Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2025, proposto da
Banca di Credito Cooperativo Calabria Nord S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciuoffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Domenica Talao, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 40 del 29 febbraio 2024 emesso dal Tribunale di Paola, dichiarato esecutivo per mancata opposizione con provvedimento pubblicato il 2 maggio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. VI DI e presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 29 febbraio 2024, n. 40, il Tribunale di Paola ha condannato il Comune di Santa Domenica Talao al pagamento, in favore dell’allora denominata “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL ALTO TIRRENO DELLA RI VE BI (PROVINCIA DI COSENZA) - SOCIETA’ COOPERATIVA” (ora Banca di Credito Cooperativo Calabria Nord S.C.), della somma di “€ 40.101,33 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda e fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano complessivamente in € 1.656,00, di cui € 286,00 per esborsi ed € 1.370,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato in data 8 maggio 2024;
- con ricorso notificato in data 9 gennaio 2025, depositato nella Segreteria in data 16 gennaio 2025, la ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi riconosciute a suo favore;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- non può invece trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento di questo TAR sul punto (cfr., da ultimo, TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025), la richiesta della ricorrente di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua alla luce del fatto che sono già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2002;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario comunale di Scalea, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere respinta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Santa Domenica Talao di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il segretario comunale di Scalea, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Santa Domenica Talao al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 2.033,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
VI DI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI DI | VO OR |
IL SEGRETARIO