Art. 32.
Per il conseguimento delle finalita' di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge ed in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 160 del 17 aprile 1972, e' istituita una indennita' a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attivita' alle condizioni stabilite dalle successive disposizioni.
Per il conseguimento delle finalita' di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge ed in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 160 del 17 aprile 1972, e' istituita una indennita' a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attivita' alle condizioni stabilite dalle successive disposizioni.