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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AL ES, Presidente
CHINE' GIUSEPPE, Relatore
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 292/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni, N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - 0p iva 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230220549535000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Viterbo appella, per la integrale riforma, la sentenza della CGT di I grado di Viterbo n. 218 del 18 giugno 2024, con la quale è stato accolto il ricorso di Resistente_1 91 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 09720230220549535000, emessa per il pagamento di euro 71.108,20 (importo ridotto per sgravio parziale da quello originario di euro 80.731,50) a seguito di decadenza dalla rateazione (comunicazione predisposta in data 5.11.2020 e consegnata in data 29.10.2021) per il mancato pagamento nei termini della quinta rata dovuta alla scadenza del 30.11.2022. Le somme oggetto della rateazione erano risultate dovute sulla base della liquidazione (controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) sul modello 770, anno 2017, dichiarazione n. 12184367206 - 0000001 del 28.01.2019.
2. Con la sentenza di prime cure, il giudice tributario ha affermato che "alla data del pagamento della (ipotetica) quinta rata del piano di rateizzazione, da parte della ricorrente, effettuato successivamente al 31.12.2022 infatti non si era verificata alcuna decadenza dallo stesso piano di rateizzazione, dato che come prevede l'art. 15 ter dPR 602/73, la quarta rata poteva essere pagata nel termine della successiva rata e la legge 197 del 2022 prevedeva, invece, in ordine a tali somme, anche il possibile pagamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi interessi e sanzioni con le sanzioni al 3%;".
3. Deduce, in sintesi, l'Ufficio appellante che il primo giudice - con la prefata motivazione - avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022, e della Circolare applicativa n. 1/
E del 143 gennaio 2023, in quanto il contribuente, per non decadere dal piano di rateazione in essere alla data del 31 dicembre 2022, avrebbe dovuto pagare, esclusivamente nella misura "originariamente prevista" e non ridotta, gli importi delle rate eventualmente scadute a tale data entro la scadenza della rata successiva.
Poiché l'odierna appellata ha sì pagato la quinta rata del piano di rateazione in data 30.1.2023 (pertanto prima della scadenza della rata successiva del 28.2.2023), ma non lo ha fatto in misura piena (euro 4390, più interessi), bensì in misura ridotta come da prospetto di rateazione agevolata (euro 4136,64, più interessi), ex lege è intervenuta la decadenza dalla rateazione. Di qui l'erroneità della sentenza gravata e la legittimità della cartella di pagamento per cui è causa.
4. Benché ritualmente intimata, non si è costituita nel presente giudizio di appello la Resistente_1 91 S.r.l.
5. Alla udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata dal Collegio trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello si palesa fondato.
7. Risulta pacifico in atti:
- la comunicazione di irregolarità - codice atto n. 30726191817 - da cui origina la odierna controversia - è stata oggetto di rateizzazione della società contribuente, con versamento della prima rata effettuato in data
24/11/2021; successivamente, sono state versate la seconda rata (in data 30/05/2022), la terza rata (in data
29/07/2022), la quarta rata (in data 17/10/2022) e la quinta rata (in data 30/01/2023), entro la scadenza della rata successiva (28/02/2023);
- con la cartella di pagamento impugnata dinanzi al primo giudice, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza dal piano di rateazione in virtù del disposto dell'articolo 1, comma 155, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 n. 197, in quanto sebbene fosse stato versato l'importo della quinta rata prima della scadenza della rata successiva, tale importo era inferiore rispetto a quello dovuto.
8. Poiché il giudice di primo grado, con la sentenza oggetto di gravame, ha accolto il ricorso della Resistente_1 91 S.r.l. e ritenuto l'insussistenza dei presupposti di legge per accertare la decadenza dal piano di rateizzazione, l'Ufficio appellante - invocando l'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 e la Circolare
n. 1/E del 13 gennaio 2023 - denuncia l'erroneità della decisione di primo grado e ne chiede la integrale riforma.
9. La censura è condivisa dal Collegio.
9.1. In primo luogo, il comma 155 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ha stabilito: "155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo".
La disposizione è univoca nel fare riferimento ai pagamenti rateali ancora in corso alla data del 1° gennaio
2023 (data di entrata in vigore legge di bilancio 2023) ai sensi dell'art.
3-bis del d. lgs. n. 462 del 1997, ovvero a quei pagamenti per i quali, alla predetta data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
9.2. In secondo luogo, analizzando sul punto il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale coordinamento normativo n. 1/E del 13 gennaio 2023, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni” e specificatamente il paragrafo n. 2
“Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023”, si evince che “Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973”. La medesima Circolare specifica che “L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022”.
Alla nota n. 6) a pagina 8 della Circolare si precisa anche: "6 Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)".
9.3. Ne consegue, per quanto massimamente rileva ai fini dello scrutinio del motivo di appello, che l'odierna appellata non poteva invocare la predetta disciplina per giustificare la mancata decadenza dal piano di rateazione.
E invero, è pacifico in atti che la quinta rata del piano, con scadenza il 30.11.2022, è stata versata prima della scadenza prevista della sesta rata (segnatamente, in data 30.01.2023), ma non "nella misura originariamente prevista", ma in quella ridotta. Peraltro, con una riduzione eccedente la soglia di tolleranza prevista dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
9.4. Poiché il primo giudice non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, l'appello deve essere accolto e la decisione appellata deve essere conseguentemente integralmente riformata.
10. Le spese del doppio grado di giudizio, in virtù della novità della questione esaminata possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AL ES, Presidente
CHINE' GIUSEPPE, Relatore
SAVO AMODIO ANTONINO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 292/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni, N. 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Resistente_1 - 0p iva 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 218/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230220549535000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Viterbo appella, per la integrale riforma, la sentenza della CGT di I grado di Viterbo n. 218 del 18 giugno 2024, con la quale è stato accolto il ricorso di Resistente_1 91 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 09720230220549535000, emessa per il pagamento di euro 71.108,20 (importo ridotto per sgravio parziale da quello originario di euro 80.731,50) a seguito di decadenza dalla rateazione (comunicazione predisposta in data 5.11.2020 e consegnata in data 29.10.2021) per il mancato pagamento nei termini della quinta rata dovuta alla scadenza del 30.11.2022. Le somme oggetto della rateazione erano risultate dovute sulla base della liquidazione (controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) sul modello 770, anno 2017, dichiarazione n. 12184367206 - 0000001 del 28.01.2019.
2. Con la sentenza di prime cure, il giudice tributario ha affermato che "alla data del pagamento della (ipotetica) quinta rata del piano di rateizzazione, da parte della ricorrente, effettuato successivamente al 31.12.2022 infatti non si era verificata alcuna decadenza dallo stesso piano di rateizzazione, dato che come prevede l'art. 15 ter dPR 602/73, la quarta rata poteva essere pagata nel termine della successiva rata e la legge 197 del 2022 prevedeva, invece, in ordine a tali somme, anche il possibile pagamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi interessi e sanzioni con le sanzioni al 3%;".
3. Deduce, in sintesi, l'Ufficio appellante che il primo giudice - con la prefata motivazione - avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022, e della Circolare applicativa n. 1/
E del 143 gennaio 2023, in quanto il contribuente, per non decadere dal piano di rateazione in essere alla data del 31 dicembre 2022, avrebbe dovuto pagare, esclusivamente nella misura "originariamente prevista" e non ridotta, gli importi delle rate eventualmente scadute a tale data entro la scadenza della rata successiva.
Poiché l'odierna appellata ha sì pagato la quinta rata del piano di rateazione in data 30.1.2023 (pertanto prima della scadenza della rata successiva del 28.2.2023), ma non lo ha fatto in misura piena (euro 4390, più interessi), bensì in misura ridotta come da prospetto di rateazione agevolata (euro 4136,64, più interessi), ex lege è intervenuta la decadenza dalla rateazione. Di qui l'erroneità della sentenza gravata e la legittimità della cartella di pagamento per cui è causa.
4. Benché ritualmente intimata, non si è costituita nel presente giudizio di appello la Resistente_1 91 S.r.l.
5. Alla udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata dal Collegio trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello si palesa fondato.
7. Risulta pacifico in atti:
- la comunicazione di irregolarità - codice atto n. 30726191817 - da cui origina la odierna controversia - è stata oggetto di rateizzazione della società contribuente, con versamento della prima rata effettuato in data
24/11/2021; successivamente, sono state versate la seconda rata (in data 30/05/2022), la terza rata (in data
29/07/2022), la quarta rata (in data 17/10/2022) e la quinta rata (in data 30/01/2023), entro la scadenza della rata successiva (28/02/2023);
- con la cartella di pagamento impugnata dinanzi al primo giudice, l'Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza dal piano di rateazione in virtù del disposto dell'articolo 1, comma 155, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 n. 197, in quanto sebbene fosse stato versato l'importo della quinta rata prima della scadenza della rata successiva, tale importo era inferiore rispetto a quello dovuto.
8. Poiché il giudice di primo grado, con la sentenza oggetto di gravame, ha accolto il ricorso della Resistente_1 91 S.r.l. e ritenuto l'insussistenza dei presupposti di legge per accertare la decadenza dal piano di rateizzazione, l'Ufficio appellante - invocando l'art. 1, comma 155, della legge n. 197 del 2022 e la Circolare
n. 1/E del 13 gennaio 2023 - denuncia l'erroneità della decisione di primo grado e ne chiede la integrale riforma.
9. La censura è condivisa dal Collegio.
9.1. In primo luogo, il comma 155 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, ha stabilito: "155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo".
La disposizione è univoca nel fare riferimento ai pagamenti rateali ancora in corso alla data del 1° gennaio
2023 (data di entrata in vigore legge di bilancio 2023) ai sensi dell'art.
3-bis del d. lgs. n. 462 del 1997, ovvero a quei pagamenti per i quali, alla predetta data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
9.2. In secondo luogo, analizzando sul punto il contenuto della Circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale coordinamento normativo n. 1/E del 13 gennaio 2023, avente ad oggetto “Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni” e specificatamente il paragrafo n. 2
“Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023”, si evince che “Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973”. La medesima Circolare specifica che “L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022”.
Alla nota n. 6) a pagina 8 della Circolare si precisa anche: "6 Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva)".
9.3. Ne consegue, per quanto massimamente rileva ai fini dello scrutinio del motivo di appello, che l'odierna appellata non poteva invocare la predetta disciplina per giustificare la mancata decadenza dal piano di rateazione.
E invero, è pacifico in atti che la quinta rata del piano, con scadenza il 30.11.2022, è stata versata prima della scadenza prevista della sesta rata (segnatamente, in data 30.01.2023), ma non "nella misura originariamente prevista", ma in quella ridotta. Peraltro, con una riduzione eccedente la soglia di tolleranza prevista dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
9.4. Poiché il primo giudice non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, l'appello deve essere accolto e la decisione appellata deve essere conseguentemente integralmente riformata.
10. Le spese del doppio grado di giudizio, in virtù della novità della questione esaminata possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 1, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.