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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 428 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.3.2023
da
- Parte_1
(avv. MARCHIORI DANIELE)
contro
- CP_1
(avv. NAVA ALESSANDRA)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di essere stato assunto dalla convenuta con contratto a termine con qualifica di operaio di VI livello e di aver prestato la propria attività come bracciante agricolo con dal 1°.11.2021 al 31.10.2022, protraendo l'orario di lavoro per 9 ore dal lunedì al venerdì e per 4 ore il sabato, tutti i giorni senza riposi né festività. Espone altresì di essere stato retribuito come lavoratore part time e così qualificato nelle buste paga, ricevendo acconti per l'importo complessivo di € 7.979,00. Il ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 14.530,83, oltre accessori di legge.
Parte convenuta si è costituita tardivamente, chiedendo di essere rimessa in termini, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e contestando comunque nel merito la pretesa attorea.
Il GL, rigettata l'istanza di rimessione in termini non sufficientemente motivata, ha ammesso le sole prove testimoniali richieste da parte convenuta. Sono stati escussi i testi.
La causa ora viene decisa.
*
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta non è esaminabile, risultando tardivamente proposta.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice risulta che il lavoratore è stato assunto con contratto a termine del 3.11.2021, inizialmente con scadenza al 31.12.2021, poi prorogato sino al 30.5.2022 (v. doc. 2 ricorso). Risulta altresì che nei mesi successivi sia stato stipulato un nuovo contratto a termine con scadenza il 30.9.2022, prorogato sino al 31.10.2022 (v. doc. 4 ricorso). Le buste paga prodotte confermano l'esistenza del rapporto a termine, ad eccezione dei mesi di Giugno e Luglio 2022 e del mese di Ottobre 2022, allorquando – a detta della convenuta – il lavoratore si sarebbe assentato senza dare più notizia di sé. La lacuna documentale è peraltro colmata dalla prova testimoniale ed in particolare dalle dichiarazioni di che ha lavorato per la convenuta come bracciante dal Tes_1
20.10.2021 sino al 21.2.2023. Il teste riferisce che il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa ed
è stato “mandato via” qualche mese prima rispetto al febbraio 2023, e quindi – ragionevolmente – alla data di scadenza del contratto il 31.10.2022. La circostanza, riferita sempre dal teste , che Tes_1
il ricorrente abbia fruito di circa un mese di ferie, quando è andato in Marocco, non esclude il pagamento della retribuzione per il periodo de quo, posto che anche il lavoratore a temine ha diritto al godimento delle ferie annuali.
L'orario lavorativo indicato in ricorso è stato confermato da entrambi i testi escussi, pienamente attendibili non avendo gli stessi in causa alcun interesse immediato, e risulta altresì dal doc. 27 di parte ricorrente. Il teste ha confermato altresì trattarsi del foglio in cui venivano trascritti gli Tes_1 orari di lavoro, che “erano controllati dalla mamma del titolare, che poi alla sera li annotava su un foglio facendoci firmare”. Il lavoratore ha pertanto diritto alla retribuzione considerando un orario full time ed ha diritto altresì alle maggiorazioni per il lavoro straordinario e per i giorni di festività non goduti. Sul punto i conteggi effettuati da parte ricorrente, che ha ricalcolato gli importi dovuti, sono assolutamente corretti con un'unica precisazione. Allorquando il ricorrente ha goduto del mese di ferie (presumibilmente nel mese di Luglio 2022), come riferito dal teste , non gli è dovuta Tes_1
alcuna maggiorazione per il lavoro straordinario, che lo stesso non può aver prestato. L'importo complessivo deve essere pertanto decurtato di quanto indicato a titolo di lavoro straordinario
(€570,27).
Sulle somme dovute maturano gli interessi legali previa rivalutazione monetaria in virtù del disposto dell'art. 429 c.p.c., con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284 c.c., comma 4, così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in
Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Sono dovute le spese di lite, comprese le spese documentate per la relazione contabile e per l'interprete, che la parte ha anticipato.
P.Q.M.
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di euro
€ 13.960,56, per i titoli di cui al ricorso, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali, con interessi legali previa rivalutazione monetaria e con interessi di mora.
Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in €5.100,00, oltre ad €340,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese favore del procuratore ricorrente.
Venezia, 17.1.2025.
Il Giudice
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 428 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 7.3.2023
da
- Parte_1
(avv. MARCHIORI DANIELE)
contro
- CP_1
(avv. NAVA ALESSANDRA)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente espone nell'atto introduttivo di essere stato assunto dalla convenuta con contratto a termine con qualifica di operaio di VI livello e di aver prestato la propria attività come bracciante agricolo con dal 1°.11.2021 al 31.10.2022, protraendo l'orario di lavoro per 9 ore dal lunedì al venerdì e per 4 ore il sabato, tutti i giorni senza riposi né festività. Espone altresì di essere stato retribuito come lavoratore part time e così qualificato nelle buste paga, ricevendo acconti per l'importo complessivo di € 7.979,00. Il ricorrente chiede la condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 14.530,83, oltre accessori di legge.
Parte convenuta si è costituita tardivamente, chiedendo di essere rimessa in termini, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e contestando comunque nel merito la pretesa attorea.
Il GL, rigettata l'istanza di rimessione in termini non sufficientemente motivata, ha ammesso le sole prove testimoniali richieste da parte convenuta. Sono stati escussi i testi.
La causa ora viene decisa.
*
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta non è esaminabile, risultando tardivamente proposta.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice risulta che il lavoratore è stato assunto con contratto a termine del 3.11.2021, inizialmente con scadenza al 31.12.2021, poi prorogato sino al 30.5.2022 (v. doc. 2 ricorso). Risulta altresì che nei mesi successivi sia stato stipulato un nuovo contratto a termine con scadenza il 30.9.2022, prorogato sino al 31.10.2022 (v. doc. 4 ricorso). Le buste paga prodotte confermano l'esistenza del rapporto a termine, ad eccezione dei mesi di Giugno e Luglio 2022 e del mese di Ottobre 2022, allorquando – a detta della convenuta – il lavoratore si sarebbe assentato senza dare più notizia di sé. La lacuna documentale è peraltro colmata dalla prova testimoniale ed in particolare dalle dichiarazioni di che ha lavorato per la convenuta come bracciante dal Tes_1
20.10.2021 sino al 21.2.2023. Il teste riferisce che il ricorrente ha lavorato in maniera continuativa ed
è stato “mandato via” qualche mese prima rispetto al febbraio 2023, e quindi – ragionevolmente – alla data di scadenza del contratto il 31.10.2022. La circostanza, riferita sempre dal teste , che Tes_1
il ricorrente abbia fruito di circa un mese di ferie, quando è andato in Marocco, non esclude il pagamento della retribuzione per il periodo de quo, posto che anche il lavoratore a temine ha diritto al godimento delle ferie annuali.
L'orario lavorativo indicato in ricorso è stato confermato da entrambi i testi escussi, pienamente attendibili non avendo gli stessi in causa alcun interesse immediato, e risulta altresì dal doc. 27 di parte ricorrente. Il teste ha confermato altresì trattarsi del foglio in cui venivano trascritti gli Tes_1 orari di lavoro, che “erano controllati dalla mamma del titolare, che poi alla sera li annotava su un foglio facendoci firmare”. Il lavoratore ha pertanto diritto alla retribuzione considerando un orario full time ed ha diritto altresì alle maggiorazioni per il lavoro straordinario e per i giorni di festività non goduti. Sul punto i conteggi effettuati da parte ricorrente, che ha ricalcolato gli importi dovuti, sono assolutamente corretti con un'unica precisazione. Allorquando il ricorrente ha goduto del mese di ferie (presumibilmente nel mese di Luglio 2022), come riferito dal teste , non gli è dovuta Tes_1
alcuna maggiorazione per il lavoro straordinario, che lo stesso non può aver prestato. L'importo complessivo deve essere pertanto decurtato di quanto indicato a titolo di lavoro straordinario
(€570,27).
Sulle somme dovute maturano gli interessi legali previa rivalutazione monetaria in virtù del disposto dell'art. 429 c.p.c., con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284 c.c., comma 4, così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in
Legge n. 162/2014, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali.
Sono dovute le spese di lite, comprese le spese documentate per la relazione contabile e per l'interprete, che la parte ha anticipato.
P.Q.M.
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente l'importo di euro
€ 13.960,56, per i titoli di cui al ricorso, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali, con interessi legali previa rivalutazione monetaria e con interessi di mora.
Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, che liquida in €5.100,00, oltre ad €340,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese favore del procuratore ricorrente.
Venezia, 17.1.2025.
Il Giudice