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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9210/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN EO Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. IN Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.7.2025 da 1) Parte_1
Nato il 6.05.1972 in Milano (MI) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Livia Lanzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata il 2.10.1977 in Milano (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Livia Lanzoni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 27.05.2000 in Milano (anno 2000 atto n. 315 reg. parte 2 serie A) In separazione dei beni.
pagina 1 di 6 con i seguenti figli:
nato il [...] in [...], C.F. , cittadino italiano, Persona_1 C.F._3 che attualmente, è portatore di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 46%, e nato il [...] in [...] C.F. , cittadino italiano Persona_2 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minorenne è affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale di comune accordo e si dispone che la sua residenza rimanga presso l'abitazione del padre. Il figlio maggiorenne, risiederà in un locale autonomo presso l'abitazione del padre, mantenendo Per_1 ivi la residenza.
2. Il figlio minore trascorrerà con i propri genitori settimane alterne dalla domenica prima di cena. Le vacanze di Pasqua, Pasquetta, Natale, Capodanno, Carnevale, ponti, vacanze estive ecc., da intendersi il periodo di chiusura scolastica, verranno trascorsi sempre secondo l'alternanza settimanale. Il tutto salvo miglior/diverso accordo tra i genitori, anche in funzione delle esigenze del minore, che, pertanto, si impegneranno nell'interesse dei figli a dialogare tra di loro. Il diritto di visita del figlio maggiorenne verrà concordato direttamente con lo stesso in base ai propri impegni.
3. Con riferimento al figlio maggiorenne entrambi i genitori, fino all'autonomia economica Per_1 dello stesso, corrisponderanno il 50% delle spese per l'abitazione oltre al 50% delle spese extra secondo il protocollo del Tribunale di Milano, di cui al punto 4. È da tenersi conto che il figlio ha delle proprie disponibilità economiche e pertanto le parti concordano sin d'ora che le spese da sostenersi possono essere corrisposte direttamente dai genitori al 50% o corrisposte dal figlio e rifuse allo stesso dai genitori sempre in tale misura.
4. Con rifermento al figlio minorenne, i genitori contribuiranno ciascuno al mantenimento diretto nei periodi di competenza, suddividendo inoltre al 50% le spese extra assegno relative al figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Milano di giugno 2025:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse pagina 2 di 6 scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. L'assegno unico relativo a verrà percepito al 50% da entrambi i genitori. Per_2 pagina 3 di 6 6. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per Per_2
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a contributi da parte dell'altro coniuge.
8. I Sigg.ri sono titolari di un conto cointestato sul quale attualmente sono Parte_3 Pt_2 presenti esclusivamente importi del Sig. e, pertanto, la Sig.ra si impegna a togliere il Pt_1 Pt_2 proprio nominativo dal conto stesso entro la fine del 2025.
9. La Sig.ra si impegna, altresì, a cambiare la propria residenza, attualmente ancora presso Pt_2 la residenza del marito, entro la fine del 2025.
10. La Sig.ra si impegna a modificare il metodo di pagamento delle proprie utenze, che Pt_2 attualmente risulta sul conto del Sig. entro il 2025 e, comunque, a rifondere quanto già Pt_1 corrisposto fino a tale modifica.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 27.05.2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
pagina 4 di 6 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. IN Di Peppe Dott. NN EO
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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