Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 8768/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 04/05/2024 avverso il provvedimento emesso il
19/03/2024 dalla Questura di EN e notificato il 06/04/2024, promossa da:
, (c.f.: ), nato a Parte_1 C.F._1
RE (Bangladesh) il 21.8.2003, dimorante in EN –
Fraz. Marghera, Via Palladio, 26, ivi elettivamente domiciliato in
Via Torre Belfredo, 121, presso lo Studio dell'Avv. Francesco
Maria TEDESCHI del Foro di EN (c.f.:
) e dell'Avv. Massimo ONGARO del Foro C.F._2 di Treviso (c.f.: , che lo rappresentano e C.F._3 difendono, congiuntivamente ovvero disgiuntivamente, giusta procura alle liti in calce al presente atto,
-attore-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di EN (C.F. , presso gli P.IVA_2 uffici della quale, situati in piazza San Marco n. 63 – Palazzo Reale, EN, risulta domiciliato (indirizzo di posta elettronica certificata:
-convenuto - OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. n. 286/1998
Per parte convenuta: rigettare la domanda attorea in quanto infondata, in fatto ed in diritto.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un' impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non
è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all' ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto l'indipendenza sotto il profilo abitativo, egli, infatti, risiede presso un connazionale in un immobile sito a
Marghera (VE) (cfr. ricorso doc. n. 3 dichiarazione di ospitalità).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano (cfr. ricorso e comparsa di costituzione del 21/02/2025 doc. n. 4 estratto contro previdenziale doc. n. 5 buste paga dei mesi di marzo e aprile 2022 CP_2 relative al contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della ditta
ARRAFI SRL, doc. n. 6 CU 2023, docc. dal n. 7 al n. 12 buste paga dei mesi da
Pag. 2 di 3 luglio 2022 a febbraio 2023 e busta paga del mese di giugno 2023 relative al contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 01/07/2022 con scadenza prevista al 30/06/2023, alle dipendenze della ditta SEM GROUP S.R.L., doc. n.
13 CU 2023, cfr. nota di deposito del 04/03/2025 doc. n. 17 estratto conto previdenziale doc. n. 18 unilav relativa al contratto di lavoro a tempo CP_2 determinato in qualità di manuale di officina, decorrente dal 23/01/2025 con scadenza prevista al 28/02/2025, alle dipendenze della ditta NAVAL PIPING
SYSTEM S.r.l., doc. n. 19 unilav relativa alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato al 30/04/2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.U.I. ) al Parte_1 C.F._4 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dall' art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
EN, così deciso nella Camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
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Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Silvia Cinquanta
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