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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/11/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr.Chiara-Ilaria Bitozzi – Presidente rel.– dr.Alina Rossato – Giudice – dr.Luisa Bettio - Giudice – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 1559/2025 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi .
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
1) Affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
2) Assegnazione alla madre dell'abitazione familiare;
3) Diritto di visita del padre, salvi diversi accordi tra le parti :
- a settimane alternate, dal venerdì dopo scuola sino al martedì mattina della settimana successiva con riaccompagno a scuola;
- una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie (con l'alternanza del giorno di Natale o di Capodanno ad anni alterni);
- tre gg consecutivi durante le vacanze pasquali (con l'alternanza del giorno di Pasqua o di pasquetta ad anni alterni);
- tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30.05 di ogni anno;
4) dispone che ciascun genitore si faccia carico, durante i tempi di rispettiva permanenza dei figli, della regolare frequentazione scolastica e delle attività extrascolastiche svolte dai minori (sport,
musica, ecc);
5) Contributo del padre al mantenimento dei figli, dalla domanda, nella misura complessiva di euro 3000 mensili (euro 1000 a figlio), di cui
400 direttamente a ed euro 250 mensili direttamente a Per_3
e ; la restante somma di euro 2100 mensili da Per_1 Per_2
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile in base agli indici istat;
6) Ripartizione delle spese straordinarie per i figli – secondo la disciplina del Protocollo adottato da Questo Tribunale - in misura del 50% a carico di ciascun genitore a decorrere dalla domanda;
7) Assegno unico dalla domanda in favore della madre;
8) Le parti si impegnano a rivolgersi ad un professionista scelto di comune accordo per un percorso di supporto alla genitorialità al fine di migliorare la comunicazione attualmente molto deficitaria nell'interesse dei figli;
9) Spese di lite compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale dalla parte convenuta, rappresentando a tal fine che dall'unione sono nati tre figli di cui due ancora minorenni, e che la convivenza tra i coniugi è divenuta ormai intollerabile.
Si è costituita la parte resistente, aderendo alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione sono comparse entrambe le parti e, dopo aver sentito le stesse, le parti, con la mediazione del il GD, hanno raggiunto un accordo transattivo, chiedendone la ricezione da parte del Collegio.
Conseguentemente il GD, ex art 473 bis 22, ult comma cpc, ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle deduzioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art.151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Le conclusioni congiunte, sono rispettose del principio di bigenitorialità, conformi all'interesse dei due figli minori e della figlia maggiorenne (pacificamente Per_3 non ancora autosufficiente) nonché congrue rispetto alle condizioni economiche e personali dei coniugi;
ne consegue che esse vanno recepite in sentenza ove va statuito in conformità quanto a tutti i punti conclusioni di cui in premessa.
Alla luce della natura e dell'esito del giudizio, e considerato l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di PADOVA
[...] di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile al n. 255, 2011 parte II, serie A, anno 2005; omologa le condizioni consensuali della separazione indicate in epigrafe;
compensa le spese di lite tra le parti.
Cosi deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.11.25
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi