Ordinanza collegiale 24 marzo 2026
Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2022, proposto da
Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Ad Acta A.T.O. Ovest-Imperia Presso La Provincia di Imperia Gaia Checcucci, Commissario Ad Acta per Esercizio dei Poteri Sostitutivi Provincia di Imperia Quale E.G.A.T.O., Provincia di Imperia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Rivieracqua S.C.P.A., Regione Liguria, Comune di Diano Marina, Comune di Dolceacqua, Comune di Camporosso, Comune di Cervo, Comune di San Bartolomeo al Mare, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2022/P/15224 datato 15 giugno 2022 emesso dal Commissario ad acta per l'A.T.O. Ovest-Imperia avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 172, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006. Deliberazioni Assemblea d'Ambito n. 27 e 29 del 13.11.2012 e s.m.i.: esecuzione coattiva ex art. 21 ter della legge n. 241/1990 ai fini dell'integrazione nell'organizzazione della gestione unitaria del servizio idrico nell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest Imperiese. Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7476 del 10.11.2021. Diffida” e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa IL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
I) Il Comune di Bordighera ha impugnato l’atto in oggetto, con cui il Commissario ad acta dell’A.T.O. Ovest-Imperia ha diffidato il Comune stesso a provvedere, nel termine di 15 giorni dalla ricezione, al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, a Rivieracqua, “ad eccezione degli impianti di depurazione che, allo stato, non risultano in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione e per i quali si reputano necessari ed urgenti lavori di ripristino e manutenzione straordinaria”.
Nessuna Amministrazione si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 350 del 24.3.2026 il Collegio ha rilevato un possibile profilo di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, assegnando a parte ricorrente venti giorni per presentare memorie vertenti sulla questione.
In data 13.4.2026 il Comune ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia.
II) Il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 84 c.p.a.: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza” (comma 3), potendo tuttavia il giudice, anche in assenza di detta formalità, desumere “dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa” (comma 4).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa da parte ricorrente è stata presentata dopo l’udienza, per cui pur non potendo condurre alla pronuncia di estinzione del giudizio, fornisce nondimeno argomenti univoci, idonei a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Conseguentemente, il Collegio deve dichiarare improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto d’interesse alla relativa decisione.
Nulla per le spese in assenza di costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 e del 16.4.2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe US, Presidente
IL IN, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IL IN | Giuseppe US |
IL SEGRETARIO