Ordinanza collegiale 11 aprile 2024
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 23 aprile 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/01/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16935 del 2023, proposto da
RZ NN, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Cecchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AU CI, non costituita in giudizio;
JO OV, in qualità di procuratore speciale di ST JE ER, rappresentato e difeso dall’avvocato NN Crostelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento della illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato da RO AP sull’istanza/diffida, notificata a mezzo a p.e.c. del 6/10/2023, con cui il ricorrente ha chiesto al medesimo Comune di avviare e definire il procedimento di disciplina edilizia nei confronti delle controinteressate, con conseguente emissione in danno delle stesse della ordinanza di demolizione del manufatto asseritamente abusivo realizzato sulla corte comune all’immobile del ricorrente;
per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’A.C. intimata di provvedere sulla prefata istanza nel senso della fondatezza della stessa entro un termine non superiore a 30 giorni;
nonché per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’A.C. intimata, in caso di ulteriore inerzia di quest’ultima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO AP e di JO OV;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa IN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario dell’appartamento sito in RO alla Via Angelo Emo, n. 97, piano terra, interno 1, distinto al N.C.E.U. di RO al Foglio 380, particella 54, sub. 1; l’appartamento ha il proprio ingresso da una corte comune su cui si affacciano gli immobili di altri due proprietari, tra cui quello di ST JE ER, sito alla detta Via Angelo Emo, n. 97, piano terra, interno 4, distinto al N.C.E.U. di RO al Foglio 380, particella 51, sub. 1, ma occupato senza titolo dall’altra controinteressata CICERO AU.
Tutti i predetti appartamenti non fanno parte di alcun condominio.
1.1 Come si evince dalla esibita planimetria catastale, la corte comune (evidenziata in verde) risulta, in parte, occupata da un manufatto (tratteggiato con punti rossi) abusivamente – secondo la prospettazione di parte ricorrente - realizzato in ampliamento (e adibito a bagno e cucina) del prefato interno 4, sul quale sarebbe stata ulteriormente aperta – sempre in maniera abusiva – nell’anno 2020 una luce in pvc con apertura vasistas delle dimensioni di cm 40x40 ad opera della prefata CI.
Dalla esibita planimetria catastale della particella mappale 51, inoltre, s’evince che il manufatto in questione – che occuperebbe abusivamente la corte comune – ha una superficie di 3,51 mq e un’altezza di 2,95 mt, oltre a ridurre a soli 30 cm lo spazio antistante l’inizio della scala di ferro (asseritamente regolare e preesistente), che conduce al terrazzo esclusivo soprastante gli appartamenti del ricorrente e della proprietaria dell’altro immobile che si affaccia sulla corte comune de qua .
1.2 Il ricorrente, pertanto, sull’assunto che: “ l’abuso in questione, non essendo in alcun modo sanabile e ledendo intollerabilmente i diritti di terzi, deve essere demolito dalla Autorità Amministrativa preposta (Comune di RO), ”, a mezzo p.e.c. del proprio difensore inviata in data 24/11/2022, ha chiesto al Municipio RO 1 e alla Polizia locale di RO AP informazioni sullo stato di avanzamento della procedura sanzionatoria e dei tempi presumibili per l’effettiva eliminazione dell’abuso edilizio denunciato.
1.2 Dopo una serie di interlocuzioni, l’odierno ricorrente ha notificato a RO AP, a mezzo p.e.c. del 6/10/2023, un esposto con cui – richiamato quello già presentato alla PLRC, e protocollato in entrata con il numero VR/2022/44334 del 27/02/2022 - ha formalmente diffidato il Comune ad avviare e definire il procedimento sanzionatorio nei confronti delle controinteressate: “ con l’emissione della ordinanza di demolizione dell’abuso denunciato e consistente nella realizzazione di un manufatto contenente bagno e cucina insistente sulla corte comune del civico 97 di Via Angelo Emo ”, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della medesima istanza/diffida.
1.3 Essendo rimasta quest’ultima priva di riscontro, il ricorrente, con atto di gravame notificato alla controparte in data 18/12/2023 e tempestivamente depositato in giudizio in data 28/12/2023, ha chiesto, ex artt. 31 e 117 c.p.a., all’intestato Tribunale l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune intimato sull’istanza de qua .
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure.
2.1 Sussistenza dell’inadempimento – Violazione di legge e segnatamente dell’art. 2 della Legge n. 241/1909 in relazione all’obbligo di provvedere sull’istanza di parte nel contesto del procedimento amministrativo.
2.2 Conoscibilità della fondatezza dell’istanza da parte del Giudice Amministrativo adito (art. 31 comma 3 c.p.a.).
3. Il 12/02/2024 RO AP, già costituitasi in giudizio in data 3/01/2024, ha versato agli atti del giudizio una memoria difensiva con cui ha, in via preliminare, eccepito il difetto di interesse del Signor RZ NN a coltivare il presente giudizio, non avendo egli dimostrato: “ il danno subito dalle opere contestate. Né è stata fornita prova che il perseguimento delle stesse comporterebbe un giovamento per il ricorrente.
Al riguardo si sottolinea che presumibilmente il volume contestato precedeva l’acquisto, da parte del ricorrente, dell’appartamento sito in RO, alla via Angelo Emo 97 piano terra int. 1, datato 21.12.2009. Il sig. RZ, infatti, data soltanto all’anno 2020 l’apertura della luce in pvc delle dimensioni di cm 40x40, nulla precisando, invece, in ordine alla datazione del ben più evidente volume.
Non si comprende, pertanto, l’interesse che abbia mosso il sig. RZ all’acquisto dell’appartamento individuato con l’int. 1 di via Angelo Emo, 97, nonostante la presenza del volume contestato, nonché, ad oggi, il mutato interesse a vedere tutelato un pregiudizio pretesamente derivante dalla sostenuta inattività di RO AP. ”
3.1 In secondo luogo, la parte resistente ha eccepito l’improcedibilità e, comunque, l’insussistenza per infondatezza nel merito del ricorso ex adverso proposto, in quanto alcuna inerzia può imputarsi nella specie all’Ente Civico: “ il quale, come si evince dalla documentazione depositata agli atti, ha attivato tutte le procedure necessarie a verificare la fondatezza dei contenuti degli esposti elaborati dal ricorrente … e legittimamente riscontrato le diffide promosse dal ricorrente nonché le istanze di accesso agli atti nelle more proposte. ”
4. Con ordinanze collegiali istruttorie n. 7138/2024 dell’11/04/2024, n. 18282/2024 del 21/10/2024 e n. 7968/2025 del 23/04/2025, il Collegio ha ordinato e reiterato l’ordine al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio con la notifica, nelle forme di legge, del ricorso alla proprietaria dell’unità immobiliare d’interesse ai fini di causa, signora ST JE ER, al relativo indirizzo di residenza, in Croazia, secondo la modalità di cui all’art. 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa, firmata a RO il 3/12/1960, applicabile nella specie in forza della previsione di cui all’art. 142, comma 2, c.p.c., o, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel modo suindicato, secondo la modalità descritta dal comma 1 dell’art. 142 c.p.c.
5. Il 3/11/2025 si è costituito in giudizio il Signor OV JO, quale procuratore speciale di Stublin Lojen Vjera, dichiarando: “ di rimettersi alle determinazioni dell’Ill.mo TAR adito in ordine all’eventuale accertamento dell’abuso edilizio come descritto dal ricorrente, abuso al quale si dichiara assolutamente estraneo e in relazione al quale chiede comunque che sia ritenuta responsabile l’occupante abusiva CI AU. ”
6. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
7. Alla Camera di Consiglio del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In adesione all’eccezione formulata da RO AP, il ricorso, ritualmente notificato alle controparti ex artt. 31 e 117 c.p.a. e tempestivamente depositato in giudizio nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, commi 2, lett. b), e 3, c.p.a., deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse per le ragioni che seguono.
9. Come evincibile dai documenti depositati in atti, infatti, a seguito degli esposti notificati dall’odierno ricorrente in data 27/7/2022 e 6/10/2023, la resistente A. C. ha effettuato due sopralluoghi presso l’unità immobiliare (interno n. 4) di che trattasi: il primo in data 30/09/2022, all’esito del quale (giusta accertamento tecnico prot. CA/185597 del 9/11/2022, Modello B prot. CA/185635 del 9/11/2022 e Modello C Prot. N° UR/67183 del 22/11/2022) ha ritenuto di avviare il procedimento di disciplina edilizia esclusivamente con riferimento all’abuso rappresentato da una tettoia (di mq 6,88) realizzata senza titolo all’interno del cortile pertinenziale, in corrispondenza della porta d’ingresso del medesimo immobile; e il secondo sopralluogo (cui ha partecipato lo stesso ricorrente), in data 2/11/2023 (giusta accertamento tecnico prot. CA/214376 del 23/11/2023 e Modello B prot. CA/218382 del 30/11/2023), ad esito del quale sono stati riscontrati quali illeciti edilizi, oltre alla prefata tettoia, anche la realizzazione in assenza di titolo di due vani finestra sull’immobile di interesse (non presenti nella planimetria d’impianto scheda n. 8739664/1939), un cancello in ferro a delimitare una porzione del cortile condominiale, una scala in ferro di accesso al solaio di copertura dell’u.i. antistante a quella di cui è causa, e la presenza di ulteriore tettoie in corrispondenza di altri accessi presenti all’interno del cortile.
9.1 Tutte queste circostanze sono state rappresentate all’odierno ricorrente nella esibita comunicazione, Prot. CA/2024/0017813 dell’1/02/2024, avente a “ OGGETTO: Riscontro e chiarimenti procedimento avviato per immobile sito in Via Angelo Emo 97. ”, in cui la resistente A.C. dà esplicitamente atto che: “ Ad esito delle verifiche tuttavia non si è ravvisata la presenza di abusi edilizi per come dal Suo assistito rappresentati e descritti ma unicamente delle modifiche prospettiche (vano finestra) in aggiunta alla tettoia già rilevata. […]
L’Ufficio precisa infine che il compito di individuare/identificare i soggetti da coinvolgere nel procedimento è unicamente della Polizia Municipale e che è quindi necessario attendere i chiarimenti circa la posizione della sig.ra CICERO AU (da voi indicata come occupante) prima di emettere il provvedimento sanzionatorio al fine di adottarlo in modo corretto. ”
9.2 Nella fattispecie di cui si tratta, pertanto, deve farsi applicazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale, in forza del quale il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla P.A. sull’istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere. Pertanto, la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 (commi 1 e 2) c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del G.A. perduri l’inerzia e che, dunque, non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio-inadempimento. Trattandosi di una condizione dell’azione, questa deve persistere fino al momento della decisione. Conseguentemente, l’emanazione da parte della P.A. di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato od in ossequio all’obbligo di legge (anche non satisfattivo, come nel caso di specie, dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato) interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso medesimo, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nelle more del giudizio conseguentemente instaurato ( ex multis : Consiglio di Stato, Sezione III, 4 maggio 2018, n. 2660; Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2016, n. 1502; Consiglio di Stato, Sezione V, 1 ottobre 2015, n. 4605; Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 273; Idem, 31 luglio 2014, n. 4058; Consiglio di Stato, Sezione V, 1 luglio 2014, n. 3293; Consiglio di Stato, Sezione V, 7 maggio 2013, n. 2465; Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 maggio 2007, n. 2237). E: “ tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l’intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario - ex art. 117 comma 5 c.p.a.) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 4 maggio 2018, n. 2660).
9.3 Tanto chiarito, nel caso di specie, come visto, risulta ex actis che il Comune di RO AP ha dato seguito agli esposti presentati dall’odierno ricorrente e, da ultimo, alla istanza/diffida notificata a mezzo p.e.c. del 6 ottobre 2023, con il prefato riscontro Prot. CA/2024/0017813 del 01/02/2024.
Non resta, quindi, al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
10. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA IL, Presidente
IN RO, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN RO | LA IL |
IL SEGRETARIO