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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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- 1. Causazione dolosa del dissesto societario e operazioni dolose: la fisionomia della bancarotta impropriaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2024, n. 36041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36041 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI AB nato a [...] il [...] HI GO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato SANGUIN ANDREA deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi. L'avvocato COMI VINCENZO, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato BUCCICO MI NI, difensore di HI GO IO, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato SANTINI FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per Penale Sent. Sez. 5 Num. 36041 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 18 ottobre 2023, riformava, solo quanto alla riduzione delle pene accessorie fallimentari, la decisione del G.U.P. del Tribunale di Padova che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di ER AB e BA UG TO, condannandoli alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al pagamento delle spese processuali. Gli imputati erano anche condannati, in solido, alla rifusione alla parte civile Fallimento Prestige, del danno liquidato in via definitiva in euro 6.554.545. In particolare, ER AB, quale amministratore delegato della Prestige S.r.l. dal 29 ottobre 2010 e poi di amministratore unico dal 13 maggio 2011, dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data 10 ottobre 2013, e BA UG TO, in qualità di socio e presidente del consiglio di amministrazione della stessa società, sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, attraverso tre operazioni, avvenute la prima il 2 ottobre 2010 con la stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione agli utili con la società agricola Serrannarina, con apporto di 1.400.000,00 euro oltre IVA (con contestuale sottoscrizione di un contratto di acquisto di know how dal Complesso Turistico Seramarina per l'importo di euro 900.000); la seconda con l'assunzione dell'obbligazione di versare almeno 2.160.000 euro entro il 31 ottobre 2011, per l'eventuale acquisto di una quota tra il 4,5% e 1'8% di un presunto credito di 48 milioni di euro che Hypo Alpe Adria vantava nei confronti di due società Svhot GMBH e Svapp GMBH;
la terza mediante sottoscrizione il 25 novembre 2011 di un contratto di acquisto da CTS GMBH, legalmente rappresentata dal BA, del 6% delle azioni di quest'ultima società, con assunzione dell'obbligo di versare la somma di 2.200.000 euro a titolo di finanziamento soci. Tali operazioni erano valutate gravemente antieconomiche e determinanti il dissesto della Prestige S.r.l., tenuto conto della circostanza che le condotte poste in essere dagli attuali ricorrenti erano connotate da fraudolenza, e da carenza di interesse della società amministrata dal ER, potendo dalle stesse solo trarsi aggravamenti della esposizione debitoria. La Corte territoriale ha rilevato anche come le tre operazioni prima descritte non avessero le caratteristiche di convenienza se non apparente: tale affermazione emergeva dalla relazione redatta dal perito nominato nel giudizio di appello. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di RI AB si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 224 L. Fall., oltre alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. In particolare, in relazione all'acquisto dell'albergo VE (seconda operazione contestata), i documenti bancari prodotti avevano accertato come la Hypo AN aveva I Ar trattenuto la somma di euro 4.000.000, versata a titolo di caparra, quale penale per l'inadempimento, e non già volatilizzati oltre AN. Inoltre, si evidenziava come la convenienza e congruità dell'operazione economica era stata riconosciuta da 10 consulenze e due diligence che avevano accertato come tale investimento non era azzardato o imprudente. La terza operazione è dimostrativa della truffa posta in essere da TI SA in danno BA UG, in conseguenza della quale il primo si era appropriato della somma di euro 2.2000.000. Infine, relativamente alla prima operazione contestata (contratto di associazione in partecipazione con la Società Agricola Serramarina S.r.l.), la produzione documentale prodotta nel giudizio di merito era dimostrativa dell'esistenza in capo alla Società Agricola Serramarina S.r.l. di ampie garanzie patrimoniali, costituite dalla presenza di immobili pari ad euro 7.500.000,00, riconoscimento di finanziamenti da parte del MISE per euro 19.000.000,00. 2.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 L. Fall. e 2639 cod. civ. In particolare, il ER si duole della mancata riqualificazione nella fattispecie lieve di cui all'art. 224 L. Fall., sussistendone i presupposti di fatto che giustificano l'atteggiamento colposo, venendo al più in rilievo operazioni di acquisizione azionaria/immobiliare caratterizzate da imprudenza ed aleatorietà. 2.3. Con il terzo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 256 lett. e cod. proc. pen. Invero, sebbene il GUP prima e la Corte di Appello abbiano ancorato il giudizio di responsabilità penale alla originaria contestazione del P.M., senza considerare la contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. formulata dal PM il 22 marzo 2016, tuttavia i giudici di merito hanno omesso di accertare l'esistenza di indici di fraudolenza. 3. I difensori di fiducia di BA UG TO hanno proposto tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 L. Fall., 2639 cod. civ., 125 e 546 lett. e cod. proc. pen. Invero, sebbene il GUP prima e la Corte di Appello abbiano ancorato il giudizio di responsabilità penale alla originaria contestazione del P.M., senza considerare la contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. formulata dal PM il 22 marzo 2016, tuttavia i giudici di merito hanno omesso di accertare l'esistenza di indici di fraudolenza. Inoltre, il ricorrente si duole della circostanza che la Corte di Appello non abbia individuato indici di fraudolenza nella propria condotta, al fine della estensione delle qualifiche soggettive all'extraneus, oltre alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 224 L. Fall. L In particolare, le operazioni di acquisizione azionaria/immobiliare sono state caratterizzate da imprudenza ed aleatorietà e come tali non possono ritenersi dolose, tenuto conto che i contratti sono stati redatti da un prestigioso studio legale, potendo al più procedersi alla riqualificazione nella fattispecie lieve di cui all'art. 224 L. Fall., sussistendone i presupposti di fatto che giustificano l'atteggiamento colposo. 3.3. Con il terzo motivo si censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. Infatti, l'aleatorietà delle operazioni negoziali confligge con l'eventuale prevedibilità dell'evento del dissesto. Nello specifico, il ricorrente - in maniera sintetica - ricostruisce le tre operazioni contestate, deducendone la piena legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono infondati e devono essere rigettati. Si osserva come i due ricorsi possano essere trattati congiuntamente, anche in relazione ai singoli motivi di impugnazione, perché diretti a contestare in maniera quasi sovrapponibile la materialità del delitto contestato (per essere assolutamente legittime le operazioni realizzate) oltre la ricorrenza dell'elemento soggettivo (con riqualificazione nel più lieve delitto previsto dall'art. 224 L. Fall.), con la precisazione che il BA ha altresì contestato la mancata individuazione di indici di fraudolenza nella propria condotta, al fine della estensione delle qualifiche soggettive all'extraneus. 2. In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428- 01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 3 Ar 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio CO nvincimento. Sicché il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: --a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
--b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. 3. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L. Fall., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2, L. Fall. prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elemento soggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. Si afferma, dunque, che la locuzione "con dolo" va intesa con riferimento alla definizione di cui all'art. 43 cod. pen., per cui il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione;
la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere che detta espressione si riferisca ai soli casi in cui I il fallimento della società sia stato l'obiettivo avuto di mira dall'agente (dolo diretto di evento: Sez. 5 n. 405 del 19/10/1984, dep. 1985, Geni, Rv. 167402). 3.1. Diverso l'approdo ermeneutico riguardo all'ipotesi del dissesto per effetto di operazioni dolose, per cui si ritiene, nella giurisprudenza di legittimità più recente, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. Fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). Si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997) 3.2. In sintesi, la prima fattispecie (cagionannento con dolo) è a dolo diretto di evento, in quanto il dissesto "entra nel fuoco della volontà", mentre la seconda (cagionamento per effetto di operazioni dolose) è a dolo eventuale (Sez. 1, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena Rv. 184359), giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi;
è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf. Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207). 3.3. In alcune pronunce, si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineare che il collegamento con l'evento è puramente causale, come lascia intendere la formula "per l'effetto di", in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto, e l'onere dell'Accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). 3.4. A differenza della bancarotta patrimoniale - in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, L. Fall., anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). 4. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi prima richiamati ritenendo - sulla scorta della perizia espletata nel corso del giudizio di appello - che le operazioni specificatamente descritte nel capo di imputazione erano prive di utilità sul piano economico e finanziario per la società fallita. Deve ritenersi, pertanto, adeguata la motivazione sul punto, avendo la Corte di merito operato corretto riferimento all'intera operazione dolosa e non alle singole condotte dissipative o distrattìve, osservando, con congruità di ragionamento, che: --a) la Prestige S.r.l. aveva assunto impegni contrattuali, con rilevanti esborsi economici, nei confronti di società (riconducibili al BA in quanto titolare di azioni ovvero legale rappresentante delle stesse, che si trovava in una situazione di conflitto di interesse: v. pp. 12, 16 e 19 della sentenza di appello) che avevano andamento economico pessimo (Società Agricola Serramarina S.r.l. che sebbene fosse stata destinataria di finanziamenti da parte del Ministro delle politiche agricole, tuttavia si trattava dagli anni 2005 e 2006, di molto anteriori alla sottoscrizione del contratto, senza poi essere più destinataria di alcuna forma di finanziamento) ovvero caratterizzate da rilevanti perdite gestionali (complesso turistico di proprietà delle società austriache HO GMBH e SVAPP GMBH) ed ancora con patrimonio netto negativo (CTS GMBH); --b) le operazioni si caratterizzavano per remuneratività realisticamente inverosimile, in assenza di evidenze documentali o dati previsionali che consentissero di ipotizzare una possibilità di rientro dell'ingente investimento effettuato (addirittura con riferimento alla terza operazione, il perito della Corte ha accertato una remuneratività complessiva annua del capitale investito pari ad oltre il 30%, assai vicina alla soglia usuraria, a dimostrazione della inverosimiglianza della fattibilità della operazione); --c) le operazioni erano state attuate senza alcuna formaA di .. ek 6 garanzia a copertura dei rischi connessi all'esborso economico (v. pp. 15, 17, 18 e 19 della sentenza gravata); --d) in relazione all'acquisto dell'albergo VE (seconda operazione contestata), la criticità dell'operazione economica era stata riconosciuta nella due diligence Deloitte e in quella operata dallo studio CK & IS che avevano accertato come tale investimento era basato su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ed eventi futuri ed azioni degli organi amministrativi della società che non necessariamente si verificheranno;
--e) era ravvisabile il nesso di causalità tra tali operazioni ed il fallimento della Prestige S.r.l., tenuto conto che si è trattato delle uniche operazioni compiute da parte di una società con mezzi economici ridotti, con conseguente esposizione finanziaria per svariati milioni di euro. 5. Ora, le "operazioni dolose" di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, non richiedono affatto la qualificazione delle condotte in termini di illeciti penali, ma soltanto l'accertamento di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Pertanto, la Corte di appello ha esposto le ragioni per cui lo ha ritenuto antieconomico e più che prevedibilmente foriero del dissesto (quanto meno in termini di aggravio), in particolare per il prezzo corrisposto alle controparti negoziali che versavano in situazioni economiche precarie, per l'inverosimiglianza dell'attuazione del relativo piano industriale;
ed i motivi di ricorso non hanno mosso compiute censure di legittimità a tale iter e non hanno neppure indicato quali doglianze prospettate con il gravame non sarebbero state apprezzate. La Corte d'appello in modo non manifestamente illogico trae la prova della finalità distrattiva dall'assenza di corrispettivo e di azioni recuperatone a riguardo da parte della Prestige S.r.l., con l'effetto di favore per le società facenti comunque capo al BA, che dunque si avvantaggiavano della distrazione sottraendo le risorse, consistenti nei corrispettivi di volta in volta pagati. Pertanto, la consapevolezza dell'effetto pregiudizievole dell'atto, desunta dalle plurime anomalie della vicenda rappresentate dalla esistenza del conflitto di interessi (stante il coinvolgimento del BA nelle compagine societarie che di volta in volta entravano in contatto con la Prestige S.r.l.) nonché dalla rinuncia a recuperare le somme erogate, circostanze incompatibili con la richiesta riqualificazione ex art. 224 L. Fall. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo 16 generico che viene desunto dalla pluralità e contiguità cronologica delle operazioni, tutte caratterizzate da criticità, con significativo depauperamento della Prestige S.r.l., in assenza di garanzie, cui corrispondeva la dazione del denaro a società facenti capo al BA ovvero direttamente a quest'ultimo. In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dai ricorrenti si appalesino, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. Invero, i ricorsi ripropongono argomenti già discussi e confutati dal giudice del gravame, senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello. D'altro canto, gli elementi dedotti dai ricorrenti possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 6. Sotto altro aspetto, è legittima la contestazione di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378 - 01). Se è vero che nel capo di imputazione era contestato agli imputati di aver cagionato il fallimento mediante dette operazioni dolose e non già la valenza distrattiva delle relative condotte (per come avvenuto nel corso della udienza del 22 marzo 2016), nondimeno i fatti oggetto di contestazione sono identici, talché i ricorrenti sono stati posti in grado di difendersi dalla prospettazione accusatoria. Ed al riguardo si osserva come la Corte di Appello in modo diffuso si è occupata della condotta degli imputati di aver cagionato il fallimento mediante dette operazioni dolose, valutando dapprima le singole operazioni e poi la loro valenza complessiva (pp. 11 e 21, laddove si legge: si è trattato nel caso di specie proprio di un pregiudizio patrimoniale disceso non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, quanto da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante una pluralità di atti). 7. La Corte ha ribadito che i termini in cui porre la questione della penale responsabilità del BA hanno riguardo non già al suo ruolo di amministratore di fatto, bensì, più precisamente, a quello di concorrente extraeus nella fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose. e Sul versante soggettivo in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento causato da operazioni dolose, il concorso dell'extraneus - istigatore e beneficiario delle operazioni - è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932 - 01). Nella vicenda in esame, assumono rilievo non solo gli esborsi di ingenti risorse, ma il fatto che, in tal modo, restavano senza adeguata contropartita, i versamenti effettuati, in assenza di garanzie ovvero in assenza di iniziative giudiziarie volte al recupero di quanto versato a fronte dell'inadempimento delle controparti negoziali (tutte riconducibili al BA che aveva illustrato al consiglio di amministrazione della Prestige S.r.l. le singole operazioni). Pertanto, la sentenza impugnata rileva, in capo al BA, la consapevolezza dell'effetto pregiudizievole dell'atto, desumendola dalle plurime anomalie della vicenda rappresentate dalla esistenza del conflitto di interessi (stante il coinvolgimento del ricorrente nelle compagine societarie che di volta in volta entravano in contatto con la Prestige S.r.l.), dalla rinuncia a recuperare le somme erogate: il ricorso articola doglianze solo generiche al riguardo, risultando, sotto questo profilo, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Razionalmente, da tali profili la sentenza impugnata ha tratto la dimostrazione del dolo, alla luce del principio in forza del quale la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01, in tema di truffa, ma con l'affermazione di principi di portata generale). 8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 09/07/2024 k _5
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato SANGUIN ANDREA deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi. L'avvocato COMI VINCENZO, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato BUCCICO MI NI, difensore di HI GO IO, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato SANTINI FRANCESCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per Penale Sent. Sez. 5 Num. 36041 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 18 ottobre 2023, riformava, solo quanto alla riduzione delle pene accessorie fallimentari, la decisione del G.U.P. del Tribunale di Padova che in sede di giudizio abbreviato aveva accertato la responsabilità penale di ER AB e BA UG TO, condannandoli alla pena di anni cinque di reclusione, oltre alle pene accessorie ed al pagamento delle spese processuali. Gli imputati erano anche condannati, in solido, alla rifusione alla parte civile Fallimento Prestige, del danno liquidato in via definitiva in euro 6.554.545. In particolare, ER AB, quale amministratore delegato della Prestige S.r.l. dal 29 ottobre 2010 e poi di amministratore unico dal 13 maggio 2011, dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data 10 ottobre 2013, e BA UG TO, in qualità di socio e presidente del consiglio di amministrazione della stessa società, sono stati ritenuti responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, attraverso tre operazioni, avvenute la prima il 2 ottobre 2010 con la stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione agli utili con la società agricola Serrannarina, con apporto di 1.400.000,00 euro oltre IVA (con contestuale sottoscrizione di un contratto di acquisto di know how dal Complesso Turistico Seramarina per l'importo di euro 900.000); la seconda con l'assunzione dell'obbligazione di versare almeno 2.160.000 euro entro il 31 ottobre 2011, per l'eventuale acquisto di una quota tra il 4,5% e 1'8% di un presunto credito di 48 milioni di euro che Hypo Alpe Adria vantava nei confronti di due società Svhot GMBH e Svapp GMBH;
la terza mediante sottoscrizione il 25 novembre 2011 di un contratto di acquisto da CTS GMBH, legalmente rappresentata dal BA, del 6% delle azioni di quest'ultima società, con assunzione dell'obbligo di versare la somma di 2.200.000 euro a titolo di finanziamento soci. Tali operazioni erano valutate gravemente antieconomiche e determinanti il dissesto della Prestige S.r.l., tenuto conto della circostanza che le condotte poste in essere dagli attuali ricorrenti erano connotate da fraudolenza, e da carenza di interesse della società amministrata dal ER, potendo dalle stesse solo trarsi aggravamenti della esposizione debitoria. La Corte territoriale ha rilevato anche come le tre operazioni prima descritte non avessero le caratteristiche di convenienza se non apparente: tale affermazione emergeva dalla relazione redatta dal perito nominato nel giudizio di appello. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di RI AB si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 224 L. Fall., oltre alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. In particolare, in relazione all'acquisto dell'albergo VE (seconda operazione contestata), i documenti bancari prodotti avevano accertato come la Hypo AN aveva I Ar trattenuto la somma di euro 4.000.000, versata a titolo di caparra, quale penale per l'inadempimento, e non già volatilizzati oltre AN. Inoltre, si evidenziava come la convenienza e congruità dell'operazione economica era stata riconosciuta da 10 consulenze e due diligence che avevano accertato come tale investimento non era azzardato o imprudente. La terza operazione è dimostrativa della truffa posta in essere da TI SA in danno BA UG, in conseguenza della quale il primo si era appropriato della somma di euro 2.2000.000. Infine, relativamente alla prima operazione contestata (contratto di associazione in partecipazione con la Società Agricola Serramarina S.r.l.), la produzione documentale prodotta nel giudizio di merito era dimostrativa dell'esistenza in capo alla Società Agricola Serramarina S.r.l. di ampie garanzie patrimoniali, costituite dalla presenza di immobili pari ad euro 7.500.000,00, riconoscimento di finanziamenti da parte del MISE per euro 19.000.000,00. 2.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 L. Fall. e 2639 cod. civ. In particolare, il ER si duole della mancata riqualificazione nella fattispecie lieve di cui all'art. 224 L. Fall., sussistendone i presupposti di fatto che giustificano l'atteggiamento colposo, venendo al più in rilievo operazioni di acquisizione azionaria/immobiliare caratterizzate da imprudenza ed aleatorietà. 2.3. Con il terzo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 e 256 lett. e cod. proc. pen. Invero, sebbene il GUP prima e la Corte di Appello abbiano ancorato il giudizio di responsabilità penale alla originaria contestazione del P.M., senza considerare la contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. formulata dal PM il 22 marzo 2016, tuttavia i giudici di merito hanno omesso di accertare l'esistenza di indici di fraudolenza. 3. I difensori di fiducia di BA UG TO hanno proposto tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 L. Fall., 2639 cod. civ., 125 e 546 lett. e cod. proc. pen. Invero, sebbene il GUP prima e la Corte di Appello abbiano ancorato il giudizio di responsabilità penale alla originaria contestazione del P.M., senza considerare la contestazione ex art. 516 cod. proc. pen. formulata dal PM il 22 marzo 2016, tuttavia i giudici di merito hanno omesso di accertare l'esistenza di indici di fraudolenza. Inoltre, il ricorrente si duole della circostanza che la Corte di Appello non abbia individuato indici di fraudolenza nella propria condotta, al fine della estensione delle qualifiche soggettive all'extraneus, oltre alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 223 e 224 L. Fall. L In particolare, le operazioni di acquisizione azionaria/immobiliare sono state caratterizzate da imprudenza ed aleatorietà e come tali non possono ritenersi dolose, tenuto conto che i contratti sono stati redatti da un prestigioso studio legale, potendo al più procedersi alla riqualificazione nella fattispecie lieve di cui all'art. 224 L. Fall., sussistendone i presupposti di fatto che giustificano l'atteggiamento colposo. 3.3. Con il terzo motivo si censura la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. Infatti, l'aleatorietà delle operazioni negoziali confligge con l'eventuale prevedibilità dell'evento del dissesto. Nello specifico, il ricorrente - in maniera sintetica - ricostruisce le tre operazioni contestate, deducendone la piena legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti sono infondati e devono essere rigettati. Si osserva come i due ricorsi possano essere trattati congiuntamente, anche in relazione ai singoli motivi di impugnazione, perché diretti a contestare in maniera quasi sovrapponibile la materialità del delitto contestato (per essere assolutamente legittime le operazioni realizzate) oltre la ricorrenza dell'elemento soggettivo (con riqualificazione nel più lieve delitto previsto dall'art. 224 L. Fall.), con la precisazione che il BA ha altresì contestato la mancata individuazione di indici di fraudolenza nella propria condotta, al fine della estensione delle qualifiche soggettive all'extraneus. 2. In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428- 01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 3 Ar 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio CO nvincimento. Sicché il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: --a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
--b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Con l'ulteriore precisazione, quanto alla l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, che deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. 3. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L. Fall., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni dolose. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'art. 223, comma 2, L. Fall. prevede due autonome fattispecie criminose, che contemplano entrambe una condotta dei soggetti qualificati che ha determinato il dissesto da cui è scaturito il fallimento, le quali, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, incentrandosi, piuttosto, il discrimen tra tali due fattispecie sull'elemento soggettivo, perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre, nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio che esso si verifichi. Si afferma, dunque, che la locuzione "con dolo" va intesa con riferimento alla definizione di cui all'art. 43 cod. pen., per cui il fallimento deve essere previsto e voluto dall'agente come conseguenza della sua azione od omissione;
la giurisprudenza è orientata, cioè, a ritenere che detta espressione si riferisca ai soli casi in cui I il fallimento della società sia stato l'obiettivo avuto di mira dall'agente (dolo diretto di evento: Sez. 5 n. 405 del 19/10/1984, dep. 1985, Geni, Rv. 167402). 3.1. Diverso l'approdo ermeneutico riguardo all'ipotesi del dissesto per effetto di operazioni dolose, per cui si ritiene, nella giurisprudenza di legittimità più recente, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. Fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente, non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione, che può anche non esserci), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247316). Si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997) 3.2. In sintesi, la prima fattispecie (cagionannento con dolo) è a dolo diretto di evento, in quanto il dissesto "entra nel fuoco della volontà", mentre la seconda (cagionamento per effetto di operazioni dolose) è a dolo eventuale (Sez. 1, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena Rv. 184359), giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, il quale è, piuttosto, l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi;
è cioè sufficiente la consapevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione, quale effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510; conf. Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207). 3.3. In alcune pronunce, si è fatto riferimento a una ipotesi di bancarotta preterintenzionale, per sottolineare che il collegamento con l'evento è puramente causale, come lascia intendere la formula "per l'effetto di", in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto, e l'onere dell'Accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione recante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri, a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa (Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). 3.4. A differenza della bancarotta patrimoniale - in cui la condotta distrattiva (o dissipativa) deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento, che è sufficiente intervenga - nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento;
ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o l'aggravamento, di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cui sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, L. Fall., anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano, comunque, un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). 4. I Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi prima richiamati ritenendo - sulla scorta della perizia espletata nel corso del giudizio di appello - che le operazioni specificatamente descritte nel capo di imputazione erano prive di utilità sul piano economico e finanziario per la società fallita. Deve ritenersi, pertanto, adeguata la motivazione sul punto, avendo la Corte di merito operato corretto riferimento all'intera operazione dolosa e non alle singole condotte dissipative o distrattìve, osservando, con congruità di ragionamento, che: --a) la Prestige S.r.l. aveva assunto impegni contrattuali, con rilevanti esborsi economici, nei confronti di società (riconducibili al BA in quanto titolare di azioni ovvero legale rappresentante delle stesse, che si trovava in una situazione di conflitto di interesse: v. pp. 12, 16 e 19 della sentenza di appello) che avevano andamento economico pessimo (Società Agricola Serramarina S.r.l. che sebbene fosse stata destinataria di finanziamenti da parte del Ministro delle politiche agricole, tuttavia si trattava dagli anni 2005 e 2006, di molto anteriori alla sottoscrizione del contratto, senza poi essere più destinataria di alcuna forma di finanziamento) ovvero caratterizzate da rilevanti perdite gestionali (complesso turistico di proprietà delle società austriache HO GMBH e SVAPP GMBH) ed ancora con patrimonio netto negativo (CTS GMBH); --b) le operazioni si caratterizzavano per remuneratività realisticamente inverosimile, in assenza di evidenze documentali o dati previsionali che consentissero di ipotizzare una possibilità di rientro dell'ingente investimento effettuato (addirittura con riferimento alla terza operazione, il perito della Corte ha accertato una remuneratività complessiva annua del capitale investito pari ad oltre il 30%, assai vicina alla soglia usuraria, a dimostrazione della inverosimiglianza della fattibilità della operazione); --c) le operazioni erano state attuate senza alcuna formaA di .. ek 6 garanzia a copertura dei rischi connessi all'esborso economico (v. pp. 15, 17, 18 e 19 della sentenza gravata); --d) in relazione all'acquisto dell'albergo VE (seconda operazione contestata), la criticità dell'operazione economica era stata riconosciuta nella due diligence Deloitte e in quella operata dallo studio CK & IS che avevano accertato come tale investimento era basato su un insieme di ipotesi che includono assunzioni ipotetiche relative ed eventi futuri ed azioni degli organi amministrativi della società che non necessariamente si verificheranno;
--e) era ravvisabile il nesso di causalità tra tali operazioni ed il fallimento della Prestige S.r.l., tenuto conto che si è trattato delle uniche operazioni compiute da parte di una società con mezzi economici ridotti, con conseguente esposizione finanziaria per svariati milioni di euro. 5. Ora, le "operazioni dolose" di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, non richiedono affatto la qualificazione delle condotte in termini di illeciti penali, ma soltanto l'accertamento di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero di atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. Pertanto, la Corte di appello ha esposto le ragioni per cui lo ha ritenuto antieconomico e più che prevedibilmente foriero del dissesto (quanto meno in termini di aggravio), in particolare per il prezzo corrisposto alle controparti negoziali che versavano in situazioni economiche precarie, per l'inverosimiglianza dell'attuazione del relativo piano industriale;
ed i motivi di ricorso non hanno mosso compiute censure di legittimità a tale iter e non hanno neppure indicato quali doglianze prospettate con il gravame non sarebbero state apprezzate. La Corte d'appello in modo non manifestamente illogico trae la prova della finalità distrattiva dall'assenza di corrispettivo e di azioni recuperatone a riguardo da parte della Prestige S.r.l., con l'effetto di favore per le società facenti comunque capo al BA, che dunque si avvantaggiavano della distrazione sottraendo le risorse, consistenti nei corrispettivi di volta in volta pagati. Pertanto, la consapevolezza dell'effetto pregiudizievole dell'atto, desunta dalle plurime anomalie della vicenda rappresentate dalla esistenza del conflitto di interessi (stante il coinvolgimento del BA nelle compagine societarie che di volta in volta entravano in contatto con la Prestige S.r.l.) nonché dalla rinuncia a recuperare le somme erogate, circostanze incompatibili con la richiesta riqualificazione ex art. 224 L. Fall. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo 16 generico che viene desunto dalla pluralità e contiguità cronologica delle operazioni, tutte caratterizzate da criticità, con significativo depauperamento della Prestige S.r.l., in assenza di garanzie, cui corrispondeva la dazione del denaro a società facenti capo al BA ovvero direttamente a quest'ultimo. In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dai ricorrenti si appalesino, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. Invero, i ricorsi ripropongono argomenti già discussi e confutati dal giudice del gravame, senza alcun confronto con il ragionamento della Corte di appello. D'altro canto, gli elementi dedotti dai ricorrenti possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 6. Sotto altro aspetto, è legittima la contestazione di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378 - 01). Se è vero che nel capo di imputazione era contestato agli imputati di aver cagionato il fallimento mediante dette operazioni dolose e non già la valenza distrattiva delle relative condotte (per come avvenuto nel corso della udienza del 22 marzo 2016), nondimeno i fatti oggetto di contestazione sono identici, talché i ricorrenti sono stati posti in grado di difendersi dalla prospettazione accusatoria. Ed al riguardo si osserva come la Corte di Appello in modo diffuso si è occupata della condotta degli imputati di aver cagionato il fallimento mediante dette operazioni dolose, valutando dapprima le singole operazioni e poi la loro valenza complessiva (pp. 11 e 21, laddove si legge: si è trattato nel caso di specie proprio di un pregiudizio patrimoniale disceso non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, quanto da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante una pluralità di atti). 7. La Corte ha ribadito che i termini in cui porre la questione della penale responsabilità del BA hanno riguardo non già al suo ruolo di amministratore di fatto, bensì, più precisamente, a quello di concorrente extraeus nella fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose. e Sul versante soggettivo in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento causato da operazioni dolose, il concorso dell'extraneus - istigatore e beneficiario delle operazioni - è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932 - 01). Nella vicenda in esame, assumono rilievo non solo gli esborsi di ingenti risorse, ma il fatto che, in tal modo, restavano senza adeguata contropartita, i versamenti effettuati, in assenza di garanzie ovvero in assenza di iniziative giudiziarie volte al recupero di quanto versato a fronte dell'inadempimento delle controparti negoziali (tutte riconducibili al BA che aveva illustrato al consiglio di amministrazione della Prestige S.r.l. le singole operazioni). Pertanto, la sentenza impugnata rileva, in capo al BA, la consapevolezza dell'effetto pregiudizievole dell'atto, desumendola dalle plurime anomalie della vicenda rappresentate dalla esistenza del conflitto di interessi (stante il coinvolgimento del ricorrente nelle compagine societarie che di volta in volta entravano in contatto con la Prestige S.r.l.), dalla rinuncia a recuperare le somme erogate: il ricorso articola doglianze solo generiche al riguardo, risultando, sotto questo profilo, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Razionalmente, da tali profili la sentenza impugnata ha tratto la dimostrazione del dolo, alla luce del principio in forza del quale la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01, in tema di truffa, ma con l'affermazione di principi di portata generale). 8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita che liquida in complessive euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 09/07/2024 k _5