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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
RE CA, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2337/2025
proposto da
Ricorrente_1 (in Proprio E Ex Socio E/o Ricorrente_2 Srl In Liq) - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 588/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 15/02/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030302040-2014 IVA 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010302054-2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento dell'istanza di riassunzione e la condanna alle spese di controparte.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'istanza di riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione depositato telematicamente, Ricorrente_1, quale liquidatore ed ex socio della cessata Ricorrente_2 srl, evocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate in ragione del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento della pronuncia sull'appello che il contribuente aveva proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, decisa con rigetto del ricorso contro l'accertamento di maggiori imposte dirette e Iva a carico della detta società per l'anno 2009.
Il recupero fiscale era conseguente alla contestata realizzazione di operazioni inesistenti che aveva determinato l'illegittima detrazione di costi dall'imposta sui redditi e la compensazione dell'Iva.
Premessa l'esposizione dei fatti di causa, la Corte di Cassazione rilevava che il Ricorrente_1 aveva ottenuto l'assoluzione con formula piena dal reato contestatogli per le operazioni inesistenti, e a questa aveva fatto seguito l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio delle riprese fiscali ad eccezione della sanzione pe omessa tenuta delle scritture contabili nell'importo di euro 1.000,00.
Con il ricorso in riassunzione il Ricorrente_1 richiamava le sue deduzioni di appello con riguardo alla questione ancora discussa concernente la detta sanzione e chiedeva la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che richiamando il disposto della Corte di Cassazione, riteneva decisa ogni questione ulteriore rispetto alla sola sanzione suindicata e asseriva che il giudicato copriva anche il regolamento delle spese di primo e secondo grado, rimettendo al presente giudizio solo la decisione sulle spese del giudizio di cassazione e di rinvio.
Quanto alla corretta irrogazione della sanzione ripeteva gli argomenti riportati nei diversi gradi.
Su tali conclusioni, la Corte, all'odierna udienza, decideva con riserva di pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il decisum della Corte di Cassazione ha definitivamente accertato la cessazione della materia del contendere sulla pretesa impositiva oggetto dell'atto di annullamento in autotutela, per cui la controversia ora si restringe alla sola irrogazione della sanzione di euro 1.000,00 per omessa tenuta delle scritture contabili, oltre che al regolamento delle spese.
Ora, come si evince dall'atto impositivo e come poi è stato illustrato nelle controdeduzioni dell'Agenzia depositate nel giudizio di appello, la motivazione della sanzione ha riguardato unicamente i rapporti della
Art Service s.r.l. con altra società (Gio.Co.), sul presupposto che questi, secondo la verifica della Guardia di Finanza, avevano determinato la documentazione artatamente formata per giustificare le operazioni inesistenti.
In nessun altro modo è giustificata la sanzione in quella sede. E ugualmente nelle controdeduzioni di questo giudizio di riassunzione, l'Ufficio si è limitato a richiamare, in modo non pertinente rispetto alla sanzione di omessa tenuta delle scritture contabili, la presentazione da parte della Ricorrente_2 di una dichiarazione integrativa, asseritamente in assenza dei presupposti che la consentivano (errori di calcolo o errata liquidazione degli importi), osservando che “la documentazione era specchio della prima dichiarazione presentata”. In tal modo ha confermato la tenuta delle scritture, e per affermarne la irregolarità, si è basata ancora una volta sul rilievo delle operazioni inesistente e sulla qualificazione della Ricorrente_2 come cartiera.
Ed è così, che oggi, accertata irrefutabilmente, l'esistenza delle operazioni una volta ritenute fittizie, cade anche la contestazione di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, non essendo stati evidenziati altri rilievi per altre irregolarità diverse dalla inesistenza delle operazioni con la Gio.Co., che avrebbero potuta giustificarla.
Insomma, il giudicato penale, sia pure in via indiretta, facendo venir meno il fatto presupposto dell'inesistenza delle operazioni, spiega i suoi effetti anche sulla sanzione, che risulta illegittima in assenza della violazione contestata.
Resta da dire del regolamento delle spese processuali. Diversamente da quanto ritiene l'Agenzia, la Corte
è chiamata a regolare le spese di tutti i gradi del giudizio una volta che la sentenza di appello è stata cassata,
e certo non può ricavarsi il diverso convincimento dell'ufficio in base all'espressione della sentenza di rinvio per cui è demandato a questo giudizio di regolare le spese “anche” del giudizio di cassazione: l'espressione, infatti, intende estendere il perimetro della controversia (anche) alle spese di cassazione, e non ridurne il confine rispetto alle spese dei precedenti gradi, le quali restano ancora controverse a seguito dell'annullamento della decisione che se ne era occupata.
E' vero però, che intervenuta la sentenza penale di assoluzione, questo è un fatto successivo che non delegittima l'operato dell'ufficio nell'aver sostenuto le ragioni della pretesa, contrastando il ricorso e l'appello del contribuente.
Deve tenersi conto che la novella legislativa ha invertito il principio precedentemente voluto dal legislatore giacchè è noto che, al tempo dell'accertamento e dei precedenti gradi di giudizio di merito, il giudicato tributario era indifferente rispetto al giudicato penale, conformandosi l'accertamento d'imposta al c.d. doppio binario. Questo valorizzava il diverso accertamento della verità fra il giudizio penale, basato sulla presunzione di innocenza, su specifiche preclusioni probatorie e sul libero convincimento del giudice, rispetto al giudizio tributario, informato invece a regole fiscali anche di natura presuntiva, ammettendosi la possibilità di giudicati divergenti.
Nel caso di specie, gli approfonditi rilievi della Guardia di Finanza hanno giustificato, e, nel rispetto del principio di buona amministrazione, hanno imposto, l'azione fiscale e la successiva difesa giudiziale, come peraltro si può dedurre dall'esito vittorioso per l'ufficio dei primi due gradi di merito.
La conclusione di tali ragionamenti conduce a decidere le spese dell'intero giudizio disponendo la compensazione di quelle del primo e del secondo grado, apprezzandosi la correttezza dell'azione dell'Agenzia nonostante l'annullamento di tutti gli accertamenti, mentre per le spese del giudizio di
Cassazione e di questo di rinvio, deve essere valorizzata la soccombenza dell'ufficio, e va disposta la sua condanna alla refusione degli oneri di difesa.
La liquidazione del giudizio di Cassazione, determinato sul valore della causa al momento della domanda
(circa euro 191.000,00) va fatto ai minimi di tariffa stante la declaratoria parziale della materia del contendere, quella di questo grado, a tariffa media per l'impegno difensivo spiegato, va riferita al valore residuo della causa, concentrata nella sola sanzione di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio della Corte di Cassazione, accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti di accertamento come da motivazione. Dichiara compensate fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio, e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione e del presente di rinvio, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario, nell'importo di euro 1.718,00 a titolo di spese e di euro 3.828,00 a titolo di onorari per il giudizio di Cassazione e in euro
30,00 a titolo di spese e in euro 710,00 a titolo di onorari per questo giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed altri accessori di legge sugli onorari..
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
RE CA, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2337/2025
proposto da
Ricorrente_1 (in Proprio E Ex Socio E/o Ricorrente_2 Srl In Liq) - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 588/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 7 e pubblicata il 15/02/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030302040-2014 IVA 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010302054-2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento dell'istanza di riassunzione e la condanna alle spese di controparte.
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'istanza di riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di riassunzione depositato telematicamente, Ricorrente_1, quale liquidatore ed ex socio della cessata Ricorrente_2 srl, evocava in giudizio l'Agenzia delle Entrate in ragione del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento della pronuncia sull'appello che il contribuente aveva proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, decisa con rigetto del ricorso contro l'accertamento di maggiori imposte dirette e Iva a carico della detta società per l'anno 2009.
Il recupero fiscale era conseguente alla contestata realizzazione di operazioni inesistenti che aveva determinato l'illegittima detrazione di costi dall'imposta sui redditi e la compensazione dell'Iva.
Premessa l'esposizione dei fatti di causa, la Corte di Cassazione rilevava che il Ricorrente_1 aveva ottenuto l'assoluzione con formula piena dal reato contestatogli per le operazioni inesistenti, e a questa aveva fatto seguito l'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio delle riprese fiscali ad eccezione della sanzione pe omessa tenuta delle scritture contabili nell'importo di euro 1.000,00.
Con il ricorso in riassunzione il Ricorrente_1 richiamava le sue deduzioni di appello con riguardo alla questione ancora discussa concernente la detta sanzione e chiedeva la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che richiamando il disposto della Corte di Cassazione, riteneva decisa ogni questione ulteriore rispetto alla sola sanzione suindicata e asseriva che il giudicato copriva anche il regolamento delle spese di primo e secondo grado, rimettendo al presente giudizio solo la decisione sulle spese del giudizio di cassazione e di rinvio.
Quanto alla corretta irrogazione della sanzione ripeteva gli argomenti riportati nei diversi gradi.
Su tali conclusioni, la Corte, all'odierna udienza, decideva con riserva di pubblicazione del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il decisum della Corte di Cassazione ha definitivamente accertato la cessazione della materia del contendere sulla pretesa impositiva oggetto dell'atto di annullamento in autotutela, per cui la controversia ora si restringe alla sola irrogazione della sanzione di euro 1.000,00 per omessa tenuta delle scritture contabili, oltre che al regolamento delle spese.
Ora, come si evince dall'atto impositivo e come poi è stato illustrato nelle controdeduzioni dell'Agenzia depositate nel giudizio di appello, la motivazione della sanzione ha riguardato unicamente i rapporti della
Art Service s.r.l. con altra società (Gio.Co.), sul presupposto che questi, secondo la verifica della Guardia di Finanza, avevano determinato la documentazione artatamente formata per giustificare le operazioni inesistenti.
In nessun altro modo è giustificata la sanzione in quella sede. E ugualmente nelle controdeduzioni di questo giudizio di riassunzione, l'Ufficio si è limitato a richiamare, in modo non pertinente rispetto alla sanzione di omessa tenuta delle scritture contabili, la presentazione da parte della Ricorrente_2 di una dichiarazione integrativa, asseritamente in assenza dei presupposti che la consentivano (errori di calcolo o errata liquidazione degli importi), osservando che “la documentazione era specchio della prima dichiarazione presentata”. In tal modo ha confermato la tenuta delle scritture, e per affermarne la irregolarità, si è basata ancora una volta sul rilievo delle operazioni inesistente e sulla qualificazione della Ricorrente_2 come cartiera.
Ed è così, che oggi, accertata irrefutabilmente, l'esistenza delle operazioni una volta ritenute fittizie, cade anche la contestazione di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, non essendo stati evidenziati altri rilievi per altre irregolarità diverse dalla inesistenza delle operazioni con la Gio.Co., che avrebbero potuta giustificarla.
Insomma, il giudicato penale, sia pure in via indiretta, facendo venir meno il fatto presupposto dell'inesistenza delle operazioni, spiega i suoi effetti anche sulla sanzione, che risulta illegittima in assenza della violazione contestata.
Resta da dire del regolamento delle spese processuali. Diversamente da quanto ritiene l'Agenzia, la Corte
è chiamata a regolare le spese di tutti i gradi del giudizio una volta che la sentenza di appello è stata cassata,
e certo non può ricavarsi il diverso convincimento dell'ufficio in base all'espressione della sentenza di rinvio per cui è demandato a questo giudizio di regolare le spese “anche” del giudizio di cassazione: l'espressione, infatti, intende estendere il perimetro della controversia (anche) alle spese di cassazione, e non ridurne il confine rispetto alle spese dei precedenti gradi, le quali restano ancora controverse a seguito dell'annullamento della decisione che se ne era occupata.
E' vero però, che intervenuta la sentenza penale di assoluzione, questo è un fatto successivo che non delegittima l'operato dell'ufficio nell'aver sostenuto le ragioni della pretesa, contrastando il ricorso e l'appello del contribuente.
Deve tenersi conto che la novella legislativa ha invertito il principio precedentemente voluto dal legislatore giacchè è noto che, al tempo dell'accertamento e dei precedenti gradi di giudizio di merito, il giudicato tributario era indifferente rispetto al giudicato penale, conformandosi l'accertamento d'imposta al c.d. doppio binario. Questo valorizzava il diverso accertamento della verità fra il giudizio penale, basato sulla presunzione di innocenza, su specifiche preclusioni probatorie e sul libero convincimento del giudice, rispetto al giudizio tributario, informato invece a regole fiscali anche di natura presuntiva, ammettendosi la possibilità di giudicati divergenti.
Nel caso di specie, gli approfonditi rilievi della Guardia di Finanza hanno giustificato, e, nel rispetto del principio di buona amministrazione, hanno imposto, l'azione fiscale e la successiva difesa giudiziale, come peraltro si può dedurre dall'esito vittorioso per l'ufficio dei primi due gradi di merito.
La conclusione di tali ragionamenti conduce a decidere le spese dell'intero giudizio disponendo la compensazione di quelle del primo e del secondo grado, apprezzandosi la correttezza dell'azione dell'Agenzia nonostante l'annullamento di tutti gli accertamenti, mentre per le spese del giudizio di
Cassazione e di questo di rinvio, deve essere valorizzata la soccombenza dell'ufficio, e va disposta la sua condanna alla refusione degli oneri di difesa.
La liquidazione del giudizio di Cassazione, determinato sul valore della causa al momento della domanda
(circa euro 191.000,00) va fatto ai minimi di tariffa stante la declaratoria parziale della materia del contendere, quella di questo grado, a tariffa media per l'impegno difensivo spiegato, va riferita al valore residuo della causa, concentrata nella sola sanzione di euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio della Corte di Cassazione, accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti di accertamento come da motivazione. Dichiara compensate fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio, e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione e del presente di rinvio, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario, nell'importo di euro 1.718,00 a titolo di spese e di euro 3.828,00 a titolo di onorari per il giudizio di Cassazione e in euro
30,00 a titolo di spese e in euro 710,00 a titolo di onorari per questo giudizio di rinvio, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed altri accessori di legge sugli onorari..
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona