Art. 25.
E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.
La dotazione del Fondo e' costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilita' del bilancio.
E' istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.
La dotazione del Fondo e' costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilita' del bilancio.