, in relazione alle condotte poste in essere dalla convenuta, attuate nell’esercizio delle funzioni riconducibili al rapporto di impiego sussistente con il Comune di Torino e costituenti una palese violazione degli obblighi di servizio, plurimi profili di danno all’Erario.
3.1. La prima fattispecie di danno (da disservizio) concerne gli oneri sostenuti dall’amministrazione comunale per le attività poste in essere dal personale del Comune di Torino per l’esecuzione di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento delle condotte illecite perpetrate dalla convenuta, quantificati in euro 1.335,29, come da nota del 30.04.2025 della Direttrice Generale della Città di Torino, in riscontro alle richieste istruttorie della Procura contabile, che ha specificato anche le attività svolte:
- estrazioni dei dati richiesti, anche con il supporto delle aziende fornitrici dei software in uso al servizio;
- estrazione dagli archivi cartacei della documentazione relativa alle pratiche di iscrizione anagrafica e di rilascio carte d’identità individuate tramite l’analisi delle informazioni reperite mediante l’attività di cui al punto precedente;
- disamina, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, di tali pratiche.
3.2. La seconda fattispecie di danno (da disservizio) è ricondotta all’esercizio illecito di pubbliche funzioni, concretante “interruzione del rapporto di immedesimazione organica e sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici” ed è quantificato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., pari a 5.000,00 euro.
3.3. Infine, viene contestato il danno all’immagine arrecato alla Città di Torino, ricondotto, nel caso di specie, alla risonanza mediatica della vicenda, per gli articoli stampa e le riprese video, e viene quantificato, in via equitativa, ex art. 1226 c.c., nella misura pari ad euro 20.000,00.
4. La Procura contabile ha notificato a I.M. un invito a fornire deduzioni, a seguito del quale la medesima ha presentato deduzioni.
Non ritenendo superabili le contestazioni formulate, la Procura ha notificato l’atto di citazione in esame.
5. La convenuta si è costituita in giudizio con memoria del 7 gennaio 2026, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno da disservizio; nel merito, “esercitato – se presenti i presupposti e per quanto di ragione – il potere riduttivo previsto dalla norma, contenere comunque nel giusto e nel provato la condanna al risarcimento del danno patito dall’ente”.
La difesa ha evidenziato: il comportamento collaborativo della convenuta con l’autorità giudiziaria; il fatto che le somme oggetto di apprensione, per come accertate nella sentenza penale, sarebbero di circa euro 2.000,00 e non corrisponderebbero nemmeno agli importi effettivamente incamerati dall’interessata; il fatto che le condotte hanno tratto origine dalla “triste realtà in cui la deducente si trovava a vivere”, caratterizzata da una situazione di sostanziale indigenza determinata dalla necessità di fare fronte alle esigenze di due figli in assenza di un aiuto da parte del padre; il fatto che la convenuta non ha mai sottratto tempo lavorativo a causa delle vicende penali, il fatto che la convenuta ha accettato il licenziamento, senza alcuna azione impugnatoria.
In punto prescrizione, la difesa osserva che gli episodi a cui si fa riferimento sono avvenuti tra il 21.12.2018 e l’1.10.2019, la Procura della Repubblica di Torino ebbe a conoscere delle condotte nel 2019, posto che l’R.G.N.R. è il 4736/2019, mentre il primo atto interruttivo relativo alla supposta responsabilità erariale della I. (costituito dall’invito a dedurre) è stato notificato solamente il 29.5.2025: quindi il termine prescrizionale quinquennale sarebbe decorso per quanto concerne il preteso danno da disservizio.
In ordine alla quantificazione del danno, viene eccepito, con riguardo al danno da disservizio per spese di ripristino, che lo stesso dovrebbe essere ripartito tra tutti i soggetti destinatari dell’esercizio dell’azione penale e richiama a tal proposito l’atto di costituzione di parte civile del Comune di Torino che individua in euro 78,54 il danno da disservizio da imputarsi alla I. in ragione del concorso esistente tra i vari condannati.
La difesa contesta la seconda voce di danno da disservizio, sia nell’an (sulla base della considerazione che non vi è prova circa il ritardo o la mancata esecuzione delle mansioni da parte di I. e che il punto centrale dell’intera vicenda non era tanto il rilascio a soggetti privi di requisiti quanto il mancato rispetto dell’ordine di prenotazione per ottenere il documento), sia nel quantum, assumendo la valutazione equitativa eccessiva in rapporto al numero di casi complessivi (18) e alla quantificazione del danno da disservizio per spese di ripristino.
Infine, per il danno all’immagine, la difesa richiama l’applicazione del comma 1 sexies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, in base al quale l’entità del danno all’immagine sarebbe da quantificarsi in un importo pari al doppio dell’utilità illecitamente percepita dal dipendente pubblico che, nel caso di specie, sarebbe di circa 2.000,00 euro.
La difesa richiama altresì l’atto di costituzione di parte civile del Comune di Torino che ha quantificato il danno all’immagine pari al doppio del danno non patrimoniale patito e quantificato in euro 3.695.
Infine, la difesa evidenzia che la I. ha già versato 2.000 euro a titolo di ristoro dei danni al Comune di Torino.
6. All’udienza del 28 gennaio 2026 la Procura si è opposta all’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della convenuta, osservando che le attività poste in essere per i controlli straordinari risalgono al 2023 e richiamando la data del rinvio a giudizio (19 marzo 2024). Ha poi evidenziato che le carte d’identità venivano rilasciate sulla base di false dichiarazioni di residenza; che la costituzione di parte civile non vincola la Procura contabile nella quantificazione del danno, che è basata sulle ore impiegate per i controlli, nonché, per quanto riguarda il danno all’immagine, sulla gravità dei fatti, non incidendo il versamento dei 2.000 euro in sede penale quale prezzo/profitto del reato.
La difesa ha ribadito le argomentazioni già svolte nella comparsa di costituzione, in particolare per quanto attiene alla prescrizione, alla quantificazione del danno, alla collaborazione prestata dalla convenuta in sede penale e al fatto che non ha sottratto tempo al suo lavoro.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione di prescrizione.
In primis deve essere valutata dal Collegio l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta con riferimento alle due voci di danno da disservizio.
L’eccezione è infondata.
Infatti, con riferimento al danno da disservizio contestato dalla Procura contabile in relazione agli oneri sostenuti dall’amministrazione comunale per le attività poste in esse dal personale del Comune di Torino per le verifiche e i controlli straordinari volti all’accertamento delle condotte illecite perpetrate dalla convenuta, si osserva che, da nota del 30 aprile 2025 della Direttrice Generale della Città di Torino che ha specificato le attività poste in essere, si desume che tali attività sono state effettuate “a valle dell’intervento eseguito in data 2 maggio 2023 dalla Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica”.
Pertanto, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto che l’atto interruttivo, rappresentato dalla notifica dell’invito a dedurre, è del 29 maggio 2025.
Per quanto riguarda la seconda voce di danno da disservizio, ricondotta all’esercizio illecito di pubbliche funzioni concretante “interruzione del rapporto di immedesimazione organica e sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici”, correttamente, ad avviso di questo Collegio, la Procura ne ha individuato il dies a quo nella data (19 marzo 2024) del rinvio a giudizio della convenuta per i reati di cui agli artt. 319 c.p. e 326, co. 2, c.p. (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” e “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio”), rispetto alla quale non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto che l’atto interruttivo rappresentato dalla notifica dell’invito a dedurre è del 29 maggio 2025.
Si richiama, infatti, la giurisprudenza consolidata, in base alla quale, nelle fattispecie - come quella in esame - in cui le condotte dalle quali deriva il danno erariale sono oggetto di occultamento doloso e di indagine in sede penale, deve ritenersi che il dies a quo della prescrizione sia da individuare nel rinvio a giudizio, in quanto momento in cui si ha l’effettiva conoscenza del fatto dannoso, nel suo nucleo essenziale, concretamente e chiaramente definito nei suoi elementi soggettivi e oggettivi.
Infatti, la “scoperta” del danno va intesa non come semplice conoscenza o conoscibilità di un illecito penale, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita e soprattutto del danno, a seguito di specifiche attività investigative (cfr. Corte dei conti, Sez. II app. n. 238/2017 e Sez. I app. nn. 264/2012 e 407/2012).
Occorre cioè la conoscenza delle componenti essenziali del danno stesso, coincidente con l’esercizio dell’azione penale o quanto meno con indagini precise che lo accertino e quantifichino, consentendo l’azione del P.M. contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II app. n. 592/2014).
Quando il fatto storico generatore della responsabilità si connota per la sua rilevanza penale, si rende necessario attendere la chiusura delle indagini preliminari che segna anche, alla stregua dell’art. 329 c.p.p., il termine ultimo per far cessare il vincolo alla segretezza (cfr. Sez. II app. nn. 836/2017 e 151/2025).
Si evidenzia che le suesposte considerazioni devono ritenersi valide anche alla luce delle modifiche introdotte dalla l. n. 1/2026 all’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, che attualmente dispone: “Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
2. Il danno da disservizio.
Venendo all’esame del merito, il Collegio osserva che la domanda della Procura contabile merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
Come già messo in luce dalla sentenza di questa Sezione n. 10/2026, il danno da disservizio, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte dei conti, consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica e abbia compromesso l’efficacia o l’efficienza di tale azione (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. nn. 336/2022, e 402/2022).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato diverse tipologie di danno da disservizio: 1) il danno da disservizio in senso stretto, quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 43/2020 e Sez. III App. n. 159/2020); 2) il disservizio da riduzione d’efficienza (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. nn. 293/2019 e 528/2018); 3) il danno da disservizio per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento dell’illecito erariale (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 8/2017 e Sez. I App. n. 523 del 2012); 4) il danno da disservizio da mancata resa del servizio (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. n. 378/2023), tale per cui si ha rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione della stessa.
Viene ricompreso nell’ambito di quest’ultima categoria il disservizio conseguente all’”esercizio illecito di pubbliche funzioni”, il cui danno è definito anche come “danno da servizio apparente” o da “disservizio in senso ampio”, caratterizzato dall’interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento, che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento all’intera prestazione resa, la quale, per tale motivo, risulta “desostanziata” (Corte dei conti, Sez. II App. nn. 43/2020 e 247/2016; Sez. III App. n. 113/2025).
La giurisprudenza è anche consolidata nel ritenere che, anche in presenza di fatti gravi come quelli sopra enunciati, il danno da disservizio per cui può procedersi al ristoro non può essere individuato automaticamente in conseguenza della violazione di norme di legge o di condotte illecite, non configurandosi quale danno in re ipsa; esso va, dunque, adeguatamente e puntualmente provato (ex multis, Corte dei conti, Sez. III App. nn. 113/2025 e 159/2020).
Sotto il profilo della quantificazione, il quantum del danno da disservizio costituisce un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, a causa della sua intrinseca “diffusività”; per tali motivi, la determinazione del danno può avvenire anche con valutazione equitativa, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e verificabili.
Sono due i presupposti che consentono l’impiego del criterio in esame: i) che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno, previa pertinente produzione di elementi di prova; ii) che vi possa essere incertezza oggettivamente non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, non colmabili in alcun altro modo, se non attraverso il ricorso ad una valutazione equitativa.
2.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, la Procura agisce per il risarcimento del danno da disservizio riconducibile alle due tipologie sopra descritte sub nn. 3) e 4), la cui sussistenza nell’an risulta pienamente provata dagli atti versati in giudizio.
Infatti, con riferimento al danno da disservizio derivante da costi dovuti a verifiche e controlli straordinari e spese di ripristino della legalità, risulta in atti la nota del 30 aprile 2025 della Direttrice Generale della Città di Torino, la quale ha precisamente indicato le attività svolte dal personale del Comune di Torino volte all’accertamento delle condotte illecite perpetrate dalla convenuta consistenti in : estrazioni dei dati richiesti, anche con il supporto delle aziende fornitrici dei software in uso al servizio; estrazione dagli archivi cartacei della documentazione relativa alle pratiche di iscrizione anagrafica e di rilascio carte d’identità individuate tramite l’analisi delle informazioni reperite mediante l’attività di cui al punto precedente; disamina, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, di tali pratiche.
Queste attività sono state complessivamente quantificate, nella medesima nota, in euro 1.335,29, in considerazione dei funzionari addetti, della retribuzione oraria dei medesimi e delle ore dedicate, somma che coincide con la richiesta della Procura contabile.
Si ritiene pertanto pienamente provata tale voce di danno sia nell’an che nel quantum.
Né assume rilievo la considerazione fatta dalla difesa della convenuta circa la necessità di tener conto, nella quantificazione di tale voce di danno, del concorso penale di altri soggetti, in quanto, come correttamente osservato dalla Procura contabile, solo la convenuta I. era impiegata del Comune di Torino.
2.2.Con riferimento alla seconda voce di danno da disservizio contestata dalla Procura, il Collegio ritiene che la sussistenza della stessa (come evidenziato al punto 2 della parte in fatto) sia riconducibile, sulla base della giurisprudenza contabile consolidata, alle condotte illecite emerse in sede penale che hanno portato allo sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento, interrompendo, in radice, il sinallagma funzionale e dunque ogni riconducibilità della prestazione resa dalla convenuta alle finalità pubblicistiche tipiche della funzione dalla stessa esercitata, segnatamente poste a garanzia dell’ordine pubblico (cfr. in particolare: ordinanze del GIP Trib. Torino del 29 novembre 2022 e del 19 maggio 2023; richiesta rinvio a giudizio del 19 marzo 2024; sentenza del GIP Trib. Torino n. 1279/2024).
Il Collegio ritiene di quantificare tale voce di danno, in via equitativa, tenendo conto del numero degli episodi attribuibili alla I. come emersi in sede penale e dell’ammontare medio dello stipendio di un impiegato comunale addetto all’Anagrafe, in euro 1.000.
3. Il danno all’immagine.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno all’immagine, si richiama, innanzi tutto, la giurisprudenza (cfr. in particolare, Sezione Piemonte nn. 25/2024 e 23/2026; App. II n. 222/2024), che - in merito alla questione della perseguibilità del danno all’immagine in presenza di sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., a seguito delle modifiche operate all’art. 445 comma 1-bis del c.p.p. dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 - ha affermato che non sono state apportate innovazioni sostanziali con riferimento alla portata della sentenza patteggiata nel giudizio di responsabilità amministrativa, sicchè, ai fini della perseguibilità del danno all’immagine della P.A., la sentenza di applicazione della pena, passata in giudicato, continua a costituire idoneo presupposto per l’esercizio dell’azione di risarcimento di tale voce di pregiudizio.
Tuttavia, l’art. 17 comma 30-ter non può considerarsi come norma che “equipara” la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna, dovendosi piuttosto ammettere che il legislatore abbia voluto introdurre (soltanto) una condizione di proponibilità della domanda risarcitoria, avente a oggetto la lesione all’immagine di un’amministrazione o un ente pubblico.
Infatti, il fatto che le Procure della Corte dei conti possano esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della l. n. 97/2001 e, quindi, soltanto a condizione che vi sia stata una sentenza irrevocabile di condanna penale per (almeno) uno dei delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non determina alcun automatismo ope legis di estensione extra-penale della sentenza di patteggiamento.
D’altra parte, anche prima della novella, “la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa da questa Corte, che ha costantemente ribadito l’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento dei fatti, ai fini dell’accertamento della responsabilità” (Corte conti, Sez. I app., sent. n. 25 del 23 gennaio 2023; vedi anche, Sez. Lombardia 6 febbraio 2023, n. 20).
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda della Procura contabile di risarcimento del danno all’immagine a favore del Comune di Torino deve ritenersi accoglibile, essendo fondata sulla sentenza resa ex art. 444 c.p.p. dal Trib. Ordinario di Torino n. 1279/2024, divenuta irrevocabile in data 28 luglio 2024, che ha definito il giudizio penale a carico della convenuta I. per i reati ex artt. 319 e 326 co. 2 c.p., nonché sull’esistenza del clamor mediatico formatosi sulla vicenda come comprovato dagli articoli di stampa versati in giudizio.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale voce di danno, il Collegio richiama, innanzi tutto, l’art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994, introdotto dall’art.1, comma 62, l. n. 190/2012, in base al quale “nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa amministrazione pubblica accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.
Il Collegio osserva che, nella fattispecie in esame, in base a quanto emerge dagli atti (cfr. sent. ex art. 444 c.p.p., n. 1279/2024), non è possibile quantificare esattamente ed integralmente le somme percepite dalla I. a seguito delle proprie condotte delittuose.
Pertanto, il Collegio ritiene che, tenendo conto della gravità dell’illecito penale, degli episodi delittuosi, delle dazioni illecite corrisposte, dei risvolti sociali della vicenda, sia congrua, ex art. 1226 c.c., una quantificazione del risarcimento del danno da lesione dell’immagine pari ad euro 10.000,00, somma da intendersi già rivalutata.
4. Conclusivamente, la convenuta I.M. deve essere condannata al risarcimento, a favore del Comune di Torino, della somma complessiva di euro 12.335,29, comprensiva della rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno da disservizio (quantificato in euro 1.335,29 per la prima voce e in euro 1.000,00 per la seconda voce) e di danno all’immagine (quantificato in euro 10.000,00).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulle somme per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, condanna la convenuta I.M. al pagamento a favore del Comune di Torino della somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, di euro 12.335,29 (dodicimilatrecentotrentacinque/29), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo pagamento.
Condanna la convenuta I.M. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che si liquidano in euro 411,55 (quattrocentoundici/55).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Pieroni Presidente Luigi Gili Consigliere ES Olessina Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente ES SS Marco IE
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 27/03/2026 Il Direttore della Segreteria
CA LI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco IE
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 27/03/2026 Il Direttore della Segreteria
CA LI
F.to digitalmente
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