CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1151/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 1017/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 2576/2024, est. dott.ssa Maria Grazia Florio, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CAON ENRICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FRANCESCO SFORZA, 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LAZZATI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO DI PORTA ROMANA, 74 6 20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2576/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (R.G.L. 5669/2024), emessa il 21.05.2024 e pubblicata in data 15.07.2024; In via principale Accogliere l'appello proposto con il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 2576/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (R.G.L. 5669/2024), emessa il 21.05.2024 e pubblicata in data 15.07.2024, respingere tutte le domande proposte in primo grado dal sig. Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “respingere l'appello per le ragioni meglio esposte nella presente memoria confermando la sentenza e le sue statuizioni Con vittoria delle spese e degli
[1] onorari di tutte e tre le fasi di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2576/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO in accoglimento della domanda di ha accertato il Controparte_1 diritto del medesimo a essere inquadrato nel II livello del CCNL Edilizia e Artigianato e per l'effetto ha condannato la società datrice di lavoro a corrispondere la somma di Euro 8.515,96 (di cui Euro 587,21 per TFR) a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 IV comma c.c.
A sostegno della domanda il ricorrente aveva dedotto di essere stato assunto da in data 14.06.2019 con contratto a tempo determinato, Parte_1 poi trasformato in data 14.03.2020 in contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, mansione di manovale edile e inquadramento al livello I CCNL Edilizia e Artigianato;
che il rapporto era proseguito sino al 01.10.2022; di aver svolto fin dalla data di assunzione mansioni riconducibili al livello II del CCNL applicato e perciò aveva adito il TRIBUNALE rivendicando il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per complessivi Euro 8.515,96 di cui Euro 587,21 per TFR.
Il TRIBUNALE, esperita istruttoria orale volta ad accertare le mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente nel periodo oggetto di causa, richiamate le declaratorie del I e del II livello CCNL applicato, evidenziava che dall'istruttoria era emerso che il ricorrente si era occupato “di costruire le mura, i controsoffitti in cartongesso, così come di aprire le tracciature per l'impianto idraulico e per l'impianto elettrico” e concludeva affermando che le anzidette mansioni rientravano pacificamente nel II livello di inquadramento.
Aggiungeva inoltre che tali attività erano svolte con l'aiuto di un “garzone”, elemento che escludeva la possibilità di ricondurre le mansioni del ricorrente a quelle più semplici di “aiuto operai” proprie del I livello.
In ragione della soccombenza è stata condannata a Parte_1 rifondere a le spese di lite liquidate nella complessiva somma CP_1 di Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di appello la società lamenta l'“omessa valutazione delle prove documentali e conseguente illegittimità della sentenza di primo grado”.
Nella prospettazione del gravame evidenzia che il primo Giudice non ha preso in considerazione la documentazione prodotta avente ad oggetto le fatture pagate alle imprese subappaltatrici alle quali aveva dato incarico di eseguire le lavorazioni rientranti nel livello II del CCNL Edilizia e Artigianato.
[2] Nello specifico deduce di affidare ai propri dipendenti solo le lavorazioni rustiche e non elaborate e/o tecniche e che per le finiture (quali gessi, cartongessi, idraulica, elettrica e edilizia) si avvale, sempre e per ogni cantiere affidatole, di ditte esterne attraverso la sottoscrizione di contratti di subappalto.
Nell'ottica dell'appellante le fatture prodotte sono tali da fugare ogni dubbio che le mansioni che assume di avere svolto in costanza Controparte_1 di rapporto siano invece state affidate dall'appellante a imprese esterne, con la conseguenza che l'odierno appellato ha sempre svolto, come tutti gli altri dipendenti di lavorazioni rustiche e semplici rientranti nel livello I CCNL Pt_1 applicato.
Con un secondo motivo lamenta l'”errata applicazione della normativa di riferimento”.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la normativa di riferimento in quanto ai fini del riconoscimento di un livello di inquadramento superiore in base a quanto stabilito dal CCNL di categoria, il lavoratore deve dimostrare di essere stato adibito allo svolgimento delle mansioni superiori “in maniera continuativa” per tutta la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo di tempo determinato indicato nello stesso CCNL in
“oltre due mesi continuativi”.
In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., tale continuità deve essere provata dal lavoratore richiedente l'inquadramento superiore e che dalle prove testimoniali non è emersa la continuità dell'esecuzione di prestazioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento.
Sul punto rileva che i testi hanno semplicemente confermato di aver lavorato con l'odierno appellato per “quasi un mese” (teste , “circa 20/25 Testimone_1 giorni” (teste ), “circa 5 mesi” (teste e che il Tes_2 Testimone_3 teste aveva confermato che non ha mai Tes_4 Controparte_1
“portato avanti un cantiere dall'inizio alla fine” e che “era presente alcuni giorni poi veniva spostato su altri cantieri e arrivava un altro al suo posto”.
Su tali presupposti chiede, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, la riforma della medesima con conseguente rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 28.11.2024 ha resistito CP_1
difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma
[...] con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite anche del presente grado.
[3] Quanto alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, evidenzia che l'appellante ha corrisposto la quasi totalità delle somme dovute e che comunque alcuna azione esecuzione era iniziata.
All'udienza di discussione del 10.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
________________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente dichiararsi l'assorbimento della domanda di sospensiva, poiché la causa è stata decisa nel merito all'udienza fissata anche per l'esame dell'istanza cautelare.
Quanto al primo motivo di gravame si osserva innanzitutto che parte appellante non ha impugnato il capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha accertato che il lavoratore ha svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, essendosi limitato a sostenere che il primo Giudice non ha preso in considerazione le fatture pagate ad altri soggetti che, a loro volta, su incarico della stessa appellante, avrebbero svolto i lavori propri delle mansioni riconosciute all'appellato.
Dall'esame delle prove testimoniali alcun dubbio residua in ordine alle mansioni effettivamente svolte da i quali hanno Controparte_1 concordemente affermato che l'appellato si occupava di costruire mura, di realizzare soffitti in cartongesso, di aprire e chiudere le tracciature per gli impianti idraulici e elettrici.
In particolare, il teste TI ha affermato: “il ricorrente si occupava di Tes_1 costruire le mura, intonacare … montava anche le porte, si occupava degli abbassamenti dei soffitti in cartongesso. Una volta segnata nel muro da parte dell'elettricista la tracciatura dell'impianto elettrico, noi aprivamo la traccia e poi la chiudevamo. Era presente sul cantiere anche un idraulico e un elettricista. Preciso che l'elettricista non era sempre presente sul cantiere. Il lavoro manuale era lasciato a noi, mentre gli interventi dell'elettricista e dell'idraulico erano specifici per le loro competenze”.
Il teste ha dichiarato: “Sono idraulico, lavoro per la convenuta …. Ho Testimone_5 conosciuto il ricorrente sui cantieri. Svolgeva attività di muratore. Faceva la tracciatura, mi aiutava a installare i piatti doccia, chiudeva la tracciatura” e ancor:
“ho visto intento al lavoro solo il ricorrente sul cantiere, insieme ad un ragazzo, una sorta di garzone, che lo assisteva e gli passava i ferri ... Ho visto il ricorrente qualche volta creare delle botole o delle riparazioni in cartongesso … L'ho visto erigere muri e inserire falsi telai”.
[4] E così il teste : “Il ricorrente montava il piatto doccia e la vasca. Ha Tes_6 inserito i fili dell'impianto elettrico. È venuto qualcuno che ha disegnato una traccia sul muro. Lui ha aperto una traccia e posato i fili. Ha eretto i muri con forati, ha anche montato delle porte e ha creato un sottofondo in cartongesso all'ingresso del cantiere. Si occupava anche dell'impianto idraulico. Costruiva i muri. Si è occupato di predisporre l'impianto di aria condizionata e gas. Io facevo il manovale …”.
Sulla stessa linea si pone anche la deposizione del teste , Testimone_7 idraulico, il quale dopo aver elencato i cantieri presso i quali aveva prestato attività lavorativa, ha affermato che il ricorrente: “Murava cassette, erigeva muri, intonacava, predisponeva tracce per l'impianto elettrico e idraulico… Qualcosa ha fatto riguardo all'attività di imbiancatura di muri e di soffitti … Rispetto agli impianti elettrici io traccio il muro, il ricorrente si occupa di aprire la traccia, posiamo insieme i tubi e poi lui si occupa di chiudere la traccia”.
E ancora: “Ho tanti cantieri e tanti operai da gestire per cui non ho potuto vedere in molte occasioni il ricorrente. Preciso che pur non installando l'impianto di condizionamento, comunque il ricorrente svolgeva l'assistenza muraria anche perché i condizionamenti vanno sottotraccia, e in quanto muratore svolgeva l'assistenza per l'attività muraria anche per questo tipo di impianti”.
Così il teste “Rispetto al cantiere di via Inama, il Testimone_3 ricorrente ha fatto le tracce dell'impianto elettrico e idraulico, installato i tubi, ha messo l'intonaco, murato la vasca del water, messo la staffa del bidet e fatto l'isolamento col cartongesso. Per quanto riguarda eventuali modifiche del muro se n'è occupato sempre lui;
le stesse attività sono state svolte anche negli altri cantieri. Io gli davo una mano, seguivo le sue indicazioni … Preciso che il cantiere in zona Moscova era in via Milazzo. Qui ricordo che abbiamo messo i telai per le finestre ed il marmo sul davanzale”.
Le mansioni rese da rientrano nel II livello CCNL Controparte_1 applicato a cui appartengono “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive
o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”, che tra i vari profili individua gli “operai qualificati” intendendosi per tali “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: - Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature”, nonché “l'Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al finanziamento di sistemi a rete”.
La circostanza che la società appellante avesse demandato ad alcune ditte esterne lavori specifici quali la posa di piastrelle e/o parquet o ancora la realizzazione di impianti elettrici e/o idraulici non sono elementi tali da escludere che le
[5] mansioni, sebbene preparatorie, svolte dall'appellato, siano inquadrabili, come ritenuto correttamente dal Giudice di prime cure, nel II livello del CCNL applicato.
A ciò si aggiunga che i testi e Testimone_7 Testimone_3
hanno affermato che l'appellato prestava attività lavorativa Testimone_5 coadiuvato da un “garzone”, elemento che esclude la possibilità di ricondurre le mansioni prestate al livello I di inquadramento al quale appartengono “gli operai comuni, in particolare i lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori”.
Anche il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente applicato le disposizioni del CCNL il quale prevede che ai fini del riconoscimento di un livello di inquadramento superiore, il lavoratore debba dimostrare di essere stato adibito allo svolgimento delle mansioni superiori in maniere continuativa per tutta la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo di “oltre due mesi continuativi”, è privo di fondamento.
Ai fini del rigetto della doglianza è sufficiente osservare che tutti i testi escussi hanno confermato che ha reso per tutta la durata Controparte_1 del rapporto e quindi con continuità mansioni superiori, inquadrabili nel II livello, continuità che non va chiaramente intesa sullo stesso cantiere.
Per le suindicate ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado merita di essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/2022 come da dispositivo in calce nella somma complessiva di Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 2576/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
[6] Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
[7]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 2576/2024, est. dott.ssa Maria Grazia Florio, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CAON ENRICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FRANCESCO SFORZA, 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LAZZATI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO DI PORTA ROMANA, 74 6 20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2576/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (R.G.L. 5669/2024), emessa il 21.05.2024 e pubblicata in data 15.07.2024; In via principale Accogliere l'appello proposto con il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 2576/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (R.G.L. 5669/2024), emessa il 21.05.2024 e pubblicata in data 15.07.2024, respingere tutte le domande proposte in primo grado dal sig. Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “respingere l'appello per le ragioni meglio esposte nella presente memoria confermando la sentenza e le sue statuizioni Con vittoria delle spese e degli
[1] onorari di tutte e tre le fasi di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2576/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO in accoglimento della domanda di ha accertato il Controparte_1 diritto del medesimo a essere inquadrato nel II livello del CCNL Edilizia e Artigianato e per l'effetto ha condannato la società datrice di lavoro a corrispondere la somma di Euro 8.515,96 (di cui Euro 587,21 per TFR) a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 IV comma c.c.
A sostegno della domanda il ricorrente aveva dedotto di essere stato assunto da in data 14.06.2019 con contratto a tempo determinato, Parte_1 poi trasformato in data 14.03.2020 in contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, mansione di manovale edile e inquadramento al livello I CCNL Edilizia e Artigianato;
che il rapporto era proseguito sino al 01.10.2022; di aver svolto fin dalla data di assunzione mansioni riconducibili al livello II del CCNL applicato e perciò aveva adito il TRIBUNALE rivendicando il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per complessivi Euro 8.515,96 di cui Euro 587,21 per TFR.
Il TRIBUNALE, esperita istruttoria orale volta ad accertare le mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente nel periodo oggetto di causa, richiamate le declaratorie del I e del II livello CCNL applicato, evidenziava che dall'istruttoria era emerso che il ricorrente si era occupato “di costruire le mura, i controsoffitti in cartongesso, così come di aprire le tracciature per l'impianto idraulico e per l'impianto elettrico” e concludeva affermando che le anzidette mansioni rientravano pacificamente nel II livello di inquadramento.
Aggiungeva inoltre che tali attività erano svolte con l'aiuto di un “garzone”, elemento che escludeva la possibilità di ricondurre le mansioni del ricorrente a quelle più semplici di “aiuto operai” proprie del I livello.
In ragione della soccombenza è stata condannata a Parte_1 rifondere a le spese di lite liquidate nella complessiva somma CP_1 di Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di appello la società lamenta l'“omessa valutazione delle prove documentali e conseguente illegittimità della sentenza di primo grado”.
Nella prospettazione del gravame evidenzia che il primo Giudice non ha preso in considerazione la documentazione prodotta avente ad oggetto le fatture pagate alle imprese subappaltatrici alle quali aveva dato incarico di eseguire le lavorazioni rientranti nel livello II del CCNL Edilizia e Artigianato.
[2] Nello specifico deduce di affidare ai propri dipendenti solo le lavorazioni rustiche e non elaborate e/o tecniche e che per le finiture (quali gessi, cartongessi, idraulica, elettrica e edilizia) si avvale, sempre e per ogni cantiere affidatole, di ditte esterne attraverso la sottoscrizione di contratti di subappalto.
Nell'ottica dell'appellante le fatture prodotte sono tali da fugare ogni dubbio che le mansioni che assume di avere svolto in costanza Controparte_1 di rapporto siano invece state affidate dall'appellante a imprese esterne, con la conseguenza che l'odierno appellato ha sempre svolto, come tutti gli altri dipendenti di lavorazioni rustiche e semplici rientranti nel livello I CCNL Pt_1 applicato.
Con un secondo motivo lamenta l'”errata applicazione della normativa di riferimento”.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato la normativa di riferimento in quanto ai fini del riconoscimento di un livello di inquadramento superiore in base a quanto stabilito dal CCNL di categoria, il lavoratore deve dimostrare di essere stato adibito allo svolgimento delle mansioni superiori “in maniera continuativa” per tutta la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo di tempo determinato indicato nello stesso CCNL in
“oltre due mesi continuativi”.
In ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., tale continuità deve essere provata dal lavoratore richiedente l'inquadramento superiore e che dalle prove testimoniali non è emersa la continuità dell'esecuzione di prestazioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento.
Sul punto rileva che i testi hanno semplicemente confermato di aver lavorato con l'odierno appellato per “quasi un mese” (teste , “circa 20/25 Testimone_1 giorni” (teste ), “circa 5 mesi” (teste e che il Tes_2 Testimone_3 teste aveva confermato che non ha mai Tes_4 Controparte_1
“portato avanti un cantiere dall'inizio alla fine” e che “era presente alcuni giorni poi veniva spostato su altri cantieri e arrivava un altro al suo posto”.
Su tali presupposti chiede, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, la riforma della medesima con conseguente rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 28.11.2024 ha resistito CP_1
difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma
[...] con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite anche del presente grado.
[3] Quanto alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, evidenzia che l'appellante ha corrisposto la quasi totalità delle somme dovute e che comunque alcuna azione esecuzione era iniziata.
All'udienza di discussione del 10.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
________________
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Deve preliminarmente dichiararsi l'assorbimento della domanda di sospensiva, poiché la causa è stata decisa nel merito all'udienza fissata anche per l'esame dell'istanza cautelare.
Quanto al primo motivo di gravame si osserva innanzitutto che parte appellante non ha impugnato il capo della sentenza con cui il TRIBUNALE ha accertato che il lavoratore ha svolto mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento, essendosi limitato a sostenere che il primo Giudice non ha preso in considerazione le fatture pagate ad altri soggetti che, a loro volta, su incarico della stessa appellante, avrebbero svolto i lavori propri delle mansioni riconosciute all'appellato.
Dall'esame delle prove testimoniali alcun dubbio residua in ordine alle mansioni effettivamente svolte da i quali hanno Controparte_1 concordemente affermato che l'appellato si occupava di costruire mura, di realizzare soffitti in cartongesso, di aprire e chiudere le tracciature per gli impianti idraulici e elettrici.
In particolare, il teste TI ha affermato: “il ricorrente si occupava di Tes_1 costruire le mura, intonacare … montava anche le porte, si occupava degli abbassamenti dei soffitti in cartongesso. Una volta segnata nel muro da parte dell'elettricista la tracciatura dell'impianto elettrico, noi aprivamo la traccia e poi la chiudevamo. Era presente sul cantiere anche un idraulico e un elettricista. Preciso che l'elettricista non era sempre presente sul cantiere. Il lavoro manuale era lasciato a noi, mentre gli interventi dell'elettricista e dell'idraulico erano specifici per le loro competenze”.
Il teste ha dichiarato: “Sono idraulico, lavoro per la convenuta …. Ho Testimone_5 conosciuto il ricorrente sui cantieri. Svolgeva attività di muratore. Faceva la tracciatura, mi aiutava a installare i piatti doccia, chiudeva la tracciatura” e ancor:
“ho visto intento al lavoro solo il ricorrente sul cantiere, insieme ad un ragazzo, una sorta di garzone, che lo assisteva e gli passava i ferri ... Ho visto il ricorrente qualche volta creare delle botole o delle riparazioni in cartongesso … L'ho visto erigere muri e inserire falsi telai”.
[4] E così il teste : “Il ricorrente montava il piatto doccia e la vasca. Ha Tes_6 inserito i fili dell'impianto elettrico. È venuto qualcuno che ha disegnato una traccia sul muro. Lui ha aperto una traccia e posato i fili. Ha eretto i muri con forati, ha anche montato delle porte e ha creato un sottofondo in cartongesso all'ingresso del cantiere. Si occupava anche dell'impianto idraulico. Costruiva i muri. Si è occupato di predisporre l'impianto di aria condizionata e gas. Io facevo il manovale …”.
Sulla stessa linea si pone anche la deposizione del teste , Testimone_7 idraulico, il quale dopo aver elencato i cantieri presso i quali aveva prestato attività lavorativa, ha affermato che il ricorrente: “Murava cassette, erigeva muri, intonacava, predisponeva tracce per l'impianto elettrico e idraulico… Qualcosa ha fatto riguardo all'attività di imbiancatura di muri e di soffitti … Rispetto agli impianti elettrici io traccio il muro, il ricorrente si occupa di aprire la traccia, posiamo insieme i tubi e poi lui si occupa di chiudere la traccia”.
E ancora: “Ho tanti cantieri e tanti operai da gestire per cui non ho potuto vedere in molte occasioni il ricorrente. Preciso che pur non installando l'impianto di condizionamento, comunque il ricorrente svolgeva l'assistenza muraria anche perché i condizionamenti vanno sottotraccia, e in quanto muratore svolgeva l'assistenza per l'attività muraria anche per questo tipo di impianti”.
Così il teste “Rispetto al cantiere di via Inama, il Testimone_3 ricorrente ha fatto le tracce dell'impianto elettrico e idraulico, installato i tubi, ha messo l'intonaco, murato la vasca del water, messo la staffa del bidet e fatto l'isolamento col cartongesso. Per quanto riguarda eventuali modifiche del muro se n'è occupato sempre lui;
le stesse attività sono state svolte anche negli altri cantieri. Io gli davo una mano, seguivo le sue indicazioni … Preciso che il cantiere in zona Moscova era in via Milazzo. Qui ricordo che abbiamo messo i telai per le finestre ed il marmo sul davanzale”.
Le mansioni rese da rientrano nel II livello CCNL Controparte_1 applicato a cui appartengono “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive
o lavori che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”, che tra i vari profili individua gli “operai qualificati” intendendosi per tali “quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione. A titolo di esempio sono considerati operai qualificati: - Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature”, nonché “l'Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi o tubazione per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al finanziamento di sistemi a rete”.
La circostanza che la società appellante avesse demandato ad alcune ditte esterne lavori specifici quali la posa di piastrelle e/o parquet o ancora la realizzazione di impianti elettrici e/o idraulici non sono elementi tali da escludere che le
[5] mansioni, sebbene preparatorie, svolte dall'appellato, siano inquadrabili, come ritenuto correttamente dal Giudice di prime cure, nel II livello del CCNL applicato.
A ciò si aggiunga che i testi e Testimone_7 Testimone_3
hanno affermato che l'appellato prestava attività lavorativa Testimone_5 coadiuvato da un “garzone”, elemento che esclude la possibilità di ricondurre le mansioni prestate al livello I di inquadramento al quale appartengono “gli operai comuni, in particolare i lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori”.
Anche il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante si duole del fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente applicato le disposizioni del CCNL il quale prevede che ai fini del riconoscimento di un livello di inquadramento superiore, il lavoratore debba dimostrare di essere stato adibito allo svolgimento delle mansioni superiori in maniere continuativa per tutta la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo di “oltre due mesi continuativi”, è privo di fondamento.
Ai fini del rigetto della doglianza è sufficiente osservare che tutti i testi escussi hanno confermato che ha reso per tutta la durata Controparte_1 del rapporto e quindi con continuità mansioni superiori, inquadrabili nel II livello, continuità che non va chiaramente intesa sullo stesso cantiere.
Per le suindicate ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, la sentenza di primo grado merita di essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/2022 come da dispositivo in calce nella somma complessiva di Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 2576/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
[6] Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
[7]