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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 15789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15789 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE d'APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. TO CANNATA in difesa di TO HE ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata il 4 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con cui AL RA era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore per assicurare la restituzione di macchinari illecitamente sottratti a costui. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato ha formulato sei motivi, variamente fondati, come si specificherà appresso, su vizi motivazionali 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15789 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nonché su violazioni di legge (art. 606 lett. b e d, cod. proc. pen.). 2.1 II primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una perizia fonica sull'effettiva percepibilità da parte del poliziotto in moto, delle parole scambiate tra MI e RA ai margini di una rotatoria. Le due giustificazioni addotte dalla Corte per rigettare l'istanza sono, l'una (la non decisività della perizia), contraddittoria, e, l'altra (la preclusione derivante dalla scelta del rito abbreviato), giuridicamente errata. 2.2 II secondo motivo di ricorso deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata l'istanza di acquisizione della consulenza tonica di parte. 2.3 Con il terzo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione nonché erronea applicazione della legge penale essendosi riconosciuto il contributo concorsuale dell'imputato sulla base di due lacerti di conversazione intercorsa con il MI, nel primo dei quali l'imputato è rimasto silente mentre nel secondo avrebbe dichiarato il proprio disinteresse per l'intera vicenda. Sulla base del medesimo compendio probatorio il tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza di elementi sufficienti all'applicazione dell'art. 110 cod. pen. posto che anche nel caso di mero concorso morale il contributo alla azione del correo deve essere effettivo e non generico o espressivo di mera connivenza. 2.4 II quarto motivo è incentrato sulla violazione di legge conseguente all'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. La cennata aggravante, ravvisabile in una condotta diretta a favorire un'associazione mafiosa o, in alternativa, nell'utilizzazione del metodo mafioso, non ricorre nel caso concreto poiché l'interlocutore della persona offesa non ha mai fatto alcun tipo di riferimento alla conoscenza dei soggetti appartenenti a consorterie malavitose, pure a fronte di specifiche richieste di chiarimenti da parte della vittima del furto. Quanto al RA, non vi è nemmeno alcuna prova, o quantomeno l'indicazione che l'intento 'assistenziale' nei confronti della cosca potesse essere conosciuto o conoscibile. In definitiva, dai colloqui tra RA e MI non può desumersi che l'imputato conoscesse, o potesse conoscere, l'intento che aveva sorretto la volontà di agire del MI. 2.5 Infine, gli ultimi due motivi, che possono essere trattati unitariamente in quanto entrambi attinenti al regime circostanziale del reato, deducono violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 e 62 bis, cod. pen.. 2 Il primo ribadisce l'applicabilità dell'attenuante anche al reato tentato che, nel caso concreto, avrebbe prodotto, se portato a compimento, il danno € 500,00 euro soltanto. Il secondo, in primo luogo, contesta il ragionamento adottato in sentenza nel negare le attenuanti generiche in base alla gravità del fatto, poiché ciò costituisce una duplicazione delle valutazioni già effettuate in relazione alla sussistenza del reato e, in secondo luogo, confuta l'argomento insito nella rinuncia a proporre elementi di prova della circostanza predetta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi proposti, che verranno esaminati a seguire, nell'ordine sopra riportato, risultano manifestamente infondati o non consentiti. 2. I primi due motivi, che possono essere trattati unitariamente, in quanto entrambi relativi ad accertamenti peritali acquisibili in appello, sulla effettiva possibilità, da parte del poliziotto intervenuto al momento del fatto, di percepire una parte della conversazione intercorsa tra il RA e MI al margine di una rotatoria, confliggono con i principi interpretativi costantemente affermati da questa Corte in materia di acquisizioni probatorie in grado di appello. Giova in tal senso rammentare come, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. Ma quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso concreto, ove la prova offerta non può esser considerata sopravvenuta. In definitiva, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è dunque subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ed il corollario di tale quadro generale, con riferimento specifico al giudizio abbreviato non condizionato, si ritrova nelle massime che affermano 3 come possa essere censurata la mancata assunzione in appello di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 - 01; Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02). Nel caso in esame la Corte di appello motivava espressamente sulle ragioni di rigetto della richiesta di effettuazione di una perizia, non limitandosi in vero, come professato dalla difesa, alla constatazione della impossibilità di riprodurre le medesime condizioni concrete del momento in cui la percezione della frase rilevata dalle forze dell'ordine sarebbe avvenuta, ma spiegando diffusamente (pg. 8) le ragioni per cui debba ritenersi che la percezione della frase intercorsa tra HE e RA fosse assolutamente possibile. Si evidenzia infatti che, a dispetto della ricostruzione difensiva, i timori del MI sulla presenza 'sospetta' dovessero essere scemati, tanto da non annullare o posporre l'incontro con il RA, e che d'altronde, la inconsapevolezza dello `sgamo' in capo all'agente, avesse consentito a costui un approccio assai prossimo alla fonte, tale da permettergli di percepire il brano di conversazione. Si tratta di una motivazione articolata e congrua, non connotata da manifeste illogicità e non contrastata dalla tesi difensiva dell'incomprensibilità della conversazione, basata su una mera ipotesi negativa. 3. Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente, poiché accomunati da elementi valutativi comuni, siccome diretti alla contestazione dell'apprezzamento, da parte della Corte di appello, di circostanze di fatto (rispettivamente, sulla responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli e sulla natura circostanziale del reato). Ciò può affermarsi anche in relazione al quarto motivo che, pur evocando la violazione di legge, giunge in definitiva a contestare l'approdo decisionale in relazione alla circostanza aggravante contestata. A tal proposito, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (quello citato nel quarto motivo, cfr. pg . 8), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al 4 paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di sussunzione del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Nel caso specifico, in relazione ai due profili indicati in premessa (responsabilità e circostanza), ci si trova dinnanzi ad una "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In tale condizione e su tale premessa, fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrastii o tra fonti di prova, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, data la gravità della aporia ed incongruenza logica, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza, tanto in relazione alla responsabilità, quanto alla sussistenza della aggravane 'mafiosa' non evidenzia discrasie sul piano logico. 5 I giudici di appello, con fluida argomentazione, approfondita analisi e ampio inquadramento della vicenda, in particolare alle pg. 6 (sulla non occasionalità dell'incontro tra MI e RA presso la rotatoria), 9 (sulla rilevanza e significato della intercettazione tra i due correi) e 10 (in alto, sulla frase profferita dal MI all'imputato, dimostrativa -senza possibilità di ipotesi alternative- della partecipazione di costui al tentativo di estorsione) ricostruiscono sapientemente ed in maniera del tutto logica il mosaico rappresentativo della vicenda, inserendo le tessere in maniera efficace ed idonea alla riproduzione, come in un'immagine, della responsabilità dell'imputato, superando i dubbi sul significato concorsuale che la frase isolata ("a me non interessa") aveva generato a livello cautelare (cfr. pg .13). E val la pena di sottolineare che tale valutazione si lega a quella del giudice di primo grado che aveva acutamente osservato (pg. 22, in fondo) come fosse stato proprio il RA, nel giorno destinato al pagamento da parte del Catalano, secondo l'indicazione fornitagli dal MI, a contattare quest'ultimo, dimostrando il proprio coinvolgimento nell'operazione. Anche in relazione alla circostanza aggravante contestata, il ragionamento formulato dalla Corte, incentrato sulla funzione 'protettiva' del pizzo richiesto, pur a seguito del recupero dei 'cavalli di ritorno', e basato sul dato esperienziale del significato intrinseco delle espressioni utilizzate dal MI e riferite dal Catalano nell'integrazione di denuncia (cfr. pg . 10), è ineccepibile. Infatti, l'esplicito riferimento al metodo mafioso per conseguire la tranquillità lavorativa, in un territorio ed in un quartiere 'ad alta densità mafiosa', come si legge in sentenza (pg.11) è sufficiente a giustificare l'aggravante. 4. Infine, anche gli ultimi due motivi, relativi al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno, possono essere trattati insieme per economia e logica espositiva. Entrambi risultano non consentiti, non tanto perché ripetitivi, senza reali accenti di novità, dei corrispondenti motivi già formulati in appello, quanto perché 'attaccano' la valutazione discrezionale effettuata dal giudice di merito che, se espressa in motivazione in maniera priva di contraddizioni e di manifeste illogicità, è immune dal vaglio di questa Corte. Nella motivazione si affrontano con chiarezza ed in maniera condivisibile, tanto il tema della non esiguità del danno (pg. 11) in quanto l'importo da prendere come riferimento è l'iniziale richiesta di € 2.500,00 o, alternativamente il valore dei mezzi sottratti, esulandosi in entrambi i casi dal concetto di speciale tenuità richiesto dall'art. 62 n. 4, cod. pen., quanto il tema delle circostanze I 6 attenuanti generiche, attesa la scarsa rilevanza, in termini di ammissione dei propri addebiti, delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, nell'opinione della Corte d'appello, insindacabile in questa sede. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Co sigliere relatore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. TO CANNATA in difesa di TO HE ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata il 4 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, con cui AL RA era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore per assicurare la restituzione di macchinari illecitamente sottratti a costui. 2. Presentando ricorso per Cassazione, la Difesa dell'imputato ha formulato sei motivi, variamente fondati, come si specificherà appresso, su vizi motivazionali 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15789 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/02/2025 (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nonché su violazioni di legge (art. 606 lett. b e d, cod. proc. pen.). 2.1 II primo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una perizia fonica sull'effettiva percepibilità da parte del poliziotto in moto, delle parole scambiate tra MI e RA ai margini di una rotatoria. Le due giustificazioni addotte dalla Corte per rigettare l'istanza sono, l'una (la non decisività della perizia), contraddittoria, e, l'altra (la preclusione derivante dalla scelta del rito abbreviato), giuridicamente errata. 2.2 II secondo motivo di ricorso deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata l'istanza di acquisizione della consulenza tonica di parte. 2.3 Con il terzo motivo si deduce omessa e contraddittoria motivazione nonché erronea applicazione della legge penale essendosi riconosciuto il contributo concorsuale dell'imputato sulla base di due lacerti di conversazione intercorsa con il MI, nel primo dei quali l'imputato è rimasto silente mentre nel secondo avrebbe dichiarato il proprio disinteresse per l'intera vicenda. Sulla base del medesimo compendio probatorio il tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza di elementi sufficienti all'applicazione dell'art. 110 cod. pen. posto che anche nel caso di mero concorso morale il contributo alla azione del correo deve essere effettivo e non generico o espressivo di mera connivenza. 2.4 II quarto motivo è incentrato sulla violazione di legge conseguente all'erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. La cennata aggravante, ravvisabile in una condotta diretta a favorire un'associazione mafiosa o, in alternativa, nell'utilizzazione del metodo mafioso, non ricorre nel caso concreto poiché l'interlocutore della persona offesa non ha mai fatto alcun tipo di riferimento alla conoscenza dei soggetti appartenenti a consorterie malavitose, pure a fronte di specifiche richieste di chiarimenti da parte della vittima del furto. Quanto al RA, non vi è nemmeno alcuna prova, o quantomeno l'indicazione che l'intento 'assistenziale' nei confronti della cosca potesse essere conosciuto o conoscibile. In definitiva, dai colloqui tra RA e MI non può desumersi che l'imputato conoscesse, o potesse conoscere, l'intento che aveva sorretto la volontà di agire del MI. 2.5 Infine, gli ultimi due motivi, che possono essere trattati unitariamente in quanto entrambi attinenti al regime circostanziale del reato, deducono violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 e 62 bis, cod. pen.. 2 Il primo ribadisce l'applicabilità dell'attenuante anche al reato tentato che, nel caso concreto, avrebbe prodotto, se portato a compimento, il danno € 500,00 euro soltanto. Il secondo, in primo luogo, contesta il ragionamento adottato in sentenza nel negare le attenuanti generiche in base alla gravità del fatto, poiché ciò costituisce una duplicazione delle valutazioni già effettuate in relazione alla sussistenza del reato e, in secondo luogo, confuta l'argomento insito nella rinuncia a proporre elementi di prova della circostanza predetta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi proposti, che verranno esaminati a seguire, nell'ordine sopra riportato, risultano manifestamente infondati o non consentiti. 2. I primi due motivi, che possono essere trattati unitariamente, in quanto entrambi relativi ad accertamenti peritali acquisibili in appello, sulla effettiva possibilità, da parte del poliziotto intervenuto al momento del fatto, di percepire una parte della conversazione intercorsa tra il RA e MI al margine di una rotatoria, confliggono con i principi interpretativi costantemente affermati da questa Corte in materia di acquisizioni probatorie in grado di appello. Giova in tal senso rammentare come, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. Ma quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso concreto, ove la prova offerta non può esser considerata sopravvenuta. In definitiva, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è dunque subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Ed il corollario di tale quadro generale, con riferimento specifico al giudizio abbreviato non condizionato, si ritrova nelle massime che affermano 3 come possa essere censurata la mancata assunzione in appello di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745 - 01; Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02). Nel caso in esame la Corte di appello motivava espressamente sulle ragioni di rigetto della richiesta di effettuazione di una perizia, non limitandosi in vero, come professato dalla difesa, alla constatazione della impossibilità di riprodurre le medesime condizioni concrete del momento in cui la percezione della frase rilevata dalle forze dell'ordine sarebbe avvenuta, ma spiegando diffusamente (pg. 8) le ragioni per cui debba ritenersi che la percezione della frase intercorsa tra HE e RA fosse assolutamente possibile. Si evidenzia infatti che, a dispetto della ricostruzione difensiva, i timori del MI sulla presenza 'sospetta' dovessero essere scemati, tanto da non annullare o posporre l'incontro con il RA, e che d'altronde, la inconsapevolezza dello `sgamo' in capo all'agente, avesse consentito a costui un approccio assai prossimo alla fonte, tale da permettergli di percepire il brano di conversazione. Si tratta di una motivazione articolata e congrua, non connotata da manifeste illogicità e non contrastata dalla tesi difensiva dell'incomprensibilità della conversazione, basata su una mera ipotesi negativa. 3. Anche il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati unitariamente, poiché accomunati da elementi valutativi comuni, siccome diretti alla contestazione dell'apprezzamento, da parte della Corte di appello, di circostanze di fatto (rispettivamente, sulla responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli e sulla natura circostanziale del reato). Ciò può affermarsi anche in relazione al quarto motivo che, pur evocando la violazione di legge, giunge in definitiva a contestare l'approdo decisionale in relazione alla circostanza aggravante contestata. A tal proposito, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (quello citato nel quarto motivo, cfr. pg . 8), il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al 4 paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di sussunzione del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Nel caso specifico, in relazione ai due profili indicati in premessa (responsabilità e circostanza), ci si trova dinnanzi ad una "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In tale condizione e su tale premessa, fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono censurabili in questo ambito, se non entro i detti limiti, tanto la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrastii o tra fonti di prova, quanto la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). E comunque, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, data la gravità della aporia ed incongruenza logica, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Tanto premesso, il ragionamento probatorio sviluppato in sentenza, tanto in relazione alla responsabilità, quanto alla sussistenza della aggravane 'mafiosa' non evidenzia discrasie sul piano logico. 5 I giudici di appello, con fluida argomentazione, approfondita analisi e ampio inquadramento della vicenda, in particolare alle pg. 6 (sulla non occasionalità dell'incontro tra MI e RA presso la rotatoria), 9 (sulla rilevanza e significato della intercettazione tra i due correi) e 10 (in alto, sulla frase profferita dal MI all'imputato, dimostrativa -senza possibilità di ipotesi alternative- della partecipazione di costui al tentativo di estorsione) ricostruiscono sapientemente ed in maniera del tutto logica il mosaico rappresentativo della vicenda, inserendo le tessere in maniera efficace ed idonea alla riproduzione, come in un'immagine, della responsabilità dell'imputato, superando i dubbi sul significato concorsuale che la frase isolata ("a me non interessa") aveva generato a livello cautelare (cfr. pg .13). E val la pena di sottolineare che tale valutazione si lega a quella del giudice di primo grado che aveva acutamente osservato (pg. 22, in fondo) come fosse stato proprio il RA, nel giorno destinato al pagamento da parte del Catalano, secondo l'indicazione fornitagli dal MI, a contattare quest'ultimo, dimostrando il proprio coinvolgimento nell'operazione. Anche in relazione alla circostanza aggravante contestata, il ragionamento formulato dalla Corte, incentrato sulla funzione 'protettiva' del pizzo richiesto, pur a seguito del recupero dei 'cavalli di ritorno', e basato sul dato esperienziale del significato intrinseco delle espressioni utilizzate dal MI e riferite dal Catalano nell'integrazione di denuncia (cfr. pg . 10), è ineccepibile. Infatti, l'esplicito riferimento al metodo mafioso per conseguire la tranquillità lavorativa, in un territorio ed in un quartiere 'ad alta densità mafiosa', come si legge in sentenza (pg.11) è sufficiente a giustificare l'aggravante. 4. Infine, anche gli ultimi due motivi, relativi al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno, possono essere trattati insieme per economia e logica espositiva. Entrambi risultano non consentiti, non tanto perché ripetitivi, senza reali accenti di novità, dei corrispondenti motivi già formulati in appello, quanto perché 'attaccano' la valutazione discrezionale effettuata dal giudice di merito che, se espressa in motivazione in maniera priva di contraddizioni e di manifeste illogicità, è immune dal vaglio di questa Corte. Nella motivazione si affrontano con chiarezza ed in maniera condivisibile, tanto il tema della non esiguità del danno (pg. 11) in quanto l'importo da prendere come riferimento è l'iniziale richiesta di € 2.500,00 o, alternativamente il valore dei mezzi sottratti, esulandosi in entrambi i casi dal concetto di speciale tenuità richiesto dall'art. 62 n. 4, cod. pen., quanto il tema delle circostanze I 6 attenuanti generiche, attesa la scarsa rilevanza, in termini di ammissione dei propri addebiti, delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, nell'opinione della Corte d'appello, insindacabile in questa sede. 5. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2025 Il Co sigliere relatore La Presidente