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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 837/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 837/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto
“prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Samuele Benvenuti presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato -
-, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Email_1
appello;
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Luzi, Ermelinda CP_1 C.F._1
Della Corte e Flavio Palumbo, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via Mariani n. 22/E, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Associato e Dott.ssa “ogni contraria Parte_1 Parte_1 Parte_1
istanza disattesa e respinta ed in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata
n. 49/2021 del Giudice di Pace di Ravenna e per l'effetto:
- respingere l'opposizione proposta dal sig. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 349/18, CP_1
emesso dal Giudice di Pace di Ravenna con deposito in Cancelleria il 04.06.2018, in quanto infondata
pagina 1 di 9 in fatto e in diritto, e conseguentemente, confermare lo stesso, per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque dichiarare l'appellato tenuto al pagamento in favore dell'appellante di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa, con interessi e rivalutazione di legge;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. nell'atto di opposizione, CP_1
consistente nella domanda di condanna generica nei confronti dello studio dentistico appellante al risarcimento dei presunti danni da responsabilità contrattuale e/o aquiliana subiti dall'appellato, da quantificarsi in separato giudizio, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”; per : “
1. respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma delle CP_1 statuizioni di primo grado con riforma in pejus della sentenza impugnata all'esito della rinnovata CTU
(chiesta da parte appellante) secondo le considerazioni che di seguito si formulano;
2. visto il contenuto della CTU in rinnovazione il Tribunale è ora in grado di definire anche nel quantum la domanda riconvenzionale che era stata spiegata in primo grado considerato che in punto di risarcimento danni il Giudice di primo grado si era limitato all'accertamento e dichiarazione dell'an mentre aveva devoluto il quantum ad altro giudizio;
3. a seguito del quesito formulato il CTU (come autorizzato in sede di giuramento) ha valutato l'esame della documentazione sanitaria allegata nel fascicolo di causa che ha permesso di risalire all'iter terapeutico odontoiatrico eseguito presso lo studio del dott. dal 2006 al 2008 e nel 2013 dal Per_1
dr. (collaboratore presso tale studio) e nel 2016 dal dr. utilizzando e valutando anche Per_2 Pt_1
le fatture emesse per le suddette prestazioni erogate;
4. si producono compiutamente le predette fatture che sono inserite nella CTU e dunque facenti parte dell'istruttoria e si domanda che il Tribunale di Ravenna voglia altresì accertare e dichiarare la responsabilità per grave colpa medica dell'appellante come accertato all'esito della CTU e di conseguenza condannare l'appellante al risarcimento di tutti i danni sia da responsabilità contrattuale
e/o aquiliana in favore dell'appellato secondo quanto stabilito dalla rinnovata CTU che CP_1
dalla relazione medico legale di parte della Dott.ssa allegata al fascicolo di parte oppure Per_3
come ritenuto di giustizia aggiungendo la restituzione/rimborso delle somme pagate per le prestazioni sanitarie ricevute pari ad € 15.266,62 atteso che la CTU ha accertato che non erano state eseguite lege artis.
5. voglia inoltre condannare la parte appellante al pagamento integrale delle spese di CTU e CTP e delle competenze professionali difensive sia del primo grado di giudizio, che di quello di appello oltre
pagina 2 di 9 rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA. Con vittoria quindi delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Ravenna con la sentenza n. 49/2021, pubblicata in data 29/1/2021, nella causa n.
1354/2018 R.G., accolse l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
349/2018, reso dal Giudice di pace di Ravenna in data 4/6/2018 e, per l'effetto, revocò il provvedimento monitorio;
inoltre, con la predetta sentenza, il Giudice di Pace di Ravenna, accertata la responsabilità per colpa medica dello Studio dentistico associato Dott. e Dott.ssa Parte_1 Pt_1
(di seguito “lo Studio ”), condannò la parte opposta al risarcimento del danno in
[...] Parte_1
favore di , da quantificarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali. CP_1
Con citazione notificata a in data 16/3/2021 lo Studio dentistico ha proposto appello CP_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 349/18 emesso dal Giudice di Pace di Ravenna in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto o, comunque, di condannare l'appellato al pagamento in favore di essa parte appellante di quella maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione, nonché di dichiarare inammissibile o rigettare perché infondata la domanda riconvenzionale di condanna generica proposta nei confronti di essa parte appellante da CP_1 nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/9/2021 si è costituito che, in CP_1 via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'appello inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo perché infondato;
con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, espletata una CTU medico legale, acquisita documentazione varia, all'udienza del 18/12/2024 - la prima tenutasi dinanzi allo scrivente giudice monocratico subentrato a quello precedentemente assegnatario del procedimento – le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Con il primo motivo d'appello lo Studio dentistico ha dedotto che il Giudice di primo grado si fosse limitato a recepire le conclusioni del CTU, senza spiegare l'iter logico della sua decisione e senza assumere posizione rispetto alle censure sollevate da essa parte appellante avverso l'elaborato peritale in punto: di omessa valutazione da parte del CTU del concorso del paziente nel causare i danni da questi subiti, non sottoponendosi a regolari visite e non mantenendo un'adeguata igiene orale;
di superficiale conduzione dell'indagine peritale da parte del CTU;
di possibilità di reperire gli esami medici effettuati presso le autorità sanitarie di riferimento;
di presunta mancanza del consenso pagina 3 di 9 informato all'intervento posto in essere da parte del dott. il quale non inserì nuovi impianti, ma Pt_1
applicò solo una protesi, essendo stati tutti gli impianti inseriti dal dott. il quale fece CP_2
sottoscrivere al paziente, di volta in volta, i consensi informati, ignorati dal CTU.
Con il secondo motivo d'appello, poi, lo Studio dentistico ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice fondato la sua decisione sulle risultanze della CTU, benché questi non avesse tenuto conto della datazione del diabete tipo 2 da cui il paziente era affetto, non avesse allegato all'elaborato peritale gli allegati contenuti nelle osservazioni alla bozza del dott. non avesse valutato la Pt_1
documentazione prodotta dal dott. con conseguente evidente erroneità nella datazione degli Pt_1
eventi e non avesse acquisito la documentazione (TAC eseguita in data 9/6/2006 prima di eseguire gli impianti in posizione 13 e 23 e OPT eseguita in data 5/9/2013 prima di eseguire gli impianti in posizione 11 e 21) in possesso del paziente o reperibile presso le strutture sanitarie con conseguente necessità di rinnovare la CTU, avesse contraddittoriamente reputato l'operato del dott. da un Pt_1 lato, “lavoro tecnicamente pregevole” e conforme alle regole dell'arte e, dall'altro, avesse ritenuto erronea la scelta del trattamento eseguito con una protesi ad “ancoraggio rigido”.
Con il terzo motivo d'appello lo ha censurato la sentenza impugnata per non aver il Parte_1
Giudice di primo grado richiesto al Consulente di provvedere a reperire la necessaria documentazione
(TAC e OPT) presso l'Ospedale Bufalini di Cesena e la Casa di Cura Malatesta Novello di Cesena e per non aver quel Giudice disposto l'ordine di esibizione di tali documenti ex art. 210 c.p.c. alla controparte, limitandosi a recepire le risultanze della illogica e contradditoria perizia.
Con il quarto motivo lo ha censurato la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna Parte_1
impugnata per aver questi erroneamente valutato le prove orali aventi ad oggetto fatti rilevanti per il giudizio e, segnatamente, che nel 2006 furono eseguiti i due impianti in zona 13 e 23, durati 10 anni, che lo Studio dentistico avesse seguito diligentemente l'iter clinico del paziente e che quest'ultimo fosse a conoscenza della necessità di eseguire visite di controllo periodiche, a cui, invece, si sottrasse, vanificando le prestazioni correttamente eseguite e concorrendo alla produzione dei danni da lui asseritamente subiti.
I quattro motivi di appello che precedono, da esaminarsi congiuntamente perché tutti logicamente connessi e veicolanti osservazioni critiche avverso la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace recepì le conclusioni del CTU medico legale, sono infondati.
Dalla consulenza svolta dal dott. nel presente giudizio – le cui conclusioni devono Persona_4 essere condivise, in ragione dell'attenta analisi, anche anamnestica, svolta dal CTU, dell'assenza di vizi logici o aporie nell'elaborato peritale e delle risposte fornite ai CTP -, si evince – anche sulla base della pagina 4 di 9 documentazione di cui l'odierna parte appellante ha lamentato l'omessa acquisizione nel giudizio di primo grado - che:
- “a) il signor , al momento dell'inizio delle prestazioni effettuate dal convenuto (dott. CP_1
, presentava nell'arcata superiore una completa edentulia (assenza di elementi dentari), con Pt_1
quattro impianti posizionati in regione anteriore nelle sedi dei due canini (1.3-2.3), dell'incisivo centrale destro (1.1) e dell'incisivo laterale sinistro (2.2). Solo tre di questi quattro impianti, quelli in sede 1.3-1.1-2.3, erano peraltro collegati fra loro da una barra metallica avvitata sugli stessi, mentre il quarto impianto, in sede 2.2, non si trovava collegato a tale struttura metallica, ma in posizione vestibolarizzata in arcata. Era inoltre presente una protesi mobile superiore dotata al suo interno di una controbarra che, al momento del suo posizionamento nel cavo orale, si agganciava alla barra su impianti. Gli impianti in sede 1.1-2.2 non erano peraltro osteointegrati ed erano quindi da rimuovere.
Lo stato attuale dell'apparato dentale del sig. nell'arcata superiore, è quello di una completa CP_1
edentulia, anche in totale assenza di impianti in regione anteriore, con un marcato riassorbimento osseo specie in regione anteriore dove è presente una cresta ossea a lama di coltello;
è sempre esistente la precitata protesi mobile, che presenta un marcato basculamento, la totale assenza di ritenzione, la parziale frattura della flangia anteriore in resina, il distacco del dente in resina in sede
2.3 (canino di sinistra), le flange posteriori eccessivamente estese ed un peso eccessivo che rendono impossibile la funzione masticatoria. Nell'arcata inferiore, anche se non oggetto della vertenza, sono presenti due impianti in sede canina (3.3-4.3) ed una protesi mobile totale in resina, ancorata a due corone telescopiche primarie ai precitati impianti mediante cappette telescopiche metalliche secondarie inglobate nella protesi”;
- “b) Il convenuto ha effettuato sia la rimozione della barra superiore, che degli impianti presenti in sede 1.1-2.1, ormai compromessi, ed ha realizzato una protesi mobile scheletrata superiore, ancorata con doppie cappette telescopiche di ritenzione, due inglobate all'interno di tale manufatto e due sugli impianti residui in sede canina (1.3-2.3). Le regole dell'arte medico-odontoiatrica, le buone pratiche accreditate dalle comunità scientifiche e dei protocolli ora esistenti, avrebbero sconsigliato la realizzazione di tale soluzione protesica in quanto questo sistema di ritenzione rappresenta biomeccanicamente una soluzione estremamente rigida, oltre modo se realizzata, come nel caso in oggetto, su due soli impianti superiori (in sede 1.3-2.3) già parzialmente compromessi da perdita ossea
e con la realizzazione di un manufatto protesico eccessivamente pesante che ha quindi esercitato, durante i fisiologici atti masticatori, forze dislocanti ed eccessivi carichi masticatori sui due impianti sottostanti, determinandone la completa perdita ossea ed il seguente loro fallimento. Tale soluzione
pagina 5 di 9 protesica non rappresentava quindi la terapia corretta ed è di fatto fallita dopo poco più di un anno dalla sua finalizzazione”;
- “c) dalle prestazioni eseguite dal convenuto sono derivate casualmente, in termini di preponderante probabilità scientifica, conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea che hanno determinato un periodo d'invalidità temporanea parziale (ITP) di complessivi giorni 75 (settantacinque), suddivisi in gg.15 (quindici) al 50% in relazione alle terapie chirurgiche implantari eseguite ed a quelle riparatorie che si sono rese necessarie (rimozioni implantari) e in gg.60 (sessanta) al 25% a sanatoria del periodo di malattia, con disagi e gravi difficoltà masticatorie, in assenza di inabilità temporanea assoluta (ITT). In considerazione del tempo trascorso, dei trattamenti terapeutici adottati dal convenuto, nonché dalle risultanze dell'odierno esame medico-legale, si ritiene che, in conseguenza delle eseguite terapie chirurgico-protesiche superiori, si sia verificata una parziale perdita di supporto osseo in regione superiore anteriore, che configura una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica del periziando cosiddetto danno biologico permanente, (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, aspetto estetico, capacità sociale, consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago), che viene valutata nell'incidenza percentuale del 3% (tre per cento), in riferimento ai comuni baremes medico legali in uso (-Bargagna M.e altri, Guida orientativa per la valutazione del danno biologico - Giuffrè Ed;
Danno biologico. Le Tabelle di Persona_5 Per_6
legge - Giuffrè Ed.; -Ronchi E., Genovese U. Guida alla valutazione medico-legale Persona_7 della invalidità permanente. Giuffrè Ed.)”;
- “d) La lesione dell'integrità psicofisica lamentata è riconducibile sia alle terapie implantari eseguite dal dott. (collaboratore presso lo studio del dott. , sia alle terapie implantari in seguito CP_2 Pt_1 eseguite dallo stesso dott. sempre nell'arcata superiore del sig. Entrambe le precitate Pt_1 CP_1
terapie, eseguite dai due sanitari presso il medesimo studio, hanno determinato, in modo complementare, una perdita ossea in regione anteriore superiore in conseguenza dei fallimenti implantari. Si valuta percentualmente al 50% la misura del concorso delle terapie dei due sanitari nel provocare l'evento dannoso. Non si sono riscontrabili lesioni imputabili alla condotta del sig. ; CP_1
- “e) La perdita ossea in regione anteriore superiore non renderà possibile in tale sito anatomico alcuna ulteriore terapia implantare e la conseguente terapia riparativa, in un paziente in età avanzata che preliminarmente alle terapie presso lo studio del dott. presentava già una situazione di Pt_1 riassorbimento osseo fisiologico, è di difficile risoluzione. L'esecuzione di prelievi ossei da siti donatori, con conseguenti innesti ossei nei precitati siti riceventi, non rappresenterebbe infatti una terapia atta a garantire un rimedio efficace per la situazione lesiva in oggetto. Per tale motivo si
pagina 6 di 9 ritiene che il valore di danno biologico permanente precedentemente stimato non possa essere emendato da alcuna terapia riparativa”.
Dalle conclusioni cui il CTU è pervenuto nel presente giudizio - che, si ripete, questo giudice condivide per le ragioni già sopra esposte e che, inoltre, si appalesano coerenti alle conclusioni cui già il CTU nominato nel giudizio di primo grado era pervenuto in termini di responsabilità professionale dell'appellante - si desume, dunque, che il dott. adempié inesattamente la prestazione d'opera Pt_1
intellettuale cui era tenuto, poiché le regole dell'arte medico-odontoiatrica avrebbero consigliato la realizzazione di una soluzione protesica diversa da quella adottata (estremamente rigida, oltre modo se realizzata su due soli impianti superiori in sede 1.3-2.3 già parzialmente compromessi da perdita ossea e con la realizzazione di un manufatto protesico eccessivamente pesante). Dalle prestazioni negligentemente eseguite dal dott. derivarono, poi, le conseguenze lesive evidenziate dal CTU Pt_1
e sopra riportate. Pertanto l'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado circa la responsabilità professionale dell'appellante - sulla base della CTU espletata in quel giudizio - deve essere in questa sede confermato.
2. Con il quinto motivo d'appello lo Studio dentistico ha censurato, ancora, la sentenza di primo grado per aver il Giudice revocato il decreto ingiuntivo opposto, in assenza dello scioglimento del vincolo contrattuale ed in assenza di contestazione, da parte di , del costo e dell'esecuzione delle CP_1
prestazioni mediche del cui corrispettivo era stato domandato il pagamento da parte di esso appellante, essendosi il paziente limitato a sollevare l'eccezione d'inadempimento del professionista sanitario.
Il motivo è infondato.
L'appellante lamenta la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della esecuzione della prestazione professionale da parte del Medico dentista e dell'eccezione d'inesatto adempimento sollevata dal paziente, odierna parte appellata.
Deve, allora, osservarsi sul punto che l'eccezione d'inadempimento (rectius: nel caso di specie d'inesatto adempimento) ex art. 1460 c.c. è applicabile anche nel caso di contratto di opera professionale, laddove sia riscontrabile un'apprezzabile violazione dell'obbligo di diligenza professionale nell'espletamento dello stesso e può, altresì, essere utilizzata, in ambito giudiziale, anche laddove l'obbligazione del professionista sia oramai eseguita, laddove la prestazione non sia idonea a soddisfare l'interesse del cliente (o, nel caso di specie, paziente) ad un diligente svolgimento dell'incarico professionale (cfr., in motivazione, tra altre, Cass. sent. n. 11304/2012).
Nel caso di specie, pertanto, la frustrazione dell'interesse di in conseguenza della CP_1
violazione delle leges artis del Medico, come accertata dal CTU, impone di accogliere l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'odierno appellato, al fine di paralizzare la domanda di pagamento dello pagina 7 di 9 Studio dentistico, per essere la prestazione eseguita dal Professionista sanitario inidonea a soddisfare l'interesse del paziente.
3. Quanto poi alla eccezione d'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna generica avanzata da , sollevata dall'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello ma non oggetto CP_1
di un motivo specifico di impugnazione, essa – oltre che inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – è anche infondata, per essere possibile che la domanda di danno sia legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto. Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. SU sent. n. 29862/2022).
4. Deve essere, poi dichiarata inammissibile, poiché manifestamente nuova (art. 345 c.p.c.), la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento di tutti i danni avanzata dall'odierno appellato nel corso del presente giudizio, che in quello di primo grado si era limitato a chiedere, in via riconvenzionale, la domanda di condanna generica dello Studio dentistico.
5. Alla soccombenza prevalente dell'appellante segue la compensazione delle spese di lite per 1/3, con condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei restanti 2/3 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi), nei limiti della nota spese dell'appellato prevalentemente vittorioso. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in data odierna, vanno poste definitivamente a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e Dott.ssa Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 49/2021, pubblicata in data 29/1/2021, nella causa n. 1354/2018 R.G., ogni diversa istanza o domanda disattesa o dichiarata inammissibile come in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, dei restanti 2/3 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in euro 5809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta;
pagina 8 di 9 3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto in data odierna, definitivamente a carico della parte appellante;
condanna la parte appellante alla refusione delle spese per CTP sostenute dall'appellato nella misura documentata e congrua di euro 300,00 oltre iva come per legge, se dovuta;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Ravenna, 9/5/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.
Pierpaolo Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 837/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto
“prestazione d'opera intellettuale”, vertente
TRA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1 dall'avv. Samuele Benvenuti presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato -
-, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Email_1
appello;
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Luzi, Ermelinda CP_1 C.F._1
Della Corte e Flavio Palumbo, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via Mariani n. 22/E, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Associato e Dott.ssa “ogni contraria Parte_1 Parte_1 Parte_1
istanza disattesa e respinta ed in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata
n. 49/2021 del Giudice di Pace di Ravenna e per l'effetto:
- respingere l'opposizione proposta dal sig. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 349/18, CP_1
emesso dal Giudice di Pace di Ravenna con deposito in Cancelleria il 04.06.2018, in quanto infondata
pagina 1 di 9 in fatto e in diritto, e conseguentemente, confermare lo stesso, per tutti i motivi esposti in narrativa e comunque dichiarare l'appellato tenuto al pagamento in favore dell'appellante di quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa, con interessi e rivalutazione di legge;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. nell'atto di opposizione, CP_1
consistente nella domanda di condanna generica nei confronti dello studio dentistico appellante al risarcimento dei presunti danni da responsabilità contrattuale e/o aquiliana subiti dall'appellato, da quantificarsi in separato giudizio, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”; per : “
1. respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma delle CP_1 statuizioni di primo grado con riforma in pejus della sentenza impugnata all'esito della rinnovata CTU
(chiesta da parte appellante) secondo le considerazioni che di seguito si formulano;
2. visto il contenuto della CTU in rinnovazione il Tribunale è ora in grado di definire anche nel quantum la domanda riconvenzionale che era stata spiegata in primo grado considerato che in punto di risarcimento danni il Giudice di primo grado si era limitato all'accertamento e dichiarazione dell'an mentre aveva devoluto il quantum ad altro giudizio;
3. a seguito del quesito formulato il CTU (come autorizzato in sede di giuramento) ha valutato l'esame della documentazione sanitaria allegata nel fascicolo di causa che ha permesso di risalire all'iter terapeutico odontoiatrico eseguito presso lo studio del dott. dal 2006 al 2008 e nel 2013 dal Per_1
dr. (collaboratore presso tale studio) e nel 2016 dal dr. utilizzando e valutando anche Per_2 Pt_1
le fatture emesse per le suddette prestazioni erogate;
4. si producono compiutamente le predette fatture che sono inserite nella CTU e dunque facenti parte dell'istruttoria e si domanda che il Tribunale di Ravenna voglia altresì accertare e dichiarare la responsabilità per grave colpa medica dell'appellante come accertato all'esito della CTU e di conseguenza condannare l'appellante al risarcimento di tutti i danni sia da responsabilità contrattuale
e/o aquiliana in favore dell'appellato secondo quanto stabilito dalla rinnovata CTU che CP_1
dalla relazione medico legale di parte della Dott.ssa allegata al fascicolo di parte oppure Per_3
come ritenuto di giustizia aggiungendo la restituzione/rimborso delle somme pagate per le prestazioni sanitarie ricevute pari ad € 15.266,62 atteso che la CTU ha accertato che non erano state eseguite lege artis.
5. voglia inoltre condannare la parte appellante al pagamento integrale delle spese di CTU e CTP e delle competenze professionali difensive sia del primo grado di giudizio, che di quello di appello oltre
pagina 2 di 9 rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA. Con vittoria quindi delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Ravenna con la sentenza n. 49/2021, pubblicata in data 29/1/2021, nella causa n.
1354/2018 R.G., accolse l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
349/2018, reso dal Giudice di pace di Ravenna in data 4/6/2018 e, per l'effetto, revocò il provvedimento monitorio;
inoltre, con la predetta sentenza, il Giudice di Pace di Ravenna, accertata la responsabilità per colpa medica dello Studio dentistico associato Dott. e Dott.ssa Parte_1 Pt_1
(di seguito “lo Studio ”), condannò la parte opposta al risarcimento del danno in
[...] Parte_1
favore di , da quantificarsi in separato giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali. CP_1
Con citazione notificata a in data 16/3/2021 lo Studio dentistico ha proposto appello CP_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di respingere l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 349/18 emesso dal Giudice di Pace di Ravenna in quanto CP_1 infondata in fatto e in diritto o, comunque, di condannare l'appellato al pagamento in favore di essa parte appellante di quella maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione, nonché di dichiarare inammissibile o rigettare perché infondata la domanda riconvenzionale di condanna generica proposta nei confronti di essa parte appellante da CP_1 nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/9/2021 si è costituito che, in CP_1 via preliminare, ha chiesto dichiararsi l'appello inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettarlo perché infondato;
con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, espletata una CTU medico legale, acquisita documentazione varia, all'udienza del 18/12/2024 - la prima tenutasi dinanzi allo scrivente giudice monocratico subentrato a quello precedentemente assegnatario del procedimento – le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Con il primo motivo d'appello lo Studio dentistico ha dedotto che il Giudice di primo grado si fosse limitato a recepire le conclusioni del CTU, senza spiegare l'iter logico della sua decisione e senza assumere posizione rispetto alle censure sollevate da essa parte appellante avverso l'elaborato peritale in punto: di omessa valutazione da parte del CTU del concorso del paziente nel causare i danni da questi subiti, non sottoponendosi a regolari visite e non mantenendo un'adeguata igiene orale;
di superficiale conduzione dell'indagine peritale da parte del CTU;
di possibilità di reperire gli esami medici effettuati presso le autorità sanitarie di riferimento;
di presunta mancanza del consenso pagina 3 di 9 informato all'intervento posto in essere da parte del dott. il quale non inserì nuovi impianti, ma Pt_1
applicò solo una protesi, essendo stati tutti gli impianti inseriti dal dott. il quale fece CP_2
sottoscrivere al paziente, di volta in volta, i consensi informati, ignorati dal CTU.
Con il secondo motivo d'appello, poi, lo Studio dentistico ha censurato la sentenza di primo grado per aver il Giudice fondato la sua decisione sulle risultanze della CTU, benché questi non avesse tenuto conto della datazione del diabete tipo 2 da cui il paziente era affetto, non avesse allegato all'elaborato peritale gli allegati contenuti nelle osservazioni alla bozza del dott. non avesse valutato la Pt_1
documentazione prodotta dal dott. con conseguente evidente erroneità nella datazione degli Pt_1
eventi e non avesse acquisito la documentazione (TAC eseguita in data 9/6/2006 prima di eseguire gli impianti in posizione 13 e 23 e OPT eseguita in data 5/9/2013 prima di eseguire gli impianti in posizione 11 e 21) in possesso del paziente o reperibile presso le strutture sanitarie con conseguente necessità di rinnovare la CTU, avesse contraddittoriamente reputato l'operato del dott. da un Pt_1 lato, “lavoro tecnicamente pregevole” e conforme alle regole dell'arte e, dall'altro, avesse ritenuto erronea la scelta del trattamento eseguito con una protesi ad “ancoraggio rigido”.
Con il terzo motivo d'appello lo ha censurato la sentenza impugnata per non aver il Parte_1
Giudice di primo grado richiesto al Consulente di provvedere a reperire la necessaria documentazione
(TAC e OPT) presso l'Ospedale Bufalini di Cesena e la Casa di Cura Malatesta Novello di Cesena e per non aver quel Giudice disposto l'ordine di esibizione di tali documenti ex art. 210 c.p.c. alla controparte, limitandosi a recepire le risultanze della illogica e contradditoria perizia.
Con il quarto motivo lo ha censurato la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna Parte_1
impugnata per aver questi erroneamente valutato le prove orali aventi ad oggetto fatti rilevanti per il giudizio e, segnatamente, che nel 2006 furono eseguiti i due impianti in zona 13 e 23, durati 10 anni, che lo Studio dentistico avesse seguito diligentemente l'iter clinico del paziente e che quest'ultimo fosse a conoscenza della necessità di eseguire visite di controllo periodiche, a cui, invece, si sottrasse, vanificando le prestazioni correttamente eseguite e concorrendo alla produzione dei danni da lui asseritamente subiti.
I quattro motivi di appello che precedono, da esaminarsi congiuntamente perché tutti logicamente connessi e veicolanti osservazioni critiche avverso la decisione impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace recepì le conclusioni del CTU medico legale, sono infondati.
Dalla consulenza svolta dal dott. nel presente giudizio – le cui conclusioni devono Persona_4 essere condivise, in ragione dell'attenta analisi, anche anamnestica, svolta dal CTU, dell'assenza di vizi logici o aporie nell'elaborato peritale e delle risposte fornite ai CTP -, si evince – anche sulla base della pagina 4 di 9 documentazione di cui l'odierna parte appellante ha lamentato l'omessa acquisizione nel giudizio di primo grado - che:
- “a) il signor , al momento dell'inizio delle prestazioni effettuate dal convenuto (dott. CP_1
, presentava nell'arcata superiore una completa edentulia (assenza di elementi dentari), con Pt_1
quattro impianti posizionati in regione anteriore nelle sedi dei due canini (1.3-2.3), dell'incisivo centrale destro (1.1) e dell'incisivo laterale sinistro (2.2). Solo tre di questi quattro impianti, quelli in sede 1.3-1.1-2.3, erano peraltro collegati fra loro da una barra metallica avvitata sugli stessi, mentre il quarto impianto, in sede 2.2, non si trovava collegato a tale struttura metallica, ma in posizione vestibolarizzata in arcata. Era inoltre presente una protesi mobile superiore dotata al suo interno di una controbarra che, al momento del suo posizionamento nel cavo orale, si agganciava alla barra su impianti. Gli impianti in sede 1.1-2.2 non erano peraltro osteointegrati ed erano quindi da rimuovere.
Lo stato attuale dell'apparato dentale del sig. nell'arcata superiore, è quello di una completa CP_1
edentulia, anche in totale assenza di impianti in regione anteriore, con un marcato riassorbimento osseo specie in regione anteriore dove è presente una cresta ossea a lama di coltello;
è sempre esistente la precitata protesi mobile, che presenta un marcato basculamento, la totale assenza di ritenzione, la parziale frattura della flangia anteriore in resina, il distacco del dente in resina in sede
2.3 (canino di sinistra), le flange posteriori eccessivamente estese ed un peso eccessivo che rendono impossibile la funzione masticatoria. Nell'arcata inferiore, anche se non oggetto della vertenza, sono presenti due impianti in sede canina (3.3-4.3) ed una protesi mobile totale in resina, ancorata a due corone telescopiche primarie ai precitati impianti mediante cappette telescopiche metalliche secondarie inglobate nella protesi”;
- “b) Il convenuto ha effettuato sia la rimozione della barra superiore, che degli impianti presenti in sede 1.1-2.1, ormai compromessi, ed ha realizzato una protesi mobile scheletrata superiore, ancorata con doppie cappette telescopiche di ritenzione, due inglobate all'interno di tale manufatto e due sugli impianti residui in sede canina (1.3-2.3). Le regole dell'arte medico-odontoiatrica, le buone pratiche accreditate dalle comunità scientifiche e dei protocolli ora esistenti, avrebbero sconsigliato la realizzazione di tale soluzione protesica in quanto questo sistema di ritenzione rappresenta biomeccanicamente una soluzione estremamente rigida, oltre modo se realizzata, come nel caso in oggetto, su due soli impianti superiori (in sede 1.3-2.3) già parzialmente compromessi da perdita ossea
e con la realizzazione di un manufatto protesico eccessivamente pesante che ha quindi esercitato, durante i fisiologici atti masticatori, forze dislocanti ed eccessivi carichi masticatori sui due impianti sottostanti, determinandone la completa perdita ossea ed il seguente loro fallimento. Tale soluzione
pagina 5 di 9 protesica non rappresentava quindi la terapia corretta ed è di fatto fallita dopo poco più di un anno dalla sua finalizzazione”;
- “c) dalle prestazioni eseguite dal convenuto sono derivate casualmente, in termini di preponderante probabilità scientifica, conseguenze lesive sul piano dell'inabilità temporanea che hanno determinato un periodo d'invalidità temporanea parziale (ITP) di complessivi giorni 75 (settantacinque), suddivisi in gg.15 (quindici) al 50% in relazione alle terapie chirurgiche implantari eseguite ed a quelle riparatorie che si sono rese necessarie (rimozioni implantari) e in gg.60 (sessanta) al 25% a sanatoria del periodo di malattia, con disagi e gravi difficoltà masticatorie, in assenza di inabilità temporanea assoluta (ITT). In considerazione del tempo trascorso, dei trattamenti terapeutici adottati dal convenuto, nonché dalle risultanze dell'odierno esame medico-legale, si ritiene che, in conseguenza delle eseguite terapie chirurgico-protesiche superiori, si sia verificata una parziale perdita di supporto osseo in regione superiore anteriore, che configura una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica del periziando cosiddetto danno biologico permanente, (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, aspetto estetico, capacità sociale, consuete attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago), che viene valutata nell'incidenza percentuale del 3% (tre per cento), in riferimento ai comuni baremes medico legali in uso (-Bargagna M.e altri, Guida orientativa per la valutazione del danno biologico - Giuffrè Ed;
Danno biologico. Le Tabelle di Persona_5 Per_6
legge - Giuffrè Ed.; -Ronchi E., Genovese U. Guida alla valutazione medico-legale Persona_7 della invalidità permanente. Giuffrè Ed.)”;
- “d) La lesione dell'integrità psicofisica lamentata è riconducibile sia alle terapie implantari eseguite dal dott. (collaboratore presso lo studio del dott. , sia alle terapie implantari in seguito CP_2 Pt_1 eseguite dallo stesso dott. sempre nell'arcata superiore del sig. Entrambe le precitate Pt_1 CP_1
terapie, eseguite dai due sanitari presso il medesimo studio, hanno determinato, in modo complementare, una perdita ossea in regione anteriore superiore in conseguenza dei fallimenti implantari. Si valuta percentualmente al 50% la misura del concorso delle terapie dei due sanitari nel provocare l'evento dannoso. Non si sono riscontrabili lesioni imputabili alla condotta del sig. ; CP_1
- “e) La perdita ossea in regione anteriore superiore non renderà possibile in tale sito anatomico alcuna ulteriore terapia implantare e la conseguente terapia riparativa, in un paziente in età avanzata che preliminarmente alle terapie presso lo studio del dott. presentava già una situazione di Pt_1 riassorbimento osseo fisiologico, è di difficile risoluzione. L'esecuzione di prelievi ossei da siti donatori, con conseguenti innesti ossei nei precitati siti riceventi, non rappresenterebbe infatti una terapia atta a garantire un rimedio efficace per la situazione lesiva in oggetto. Per tale motivo si
pagina 6 di 9 ritiene che il valore di danno biologico permanente precedentemente stimato non possa essere emendato da alcuna terapia riparativa”.
Dalle conclusioni cui il CTU è pervenuto nel presente giudizio - che, si ripete, questo giudice condivide per le ragioni già sopra esposte e che, inoltre, si appalesano coerenti alle conclusioni cui già il CTU nominato nel giudizio di primo grado era pervenuto in termini di responsabilità professionale dell'appellante - si desume, dunque, che il dott. adempié inesattamente la prestazione d'opera Pt_1
intellettuale cui era tenuto, poiché le regole dell'arte medico-odontoiatrica avrebbero consigliato la realizzazione di una soluzione protesica diversa da quella adottata (estremamente rigida, oltre modo se realizzata su due soli impianti superiori in sede 1.3-2.3 già parzialmente compromessi da perdita ossea e con la realizzazione di un manufatto protesico eccessivamente pesante). Dalle prestazioni negligentemente eseguite dal dott. derivarono, poi, le conseguenze lesive evidenziate dal CTU Pt_1
e sopra riportate. Pertanto l'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado circa la responsabilità professionale dell'appellante - sulla base della CTU espletata in quel giudizio - deve essere in questa sede confermato.
2. Con il quinto motivo d'appello lo Studio dentistico ha censurato, ancora, la sentenza di primo grado per aver il Giudice revocato il decreto ingiuntivo opposto, in assenza dello scioglimento del vincolo contrattuale ed in assenza di contestazione, da parte di , del costo e dell'esecuzione delle CP_1
prestazioni mediche del cui corrispettivo era stato domandato il pagamento da parte di esso appellante, essendosi il paziente limitato a sollevare l'eccezione d'inadempimento del professionista sanitario.
Il motivo è infondato.
L'appellante lamenta la revoca del decreto ingiuntivo a fronte della esecuzione della prestazione professionale da parte del Medico dentista e dell'eccezione d'inesatto adempimento sollevata dal paziente, odierna parte appellata.
Deve, allora, osservarsi sul punto che l'eccezione d'inadempimento (rectius: nel caso di specie d'inesatto adempimento) ex art. 1460 c.c. è applicabile anche nel caso di contratto di opera professionale, laddove sia riscontrabile un'apprezzabile violazione dell'obbligo di diligenza professionale nell'espletamento dello stesso e può, altresì, essere utilizzata, in ambito giudiziale, anche laddove l'obbligazione del professionista sia oramai eseguita, laddove la prestazione non sia idonea a soddisfare l'interesse del cliente (o, nel caso di specie, paziente) ad un diligente svolgimento dell'incarico professionale (cfr., in motivazione, tra altre, Cass. sent. n. 11304/2012).
Nel caso di specie, pertanto, la frustrazione dell'interesse di in conseguenza della CP_1
violazione delle leges artis del Medico, come accertata dal CTU, impone di accogliere l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'odierno appellato, al fine di paralizzare la domanda di pagamento dello pagina 7 di 9 Studio dentistico, per essere la prestazione eseguita dal Professionista sanitario inidonea a soddisfare l'interesse del paziente.
3. Quanto poi alla eccezione d'inammissibilità della domanda riconvenzionale di condanna generica avanzata da , sollevata dall'appellante nelle conclusioni dell'atto di appello ma non oggetto CP_1
di un motivo specifico di impugnazione, essa – oltre che inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – è anche infondata, per essere possibile che la domanda di danno sia legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto. Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno (cfr., in tal senso, in motivazione Cass. SU sent. n. 29862/2022).
4. Deve essere, poi dichiarata inammissibile, poiché manifestamente nuova (art. 345 c.p.c.), la domanda di condanna dell'appellante al risarcimento di tutti i danni avanzata dall'odierno appellato nel corso del presente giudizio, che in quello di primo grado si era limitato a chiedere, in via riconvenzionale, la domanda di condanna generica dello Studio dentistico.
5. Alla soccombenza prevalente dell'appellante segue la compensazione delle spese di lite per 1/3, con condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei restanti 2/3 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo sulla base dei parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi), nei limiti della nota spese dell'appellato prevalentemente vittorioso. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto in data odierna, vanno poste definitivamente a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e Dott.ssa Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ravenna n. 49/2021, pubblicata in data 29/1/2021, nella causa n. 1354/2018 R.G., ogni diversa istanza o domanda disattesa o dichiarata inammissibile come in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, dei restanti 2/3 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, in euro 5809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, se dovuta;
pagina 8 di 9 3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto in data odierna, definitivamente a carico della parte appellante;
condanna la parte appellante alla refusione delle spese per CTP sostenute dall'appellato nella misura documentata e congrua di euro 300,00 oltre iva come per legge, se dovuta;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Ravenna, 9/5/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
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