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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1362/2022 depositato il 16/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200008755707000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso e contestuale istanza di sospensione a questa Corte
Tributaria Provinciale avverso cartella di pagamento in epigrafe indicata per omesso versamento della tassa automobilistica.
Sostiene il ricorrente con il principale motivo di impugnazione di non avere tempestivamente ricevuto l'avviso di pagamento prodromico della tassa con conseguenti decadenza e prescrizioni.
L'Agenzia Entrate - Riscossione e RE GL costituiti in giudizio a mezzo, eccepiscono preliminarmente il difetto di competenza territoriale, per essere l'Ente impositore, la RE GL;
rileva sul punto che la censura è riferita al termine ante notifica delle cartelle ed ingiunzione e ne evidenzia il difetto di legittimazione passiva. Circa l'intervenuta prescrizione ritiene infondate le doglianze, atteso che gli atti di accertamento sono stati debitamente richiamati e regolarmente notificati.
Chiede pertanto per i motivi esposti, il rigetto del ricorso, tenendo esente il concessionario, per mancata responsabilità dalle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che trattasi di materia di bollo auto, il cui l'Ente impositore ha sede fuori Provincia, e che, secondo i principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.44/2016 la trattazione resta di competenza della Commissione ove ha sede l'Ente impositore;
quindi si ritiene che la competenza territoriale ai sensi di Legge,sia della CTP di Bari.
Dato che quindi nella intera sequenza evidentemente correlata dell'intera complessiva vicenda processuale tuttora aperta il ricorrente prospetta eccezioni anche sulla base della omessa consegna degli avvisi di pagamento, deve allora ribadirsi che soggetto principale con autonomia e capacità impositiva esclusiva in detta materia nonché soggetto in grado di dedurre proprio su tale dirimente aspetto processuale è da ritenersi anche la RE GL . Così si ritiene che tali principi, statuiti dalla Corte
Costituzionale con la detta sentenza n.44/2016, portano a dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale;
ne consegue la mancata possibilità di valutare nel merito, le doglianze in ricorso, poiché vanno accertati preventivamente i fatti in punto di diritto (riconducibili alla ritenuta maturata prescrizione triennale così dedotta e di competenza dell'Ente impositore), il cui giudizio necessita instaurarlo, appunto, presso la CTP di Bari.
Pertanto il Giudice assorbita ogni altra censura dichiara il difetto di competenza territoriale e assegna termini per la riassunzione della causa.
P.Q.M.
dichiara la incompetenza territoriale della CTP di Foggia per essere competente quella di Bari, davanti alla quale la parte interessata potrà riassumere la causa nel termine di giorni 60 dalla comunicazione.
Nulla per le spese
Il Giudice Relatore Dr. Antonio D'Alessio
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1362/2022 depositato il 16/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320200008755707000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso e contestuale istanza di sospensione a questa Corte
Tributaria Provinciale avverso cartella di pagamento in epigrafe indicata per omesso versamento della tassa automobilistica.
Sostiene il ricorrente con il principale motivo di impugnazione di non avere tempestivamente ricevuto l'avviso di pagamento prodromico della tassa con conseguenti decadenza e prescrizioni.
L'Agenzia Entrate - Riscossione e RE GL costituiti in giudizio a mezzo, eccepiscono preliminarmente il difetto di competenza territoriale, per essere l'Ente impositore, la RE GL;
rileva sul punto che la censura è riferita al termine ante notifica delle cartelle ed ingiunzione e ne evidenzia il difetto di legittimazione passiva. Circa l'intervenuta prescrizione ritiene infondate le doglianze, atteso che gli atti di accertamento sono stati debitamente richiamati e regolarmente notificati.
Chiede pertanto per i motivi esposti, il rigetto del ricorso, tenendo esente il concessionario, per mancata responsabilità dalle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che trattasi di materia di bollo auto, il cui l'Ente impositore ha sede fuori Provincia, e che, secondo i principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.44/2016 la trattazione resta di competenza della Commissione ove ha sede l'Ente impositore;
quindi si ritiene che la competenza territoriale ai sensi di Legge,sia della CTP di Bari.
Dato che quindi nella intera sequenza evidentemente correlata dell'intera complessiva vicenda processuale tuttora aperta il ricorrente prospetta eccezioni anche sulla base della omessa consegna degli avvisi di pagamento, deve allora ribadirsi che soggetto principale con autonomia e capacità impositiva esclusiva in detta materia nonché soggetto in grado di dedurre proprio su tale dirimente aspetto processuale è da ritenersi anche la RE GL . Così si ritiene che tali principi, statuiti dalla Corte
Costituzionale con la detta sentenza n.44/2016, portano a dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale;
ne consegue la mancata possibilità di valutare nel merito, le doglianze in ricorso, poiché vanno accertati preventivamente i fatti in punto di diritto (riconducibili alla ritenuta maturata prescrizione triennale così dedotta e di competenza dell'Ente impositore), il cui giudizio necessita instaurarlo, appunto, presso la CTP di Bari.
Pertanto il Giudice assorbita ogni altra censura dichiara il difetto di competenza territoriale e assegna termini per la riassunzione della causa.
P.Q.M.
dichiara la incompetenza territoriale della CTP di Foggia per essere competente quella di Bari, davanti alla quale la parte interessata potrà riassumere la causa nel termine di giorni 60 dalla comunicazione.
Nulla per le spese
Il Giudice Relatore Dr. Antonio D'Alessio