Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11843 del 2025, proposto da
Ecosystem Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Nicoletta Tradardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni 44-46;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 591 del 10/07/2025, avente ad oggetto “Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257 - Approvazione dell'allegato tecnico "Disposizioni per l'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti" nonché del suo allegato A “Disposizioni per l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ES EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, mediante i quali la Regione Lazio ha fissato i nuovi criteri per la regolazione di tutti i flussi in uscita dagli impianti intermedi (di cui quello nella sua titolarità) verso quelli di smaltimento finali ovvero minimi (nel Lazio: il termovalorizzatore di AN RE del Lazio e la discarica di VI).
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che il provvedimento si poneva in attuazione sia del Piano nazionale di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 198 bis d.lgs. n. 152/2006, approvato con Dm
del (allora) Ministero della transizione ecologica n. 257 del 24/06/2002, Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti (PNGR); sia delle Deliberazioni ARERA in materia di MTR-2.
II.3
In estrema sintesi, la Regione Lazio, nel fissare la ripartizione dei suddetti flussi, aveva assunto due criteri, quali il potenziale storico di trattamento e l’indice di prossimità, i quali risultavano lesivi (comportando per la stessa una riduzione del quantitativo dei conferimenti), in primo luogo, sotto il profilo temporale, in quanto si applicavano dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera impugnata (ossia 15.7.2025) per tutto l’anno 2025 in corso ormai pressoché finito, ossia quando i contratti con i Comuni conferitori e con gli impianti di trattamento finali erano già stati tutti sottoscritti, e in gran parte già eseguiti.
In secondo luogo, perché tecnicamente errati.
Infatti, il criterio del “dato del potenziale storico” risultava del tutto inconferente rispetto all’impianto minimo di AN RE, di recente rinnovato, in quanto riferibile ai dati relativi al precedente impianto di trattamento meccanico (TM) ed alla precedente linea di lavorazione num. 4 la quale aveva cessato di operare a far data dal 30.09.2025, mentre il nuovo impianto, operativo dal luglio 2025, si caratterizzava per un potenziale di trattamento ben più ampio.
Alla stessa stregua con riferimento all’impianto minimo di VI, essendo stata presa a riferimento una tipologia di rifiuto, conferita nel 2023, del tutto differente rispetto a quella attuale considerato che da ottobre del 2024 l'impianto si era dotato di una linea di biostabilizzazione con lavorazione dello scarto identificato con cod. EER 190503 diverso dal rifiuto conferito nel 2023 identificato con cod. EER 191212.
Stesse considerazioni quanto al secondo criterio della “prossimità” - id est , la distanza degli impianti intermedi dagli impianti minimi – atteso che nella determina impugnata non erano stati indicati i parametri assunti per la suddivisione del territorio regionale in zone omogenee, né i criteri di relativa graduazione.
2. In ragione di quanto esposto, deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) “ Quanto al fattore “tempo”. Violazione e falsa applicazione della disciplina regolatrice della materia dei flussi in uscita verso gli impianti minimi - Art. 198 bis d.lgs. n. 152/2006 - Dm Ministero della transizione ecologica n. 257 del 24/06/2002, Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti (PNGR); - Delib. Arera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e Delib. Arera 7/2024/R/Rif del 23/01/2024. Contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa ” atteso che l’ente territoriale resistente era intervenuta a disciplinare i flussi verso gli impianti minimi ben oltre la metà dell’anno, a quattro mesi dalla sua chiusura, omettendo di considerare che i quantitativi oggetto dei contratti di affidamento con i Comuni erano già stati da
tempo definiti. Peraltro, non aveva neppure tenuto presente che, intervenendo la riduzione in corso d’anno avanzato, aveva impedito altresì di trovare altri impianti di smaltimento dove conferire il fabbisogno ulteriore di rifiuti, essendo ormai questi spazi esauriti;
2) “ Quanto alla “efficacia temporale”. Violazione e falsa applicazione della disciplina regolatrice della materia dei flussi in uscita verso gli impianti minimi - Art. 198 bis d.lgs. n. 152/2006 - Dm Ministero della transizione ecologica n. 257 del 24/06/2002, Adozione del Programma
Nazionale per la Gestione dei rifiuti (PNGR); - Delib. Arera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e Delib. Arera 7/2024/R/Rif del 23/01/2024. Contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa ” in quanto la delibera impugnata sembrava interessare anche i flussi per l’annualità 2026. Infatti, l’Allegato A, Disposizioni per l’applicazione del metodo tariffario rifiuti, che
della DGR n. 591/2025, che costituiva parte integrante e sostanziale, dichiarava che il paragrafo 5 conteneva i criteri per l’annualità 2025, mentre i due citati criteri per la ripartizione dei flussi erano
contenuti nel paragrafo 2 dell’Allegato, ossia nell’ambito dei criteri a regime non circoscritti all’annualità 2025;
3) “ Sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione della disciplina regolatrice della materia dei flussi in uscita verso gli impianti minimi - Art. 198 bis d.lgs. n. 152/2006 - Dm Ministero della transizione ecologica n. 257 del 24/06/2002, Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti (PNGR); - Delib. Arera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e Delib. Arera 7/2024/R/Rif del 23/01/2024. Contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa ”. Applicando il criterio per la ripartizione dei flussi del dato storico di trattamento all’impianto di AN RE, conseguentemente notevolmente ridotto, la Regione non aveva tenuto conto che esso non era più lo stesso impianto rispetto a quello operante nel 2023, così come differente era lo scarto della lavorazione in uscita, a seguito della introduzione della nuova linea di biostabilizzazione. Infatti, il dato del potenziale storico comportava, ai fini del calcolo, che il valore massimo di riferimento si riferiva all'impianto di trattamento meccanico (TM) sito nella Linea 4, che aveva cessato di lavorare rifiuti indifferenziati a far data del 30/09/2025, tant’è che dal mese di luglio 2025 era in funzione un nuovo impianto TMB (Linea 11) con un “potenziale di trattamento” più che doppio
rispetto al vecchio impianto e, ovviamente, senza alcun dato storico utilizzabile. Se invece la Regione avesse indicato i soggetti, ovvero i Comuni, che potevano conferire in impianto, le problematiche evidenziate non vi sarebbero state, in quanto sarebbe stato la stessa regione a dare indicazioni certe all’operatore su quali conferimenti limitare in seguito alla ridefinizione, al ribasso, dei quantitativi minimi in uscita.
4) “ Violazione e falsa applicazione della disciplina regolatrice della materia dei flussi in uscita verso gli impianti minimi - Art. 198 bis d.lgs. n. 152/2006 - Dm Ministero della transizione ecologica n. 257 del 24/06/2002, Adozione del Programma Nazionale per la Gestione dei rifiuti
(PNGR); - Delib. Arera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 e Delib. Arera 7/2024/R/rif del 23/01/2024. Contraddittorietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione dei principi costituzionali del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. ” atteso che essa confidava di poter conferire nell’annualità 2025 le quantità di rifiuti contrattualizzate con i gestori degli impianti minimi, avendo in base a questi elementi stipulato i contratti con i Comuni conferenti;
5) “ Sotto altro profilo. Sulle modalità di determinazione dei flussi in ingresso. Violazione di legge n. 241/1990 smi per carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per errata individuazione dei presupposti di fatto e diritto e per irragionevolezza dell’azione amministrativa ” atteso che mentre il quantitativo dei flussi in ingresso agli impianti minimi per ciascun impianto
intermedio era stato stabilito come il risultato della moltiplicazione del
dato storico per l’indice di prossimità, il territorio regionale era stato suddiviso in n. 4 zone omogenee con attribuzione a ciascuna di un indice di prossimità, senza però indicare i criteri
assunti per la suddivisione del territorio regionale in zone omogenee e la relativa graduazione;
6) “ Violazione e falsa applicazione di legge n. 241/1990 smi art. 7 per mancata comunicazione di avvio del procedimento ”. La DGR n. 591/2025, stabilendo, in corso d’anno, i quantitativi massimi
conferibili negli impianti minimi di AN RE (termovalorizzatore) e VI (discarica), e riducendoli rispetto ai quantitativi già da circa un anno contrattualizzati, aveva inciso immediatamente e direttamente sulla sua posizione. La comunicazione di avvio del procedimento avrebbe infatti consentito ai titolari degli impianti interessati di esporre mediante la partecipazione procedimentale le criticità derivanti dall’assunzione, in corso d’anno, del parametro
del potenziale storico di trattamento, parametro del tutto inadeguato e inconferente.
2. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio deducendo, di contro, quanto segue (seguendo l’ordine dei motivi di gravame)
In relazione al primo motivo, che aveva provveduto in tempi quanto più rapidi possibili, tenuto conto della circostanza che su di essa gravano, oltre alle competenze di pianificazione e programmazione previste dal D.Lgs. n. 152/2006, pure quelle proprie degli Enti di Governo di ATO, ad oggi non costituiti, che essa esercitava in via sostitutiva. In questo quadro la Regione Lazio svolgeva, quindi, le funzioni di Soggetto Competente ai sensi della regolazione ARERA, con il compito di validare e monitorare l’applicazione del metodo tariffario. Ciò posto, non sarebbe stato comunque possibile stabilire la decorrenza dell’efficacia della DGR n. 591/2025 a partire dall’anno 2026, atteso che tale DGR dava attuazione alla normativa regolatoria approvata con delibera 363/2021 come modificata dalla delibera 7/2024 (MTR-2), la quale definiva i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2); Più nello specifico, segnalava che con la deliberazione 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 (Delibera 389/2023), l’ARERA aveva approvato l’Aggiornamento biennale del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi, o agli impianti “intermedi” da cui provenivano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi".
Inoltre, che con successiva determinazione ARERA del 16 aprile 2024 N. 2/DTAC/2024 erano stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif..
Quindi, la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 23/01/2025, aveva approvato il nuovo documento recante “Individuazione degli Impianti Minimi” e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/05/2025, ha approvato l’aggiornamento del documento recante “Individuazione degli Impianti Minimi”.
La DGR n. 591/2025 impugnata, quindi, aveva dato attuazione alle disposizioni in materia di regolazione dei flussi di cui al Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e alle Deliberazioni ARERA in materia di MTR-2, per cui doveva necessariamente applicarsi al biennio 2024-2025.
Ne conseguiva che la programmazione dei flussi era non solo atto dovuto ma noto a tutti gli operatori del settore da ben prima dell’emanazione della DGR impugnata.
Il termovalorizzatore di AN RE – Acea Ambiente spa e la discarica di VI – Ecologia VI srl erano stati individuati come “impianti minimi” già con la DGR 290/2022 del 12.05.2022, pertanto, già a partire da quella data, era noto che sarebbero stati sottratti al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso;
Era quindi onere della ricorrente, nell’ambito delle proprie scelte imprenditoriali, tenere conto delle suddette circostanze, ad essa già note, nel momento in cui definiva i quantitativi oggetto dei contratti di affidamento con i Comuni.
Con riguardo al secondo motivo, ne evidenziava la palese infondatezza in quanto la delibera impugnata disciplinava espressamente all’art. 5 “l’applicazione dei criteri per l’annualità 2025”.
Per quanto riguardava, in particolare, il periodo 2026-2029, era stato infatti già rappresentato che, in base alla normativa di settore, troverà applicazione la MTR-3, come espressamente previsto nella Delibera ARERA del 05 agosto 2025 397/2025/R/rif., tant’è che aveva già convocato un tavolo tecnico con tutti i Soggetti Gestori Minimi e Intermedi al fine di definire i criteri con cui ripartire flussi.
Relativamente al terzo motivo di ricorso, evidenziava che il Rapporto rifiuti annuale di ISPRA, pubblicato nel mese di dicembre di ogni anno, conteneva dati certificati aggiornati all’annualità precedente. Né l’autorizzazione all’ampliamento di un impianto (nello specifico, la linea 11) corrispondeva all’aumento di trattamento. Infine, rappresentava sul punto, da un lato, che la ripartizione operata dalla DGR aveva in ogni caso assegnato alla ricorrente, per l’anno 2025, un quantitativo di tonnellate complessivamente superiore rispetto alla sua produzione del 2023; dall’altro, che il provvedimento impugnato aveva fissato il flusso, precauzionalmente, al 90% della capacità operativa, poiché, intervenendo la regolazione nel corso del 2025, si era inteso lasciare margini di autonomia agli impianti minimi, al fine di non creare eccessivi squilibri al sistema dei rifiuti del Lazio.
Ferme le suesposte considerazioni, dalle quali emergeva plasticamente di aver assunto le proprie determinazioni in conformità alla normativa vigente e sulla base delle informazioni disponibili, precisava che dovendo adottare una nuova DGR per il periodo 2026-2029, stava valutando l’inserimento di ulteriori criteri, con l’obiettivo di rendere il processo di assegnazione dei flussi quanto più possibile trasparente e adeguato alle necessità degli impianti.
Riguardo al quarto motivo di ricorso, eccepiva che si trattava di doglianze tardive atteso che già con la DGR 290/2022, pubblicata sul BURL Lazio del 12 maggio 2022, in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione ARERA, l’impianto di AN RE era stato inserito tra gli “impianti minimi” e, pertanto, sottratto al libero mercato per sottostare a tariffe regolate, secondo il principio di prossimità e autosufficienza regionale. Infatti, a differenza di ciò che avviene nel libero mercato, gli impianti minimi sono soggetti a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe, fissate dall'autorità competente al di fuori della concorrenza di mercato, e operano con flussi di rifiuti prestabiliti.
In ogni caso, proprio perché l’inserimento dell’impianto di AN RE tra gli “impianti minimi” era noto già dal maggio 2022 (data di pubblicazione della DGR 290/2022), la ricorrente, quale soggetto imprenditoriale, aveva scientemente e deliberatamente deciso di aumentare i quantitativi da ritirare.
Infine, quanto all’ultimo motivo di gravame, non apparivano condivisibili le avverse censure in merito a presunte carenze di istruttoria e motivazione, essendo stati indicati i criteri in base ai quale erano stati definiti gli indici di prossimità e la relativa graduazione.
Non senza tacere, peraltro, che la DGR impugnata, in quanto avente ad oggetto “Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 giugno 2022, n. 257 - Approvazione dell’allegato tecnico “Disposizioni per l’applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti”, era, con ogni evidenza, un atto di pianificazione e programmazione di cui all’ambito normativo dell’art. 13 della L. 241/1990, il quale esclude per questo tipo di provvedimenti l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale, ivi compresa quella sulla comunicazione di avvio del procedimento.
3. Con successiva memoria parte ricorrente replicava deducendo di contro:
- che l'art. 7, comma 6, della delibera Arera 363/2021, stabiliva che il procedimento di individuazione degli impianti c.d. minimi, la presentazione del Piano Economico Finanziario da parte del Gestore e la validazione ed adozione delle prescritte determinazioni da parte della Regione, dovevano concludersi entro il 30 giugno 2024. L'individuazione degli impianti minimi era quindi passaggio fondamentale e prodromico all'applicazione del metodo tariffario 24-25 ed era avvenuta con la DGR 31 del 23/01/2025, aggiornata poi dalla DGR n. 402 del 30/05/2025, cui aveva fatto seguito la DGR impugnata, conseguentemente adottata con oltre un anno di ritardo in violazione dei principi di certezza giuridica e di legittimo affidamento. Né rilevava, in alcun modo, che gli impianti minimi in questione fossero già stati individuati con DGR 290 del 2022 e che tale circostanza fosse nota agli operatori del settore;
- di prendere atto che la determina impugnata non si riferiva pure agli anni successivi al 2025;
- che la stessa controparte aveva riconosciuto – affermando che “ il provvedimento impugnato precisa che il flusso è fissato precauzionalmente al 90% della capacità operativa, poiché, intervenendo la regolazione nel corso del 2025, la Regione ha inteso lasciare margini di autonomia agli impianti minimi, al fine di non creare eccessivi squilibri al sistema dei rifiuti del Lazio ” – le problematicità rappresentate da un intervento di ridefinizione dei flussi attuato durante l'anno. Peraltro, non fornendo però alcuna indicazione su come tale 10% dovesse essere gestito dagli impianti;
- che non era in contestazione la qualificazione degli impianti in questione come minimi, bensì i criteri prescelti per la regolazione dei flussi e il momento erano stati assunti;
- che la DGR impugnata aveva inciso direttamente sulla sua posizione, riducendo i flussi trattabili e già contrattualizzati, sicché si trattava di provvedimento con contenuto specifico e direttamente
e immediatamente lesivo.
4. Con successiva memoria, la Regione rilevava che, nonostante il disposto di cui al citato art.
7, comma 6, della delibera Arera 363/2021, aveva provveduto in tempi quanto più rapidi possibile, in quanto soltanto con la determinazione ARERA del 16 aprile 2024 N. 2/DTAC/2024 erano stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif. Infatti, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 23/01/2025, aveva approvato il nuovo documento recante “Individuazione degli Impianti Minimi”, e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/05/2025 aveva approvato l’aggiornamento del documento recante “Individuazione degli Impianti Minimi”, cui aveva infine fatto seguito la DGR impugnata.
5. Le parti, infine, con successive memorie, ribadivano (in sostanza) le proprie argomentazioni.
6. All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso deve essere accolto perché fondato nei seguenti limiti.
8. In primo luogo, sul piano strettamente procedimentale (ultimo motivo di gravame), deve rilevarsi che contrariamente a quanto sostenuto dalla regione resistente, nella prospettiva della parte ricorrente l’atto impugnato ha solo formalmente natura di atto di pianificazione.
Infatti, deve rilevarsi che nella tabella tecnica allegata alla delibera impugnata vi sono indicati proprio gli impianti di AN RE e VI, per cui almeno rispetto a questi ultimi trattasi di provvedimento amministrativo non già ad effetti generali, come quelli di pianificazione, ma puntuale e specifico, alla stregua degli ordinari provvedimenti amministrativi.
Dal che ne consegue che l’omessa partecipazione attiva della parte ricorrente inficia già sul piano procedimentale la determina impugnata.
Dallo svolgimento del presente giudizio è invero plasticamente emerso che l’instaurazione del contraddittorio procedimentale avrebbe consentito alla ricorrente di rappresentare le criticità del provvedimento, soprattutto sotto il profilo della non attendibilità ( rectius , attualità) dei dati dell’ISPRA.
Il che peraltro è quanto sotteso con la nota n. 993085 del 08.10.2025, con cui la Regione Lazio ha indetto il tavolo tecnico tra gli operatori economici al fine di dare indicazioni
sulla gestione di eventuali eccedenze: ivi è stato espressamente scritto che “ qualora i quantitativi assegnati a un impianto intermedio per il collocamento presso gli impianti minimi (es. CSS al termovalorizzatore di AN RE o scarti alla discarica di VI) dovessero risultare superiori al fabbisogno effettivo, i gestori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione. Tale comunicazione è indispensabile per permettere al Soggetto Competente di
riallocare le quote e assicurare il pieno rispetto della regolazione ”.
Dal che se ne deduce che la stessa Regione riconosce la necessità di valutazioni ben più approfondite in sede di ripartizione dei flussi in uscita, ma che visti i tempi stretti non ha consentito una partecipazione preventiva ma solo successiva.
Elemento della tempistica che consente di analizzare il secondo profilo di illegittimità, di natura sostanziale, di cui al primo motivo di gravame.
Sul punto, tuttavia, occorre in primis premettere che questo Collegio è consapevole, in via generale, che l’operatività di un organo collegiale, quale la Giunta Regionale, richiede tempi, per lo svolgimento delle proprie attività, non minimamente paragonabili a quelle di un soggetto privato, essendo organo comunque di natura politica, con conseguente necessità di decantazione ed elaborazione delle varie prospettive.
In secundis , che la delibera impugnata è solo l’ultimo passaggio – come descritto in precedenza, e cui si rinvia – di più complessi procedimenti amministrativi, peraltro soggettivamente imputabili a enti diversi, con la conseguenza, quindi, che è difficile apprezzare (seppur incideter tantum ) in questa sede profili di responsabilità a titolo soggettivo in capo alla Regione per il ritardo nella adozione della delibera impugnata.
Ciò detto, ciò che indiscutibilmente resta come dato di fatto – non essendo quello soggettivo della colpa elemento costitutivo della domanda di annullamento azionata – è la circostanza che la determina impugnata pretenda di disciplinare il flusso dei rifiuti dell’anno 2025 essendo oramai decorsa più della metà della suddetta annualità.
Il che comunque stride, pur ammettendo come elemento rilevante la circostanza che gli impianti in discussione erano stati già dal 2022 sottratti alla libera, con i tempi in ogni caso ragionevolmente necessari per una credibile e diligente programmazione dell’esercizio dell’attività da parte dei privati.
In definitiva, una disciplina che investa, a ritroso, il flusso dei rifiuti di 7 mesi sui 12 dell’annualità, riducendolo sulla base di criteri non aggiornati e senza la partecipazione neanche documentale, in omaggio al principio della completezza istruttoria, dell’interessato, risulta oggettivamente non logicamente credibile (anche se astrattamente non imputabile in punto di responsabilità).
Dal che ne consegue l’illegittimità della determina impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della stessa nella parte in cui è riferibile alla ricorrente.
9. Spese di lite compensante, attesa la complessità della vicenda, fatto salvo il rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie perché fondato e, per l’effetto, annulla la determina impugnata nei sensi indicati in motivazione.
Spese di lite compensate, salvo rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
ES EL, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES EL | IC IA |
IL SEGRETARIO