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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9219/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. , con l'Avv. GIGLIO Parte_1 C.F._1
FILOMENA;
e
(C.F. ), con l'Avv. SCARANO PAOLO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in BARANO D'ISCHIA (NA) in data 20/02/2021 (atto n. 2, P. I, anno 2021), nel corso del quale è nato (nt. NAPOLI Persona_1
07/11/2020) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
I sottoscritti e potranno stabilire la loro Parte_1 Controparte_1 residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, obbligandosi a darne comunicazione all'altro genitore nell'interesse del figlio minore.
Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri genitoriali in maniera condivisa, come per legge, con residenza privilegiata e prevalente del minore presso la madre. La casa familiare, in comodato, sita in Barano d'Ischia alla Via Vicinale Corbore n.
17, resta assegnata alla sig.ra unitamente a mobili, elettrodomestici ed Controparte_1 arredi, affinchè vi abiti con il figlio minore, sino al raggiungimento della maggiore età ovvero dell'autosufficienza economica del figlio minore . Per_1
I sottoscritti e si impegnano a consultarsi Parte_1 Controparte_1 reciprocamente per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione del figlio, tenendo conto delle volontà manifestate dal minore e delle sue aspirazioni personali.
Il figlio minore, resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con domicilio privilegiato presso la madre. Entrambi i coniugi, di comune accordo, stabiliranno le modalità di presenza e di visita del figlio presso il padre, tenuto conto dell'età dello stesso e dei suoi impegni scolastici, ricreativi etc nonché dei turni di lavoro del padre e della madre, e comunque potrà frequentare il padre liberamente quando vorrà.
In mancanza di diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- tre pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 allorquando preleverà il minore presso la madre alle ore 20:00;
- a settimane alternate, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con pernottamento presso il padre;
- per le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il
Natale con l'altro, il Capodanno con un genitore ed il Primo dell'anno con l'altro e così per
AN ST e l'IA che i genitori alterneranno di anno in anno,
- così come il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta o Lunedì in Albis con l'altro, alterando tali giorni di anno in anno tra i genitori.
- Il minore trascorrerà con il padre la festa del papà ed il suo onomastico e compleanno e parimenti la madre trascorrerà con il minore la festa della mamma ed il suo onomastico e compleanno;
- il minore festeggerà il suo compleanno ed onomastico, Prima comunione ed ogni importante ricorrenza con entrambi i genitori, che concorderanno la relativa organizzazione e divideranno le relative spese. Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tali ricorrenze saranno trascorse dal minore alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro;
- Per quanto riguarda le ferie estive, il minore trascorrerà le vacanze con il padre, per un periodo di almeno giorni 10, anche non continuativi, da concordarsi tra i coniugi annualmente entro il 31 maggio di ogni anno;
Pag. 2 di 5 - Inoltre, il minore trascorrerà altresì un periodo non inferiore a 7 giorni, anche non continuativi, durante il periodo invernale, con il padre che comunicherà alla madre il relativo periodo con un preavviso di almeno 10 giorni.
- Parimenti la madre potrà trascorrere periodi di vacanza di almeno giorni 7 con il figlio minore.
- Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, per vacanze fuori dall'isola, consentendogli di comunicare con il figlio minore.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso.
Il sottoscritto si impegna ed obbliga al pagamento della Parte_1 complessiva somma mensile di €uro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Detta somma di euro 550,00 sarà pagata dal Persona_1 Parte_1
alla entro il giorno “5” (cinque) di ciascun mese, a decorrere
[...] Controparte_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario all'Iban della CP_1 già noto al o ad altro IBAN che la gli comunicherà ovvero con diverso Parte_1 CP_1 metodo che sarà concordato tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciascuno dei coniugi provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive per il figlio minore
, previamente concordate tra gli stessi genitori e documentate, nella misura del Per_1
50% per ciascuno, il tutto come da protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Napoli, cui integralmente si rimanda.
L'Assegno Unico Universale per il figlio minore viene Persona_1 attribuito nella misura del 50% a ciascun genitore. Pertanto, i sottoscritti Parte_1
e si impegnano ed obbligano a sottoscrivere ogni necessaria
[...] Controparte_1 autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore dell'altro genitore dell'Assegno Unico per il figlio minore nella misura del 50%.
Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse del figlio minore.
I sottoscritti coniugi si danno e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro, con autorizzazione al rilascio
Pag. 3 di 5 delle rispettive carte di identità valide anche per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore , e Persona_1 comunque si obbligano a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio del minore e dei genitori stessi. In caso di viaggio all'estero del minore, vi dovrà essere il consenso dell'altro genitore con cui andranno concordate modalità e tempi di viaggio.
I sottoscritti coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, all'assegno divorzile perché ciascuno economicamente autonomo ed autosufficiente. I sottoscritti coniugi dichiarano di accettare le suindicate condizioni e rinunce.
I sottoscritti e dichiarano che non vi sono beni Parte_1 Controparte_1 in comunione e che prima della sottoscrizione del presente atto hanno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi procedendo alle rispettive assegnazioni a compensazione e saldo, e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsiasi azione per lo scioglimento di comunioni, dichiarandosi interamente tacitati in ogni rispettiva pretesa e/o diritto con la sottoscrizione del presente atto.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Non si procede all'ascolto del figlio minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (nt. a CC ME il Parte_1
06/06/1995) e (nt. a CC ME il 30/12/1996), omologando Controparte_1 gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 9219/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Raffaele Sdino Presidente
Dr.ssa Eva Scalfati Giudice
Dr. Alessio Marfé Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
(C.F. , con l'Avv. GIGLIO Parte_1 C.F._1
FILOMENA;
e
(C.F. ), con l'Avv. SCARANO PAOLO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in BARANO D'ISCHIA (NA) in data 20/02/2021 (atto n. 2, P. I, anno 2021), nel corso del quale è nato (nt. NAPOLI Persona_1
07/11/2020) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle seguenti condizioni:
I sottoscritti e potranno stabilire la loro Parte_1 Controparte_1 residenza ed il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno, obbligandosi a darne comunicazione all'altro genitore nell'interesse del figlio minore.
Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri genitoriali in maniera condivisa, come per legge, con residenza privilegiata e prevalente del minore presso la madre. La casa familiare, in comodato, sita in Barano d'Ischia alla Via Vicinale Corbore n.
17, resta assegnata alla sig.ra unitamente a mobili, elettrodomestici ed Controparte_1 arredi, affinchè vi abiti con il figlio minore, sino al raggiungimento della maggiore età ovvero dell'autosufficienza economica del figlio minore . Per_1
I sottoscritti e si impegnano a consultarsi Parte_1 Controparte_1 reciprocamente per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione del figlio, tenendo conto delle volontà manifestate dal minore e delle sue aspirazioni personali.
Il figlio minore, resta affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con domicilio privilegiato presso la madre. Entrambi i coniugi, di comune accordo, stabiliranno le modalità di presenza e di visita del figlio presso il padre, tenuto conto dell'età dello stesso e dei suoi impegni scolastici, ricreativi etc nonché dei turni di lavoro del padre e della madre, e comunque potrà frequentare il padre liberamente quando vorrà.
In mancanza di diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore:
- tre pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 allorquando preleverà il minore presso la madre alle ore 20:00;
- a settimane alternate, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica, con pernottamento presso il padre;
- per le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il
Natale con l'altro, il Capodanno con un genitore ed il Primo dell'anno con l'altro e così per
AN ST e l'IA che i genitori alterneranno di anno in anno,
- così come il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta o Lunedì in Albis con l'altro, alterando tali giorni di anno in anno tra i genitori.
- Il minore trascorrerà con il padre la festa del papà ed il suo onomastico e compleanno e parimenti la madre trascorrerà con il minore la festa della mamma ed il suo onomastico e compleanno;
- il minore festeggerà il suo compleanno ed onomastico, Prima comunione ed ogni importante ricorrenza con entrambi i genitori, che concorderanno la relativa organizzazione e divideranno le relative spese. Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tali ricorrenze saranno trascorse dal minore alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro;
- Per quanto riguarda le ferie estive, il minore trascorrerà le vacanze con il padre, per un periodo di almeno giorni 10, anche non continuativi, da concordarsi tra i coniugi annualmente entro il 31 maggio di ogni anno;
Pag. 2 di 5 - Inoltre, il minore trascorrerà altresì un periodo non inferiore a 7 giorni, anche non continuativi, durante il periodo invernale, con il padre che comunicherà alla madre il relativo periodo con un preavviso di almeno 10 giorni.
- Parimenti la madre potrà trascorrere periodi di vacanza di almeno giorni 7 con il figlio minore.
- Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, per vacanze fuori dall'isola, consentendogli di comunicare con il figlio minore.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso.
Il sottoscritto si impegna ed obbliga al pagamento della Parte_1 complessiva somma mensile di €uro 550,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Detta somma di euro 550,00 sarà pagata dal Persona_1 Parte_1
alla entro il giorno “5” (cinque) di ciascun mese, a decorrere
[...] Controparte_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario all'Iban della CP_1 già noto al o ad altro IBAN che la gli comunicherà ovvero con diverso Parte_1 CP_1 metodo che sarà concordato tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciascuno dei coniugi provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive per il figlio minore
, previamente concordate tra gli stessi genitori e documentate, nella misura del Per_1
50% per ciascuno, il tutto come da protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Napoli, cui integralmente si rimanda.
L'Assegno Unico Universale per il figlio minore viene Persona_1 attribuito nella misura del 50% a ciascun genitore. Pertanto, i sottoscritti Parte_1
e si impegnano ed obbligano a sottoscrivere ogni necessaria
[...] Controparte_1 autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore dell'altro genitore dell'Assegno Unico per il figlio minore nella misura del 50%.
Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse del figlio minore.
I sottoscritti coniugi si danno e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro, con autorizzazione al rilascio
Pag. 3 di 5 delle rispettive carte di identità valide anche per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore , e Persona_1 comunque si obbligano a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio del minore e dei genitori stessi. In caso di viaggio all'estero del minore, vi dovrà essere il consenso dell'altro genitore con cui andranno concordate modalità e tempi di viaggio.
I sottoscritti coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, all'assegno divorzile perché ciascuno economicamente autonomo ed autosufficiente. I sottoscritti coniugi dichiarano di accettare le suindicate condizioni e rinunce.
I sottoscritti e dichiarano che non vi sono beni Parte_1 Controparte_1 in comunione e che prima della sottoscrizione del presente atto hanno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi procedendo alle rispettive assegnazioni a compensazione e saldo, e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsiasi azione per lo scioglimento di comunioni, dichiarandosi interamente tacitati in ogni rispettiva pretesa e/o diritto con la sottoscrizione del presente atto.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Non si procede all'ascolto del figlio minore poiché non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (nt. a CC ME il Parte_1
06/06/1995) e (nt. a CC ME il 30/12/1996), omologando Controparte_1 gli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfé Dott. Raffaele Sdino
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