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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO FRANCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0034206.22-03-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 236/2023 depositato il 29/09/2023 proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0034209.22-03-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 266/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0045027.17-04-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 267/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0045022.17-04-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 268/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0045026.17-04-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 284/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0056830.16-05-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 285/2023 depositato il 15/11/2023 proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0056832.16-05-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 287/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0060253.23-05-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi in data 30.05.23 ricorrente_1 opponeva gli avvisi di accertamento catastale con i quali l'Agenzia Entrate di Alessandria procedeva ad iscrizione in capo alla ricorrente di alcuni immobili e manufatti di vario genere dalla stessa occupati ed utilizzati, ancorché per il tramite di altro soggetto, per la realizzazione della tratta ferroviaria denominata “terzo valico dei Giovi”.
Si trattava, nella fattispecie, di aree destinate all'alloggiamento degli operai del cantiere, allo stoccaggio dei materiali ed alla realizzazione di cave per l'estrazione degli inerti funzionali alla costruzione di cui Ricorrente_1 aveva il possesso corrispondente ad una proprietà superficiaria temporanea trattandosi di edificazioni e terreni che erano, e rimanevano, di proprietà di soggetti terzi originari intestatari delle particelle interessate e che, al termine delle opere, sarebbero tornati in possesso dei legittimi proprietari.
A motivo del gravame la Società ricorrente deduceva la pretesa violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 7
L. 212/00 nonché dell'art. 24 della Costituzione Italiana.
Ulteriori censure della ricorrente consistevano, poi, nella contestata violazione degli artt. 2 e 36 D.L.
262/06, 3 RDL 652/39 nonché 3 e 41 D.P.R. 1142/49.
La Società lamentava altresì la violazione degli artt. 1. 4 e 5 RDL 652/39, 40 D.P.R. 1142/49, 2 e 3 D.M.
28/98 non senza eccepire ulteriormente un sostanziale difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e contraddittorio in quanto non le sarebbe mai stata richiesta una preventiva regolarizzazione della contestata situazione catastale.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
Resisteva l'Agenzia Entrate di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato.
Evidenziava l'Ufficio la legittimità dell'imputazione soggettiva a Ricorrente_1 dei manufatti accatastati non senza osservare l'esistenza delle caratteristiche oggettive per l'accatastamento nonché per l'attribuzione della rendita mediante classamento.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Con successive memorie illustrative entrambe le parti ribadivano le già svolte considerazioni replicando alle osservazioni avversarie, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità e concludendo per l'accoglimento delle già assunte conclusioni.
Stante la evidente connessione tra i ricorsi, Questa Corte di Giustizia ne disponeva la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi appaiono fondati ed accoglibili.
Dalla documentazione versata in atti non vi è dubbio che i sedimi per cui è causa siano oggetto di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01.
Tale occupazione, finalizzata ad attività propedeutiche e comunque connesse con la realizzazione della tratta ferroviaria, è destinata a cessare con l'ultimazione delle opere al termine delle quali i terreni dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari nello stesso stato di fatto antecedente l'occupazione, e cioè quello di aree ad uso agricolo.
Tale definizione impedisce di condividere l'operato degli accertatori ma, soprattutto, di individuare i presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'emissione degli avvisi impugnati.
Non pare infatti contestabile la natura provvisoria e strumentale del cantiere e dell'attività di estrazione svolta nella cava il che collide, come premesso, con l'avvenuta intestazione in capo a Ricorrente_1 delle proprietà superficiarie di quei sedimi.
Del pari, per quanto attiene al dedotto vizio di motivazione, le doglianze della ricorrente non paiono prive di fondatezza.
L'Agenzia, infatti, ha motivato gli avvisi impugnati con argomentazioni contraddittorie, quantomeno a livello concettuale e, in parte, anche normativo.
Da un lato, infatti, il carattere di provvisorietà e di temporaneità della cava non si concilia con l'intestazione di una proprietà superficiaria né con l'attribuzione della categoria D/1 atteso che la cava non contiene fabbricati.
Dall'altro la pretesa impositiva azionata si pone in evidente contrasto con la norma di cui all'art. 49 del T.
U.E.S. che contempla l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio alla stregua di un titolo amministrativo temporaneo funzionale ad una specifica attività.
L'attribuzione di un diritto di superficie a favore della ricorrente, come parrebbe intendere l'Ufficio, è stata oggetto di numerose decisioni di merito concordi nell'escludere tale natura nel rapporto intercorrente tra ricorrente_1 e gli immobili per cui è causa sul fondato e condiviso presupposto che una cava, come nella fattispecie, non può essere assimilata ad una costruzione che, sola, può configurare l'esistenza di un diritto di superficie così come l'accessione della costruzione e del costruito al suolo.
(In tal senso cfr.: CGT di Bolzano 04.07.23 n. 45; CGT di Alessandria 11.08.25 n. 113).
Anche da quanto precede, dunque, l'operato dell'Ufficio non pare esente dalle censure rivoltegli difettando, nella fattispecie, i requisiti che, in fatto e in diritto, dovrebbero sostenere la fondatezza della pretesa impositiva.
Le caratteristiche degli immobili la loro destinazione ma, soprattutto, la natura provvisoria e temporanea del loro utilizzo esclude la possibilità di configurare l'esistenza di un diritto di superficie a favore della ricorrente.
Poiché le spese seguono la soccombenza, l'Agenzia Entrate di Alessandria dovrà essere tenuta alla loro rifusione a favore di Ricorrente_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Alessandria, accoglie i ricorsi riuniti per connessione e condanna l'Agenzia Entrate di Alessandria alla rifusione delle spese di lite a favore di ricorrente_1 che liquida in
€ 3.000,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRILLO FRANCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2023 depositato il 29/09/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0034206.22-03-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 236/2023 depositato il 29/09/2023 proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0034209.22-03-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 266/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0045027.17-04-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 267/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0045022.17-04-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 268/2023 depositato il 25/10/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0045026.17-04-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 284/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0056830.16-05-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 285/2023 depositato il 15/11/2023 proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0056832.16-05-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
- sul ricorso n. 287/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria - Via Arnaldo Da Brescia, 19 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso dp.alessandria@pce.agenziaentrate.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0060253.23-05-2023.U CATASTO-RENDITA CATASTALE
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi in data 30.05.23 ricorrente_1 opponeva gli avvisi di accertamento catastale con i quali l'Agenzia Entrate di Alessandria procedeva ad iscrizione in capo alla ricorrente di alcuni immobili e manufatti di vario genere dalla stessa occupati ed utilizzati, ancorché per il tramite di altro soggetto, per la realizzazione della tratta ferroviaria denominata “terzo valico dei Giovi”.
Si trattava, nella fattispecie, di aree destinate all'alloggiamento degli operai del cantiere, allo stoccaggio dei materiali ed alla realizzazione di cave per l'estrazione degli inerti funzionali alla costruzione di cui Ricorrente_1 aveva il possesso corrispondente ad una proprietà superficiaria temporanea trattandosi di edificazioni e terreni che erano, e rimanevano, di proprietà di soggetti terzi originari intestatari delle particelle interessate e che, al termine delle opere, sarebbero tornati in possesso dei legittimi proprietari.
A motivo del gravame la Società ricorrente deduceva la pretesa violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 7
L. 212/00 nonché dell'art. 24 della Costituzione Italiana.
Ulteriori censure della ricorrente consistevano, poi, nella contestata violazione degli artt. 2 e 36 D.L.
262/06, 3 RDL 652/39 nonché 3 e 41 D.P.R. 1142/49.
La Società lamentava altresì la violazione degli artt. 1. 4 e 5 RDL 652/39, 40 D.P.R. 1142/49, 2 e 3 D.M.
28/98 non senza eccepire ulteriormente un sostanziale difetto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e contraddittorio in quanto non le sarebbe mai stata richiesta una preventiva regolarizzazione della contestata situazione catastale.
Concludeva, pertanto, per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
Resisteva l'Agenzia Entrate di Alessandria contestando le allegazioni della ricorrente ed affermando la correttezza del proprio operato.
Evidenziava l'Ufficio la legittimità dell'imputazione soggettiva a Ricorrente_1 dei manufatti accatastati non senza osservare l'esistenza delle caratteristiche oggettive per l'accatastamento nonché per l'attribuzione della rendita mediante classamento.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Con successive memorie illustrative entrambe le parti ribadivano le già svolte considerazioni replicando alle osservazioni avversarie, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità e concludendo per l'accoglimento delle già assunte conclusioni.
Stante la evidente connessione tra i ricorsi, Questa Corte di Giustizia ne disponeva la riunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi appaiono fondati ed accoglibili.
Dalla documentazione versata in atti non vi è dubbio che i sedimi per cui è causa siano oggetto di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/01.
Tale occupazione, finalizzata ad attività propedeutiche e comunque connesse con la realizzazione della tratta ferroviaria, è destinata a cessare con l'ultimazione delle opere al termine delle quali i terreni dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari nello stesso stato di fatto antecedente l'occupazione, e cioè quello di aree ad uso agricolo.
Tale definizione impedisce di condividere l'operato degli accertatori ma, soprattutto, di individuare i presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'emissione degli avvisi impugnati.
Non pare infatti contestabile la natura provvisoria e strumentale del cantiere e dell'attività di estrazione svolta nella cava il che collide, come premesso, con l'avvenuta intestazione in capo a Ricorrente_1 delle proprietà superficiarie di quei sedimi.
Del pari, per quanto attiene al dedotto vizio di motivazione, le doglianze della ricorrente non paiono prive di fondatezza.
L'Agenzia, infatti, ha motivato gli avvisi impugnati con argomentazioni contraddittorie, quantomeno a livello concettuale e, in parte, anche normativo.
Da un lato, infatti, il carattere di provvisorietà e di temporaneità della cava non si concilia con l'intestazione di una proprietà superficiaria né con l'attribuzione della categoria D/1 atteso che la cava non contiene fabbricati.
Dall'altro la pretesa impositiva azionata si pone in evidente contrasto con la norma di cui all'art. 49 del T.
U.E.S. che contempla l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio alla stregua di un titolo amministrativo temporaneo funzionale ad una specifica attività.
L'attribuzione di un diritto di superficie a favore della ricorrente, come parrebbe intendere l'Ufficio, è stata oggetto di numerose decisioni di merito concordi nell'escludere tale natura nel rapporto intercorrente tra ricorrente_1 e gli immobili per cui è causa sul fondato e condiviso presupposto che una cava, come nella fattispecie, non può essere assimilata ad una costruzione che, sola, può configurare l'esistenza di un diritto di superficie così come l'accessione della costruzione e del costruito al suolo.
(In tal senso cfr.: CGT di Bolzano 04.07.23 n. 45; CGT di Alessandria 11.08.25 n. 113).
Anche da quanto precede, dunque, l'operato dell'Ufficio non pare esente dalle censure rivoltegli difettando, nella fattispecie, i requisiti che, in fatto e in diritto, dovrebbero sostenere la fondatezza della pretesa impositiva.
Le caratteristiche degli immobili la loro destinazione ma, soprattutto, la natura provvisoria e temporanea del loro utilizzo esclude la possibilità di configurare l'esistenza di un diritto di superficie a favore della ricorrente.
Poiché le spese seguono la soccombenza, l'Agenzia Entrate di Alessandria dovrà essere tenuta alla loro rifusione a favore di Ricorrente_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Alessandria, accoglie i ricorsi riuniti per connessione e condanna l'Agenzia Entrate di Alessandria alla rifusione delle spese di lite a favore di ricorrente_1 che liquida in
€ 3.000,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.