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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/07/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 667/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 667 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocata Carmelita Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosentino), e (C.F.: – rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocata Carmelita Alvaro).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 333/2020 emessa l'11 giungo 2020 a definizione del procedimento n. 1848/2018, e con la quale il Tribunale di Locri aveva rigettato
1 l'opposizione proposta da , ritenendo valido titolo esecutivo l'atto a Parte_1 formazione giudiziale (consistente in un decreto d'omologa della separazione) posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'appellante dall'originaria parte opposta.
2.1. L'appellante (e opponente) censura la suddetta sentenza del Tribunale di Palmi, deducendo I) l'erroneità della qualificazione giuridica operata dal Tribunale in ordine all'azione proposta dal medesimo (sostenendo come – avendo egli lamentato questioni attinenti alla regolare apposizione della formula esecutiva al titolo portato a esecuzione – la stessa andasse qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dovendosi il vizio denunciato sussumersi sotto le irregolarità previste dall'art. 617 c.p.c.), II) l'assenza dell'atto recettizio
(dato dalla successiva ordinanza presidenziale nel giudizio divorzile), in quanto unico titolo idoneo a fondare l'azione esecutiva, nonché III) l'erronea individuazione del petitum, poiché la domanda proposta sarebbe stata finalizzata alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo azionato.
3. Parte appellata si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
3.1. – in via preliminare – eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e – nel merito – sostiene l'ineccepibilità e la correttezza della sentenza appellata, affermando come l'unico titolo esecutivo azionabile fosse il decreto d'omologa della separazione, l'ordinanza emessa in sede di divorzio non indicando alcuna somma per il mantenimento, e stante – altresì – l'impossibilità, da parte della Cancelleria, di rilasciare la formula esecutiva sull'ordinanza presidenziale (difettando la stessa di alcuna statuizione sugli obblighi patrimoniali).
4. All'esito della camera di consiglio del primo luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
6. Occorre innanzitutto precisare come l'appellata abbia correttamente posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa (per l'ottenimento delle somme spettanti alla stessa, in conseguenza degli accordi patrimoniali intervenuti in sede di separazione coniugale) il decreto di omologa del Tribunale, derivando la rivendicazione della ex moglie dall'assetto patrimoniale cristallizzato fra le parti proprio a mezzo di tale decreto (confermativo delle determinazioni spontaneamente assunte dai coniugi, nell'addivenire ai summenzionati accordi di separazione).
7. Ciò puntualizzato, non si dimentichi come – con indirizzo ormai costante – da Cass., Sez.
III Civ., sent. n. 9161/2013 «L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi
2 integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove
l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione».
8. D'altra parte – ai sensi dell'art. 653, I c., secondo periodo, c.p.c. – «Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta».
9. Dal raffronto tra la fattispecie codicistica appena menzionata e la massima enunciata poc'anzi si evince – allora – come, in sede esecutiva, l'avvicendamento fra titoli giudiziari – in conseguenza del quale il provvedimento (esecutivo) sopravvenuto tenga luogo di quello emesso storicamente (e sottostante all'esecuzione intrapresa) – operi solamente a condizione dell'effettiva presenza, nella pronuncia successiva, d'una determinazione
(interamente o parzialmente) incompatibile – nel merito – col contenuto della (eseguenda) pronuncia precedente.
10. Nell'ipotesi appena descritta (caratteristica – sebbene non esclusivamente – del rapporto fra statuizione di primo grado e d'appello), vengono comunque fatti salvi – peraltro – gli effetti dell'esecuzione, se già incardinata (ancorché tale salvezza sia alternativamente limitata alle previsioni del titolo originario, qualora quello successivo ampli la misura della condanna, ovvero all'entità della condanna contenuta nel provvedimento successivo, qualora restrittiva
– per quantità o qualità – di quella emessa dal primo giudice).
11. Tale approdo ermeneutico – invero – è coerente con il disposto del soprarichiamato art. 653 c.p.c., il quale implica venga posta a base dell'esecuzione (già pendente) la sentenza sopraggiunta (e resa all'esito dell'opposizione al decreto ingiuntivo) nel solo caso di accoglimento (parziale) dell'opposizione proposta.
12. Si comprende – pertanto – come presupposto (necessario e sufficiente) della sostituzione del primo titolo esecutivo con quello formatosi posteriormente sia la riconsiderazione (anche soltanto parziale) di quanto statuito giudizialmente in precedenza, per effetto d'una nuova delibazione sostanziale della vertenza, e la pedissequa assunzione d'una decisione (in qualche misura) alternativa.
13. Nella vicenda il discorso, tale condizione (da cui si sarebbe eventualmente potuta arguire l'ineseguibilità del decreto di omologa) non sussiste.
3 14. L'ordinanza presidenziale – emessa nel successivo giudizio (di cessazione degli effetti civili del matrimonio) – non ha statuito (affatto) in ordine ai rapporti economici tra i divorziandi: di talché nessun effetto sostitutivo – nel raffronto tra ordinanza presidenziale e previo decreto di omologa (della separazione) – è predicabile.
15. Non essendo sopravvenuta alcuna decisione ulteriore (in grado di sovrapporsi al contenuto della precedente), rimane ferma – ed è legittimamente intrapresa e continuata –
l'esecuzione incardinata sulla scorta del decreto iniziale.
16. Per tutto quanto chiarito sin qui, l'appello va prevalentemente rigettato nel merito, mentre vanno dichiarate inammissibili le doglianze riguardanti la corretta spedizione in forma esecutiva del titolo azionato, non essendo ammesso il rimedio dell'appello nei casi di cui all'art. 617 c.p.c.
17. Per tutto quanto chiarito sin qui – in ultima analisi – l'appello va respinto integralmente.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità (bassa) della disputa, al Parte_1 pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
19. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 CP_1
così provvede:
- dichiara l'appello proposto parzialmente inammissibile e infondato nel resto, per le ragioni di cui in motivazione;
4 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata, e liquidate complessivamente in 1.458,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte appellata, dichiaratasi antistataria;
- dà – infine – atto del rigetto integrale dell'appello, in funzione della verifica – da compiersi a cura della Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del primo luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 667 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra
[...]
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocata Carmelita Parte_1 CodiceFiscale_1
Cosentino), e (C.F.: – rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocata Carmelita Alvaro).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, viene appellata la sentenza n. 333/2020 emessa l'11 giungo 2020 a definizione del procedimento n. 1848/2018, e con la quale il Tribunale di Locri aveva rigettato
1 l'opposizione proposta da , ritenendo valido titolo esecutivo l'atto a Parte_1 formazione giudiziale (consistente in un decreto d'omologa della separazione) posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa nei confronti dell'appellante dall'originaria parte opposta.
2.1. L'appellante (e opponente) censura la suddetta sentenza del Tribunale di Palmi, deducendo I) l'erroneità della qualificazione giuridica operata dal Tribunale in ordine all'azione proposta dal medesimo (sostenendo come – avendo egli lamentato questioni attinenti alla regolare apposizione della formula esecutiva al titolo portato a esecuzione – la stessa andasse qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dovendosi il vizio denunciato sussumersi sotto le irregolarità previste dall'art. 617 c.p.c.), II) l'assenza dell'atto recettizio
(dato dalla successiva ordinanza presidenziale nel giudizio divorzile), in quanto unico titolo idoneo a fondare l'azione esecutiva, nonché III) l'erronea individuazione del petitum, poiché la domanda proposta sarebbe stata finalizzata alla declaratoria di nullità del titolo esecutivo azionato.
3. Parte appellata si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
3.1. – in via preliminare – eccepisce l'inammissibilità del gravame per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c. e – nel merito – sostiene l'ineccepibilità e la correttezza della sentenza appellata, affermando come l'unico titolo esecutivo azionabile fosse il decreto d'omologa della separazione, l'ordinanza emessa in sede di divorzio non indicando alcuna somma per il mantenimento, e stante – altresì – l'impossibilità, da parte della Cancelleria, di rilasciare la formula esecutiva sull'ordinanza presidenziale (difettando la stessa di alcuna statuizione sugli obblighi patrimoniali).
4. All'esito della camera di consiglio del primo luglio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
6. Occorre innanzitutto precisare come l'appellata abbia correttamente posto a fondamento dell'esecuzione intrapresa (per l'ottenimento delle somme spettanti alla stessa, in conseguenza degli accordi patrimoniali intervenuti in sede di separazione coniugale) il decreto di omologa del Tribunale, derivando la rivendicazione della ex moglie dall'assetto patrimoniale cristallizzato fra le parti proprio a mezzo di tale decreto (confermativo delle determinazioni spontaneamente assunte dai coniugi, nell'addivenire ai summenzionati accordi di separazione).
7. Ciò puntualizzato, non si dimentichi come – con indirizzo ormai costante – da Cass., Sez.
III Civ., sent. n. 9161/2013 «L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi
2 integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove
l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione».
8. D'altra parte – ai sensi dell'art. 653, I c., secondo periodo, c.p.c. – «Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta».
9. Dal raffronto tra la fattispecie codicistica appena menzionata e la massima enunciata poc'anzi si evince – allora – come, in sede esecutiva, l'avvicendamento fra titoli giudiziari – in conseguenza del quale il provvedimento (esecutivo) sopravvenuto tenga luogo di quello emesso storicamente (e sottostante all'esecuzione intrapresa) – operi solamente a condizione dell'effettiva presenza, nella pronuncia successiva, d'una determinazione
(interamente o parzialmente) incompatibile – nel merito – col contenuto della (eseguenda) pronuncia precedente.
10. Nell'ipotesi appena descritta (caratteristica – sebbene non esclusivamente – del rapporto fra statuizione di primo grado e d'appello), vengono comunque fatti salvi – peraltro – gli effetti dell'esecuzione, se già incardinata (ancorché tale salvezza sia alternativamente limitata alle previsioni del titolo originario, qualora quello successivo ampli la misura della condanna, ovvero all'entità della condanna contenuta nel provvedimento successivo, qualora restrittiva
– per quantità o qualità – di quella emessa dal primo giudice).
11. Tale approdo ermeneutico – invero – è coerente con il disposto del soprarichiamato art. 653 c.p.c., il quale implica venga posta a base dell'esecuzione (già pendente) la sentenza sopraggiunta (e resa all'esito dell'opposizione al decreto ingiuntivo) nel solo caso di accoglimento (parziale) dell'opposizione proposta.
12. Si comprende – pertanto – come presupposto (necessario e sufficiente) della sostituzione del primo titolo esecutivo con quello formatosi posteriormente sia la riconsiderazione (anche soltanto parziale) di quanto statuito giudizialmente in precedenza, per effetto d'una nuova delibazione sostanziale della vertenza, e la pedissequa assunzione d'una decisione (in qualche misura) alternativa.
13. Nella vicenda il discorso, tale condizione (da cui si sarebbe eventualmente potuta arguire l'ineseguibilità del decreto di omologa) non sussiste.
3 14. L'ordinanza presidenziale – emessa nel successivo giudizio (di cessazione degli effetti civili del matrimonio) – non ha statuito (affatto) in ordine ai rapporti economici tra i divorziandi: di talché nessun effetto sostitutivo – nel raffronto tra ordinanza presidenziale e previo decreto di omologa (della separazione) – è predicabile.
15. Non essendo sopravvenuta alcuna decisione ulteriore (in grado di sovrapporsi al contenuto della precedente), rimane ferma – ed è legittimamente intrapresa e continuata –
l'esecuzione incardinata sulla scorta del decreto iniziale.
16. Per tutto quanto chiarito sin qui, l'appello va prevalentemente rigettato nel merito, mentre vanno dichiarate inammissibili le doglianze riguardanti la corretta spedizione in forma esecutiva del titolo azionato, non essendo ammesso il rimedio dell'appello nei casi di cui all'art. 617 c.p.c.
17. Per tutto quanto chiarito sin qui – in ultima analisi – l'appello va respinto integralmente.
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a carico di
[...]
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità (bassa) della disputa, al Parte_1 pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
19. Deve – infine – attestarsi (per gli scopi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002) il rigetto integrale dell'impugnazione, e rimettere alla Cancelleria il compimento dei conseguenti accertamenti di competenza.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 CP_1
così provvede:
- dichiara l'appello proposto parzialmente inammissibile e infondato nel resto, per le ragioni di cui in motivazione;
4 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata, e liquidate complessivamente in 1.458,00 euro, oltre a IVA, CPA, spese documentate e spese generali forfettarie al 15%, come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte appellata, dichiaratasi antistataria;
- dà – infine – atto del rigetto integrale dell'appello, in funzione della verifica – da compiersi a cura della Cancelleria – circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del primo luglio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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