Art. 9.
Attivita' di promozione e valorizzazione del territorio
1. I gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attivita' di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
Attivita' di promozione e valorizzazione del territorio
1. I gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse ai servizi con le attivita' di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.