Provvedimento: […] Più precisamente, per i reati di insubordinazione con violenza, minaccia o ingiuria la diminuzione di pena operava se il fatto risultava "commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare" (artt. 188 e 192, abrogati dall'art. 7 della legge n. 689 del 1985); per i reati di violenza, minaccia o ingiuria contro un inferiore, invece, bastava ad integrare l'attenuante la loro commissione "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare" (art. 197, abrogato dal medesimo art. 7).
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