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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4588/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ministero Dell'Istruzione E Del Merito - 80185250588
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Catania - Via Vecchia Ognina, 149 95129 Catania CT
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122569692232439343 TARI 2017 proposto da Ministero Dell'Istruzione E Del Merito - 80185250588
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Catania - Via Vecchia Ognina, 149 95129 Catania CT
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Sede Comune 95100 Catania CT
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Associazione_1- AVVISO n. 37914 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.7.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di l Grado di Catania, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento n. 202583122569692232439343 emesso dal Concessionario della riscossione del Comune di Catania, notificato in data 9.7.2025 e ogni atto presupposto e/o connesso, compreso il sottostante avviso n. 37914 del
27.12.2022. In tale ricorso, premettendo che il tributo in esame (TARI 2017), già oggetto degli avvisi n. 63949 del 20.2.2017 e n. 282855 del 31.7.2017, è stato già tempestivamente ed integralmente pagato dall'Amministrazione ricorrente in data
08.9.2017 (con versamento di complessivi € 12.065,00) e riscosso in data 27.9.2017, ha eccepito, comunque, l'intervenuta prescrizione.
Il Comune di Catania e Municipia spa, costituiti in giudizio, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento. impugnata.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese dui giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di l Grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Presidente est.
UN CI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore PULEIO FRANCESCO, Giudice RESTA ANTONELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4588/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ministero Dell'Istruzione E Del Merito - 80185250588
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Catania - Via Vecchia Ognina, 149 95129 Catania CT
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122569692232439343 TARI 2017 proposto da Ministero Dell'Istruzione E Del Merito - 80185250588
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Catania - Via Vecchia Ognina, 149 95129 Catania CT
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Catania - Sede Comune 95100 Catania CT
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Associazione_1- AVVISO n. 37914 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 21.7.2025, depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di l Grado di Catania, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento n. 202583122569692232439343 emesso dal Concessionario della riscossione del Comune di Catania, notificato in data 9.7.2025 e ogni atto presupposto e/o connesso, compreso il sottostante avviso n. 37914 del
27.12.2022. In tale ricorso, premettendo che il tributo in esame (TARI 2017), già oggetto degli avvisi n. 63949 del 20.2.2017 e n. 282855 del 31.7.2017, è stato già tempestivamente ed integralmente pagato dall'Amministrazione ricorrente in data
08.9.2017 (con versamento di complessivi € 12.065,00) e riscosso in data 27.9.2017, ha eccepito, comunque, l'intervenuta prescrizione.
Il Comune di Catania e Municipia spa, costituiti in giudizio, hanno chiesto la cessazione della materia del contendere stante l'annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento. impugnata.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese dui giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di l Grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Catania il 15 dicembre 2025.
Presidente est.
UN CI