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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
PICCIRILLI DO MARIA, Relatore
MA RO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5087/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029228903000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029228903001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossioni e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05.11.2025, la sig.ra Ricorrente_2, rappresentata e difesa come da procura in atti, proponeva opposizione avverso cartelle di pagamento n° n°100202500292289 0300 e 10020250029228903001 per l'importo di € 26.781,32, basate su controllo e sanzioni per imposte indirette anno 2022.
La ricorrente eccepiva l'erronea ovvero falsa applicazione della normativa sulla c.d. agevolazione “prima casa”. Indi, chiedeva l'accoglimento con vittoria di spese.
In data 12 novembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo che il petitum era già stato oggetto di altro ricorso e rigettato con sentenza 3488/2025 di questa Corte. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento, in quanto la questione controversa
è già stata oggetto di pronuncia con sentenza n° 3488/2025 di questa Corte depositata in data 23 giugno
2025, configurando un'ipotesi di ne bis in idem ai sensi dell'art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e della giurisprudenza CEDU/Cgue, che vieta il doppio giudizio sullo stesso fatto e medesimo soggetto.
Tale principio opera nel processo tributario quando sussistono identità di fatti (idem factum), soggetto
(eadem persona), impedendo un nuovo esame nel rispetto della cosa giudicata.
Infatti, in base al principio del ne bis in idem, la ricorrente ha proposto ricorso per lo stesso fatto. In data
23 giugno 2025 la sez. 7 discuteva il ricorso e successivamente il collegio emetteva la sentenza n°
3488/2025 rigettandolo.
Il principio del ne bis in idem, quale presidio di garanzia, nasce in ambito penale, per poi essere esteso, sotto l'influenza delle Corti europee, all'ambito tributario. Esso tende a tutelare, come divieto di doppio giudizio (concezione c.d. procedurale) o divieto di doppia sanzione (concezione c.d. sostanziale), la libertà individuale, la vis rei iudicatae, quale elemento di pace sociale, nonché l'integrità patrimoniale dell'individuo. Nell'ordinamento italiano, il nostro principio si trova consacrato nell'art. 649 c.p.p., mentre in ambito europeo esso fa perno sull'art. 4 Prot. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
e sull'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE (CDFUE), con la conseguenza che, con riferimento al diritto penale e al diritto tributario, si è formata una cospicua giurisprudenza della Corte EDU e, in minor misura, della Corte di Giustizia UE.
Anche la Suprema Corte ha offerto un importante contributo relativamente all'applicazione del principio del ne bis in idem alle ipotesi di violazioni tributarie (Cass. Sent., 07/09/2021, n. 33071).
La giurisprudenza della Corte di cassazione intervenendo sulla questione, ha riaffermato che si tratta di un brocardo che esprime un principio del diritto in forza del quale un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione. Tale principio trova piena residenza in questo giudizio anche perché i presupposti della doglianza sono gli stessi già esaminati e rigettati nella sentenza citata.
Alla luce della documentazione in atti, che conferma la legittimità della pretesa, la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite per € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
PICCIRILLI DO MARIA, Relatore
MA RO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5087/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029228903000 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250029228903001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossioni e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 05.11.2025, la sig.ra Ricorrente_2, rappresentata e difesa come da procura in atti, proponeva opposizione avverso cartelle di pagamento n° n°100202500292289 0300 e 10020250029228903001 per l'importo di € 26.781,32, basate su controllo e sanzioni per imposte indirette anno 2022.
La ricorrente eccepiva l'erronea ovvero falsa applicazione della normativa sulla c.d. agevolazione “prima casa”. Indi, chiedeva l'accoglimento con vittoria di spese.
In data 12 novembre 2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate in persona del direttore p.t., controdeducendo che il petitum era già stato oggetto di altro ricorso e rigettato con sentenza 3488/2025 di questa Corte. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento, in quanto la questione controversa
è già stata oggetto di pronuncia con sentenza n° 3488/2025 di questa Corte depositata in data 23 giugno
2025, configurando un'ipotesi di ne bis in idem ai sensi dell'art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e della giurisprudenza CEDU/Cgue, che vieta il doppio giudizio sullo stesso fatto e medesimo soggetto.
Tale principio opera nel processo tributario quando sussistono identità di fatti (idem factum), soggetto
(eadem persona), impedendo un nuovo esame nel rispetto della cosa giudicata.
Infatti, in base al principio del ne bis in idem, la ricorrente ha proposto ricorso per lo stesso fatto. In data
23 giugno 2025 la sez. 7 discuteva il ricorso e successivamente il collegio emetteva la sentenza n°
3488/2025 rigettandolo.
Il principio del ne bis in idem, quale presidio di garanzia, nasce in ambito penale, per poi essere esteso, sotto l'influenza delle Corti europee, all'ambito tributario. Esso tende a tutelare, come divieto di doppio giudizio (concezione c.d. procedurale) o divieto di doppia sanzione (concezione c.d. sostanziale), la libertà individuale, la vis rei iudicatae, quale elemento di pace sociale, nonché l'integrità patrimoniale dell'individuo. Nell'ordinamento italiano, il nostro principio si trova consacrato nell'art. 649 c.p.p., mentre in ambito europeo esso fa perno sull'art. 4 Prot. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
e sull'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE (CDFUE), con la conseguenza che, con riferimento al diritto penale e al diritto tributario, si è formata una cospicua giurisprudenza della Corte EDU e, in minor misura, della Corte di Giustizia UE.
Anche la Suprema Corte ha offerto un importante contributo relativamente all'applicazione del principio del ne bis in idem alle ipotesi di violazioni tributarie (Cass. Sent., 07/09/2021, n. 33071).
La giurisprudenza della Corte di cassazione intervenendo sulla questione, ha riaffermato che si tratta di un brocardo che esprime un principio del diritto in forza del quale un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione. Tale principio trova piena residenza in questo giudizio anche perché i presupposti della doglianza sono gli stessi già esaminati e rigettati nella sentenza citata.
Alla luce della documentazione in atti, che conferma la legittimità della pretesa, la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite per € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno