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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1314/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1314/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MEGARO GIOVANNA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione giudiziale n. cronol. 1913/2019 del 09/07/2019, raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con decreto di omologazione n. cronol. 4348/2019 pubblicato dal Tribunale di Modena il 30/10/2019 (RG
n. 4188/2019);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Assegnazione della casa coniugale.
Il Sig. rimarrà ad abitare nella casa coniugale, impegnandosi a pagare l'intera Parte_1
rata del mutuo mensile pari ad Euro 642,33. Per questo immobile i coniugi hanno sottoscritto, in data
23/11/2018, un contratto di mutuo per la somma di euro 132.000,00 (Euro 237.600,00 con ipoteca), come da documentazione già agli atti. La casa coniugale rimarrà in comproprietà al 50% tra i due coniugi. La Sig. trasferirà altrove la propria residenza insieme a quella dei figli, Parte_2
impegnandosi a lasciare l'abitazione coniugale entro il mese di Febbraio 2020.
2) Arredi ed utenze.
Gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno al Sig. e le utenze relative alla stessa Parte_1
saranno a carico del Sig. Parte_1
3) Assegnazione dei figli e contributo di mantenimento per gli stessi.
I coniugi chiedono l'affidamento congiunto dei figli, , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e , entrambi minorenni e Persona_2 Persona_3
non economicamente autosufficienti, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre con la quale convivranno anche ai fini anagrafici;
verserà un Parte_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari ad €500,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in uso avanti l'intestata Curia, nella misura del 50% (che si allega);
[...]
ogni settimana, avrà facoltà di trascorrere con i tre figli almeno tre pomeriggi alla Parte_1
settimana; tale calendario potrà subire delle modifiche previo accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli ed ai propri turni di lavoro. A settimane alterne, sempre il padre, terrà con sé i figli orientativamente dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica. I coniugi trascorreranno con i figli almeno 7 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive e almeno 7 giorni anche non consecutivi durante le festività invernali;
I coniugi trascorreranno con i figli ad anni alterni il giorno di Natale e di Pasqua, in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con esse il giorno di Natale, possa comunque trascorrervi il giorno di
pagina 2 di 4 Pasqua e viceversa. Nell'anno in cui uno dei genitori non trascorrerà il Natale con i figli, dovrà avere comunque la possibilità di stare con loro la Vigilia di Natale e viceversa;
Il Sig. Parte_1
non corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento essendo la stessa Parte_2
economicamente autosufficiente.
I coniugi si impegnano fin d'ora al reciproco rispetto ed alla reciproca collaborazione (anche economica) nel caso in cui l'uno o l'altra ne abbiano necessità.
4) Disposizioni finali
I coniugi dichiarano di avere, con quanto sopra, definitivamente risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra gli stessi insorta in previsione, occasione e costanza di matrimonio e in corso di separazione, dichiarando di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione comunque relativa al periodo matrimoniale e separativo e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto.
Ciascun coniuge sosterrà le spese vive e legali del proprio difensore relative alla presente procedura”.
- ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
precisato che per la figlia maggiorenne non si deve provvedere sull'affidamento ma soltanto Per_1
sul mantenimento;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a NAPOLI il
25/04/1998 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...]
intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione pagina 3 di 4 della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1998 Atto n. 44 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1314/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MEGARO GIOVANNA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione giudiziale n. cronol. 1913/2019 del 09/07/2019, raccolto nell'ambito del giudizio poi consensualmente definito, a seguito di sua trasformazione, con decreto di omologazione n. cronol. 4348/2019 pubblicato dal Tribunale di Modena il 30/10/2019 (RG
n. 4188/2019);
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 4 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Assegnazione della casa coniugale.
Il Sig. rimarrà ad abitare nella casa coniugale, impegnandosi a pagare l'intera Parte_1
rata del mutuo mensile pari ad Euro 642,33. Per questo immobile i coniugi hanno sottoscritto, in data
23/11/2018, un contratto di mutuo per la somma di euro 132.000,00 (Euro 237.600,00 con ipoteca), come da documentazione già agli atti. La casa coniugale rimarrà in comproprietà al 50% tra i due coniugi. La Sig. trasferirà altrove la propria residenza insieme a quella dei figli, Parte_2
impegnandosi a lasciare l'abitazione coniugale entro il mese di Febbraio 2020.
2) Arredi ed utenze.
Gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno al Sig. e le utenze relative alla stessa Parte_1
saranno a carico del Sig. Parte_1
3) Assegnazione dei figli e contributo di mantenimento per gli stessi.
I coniugi chiedono l'affidamento congiunto dei figli, , maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, e , entrambi minorenni e Persona_2 Persona_3
non economicamente autosufficienti, ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre con la quale convivranno anche ai fini anagrafici;
verserà un Parte_1 assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari ad €500,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie, così come individuate nel protocollo in uso avanti l'intestata Curia, nella misura del 50% (che si allega);
[...]
ogni settimana, avrà facoltà di trascorrere con i tre figli almeno tre pomeriggi alla Parte_1
settimana; tale calendario potrà subire delle modifiche previo accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli ed ai propri turni di lavoro. A settimane alterne, sempre il padre, terrà con sé i figli orientativamente dalle ore 15.00 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica. I coniugi trascorreranno con i figli almeno 7 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive e almeno 7 giorni anche non consecutivi durante le festività invernali;
I coniugi trascorreranno con i figli ad anni alterni il giorno di Natale e di Pasqua, in modo che chi dei due genitori non abbia trascorso con esse il giorno di Natale, possa comunque trascorrervi il giorno di
pagina 2 di 4 Pasqua e viceversa. Nell'anno in cui uno dei genitori non trascorrerà il Natale con i figli, dovrà avere comunque la possibilità di stare con loro la Vigilia di Natale e viceversa;
Il Sig. Parte_1
non corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento essendo la stessa Parte_2
economicamente autosufficiente.
I coniugi si impegnano fin d'ora al reciproco rispetto ed alla reciproca collaborazione (anche economica) nel caso in cui l'uno o l'altra ne abbiano necessità.
4) Disposizioni finali
I coniugi dichiarano di avere, con quanto sopra, definitivamente risolto fra loro ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra gli stessi insorta in previsione, occasione e costanza di matrimonio e in corso di separazione, dichiarando di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione comunque relativa al periodo matrimoniale e separativo e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto.
Ciascun coniuge sosterrà le spese vive e legali del proprio difensore relative alla presente procedura”.
- ritenuto che risultano salvaguardati sia gli interessi della prole minorenne che della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
precisato che per la figlia maggiorenne non si deve provvedere sull'affidamento ma soltanto Per_1
sul mantenimento;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a NAPOLI il
25/04/1998 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da
[...]
intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NAPOLI di procedere all'annotazione pagina 3 di 4 della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1998 Atto n. 44 Parte II Serie A
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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