Versione
12 agosto 1961
12 agosto 1961
Art. 25.
E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.
La dotazione del Fondo e' costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilita' del bilancio.
E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.
La dotazione del Fondo e' costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilita' del bilancio.