Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
S O W V D L B N IU E V V A V Ð A V R.G.N. 7603/02 O N CA57411 9 / 0 3/9/02 0 I (1 V O IO N N I REPUB Ac. L IN NOME EL POPOLO ITALIANO Cron. 11443 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 1395 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: dott. Antonio SAGGIO presidente dott. Ugo VITRONE consigliere dott. Mario Rosario MORELLI consigliere dott. PP MARZIALE cons, relatore dott. PP Maria BERRUTI consigliere ha pronunciato la seguente: Processo/Durata ragionevole/ Superamento/Equo indennizzo/ SENTENZA Liquidazione sul ricorso proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende come per legge;
-ricorrente -
contro
CO NO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Confalonieri n. 5, presso l'avv. Andrea Manzi, che lo rappresenta e PP 1724 2002 difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Catanzaro del 19 novembre 2002, notificato il 4 gennaio 2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal relatore cons. dott. PP AL;
Uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Palatiello e l'avv. Albini con delega;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Uccella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso depositato il 20 luglio 2001 presso la Corte d'appello di Catanzaro, il signor NI MM chiedeva, ai sensi dell'art. 2, legge 24 marzo 2001, n. 89, la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di L. 35.000.000 (o di quella maggiore o minore ritenuta congrua) a titolo di "equa riparazione" dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'eccessiva durata del giudizio da lui instaurato innanzi alla Corte dei Conti ai fini del riconoscimento di un trattamento pensionistico privilegiato per un'infermità riscontrata in occasione e a causa del servizio PP AL 2 militare di leva;
che il ricorrente deduceva che detto giudizio, promosso il 5 febbraio 1993, non era stato ancora definito;
che la Corte, rilevato che non poteva nutrirsi alcun dubbio sull'irragionevole durata di tale vicenda processuale (in quanto, dopo un così considerevole numero di anni non solo non risultava conclusa, ma non poteva dirsi "neppure avviata, per qualche verso nella sua confacente trattazione") e che il ricorrente "nulla aveva dimostrato sotto il profilo patrimoniale", liquidava la somma di L.
6.000.000 quale "equa riparazione dei danni non patrimoniali", in considerazione dei "patemi e dei tormenti che, plausibilmente, lo ...[avevano] angosciato" per l'abnorme protrarsi del giudizio;
che l'Amministrazione chiede la cassazione di tale decreto con tre motivi;
che l'intimato resiste. Considerato in diritto che con il primo motivo il decreto impugnato viene censurato per non aver rilevato che la domanda di equa riparazione era improponibile, in quanto presentata prima ancora della definizione del giudizio, quando ancora non era possibile PP 3 stabilire se la pretesa fatta valere dal MM nel giudizio promosso per ottenere il riconoscimento del diritto a fruire del trattamento pensionistico privilegiato fosse, o meno, fondata;
che tale doglianza è infondata, in quanto l'accoglimento della domanda di "equa riparazione" prescinde dalla fondatezza della pretesa azionata nel giudizio del quale si assume l'irragionevole durata, essendo la garanzia apprestata dall'art. legge 13 febbraio 2001, n. 48 (in relazione al principio sancito dall'art.
6.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) diretta a tutelare l'interesse "ad un corretto funzionamento, sotto il profilo temporale, del processo"; che, contrariamente a quel che mostra di ritenere la ricorrente, l'accoglimento di tale conclusione non contraddice all'esigenza di evitare che il tempo necessario ad avere ragione torni a danno di chi ha ragione, posto che l'obbligo di provvedere al pagamento dell'equa riparazione non incombe sulle parti, ma è posto a carico dell'Amministrazione tenuta, nelle diverse ipotesi, a provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi della giustizia;
PP AL che non meno infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale l'Amministrazione ricorrente denunziando violazione- falsa applicazione dell'art. 2, della citata legge 89/01 censura la sentenza impugnata per aver affermato che la durata del procedimento era stata "irragionevole", senza considerare: che il 28 settembre 1999 il MM aveva presentato una istanza di rinvio;
che l'istituzione delle sezioni regionali della Corte di Conti, con il d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19), aveva reso necessaria una profonda riorganizzazione della sua attività che aveva, almeno nei primi tempi, rallentato l'attività dei propri uffici;
che, invero, della presentazione della domanda di rinvio nel decreto impugnato si è preso atto, affermandosi, da un lato, che tale richiesta era giustificata da esigenze difensive, e, dall'altro, che le cause del ritardo "inusitato" della procedura dovevano peraltro essere individuate in "disfunzioni e/o deficienze organizzative non colmate a dovere dagli Organi istituzionali ad hoc preposti"; che l'esattezza di tali apprezzamenti di fatto non può essere PP 5 riconsiderata in questa sede di legittimità; che il diritto all'equa riparazione in caso di durata "irragionevole" del processo è stato dall'art. 2, legge 89/01 individuato con specifico riferimento a quello garantito dall'art.
6.1 della Convenzione ed è quindi indubbio che tale diritto debba essere tutelato dal giudice in termini non diversi da quelli riconosciuti dalla Corte europea del Diritti dell'Uomo pertanto, anche in presenza di disfunzioni e carenze di carattere generale che abbiano negativamente inciso sulla tempestività dell'esercizio dell'attività giudiziaria (Corte europea 24 maggio 1991, Vocaturo;
27 febbraio 1992, Vorrasi), tanto più che l'esigenza di assicurare al processo una durata che non ecceda quella "ragionevole" trova ora espresso riconoscimento anche all'interno del nostro ordinamento e a livello costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.); che a non diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine al terzo motivo, con il quale si assume che "l'astratta idoneità dei fatti accertati a generare un danno non patrimoniale ...non esime la parte interessata dall'onere di provare ...l'effettiva produzione del pregiudizio che da tali fatti si assume essere derivato" e che tale accertamento non sarebbe stato effettuato dalla Corte PP Mor 6 territoriale;
che, invero, la prova dell'esistenza del danno in questione può essere legittimamente argomentata, dal giudice, sulla base di presunzioni e di nelle nozioni di comune esperienza circa gli effetti psicologici che la pendenza del processo può determinare sulle parti (Cass. 8 agosto 2002, n. 11987); che a tali principi si è attenuta la Corte territoriale, fondando la decisione di accoglimento sulla ragionevole supposizione che l'attesa "estenuante" di "una degna risposta di giustizia" alla propria domanda di pensione privilegiata avesse arrecato all'istante "patemi e tormenti"; che il ricorso deve essere quindi rigettato;
che ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questa ulteriore fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 30 settembre 2002. Il Presidente Light L'estensore PP AL PRA DI CASSAZIONE CORE SU o Civile Cancelleria Depoorter - APR. 2003 IL CANCRINERE Lysa Passinett Thre il ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA ESIVA IPARAZIONE