Sentenza 24 marzo 2022
Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 20/04/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
sentenza 73/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
MA MAIELLO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere Oriella MARTORANA Consigliere TO PALAZZO Consigliere – relatore Marco FRATINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60782 del ruolo generale, promosso da:
xxx, nata a [...] il xxx (c.f. xxx) e ivi residente in xxx, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. Paolo Bonaiuti (c.f.
[...]– p.e.c.
paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Susanna TO (c.f. [...]– p.e.c.
susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Roma, in via Riccardo Grazioli Lante n. 16,
- appellante –
contro l’ISTITUTO NAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S.
(C.F. 80078750587), in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede a Roma, in via Ciro il Grande n. 21,
- appellato –
per la riforma della sentenza n. 248/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 24 marzo 2022.
Nella pubblica udienza del 15 aprile 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario d’udienza dott.ssa Alessia Spirito, nessuno è comparso per parte appellante e per l’appellato I.N.P.S.
Esaminati l’atto di appello e gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di causa.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione in appello, depositato l’11 maggio 2023, la sig.ra xxx, con l’assistenza degli Avv.ti Paolo Bonaiuti e Susanna TO, ha impugnato la sentenza n. 248/2022 della Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia chiedendone la riforma perché ritenuta erronea e, pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- “Piaccia all’Ecc.ma Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale di appello, contrariis reiectis, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, accoglierlo per i motivi tutti dedotti in narrativa e per l’effetto, riconoscere il diritto vantato dall’odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, 4° comma del Codice di Giustizia contabile.
- In subordine si chiede la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali ovvero del punto relativo alla condanna alle spese con compensazione delle spese del giudizio di primo grado o, comunque, con riduzione significativa del relativo importo. (…)”.
1.1. L’appello in esame è affidato a due motivi di censura così rubricati:
“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art.99 del DPR 1092/1973, dell’art. 13, D. Lgs. 503/1992 in combinato disposto con l’art. 15 della L. 724/1994, dell’art. 1 commi 13 e 20 e dell’art. 2 della L. 335/1995, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti.”;
“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell’art. 31 comma 3 del c.g.c.”.
2. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 fissata per la discussione della causa, constatata l’assenza del difensore di parte appellante, il Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 196, primo periodo, c.g.c., ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 15 aprile 2026.
3. Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, preso atto dell’assenza del difensore di parte appellante e della mancata costituzione nel presente grado di giudizio dell’appellato I.N.P.S., la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
L’appello va dichiarato improcedibile.
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia dell’I.N.P.S. in quanto risulta non costituito nel presente grado di giudizio.
2. Ai sensi dell’art. 196 c.g.c. “Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”.
2.1. Nel caso che occupa, il difensore dell’appellante non è comparso né all’originaria udienza pubblica di discussione della causa, fissata per il 21 gennaio 2026, né alla nuova udienza pubblica del 15 aprile 2026 cui la causa era stata rinviata, di tal ché, ai sensi della dianzi trascritta disposizione del c.g.c., l’appello va dichiarato improcedibile.
3. Nulla sulle spese, stante la contumacia dell’I.N.P.S. e la natura in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello r.g.n.
60782 proposto dalla sig.ra xxx, sopra generalizzata, e per l’effetto conferma la sentenza n. 248/2022 pronunciata tra le parti dalla Sezione giurisdizionale in composizione monocratica della Corte dei conti per la Puglia, depositata il 24 marzo 2022.
Nulla sulle spese.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
TO AZ MA MA
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 20/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to digitalmente