Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 540
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento atti impositivi a seguito di assoluzione penale

    La Corte ritiene che il giudicato penale, accertando l'inesistenza delle operazioni, faccia venir meno il fatto presupposto anche per la sanzione di omessa tenuta delle scritture contabili, rendendola illegittima.

  • Rigettato
    Validità della sanzione e delle spese

    La Corte rigetta la posizione dell'Agenzia, ritenendo che la sanzione sia illegittima a seguito del giudicato penale e che le spese di tutti i gradi debbano essere regolate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 540
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 540
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo