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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
TT TO, RE
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 048 2024 90096346 00 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820190013010086000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820190015215507000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200021367941000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210019141984000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210025535132000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220002534801000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220015018532000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220019071009000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220019071110000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220022660910000 ALTRA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220023514280000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230013240692000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820180005247430000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820190002392919000 ALTRA
- AVVISO DI ABBEB n. 34820190006606728000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820210002083250000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820220002290055000 ALTRA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 388/2025 depositato il
07/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte impugna un intimazione di pagamento e le prodromiche 12 cartelle di pagamento oltre 5 avvisi di addebito.
Lamenta la ricorrente l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento pervenute da mittente sconosciuto e perché provenienti da indirizzo pec non in elenchi ufficiali. Richiama giurisprudenza favorevole sul punto.
Sostiene la nullità delle notifiche degli atti impugnati in quanto, atti estraneo all'impresa e/o professione, effettuate alla casella pec professionale.
Eccepisce, inoltre,
l'inesistenza della notifica per assenza della relata;
la mancata certificazione di conformità dell'atto notificato e, quindi l'assenza della fede privilegiata;
la difformità della copia informatica e l'invalidità del documento informatico inviato in semplice formato pdf che determinerebbero anche il mancato raggiungimento dello scopo;
la mancata e/o inesistenza della previa notifica del titolo esecutivo e/o delle cartelle su cui si fonda l'intimazione opposta;
IL'Agenzia delle entrate preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto non è stato notificato agli enti impositori che hanno operato le iscrizioni al ruolo e l'incompetenza giurisdizionale della corte di giustizia tributaria relativamente alle iscrizioni a ruolo riguardanti contributi previdenziali inps, inail e sanzioni stradali.
Nel merito sostiene punto per punto l'infondatezza delle doglianze di parte evidenziando la corretta notifica degli atti prodromici. Atti che non sono stati impugnati nei termini dalla contribuente. Evinzia che al contrario di quanto sostenuto in ricorso le iscrizioni a uolo riguardano imposte, contributi e tasse riguardanti l'attività professionale della ricorrente titolare di partita iva. Conclude insistendo per l'inammissibilità e in subordine la reiezione del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue: - preliminarmente va rilevato il difetto di competenza in ordine alle poste riguardanti contributi previdenziali
Inps, Inail e sanzioni stradali;
- per quanto riguarda l'invocata nullità dell'atto impugnato perchè proveniente da indirizzo pec non compreso in pubblici elenchi ne va rilevata l'infondatezza tenuto conto della nota e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale a più riprese, ha ritenuto valida tale notifica in quanto proveniente da indirizzo noto e, comunque, facilmente verificabile dai contribuenti.
- per quanto riguarda i restanti tributi va rilevato il fatto che parte ricorrente, precedentemente all'atto oggetto della presente impugnazione, ha ricevuto in notifica vari atti e, in particolare la precedente intimazione di pagamento la n. N. 048 2024 90096346 00 000. La notifica è avvenuta mediante pubblicazione sul sito di
Infocamere ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/73, in quanto la pec della ricorrente, in qualità di professionista, non era attiva.
In assenza di tempestivo ricorso avverso gli atti prodromici l'odierna intimazione di pagamento poteva essere impugnata solamente per vizi propri e, non, per contestare nel merito gli atti precedenti.
Le doglianze in odine ai vizi della presente intimazione risultano parimenti infondate. La notifica è stata effettuata al nuovo indirizzo pec professionale della ricorrente;
giurisprudenza costante ha ritenuto valida la notifica effettuata da indirizzo non incluso nei pubblici elenchi e, comunque, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la tempestiva impugnazione sana eventuali difetti di notifica ex art. 156 cpc. L'atto contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa e ha consentito alla contribuente di comprendere le ragioni delle pretesa e contestarne la fondatezza. Non risulta necessaria l'attestazione di conformità della copia informatica.
Spettava semmai alla contribuente contestare nel merito una qualche difformità.
In conseguenza di ciò il ricorso merita essere respinto condannando la parte al pagamento di € 1.500,00 complessivi per spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 complessivi.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
FUGACCI PIERLUIGI, Presidente
TT TO, RE
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1246/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 048 2024 90096346 00 000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820190013010086000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820190015215507000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200021367941000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210019141984000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820210025535132000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220002534801000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220015018532000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220019071009000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220019071110000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220022660910000 ALTRA - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820220023514280000 ALTRA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820230013240692000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820180005247430000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820190002392919000 ALTRA
- AVVISO DI ABBEB n. 34820190006606728000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820210002083250000 ALTRA
- AVVISO DI ADDEB n. 34820220002290055000 ALTRA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 388/2025 depositato il
07/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte impugna un intimazione di pagamento e le prodromiche 12 cartelle di pagamento oltre 5 avvisi di addebito.
Lamenta la ricorrente l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento pervenute da mittente sconosciuto e perché provenienti da indirizzo pec non in elenchi ufficiali. Richiama giurisprudenza favorevole sul punto.
Sostiene la nullità delle notifiche degli atti impugnati in quanto, atti estraneo all'impresa e/o professione, effettuate alla casella pec professionale.
Eccepisce, inoltre,
l'inesistenza della notifica per assenza della relata;
la mancata certificazione di conformità dell'atto notificato e, quindi l'assenza della fede privilegiata;
la difformità della copia informatica e l'invalidità del documento informatico inviato in semplice formato pdf che determinerebbero anche il mancato raggiungimento dello scopo;
la mancata e/o inesistenza della previa notifica del titolo esecutivo e/o delle cartelle su cui si fonda l'intimazione opposta;
IL'Agenzia delle entrate preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto non è stato notificato agli enti impositori che hanno operato le iscrizioni al ruolo e l'incompetenza giurisdizionale della corte di giustizia tributaria relativamente alle iscrizioni a ruolo riguardanti contributi previdenziali inps, inail e sanzioni stradali.
Nel merito sostiene punto per punto l'infondatezza delle doglianze di parte evidenziando la corretta notifica degli atti prodromici. Atti che non sono stati impugnati nei termini dalla contribuente. Evinzia che al contrario di quanto sostenuto in ricorso le iscrizioni a uolo riguardano imposte, contributi e tasse riguardanti l'attività professionale della ricorrente titolare di partita iva. Conclude insistendo per l'inammissibilità e in subordine la reiezione del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, dopo ampia disamina dei motivi di ricorso e lette le controdeduzioni dell'Ufficio osserva e deduce quanto segue: - preliminarmente va rilevato il difetto di competenza in ordine alle poste riguardanti contributi previdenziali
Inps, Inail e sanzioni stradali;
- per quanto riguarda l'invocata nullità dell'atto impugnato perchè proveniente da indirizzo pec non compreso in pubblici elenchi ne va rilevata l'infondatezza tenuto conto della nota e costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale a più riprese, ha ritenuto valida tale notifica in quanto proveniente da indirizzo noto e, comunque, facilmente verificabile dai contribuenti.
- per quanto riguarda i restanti tributi va rilevato il fatto che parte ricorrente, precedentemente all'atto oggetto della presente impugnazione, ha ricevuto in notifica vari atti e, in particolare la precedente intimazione di pagamento la n. N. 048 2024 90096346 00 000. La notifica è avvenuta mediante pubblicazione sul sito di
Infocamere ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600/73, in quanto la pec della ricorrente, in qualità di professionista, non era attiva.
In assenza di tempestivo ricorso avverso gli atti prodromici l'odierna intimazione di pagamento poteva essere impugnata solamente per vizi propri e, non, per contestare nel merito gli atti precedenti.
Le doglianze in odine ai vizi della presente intimazione risultano parimenti infondate. La notifica è stata effettuata al nuovo indirizzo pec professionale della ricorrente;
giurisprudenza costante ha ritenuto valida la notifica effettuata da indirizzo non incluso nei pubblici elenchi e, comunque, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, la tempestiva impugnazione sana eventuali difetti di notifica ex art. 156 cpc. L'atto contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa e ha consentito alla contribuente di comprendere le ragioni delle pretesa e contestarne la fondatezza. Non risulta necessaria l'attestazione di conformità della copia informatica.
Spettava semmai alla contribuente contestare nel merito una qualche difformità.
In conseguenza di ciò il ricorso merita essere respinto condannando la parte al pagamento di € 1.500,00 complessivi per spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 complessivi.