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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1677/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti: Antonella Russo e Leonardo Parte_1
Sclafani
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
- resistente-
OGGETTO: Bonus Carta Docente – Retribuzione Professionale Docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
All'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Docente” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015
n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/23; condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore del CP_1 ricorrente della “Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; dichiara il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento della
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del
15.03.2001; condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.203,69, a titolo di
Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 2.109,00, CP_1 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
deducendo: Controparte_1
− di avere svolto, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, attività di docente in forza di successivi contratti a tempo determinato in virtù di supplenze brevi;
− di non avere beneficiato, al pari dei colleghi di ruolo, della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
− di non aver percepito, al pari dei docenti di ruolo o assunti con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico (31 agosto) o fino
Pag. 2 di 17 al termine delle attività didattiche (30 giugno), l'emolumento relativo alla
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) ex art. 7 del CCNL 15.3.2021.
− di avere espletato mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato o con contratti di supplenza breve, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE ha chiesto: “accertare e dichiarare - il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23; - il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/21,
2021/22; condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, - al riconoscimento del beneficio economico della Carta docenti di complessivi euro 2.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma, nei limiti dello scaglione di riferimento, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato - al riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti, con corresponsione della somma di euro 5.647,05 oltre alla maggior somma per interessi legali rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo o quella diversa maggiore o minore somma nei limiti dello scaglione di riferimento. Con vittoria di spese e compenso dei sottoscritti procuratori antistatari che hanno anticipato le spese e non riscosso gli onorari, da liquidarsi come da D.M. 55/14 tenendo conto dell'aumento del 30% per essere l'atto redatto con le modalità previste dall'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 con collegamento ipertestuale”.
Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 del ricorso. Con riferimento alla retribuzione professionale docenti ha in particolare
Pag. 3 di 17 eccepito la prescrizione della pretesa in riferimento agli anni scolastici antecedenti al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di ricezione della diffida (15.11.2024).
All'odierna udienza, la ricorrente, tenuto conto della eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha precisato la domanda rinunciando al bonus carta docente in CP_1 relazione all'a.s. 2019/2020 e limitando la pretesa retributiva al quinquennio antecedente al 15.11.2024, come da conteggi in atti.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso proposto da è fondato e deve Parte_1 trovare accoglimento.
***
Con riferimento al riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla percezione della
Carta docenti di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015, appare opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
Pag. 4 di 17 La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo richiamato trova attuazione mediante il DPCM del 28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M. prevede, all'art. 2: “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...] dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il comma 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, brevemente, il quadro normativo di riferimento, va osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, si erge a strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, tale da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Pag. 5 di 17 Senonché, deve rilevarsi come il riconoscimento del beneficio economico, nei soli confronti della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente configurato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da opportune ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La disparità di trattamento si evince ancor di più se si considera che il beneficio è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v. DPCM 28 novembre 2016), dunque a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo a conclusione del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
Emerge allora come un sistema scolastico che programmi strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte della categoria docente, e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente estromessa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai principi di buona amministrazione, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Sul punto si è pronunciato per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n.
1842/2022 ha affermato che al fine di evitare una possibile antinomia con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia relativamente al profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è imprescindibile interpretare la normativa sopra richiamata nel senso che tutto il personale docente (determinato e indeterminato) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Secondo il Consiglio di Stato: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei
Pag. 6 di 17 docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons. Stato n.
1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, chiamata ad esaminare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, quanto segue: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ed ancora: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto
Pag. 7 di 17 conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la fattispecie in esame, pronunciandosi, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
La Corte, nel percorso logico-giuridico seguito, dopo avere chiarito che la finalità sottesa alla “Carta docente” è quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti configurabili come “diritto-dovere” i quali attengono “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha ribadito che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, sia per contenuto che per modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente compatibile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale “disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”.
Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4,
Pag. 8 di 17 comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e
Pag. 9 di 17 cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, richieste dalla ricorrente, si osserva come, nonostante i contratti stipulati non rientrino a rigore nelle ipotesi contemplate dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ovvero: incarichi di docenza annuali ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124/1999; incarichi fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, comma 2, L. n.
124/1999; ad ogni modo si evince una forma di continuità nell'esercizio della prestazione lavorativa tale da renderla perfettamente comparabile con l'attività resa dal docente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sul punto si condividono le argomentazioni esposte dal Tribunale di Agrigento, in questa sede integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio, nel corso dell'anno scolastico, per almeno 180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all'insegnante supplente al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, dall'altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni)” (cfr. sent. n. 227/2024).
Risulta, in particolare, che la ricorrente abbia prestato servizio in forza di più contratti per un totale di 274 giorni, dal 28.9.2020 al 9.6.2021, per l'a.s. 2020/2021; 219 giorni, dal
28.9.2021 al 16.6.2022, per l'a.s. 2021/2022; 216 giorni, dal 30.9.2022 al 14.6.2023, per l'a.s. 2022/2023 (cfr. doc. 5-8, ricorso;
stato matricolare all. memoria ). CP_4
Pag. 10 di 17 La ricorrente risulta ad oggi all'interno del sistema scolastico, avendo prodotto contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2023 (cfr. doc. 1, ricorso).
In ragione di quanto sopra esposto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma
121, L. 107/2015, va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta
Docente” per le annualità: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, di importo annuo pari ad €
500,00 e, per l'effetto, il convenuto va condannato all'emissione in favore della CP_1 ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
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Parimenti fondata è la domanda volta al riconoscimento del diritto alla percezione della
Retribuzione Professionale Docenti ex. art. 7 del CCNL 15.3.2001, siccome precisata alla odierna udienza.
Deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie:
«2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a
Pag. 11 di 17 tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
Pag. 12 di 17 giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
EL RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto
Pag. 13 di 17 per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al
Pag. 14 di 17 comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta «conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Ciò posto, nel caso di specie, nel periodo per cui è causa, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. contratti in atti) e pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, va dichiarato il diritto
Pag. 15 di 17 della stessa all'integrale riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente (cfr. deposito del 15.12.2025) in quanto determinati alla luce dei contratti in atti, delle ore di lavoro prestate, del numero di giorni di lavoro, nonché degli indici retributivi previsti nel C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro. Il conteggio analitico contenuto nell'atto introduttivo può essere assunto a base della presente decisione, in quanto non specificatamente contestato dall'Amministrazione resistente.
Il conteggio analitico contenuto nell'atto introduttivo può essere assunto a base della presente decisione in quanto non specificamente contestato dal convenuto sul CP_1 piano della correttezza tecnico-contabile.
Sul punto, va infatti evidenziato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - che si condivide - “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/02/2011, n. 4051).
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € CP_1
4.203,69, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
Pag. 16 di 17 Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(da € 5.201,00 sino a € 26.000,00) applicando i valori minimi tenuto conto anche della natura seriale della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza, come nel caso di specie) e della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014 che si ritiene congrua nella misura del 10%, tenuto conto del numero di documenti prodotti e distratte in favore in favore degli avv.ti.: Antonella Russo, Leonardo Sclafani.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, il 17.12.2025
IL GIUDICE
Leonardo OD
Pag. 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo OD, nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti: Antonella Russo e Leonardo Parte_1
Sclafani
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
- resistente-
OGGETTO: Bonus Carta Docente – Retribuzione Professionale Docenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nel verbale d'udienza.
*****
All'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: dichiara il diritto di ad ottenere la “Carta Docente” per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015
n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/23; condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore del CP_1 ricorrente della “Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dell'importo di € 1.500,00 oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107; dichiara il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento della
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del
15.03.2001; condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.203,69, a titolo di
Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite di € 2.109,00, CP_1 oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
deducendo: Controparte_1
− di avere svolto, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, attività di docente in forza di successivi contratti a tempo determinato in virtù di supplenze brevi;
− di non avere beneficiato, al pari dei colleghi di ruolo, della carta docente di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
− di non aver percepito, al pari dei docenti di ruolo o assunti con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico (31 agosto) o fino
Pag. 2 di 17 al termine delle attività didattiche (30 giugno), l'emolumento relativo alla
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) ex art. 7 del CCNL 15.3.2021.
− di avere espletato mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Lamentando quindi l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato o con contratti di supplenza breve, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE ha chiesto: “accertare e dichiarare - il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23; - il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/21,
2021/22; condannare il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, - al riconoscimento del beneficio economico della Carta docenti di complessivi euro 2.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma, nei limiti dello scaglione di riferimento, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato - al riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti, con corresponsione della somma di euro 5.647,05 oltre alla maggior somma per interessi legali rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo o quella diversa maggiore o minore somma nei limiti dello scaglione di riferimento. Con vittoria di spese e compenso dei sottoscritti procuratori antistatari che hanno anticipato le spese e non riscosso gli onorari, da liquidarsi come da D.M. 55/14 tenendo conto dell'aumento del 30% per essere l'atto redatto con le modalità previste dall'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014 con collegamento ipertestuale”.
Il si è costituito in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 del ricorso. Con riferimento alla retribuzione professionale docenti ha in particolare
Pag. 3 di 17 eccepito la prescrizione della pretesa in riferimento agli anni scolastici antecedenti al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di ricezione della diffida (15.11.2024).
All'odierna udienza, la ricorrente, tenuto conto della eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ha precisato la domanda rinunciando al bonus carta docente in CP_1 relazione all'a.s. 2019/2020 e limitando la pretesa retributiva al quinquennio antecedente al 15.11.2024, come da conteggi in atti.
La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso proposto da è fondato e deve Parte_1 trovare accoglimento.
***
Con riferimento al riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla percezione della
Carta docenti di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015, appare opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
Pag. 4 di 17 La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il disposto normativo richiamato trova attuazione mediante il DPCM del 28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M. prevede, all'art. 2: “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_3
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo quanto stabilito
[...] dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”; il comma 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, brevemente, il quadro normativo di riferimento, va osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, si erge a strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, tale da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Pag. 5 di 17 Senonché, deve rilevarsi come il riconoscimento del beneficio economico, nei soli confronti della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente configurato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da opportune ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La disparità di trattamento si evince ancor di più se si considera che il beneficio è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento (v. DPCM 28 novembre 2016), dunque a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo a conclusione del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
Emerge allora come un sistema scolastico che programmi strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte della categoria docente, e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente estromessa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai principi di buona amministrazione, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale.
Sul punto si è pronunciato per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n.
1842/2022 ha affermato che al fine di evitare una possibile antinomia con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia relativamente al profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è imprescindibile interpretare la normativa sopra richiamata nel senso che tutto il personale docente (determinato e indeterminato) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Secondo il Consiglio di Stato: “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei
Pag. 6 di 17 docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons. Stato n.
1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, chiamata ad esaminare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, quanto segue: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Ed ancora: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto
Pag. 7 di 17 conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la fattispecie in esame, pronunciandosi, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
La Corte, nel percorso logico-giuridico seguito, dopo avere chiarito che la finalità sottesa alla “Carta docente” è quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti configurabili come “diritto-dovere” i quali attengono “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha ribadito che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, sia per contenuto che per modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente compatibile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale “disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”.
Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4,
Pag. 8 di 17 comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e
Pag. 9 di 17 cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023).
Ebbene, con riguardo alle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, richieste dalla ricorrente, si osserva come, nonostante i contratti stipulati non rientrino a rigore nelle ipotesi contemplate dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ovvero: incarichi di docenza annuali ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124/1999; incarichi fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, comma 2, L. n.
124/1999; ad ogni modo si evince una forma di continuità nell'esercizio della prestazione lavorativa tale da renderla perfettamente comparabile con l'attività resa dal docente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sul punto si condividono le argomentazioni esposte dal Tribunale di Agrigento, in questa sede integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui: “si ritiene di dover riconoscere la spettanza del suddetto beneficio anche al docente che abbia prestato servizio, nel corso dell'anno scolastico, per almeno 180 giorni, atteso che se da un lato la superiore giurisprudenza ha riconosciuto la carta docente all'insegnante supplente al quale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 124/1999, sia stata conferita una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ovvero una supplenza funzionale alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si sono resi di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, dall'altro risulterebbe irragionevole escludere dal godimento del beneficio coloro che, di fatto, attraverso la sommatoria di plurime supplenze temporanee, si vengano a trovare nella medesima condizione di chi presti servizio per un periodo almeno pari a quello minimo previsto per la figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche (180 giorni)” (cfr. sent. n. 227/2024).
Risulta, in particolare, che la ricorrente abbia prestato servizio in forza di più contratti per un totale di 274 giorni, dal 28.9.2020 al 9.6.2021, per l'a.s. 2020/2021; 219 giorni, dal
28.9.2021 al 16.6.2022, per l'a.s. 2021/2022; 216 giorni, dal 30.9.2022 al 14.6.2023, per l'a.s. 2022/2023 (cfr. doc. 5-8, ricorso;
stato matricolare all. memoria ). CP_4
Pag. 10 di 17 La ricorrente risulta ad oggi all'interno del sistema scolastico, avendo prodotto contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2023 (cfr. doc. 1, ricorso).
In ragione di quanto sopra esposto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma
121, L. 107/2015, va accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della “Carta
Docente” per le annualità: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, di importo annuo pari ad €
500,00 e, per l'effetto, il convenuto va condannato all'emissione in favore della CP_1 ricorrente della “Carta Docente” di importo complessivo pari a € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
*
Parimenti fondata è la domanda volta al riconoscimento del diritto alla percezione della
Retribuzione Professionale Docenti ex. art. 7 del CCNL 15.3.2001, siccome precisata alla odierna udienza.
Deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015 del 27.7.2018, le cui argomentazioni interamente si condividono e che in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si riportano e si fanno proprie:
«2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a
Pag. 11 di 17 tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che
"per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
Pag. 12 di 17 giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
EL RO;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non Per_1 discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto
Pag. 13 di 17 per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al
Pag. 14 di 17 comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Il principio di diritto come sopra enunciato è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, che pure si condivide e richiama, in particolare quando afferma che risulta «conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, nè consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio».
Ciò posto, nel caso di specie, nel periodo per cui è causa, la ricorrente ha prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato (cfr. contratti in atti) e pertanto, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, va dichiarato il diritto
Pag. 15 di 17 della stessa all'integrale riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all'art. 7 CCNL Scuola del 15.03.2001.
Passando alla quantificazione del dovuto, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente (cfr. deposito del 15.12.2025) in quanto determinati alla luce dei contratti in atti, delle ore di lavoro prestate, del numero di giorni di lavoro, nonché degli indici retributivi previsti nel C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro. Il conteggio analitico contenuto nell'atto introduttivo può essere assunto a base della presente decisione, in quanto non specificatamente contestato dall'Amministrazione resistente.
Il conteggio analitico contenuto nell'atto introduttivo può essere assunto a base della presente decisione in quanto non specificamente contestato dal convenuto sul CP_1 piano della correttezza tecnico-contabile.
Sul punto, va infatti evidenziato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - che si condivide - “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/02/2011, n. 4051).
Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento della somma di € CP_1
4.203,69, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
Pag. 16 di 17 Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento
(da € 5.201,00 sino a € 26.000,00) applicando i valori minimi tenuto conto anche della natura seriale della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte (si precisa in particolare che viene liquidato un unico compenso per la fase trattazione - decisionale in ragione della indistinguibilità della dette fasi quando la causa è decisa alla prima udienza, come nel caso di specie) e della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014 che si ritiene congrua nella misura del 10%, tenuto conto del numero di documenti prodotti e distratte in favore in favore degli avv.ti.: Antonella Russo, Leonardo Sclafani.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Sciacca, il 17.12.2025
IL GIUDICE
Leonardo OD
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